Circolare Agenzia Entrate n. 19 del 21.04.2009

Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008)
Circolare Agenzia Entrate n. 19 del 21.04.2009

INDICE

1. PREMESSA
2. L'ARTICOLO 96 DEL TUIR
2.1 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA
2.2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA
2.2.1 Interessi impliciti derivanti da debiti e crediti di natura commerciale
2.2.2 Interessi virtuali derivanti da operazioni con le pubbliche amministrazioni
2.2.3 Interessi relativi a contratti di leasing
2.2.4 Interessi esclusi
2.2.5 Deducibilità degli interessi passivi per l'acquisizione di immobili patrimoniali
2.3 RAFFRONTO CON IL RISULTATO OPERATIVO LORDO (ROL)
2.4 RIPORTO DELL'ECCEDENZA DI INTERESSI PASSIVI NETTI INDEDUCIBILI A PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI
2.5 RAPPORTI CON LE ALTRE NORME CHE LIMITANO LA DEDUCIBILITÁ DEGLI INTERESSI PASSIVI
2.6 RAPPORTI CON LA DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO NAZIONALE
2.7 DISCIPLINA DELLA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER BANCHE, ASSICURAZIONI E PER I SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
2.8 LIMITAZIONI AL RIPORTO DEGLI INTERESSI PASSIVI IN CASO DI FUSIONI O SCISSIONI
3. L'ARTICOLO 61 DEL TUIR

1. PREMESSA
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", (di seguito, legge finanziaria 2008), all'articolo 1, comma 33, lettere a), b), c), d), g) n. 2), i), l) e q), ha delineato una nuova disciplina degli interessi passivi del reddito di impresa.
In particolare, con riferimento ai soggetti passivi dell'IRES, le citate disposizioni:
hanno sostituito l'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) introducendo, in luogo del previgente pro rata generale di deducibilità, una disciplina di deducibilità degli interessi passivi correlata all'ammontare degli interessi attivi maturati nel corso del periodo d'imposta ed al risultato operativo lordo della gestione caratteristica (come individuato dal comma 2 del medesimo articolo 96);
hanno abrogato gli articoli 97 e 98 del TUIR che disciplinavano, rispettivamente, il pro rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi e la norma di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (cd. thin capitalization rule);
hanno modificato l'articolo 109, comma 5, secondo periodo, del TUIR, disciplinante il cosiddetto pro rata di deducibilità delle spese generali, eliminando il richiamo al pro rata generale previsto dall'articolo 96 del TUIR nella sua previgente formulazione; con riferimento ai soggetti IRPEF:
hanno sostituito l'articolo 61 del TUIR, riproponendo il pro rata generale di deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'incidenza proporzionale dei ricavi e proventi imponibili ed esclusi rispetto all'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (meccanismo già previsto dal comma 1 del previgente articolo 96);
hanno abrogato gli articoli 62 e 63 del TUIR che disciplinavano, rispettivamente, l'applicazione del pro rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi e della thin capitalization rule per i soggetti IRPEF;
hanno modificato gli articoli 56 e 66 del TUIR per coordinare tali disposizioni con il nuovo assetto normativo.
Successivamente, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina sopra descritta. In particolare, l'articolo 82, primo comma, del decreto sopra citato ha inserito un nuovo comma 5-bis all'articolo 96 del TUIR, al fine di stabilire una specifica soglia di indeducibilità degli interessi passivi (ed oneri assimilati) sostenuti dalle banche, dalle assicurazioni e dagli altri soggetti appartenenti al settore dell'intermediazione finanziaria contemplati nel primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 96 (che, anteriormente all'emanazione del D.L. n. 112, erano esclusi tout court dall'ambito di applicazione della disciplina limitativa della deducibilità degli interessi passivi).
Come noto, prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES era disciplinata dagli articoli 96, 97 e 98 del TUIR.
In particolare, la thin capitalization rule (ex articolo 98 del TUIR) aveva l'obiettivo principale di contrastare la sottocapitalizzazione a fini fiscali delle imprese, rendendo indeducibili gli interessi passivi relativi ai finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati (direttamente o per il tramite di parti ad essi correlate), qualora tali finanziamenti risultassero di ammontare almeno quattro volte superiore alla quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate.
Il pro rata patrimoniale di indeducibilità (ex articolo 97 del TUIR) operava con riferimento agli interessi passivi residui dopo l'applicazione dell'articolo 98 del TUIR, quando il valore contabile delle partecipazioni esenti (di cui all'articolo 87) eventualmente possedute fosse superiore al patrimonio netto contabile della società.
Le medesime norme si applicavano, altresì, ai soggetti IRPEF in virtù del richiamo contenuto negli articoli 62 e 63 del TUIR agli articoli, rispettivamente, 97 e 98.
Infine, la precedente stesura dell'articolo 96 del TUIR disciplinava il pro rata generale di deducibilità degli interessi passivi, rendendo deducibile la quota di interessi passivi (eventualmente residuata all'applicazione degli articoli 97 e 98) corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Ciò posto, le novellate disposizioni, come si legge nella relazione illustrativa della legge finanziaria 2008, con l'intento di perseguire obiettivi di razionalizzazione e semplificazione della disciplina, hanno introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle società senza, peraltro, penalizzare in modo irreversibile quelle caratterizzate da una struttura finanziaria sottocapitalizzata. Tale ultimo risultato è stato perseguito, come diffusamente descritto nel prosieguo, offrendo ai contribuenti la possibilità di riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli interessi passivi risultati indeducibili in un dato periodo d'imposta per effetto dell'operare della nuova disciplina limitativa.
Sulla base di tali considerazioni è stato affermato che l'articolo 96 del TUIR non ha natura di norma antielusiva (essendo, come appena ricordato, finalizzato a perseguire un obiettivo di carattere sostanziale) e, come tale, non è suscettibile di disapplicazione ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. risoluzione 3 luglio 2008, n. 268/E).
Nella sostanza, le nuove norme hanno inteso abbandonare il tradizionale criterio di deduzione degli interessi passivi fondato sulla logica della correlazione tra proventi imponibili e costi deducibili e sulla riqualificazione ex lege in utili distribuiti, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. e), del TUIR (che rinvia all'abrogato articolo 98 del TUIR, degli interessi resi indeducibili dalla thin capitalization rule, in quanto costituenti la remunerazione dei finanziamenti eccedenti direttamente erogati dal socio qualificato o dalle sue parti correlate.
In particolare, per i soggetti IRES, il sistema ora adottato fonda il diritto alla deduzione degli interessi passivi sulla coesistenza di interessi attivi e sul risultato operativo lordo (ROL), ovvero il risultato conseguito dalla gestione caratteristica dell'impresa.
Per i soggetti IRPEF, invece, la deducibilità degli interessi passivi resta correlata, come in passato, al conseguimento di proventi imponibili o esclusi dall'imposta.
Il presente documento analizzerà dapprima la nuova disciplina applicabile ai soggetti passivi dell'IRES per poi soffermarsi su quella riferita ai soggetti IRPEF.
Con riguardo all'IRAP, si fa presente che per le società di capitali e gli enti commerciali che svolgono attività diverse da quelle bancaria, finanziaria o assicurativa, gli interessi passivi non assumono rilevanza in sede di determinazione della base imponibile. L'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, infatti, stabilisce che per i suddetti soggetti la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale), 10 lettere c) e d) (svalutazione delle immobilizzazioni, dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Pertanto gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari che, come noto, sono appostati alla lettera C), numero 17), dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, non sono inclusi nel calcolo della suddetta differenza.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile dell'IRAP si determina assumendo le voci di conto economico corrispondenti a quelle sopra citate.
Si precisa che, in base al comma 3 del richiamato articolo 5, non possono essere comunque dedotte le quote relative agli interessi dei canoni di locazione finanziaria, così come desunte dal contratto. Tuttavia, come precisato nel paragrafo 2.2.3 i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, possono continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998.
I soggetti che, al contrario, adottano detti principi contabili internazionali dovranno fare riferimento alla quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico a seguito della contabilizzazione dell'operazione in conformità allo IAS 17, se maggiore rispetto a quella "desunta dal contratto".

2. L'ARTICOLO 96 DEL TUIR
Come già anticipato, il comma 33, lettera i), dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 sostituisce integralmente l'articolo 96 del TUIR, riscrivendo la normativa fiscale in tema di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES.
Il nuovo testo dell'articolo 96 si applica, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 34, secondo periodo, della legge finanziaria 2008, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
In prima battuta, la norma prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati (di seguito, per semplicità si ometterà il riferimento agli oneri e proventi assimilati).
L'eventuale eccedenza negativa è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
A norma del comma 34 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, "per il primo ed il secondo periodo di imposta di applicazione (della nuova disciplina, n.d.r.), il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 euro."
Sulla base di tale disposizione, per i primi due periodi di imposta di applicazione delle nuove disposizioni (gli anni d'imposta 2008 e 2009 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è, pertanto, possibile beneficiare di una franchigia di deducibilità immediata degli interessi passivi (assunti al netto di quelli attivi) per un ammontare non superiore ai predetti importi.
In altri termini, nei predetti periodi di imposta gli interessi passivi sono anzitutto deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; l'eventuale eccedenza è, comunque, deducibile fino a concorrenza dell'importo di 10.000 e 5.000 euro, rispettivamente per il primo ed il secondo periodo di imposta; l'eventuale ulteriore eccedenza rimane, in ogni caso, deducibile nel limite del 30 per cento del ROL.
Nel caso in cui l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nei primi due periodi d'imposta di applicazione del nuovo regime sia inferiore all'importo delle predette franchigie, la relativa differenza non può essere riportata in avanti ai sensi del comma 4 dell'articolo 96 (cfr. paragrafo 2.4).

2.1 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA
L'articolo 96 in esame si applica ai soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73 del TUIR, ossia a:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società consortili, residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonchè trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti, relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
In assenza di riferimenti al volume di ricavi, la norma in esame si rivolge ad una platea di soggetti più ampia di quella cui risultava applicabile il previgente articolo 98 del TUIR. Si ricorda, infatti, che la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi disposta dall'abrogata thin capitalization rule si applicava esclusivamente ai contribuenti il cui volume di ricavi superava le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore.
Il comma 5 dell'articolo 96 esclude, tuttavia, dall'ambito di applicazione della disciplina limitativa in esame i seguenti soggetti:
- le banche;
- gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ossia:
> le società di gestione (legge 23 marzo 1983, n. 77);
> le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
> le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
> i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (articoli da 106 a 114 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - TUB);
> le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico bancario;
- le imprese di assicurazione;
- le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
Come già anticipato in Premessa, per tali soggetti l'articolo 82, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto una specifica soglia di deducibilità degli interessi passivi mediante l'introduzione di un nuovo comma 5-bis all'articolo 96 in esame. In particolare, detto comma stabilisce che per questi soggetti gli interessi passivi sono deducibili dalla base imponibile dell'IRES nei limiti del 97 per cento del relativo ammontare per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, e del 96 per cento per quelli successivi (cfr, al riguardo, par. 2.7).
Il citato comma 5-bis dell'articolo 96 si applica ai predetti "soggetti finanziari" indicati nell'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 87 del 1992, "con l'eccezione - nel senso quindi che rientrano nel campo di applicazione della disciplina generale di deducibilità degli interessi passivi - delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria", ossia le c.d. holding industriali.
L'indeducibilità forfettizzata di cui al nuovo comma 5-bis, quindi, si applica alle società holding rientranti tra i "soggetti finanziari" sopra indicati che non esercitino "in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria" (e, dunque, in società "industriali").
Al riguardo, si ritiene che detto esercizio prevalente risulti verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società "industriali" risultante dal bilancio di esercizio ecceda il 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale. Ricorrendo tale ultimo requisito, la holding - da considerarsi "industriale" ai limitati fini dell'applicazione della norma in esame - sarà tenuta ad applicare la disciplina generale dell'articolo 96 del TUIR.
Sempre con riferimento alle holding finanziarie, si fa presente inoltre che l'articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2009) ha previsto che l'obbligo di iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale per i soggetti di cui all'articolo 113 del TUB (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico) si applica esclusivamente per le società che svolgono, congiuntamente all'attività di assunzione di partecipazioni, anche altre attività finanziarie nei confronti delle partecipate.
Pertanto, le società che non svolgono tali ulteriori attività finanziarie devono cancellarsi dall'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB.
Conseguentemente, ai fini che qui rilevano, tali soggetti non possono più essere considerati soggetti finanziari cui si applica la speciale disciplina prevista nel comma 5-bis dell'articolo 96 del TUIR e di conseguenza sono tenuti ad applicare i commi da 1 a 4 dell'articolo 96 del TUIR.
Nel particolare caso in cui una holding eserciti, in aggiunta all'attività di assunzione di partecipazioni, anche attività finanziaria ovvero industriale, l'attività prevalente può accertarsi sulla base dei criteri oggettivi di prevalenza enunciati dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 6 luglio 1994 (recante: "Determinazione, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 385 del 1993, dei criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1") così come illustrati dalla circolare dell'Amministrazione finanziaria del 4 giugno 1998, n. 141 e richiamati, peraltro, nella circolare n. 11/E del 17 marzo 2005.
A tal proposito, si ricorda che per considerare prevalente l'esercizio di una specifica attività rispetto ad un'altra devono ricorrere contestualmente le seguenti due condizioni afferenti gli elementi patrimoniali e reddituali, desumibili dai dati dei bilanci approvati negli ultimi due esercizi:
- l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle attività richiamate dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, delle altre attività finanziarie contemplate nell'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12 e 15 del medesimo decreto legislativo, delle attività, anche non finanziarie, strumentali rispetto ad una o più delle attività richiamate dall'articolo 106, comma 1, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale;
- l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo sopra richiamati, dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi, richiamati dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
Sono del tutto escluse dall'ambito di applicazione della generale disciplina limitativa di cui all'articolo 96 le seguenti società le cui specifiche caratteristiche operative e gestionali non giustificano l'applicazione di norme sulla sottocapitalizzazione:
- le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni;
- le società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonchè impianti per lo smaltimento e la depurazione.
L'elenco dei soggetti contemplati dal menzionato comma 5 riveste carattere tassativo. Come chiarito, infatti, dalla citata risoluzione n. 268/E del 2008, la previsione in esso contenuta "operando in veste di limitazione (rectius, depotenziamento) della disciplina ordinariamente applicabile ai componenti (interessi passivi) dalla stessa contemplati, configura una norma di stretta interpretazione, in quanto tale non suscettibile di applicazione analogica". Ne consegue che i soggetti che, pur svolgendo attività assimilabili a quelle esercitate dai soggetti compresi nell'elenco, non risultano ivi elencati, ricadono nella disciplina limitativa dell'articolo 96.
Al riguardo si fa presente che i predetti soggetti, in quanto esclusi ex lege dall'ambito di applicazione dell'articolo 96, possono procedere alla deduzione integrale degli interessi passivi, semprechè inerenti all'attività d'impresa. Nel sistema attuale, in particolare, non si ravvisa più alcuna correlazione tra plusvalenze esenti ed interessi indeducibili.
Anche nel previgente articolo 96 del TUIR, disciplinante il pro rata generale di deducibilità, peraltro, le plusvalenze esenti non determinavano penalizzazioni, posto che le medesime erano conteggiate sia al numeratore che al denominatore del rapporto di deducibilità. L'indeducibilità degli interessi passivi correlata al conseguimento di plusvalenze esenti era invece ravvisabile nell'articolo 97 del TUIR (pro rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi), abrogato dal comma 33, lettera l) della legge finanziaria 2008.

2.2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA
Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del TUIR, in ciascun periodo di imposta, gli interessi passivi sono innanzitutto deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi.
Il comma 3 dell'articolo 96 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma stabilendo che "assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonchè gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (...)".
La norma attribuisce rilievo agli interessi derivanti da taluni contratti espressamente indicati, nonchè da qualsiasi altra operazione avente causa finanziaria. Rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della disciplina in esame ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione.
Posto il tenore letterale della norma, si ritiene, così come previsto anche in tema di thin capitalization rule, che rientri fra le fattispecie cui è applicabile l'articolo 96 del TUIR anche il c.d. notional cash pooling, il quale costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo. Come precisato dalla scrivente nella risoluzione 8 ottobre 2003 n. 194/E, e ribadito circolare 17 marzo 2005, n. 11/E, detta compensazione consente alla società intestataria del conto corrente di ottenere che il proprio conto risulti a debito, usufruendo, quindi, nella sostanza di una forma di finanziamento, ancorchè indiretta.
Per quanto riguarda l'individuazione degli oneri e proventi "assimilati" rispettivamente agli interessi passivi e attivi, occorre fare riferimento ai fini della norma in esame ad una nozione non meramente nominalistica, ma sostanzialistica di interessi.
A titolo esemplificativo si ritengono compresi fra gli oneri e proventi assimilati agli interessi attivi e passivi le seguenti voci: gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; le commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi; gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso; gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, semprechè la causa di detti ultimi contratti rivesta una natura finanziaria.
Gli interessi relativi alle operazioni di pronti contro termine su titoli aventi funzione di raccolta sono esclusi dall'applicazione del novellato articolo 96 del TUIR. Infatti, resta ferma (anche per i soggetti IAS adopter) l'applicazione dell'articolo 89, comma 6, del TUIR per quanto concerne gli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto; tali interessi, infatti, non concorrendo a formare il reddito del cedente (nè come componente positivo, nè come componente negativo) sono da ritenersi esclusi ai fini della disciplina di cui all'articolo 96 del TUIR.
Rientra tuttavia fra gli oneri assimilati il differenziale negativo esistente fra prezzo a pronti e prezzo a termine (al netto degli interessi maturati sul titolo nel periodo di durata del contratto). Tale interpretazione trova conforto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 73 del 27 maggio 1994 nella quale viene specificato che "nel pronti contro termine, lo ?scartò tra il prezzo a pronti e quello a termine (...) costituisce un componente positivo o negativo riferibile alla linea capitale del titolo sottostante oggetto del contratto, emergendo pur sempre da una doppia cessione del titolo. Conseguentemente, ancorchè detto scarto concorra a formare il reddito alla stregua di proventi e oneri finanziari, quindi ?pro rata temporis', non soggiace alla disciplina prevista per la deducibilità degli interessi passivi".
Per quanto concerne i contratti derivati, si ritiene che la disciplina di cui all'articolo 96 del TUIR risulti applicabile ai derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse, in quanto in tale caso si verifica l'integrazione (con segno positivo o negativo) dell'interesse derivante dall'operazione coperta.
In linea generale occorre, comunque, considerare quale onere o provento assimilato all'interesse passivo, ovvero attivo, qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito relativo all'impresa che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo. Tale interpretazione è in linea con l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica nella rappresentazione contabile dei fatti di gestione secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS (e, indirettamente, dall'art. 2423-bis, comma 1, n. 1) del codice civile che impone di valutare le voci di bilancio tenendo conto della "funzione economica" dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato).

2.2.1 Interessi impliciti derivanti da debiti e crediti di natura commerciale
Il medesimo comma 3 dell'articolo 96 prevede - ai fini dell'applicazione della disposizione in esso contemplata - l'"esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale" e l'"inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura".
La norma si riferisce, secondo corretti principi contabili, agli interessi impliciti inclusi nelle dilazioni di pagamento praticate in ipotesi di regolazione differita, nel medio-lungo periodo, delle transazioni commerciali.
Con tale disposizione il legislatore ha inteso sottrarre alle limitazioni in tema di deducibilità degli interessi passivi gli oneri e proventi finanziari derivanti da operazioni di natura commerciale.
Pertanto, gli interessi passivi impliciti derivanti da operazioni di natura commerciale - al pari di quelli esplicitati in bilancio, secondo corretti principi contabili, qualora derivanti da rapporti diversi da quelli aventi una causa finanziaria - non assumono rilevanza ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 del TUIR e sono, pertanto, interamente deducibili, purchè assistiti dal requisito dell'inerenza allo svolgimento dell'attività d'impresa.
Per quel che riguarda gli interessi attivi derivanti dai medesimi rapporti, gli stessi assumono, al contrario, sempre rilevanza ai fini dell'applicazione dell'articolo 96, qualora derivino da crediti di natura commerciale, siano essi impliciti che espliciti.
E' evidente che la rilevanza di detti interessi attivi nell'ambito dell'articolo 96 del TUIR comporta un più ampio plafond di interessi passivi deducibili posto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 96 del TUIR, gli interessi passivi (ed oneri assimilati) sono, comunque, deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi (e proventi assimilati).

2.2.2 Interessi virtuali derivanti da operazioni con le pubbliche amministrazioni
Per i soggetti che operano con la pubblica amministrazione, il comma 3 dell'articolo 96 considera rilevanti gli interessi attivi virtuali, "calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi".
Tale disposizione intende offrire al contribuente che opera con la pubblica amministrazione, in ragione dell'eventuale ritardo nel pagamento dei corrispettivi, la possibilità di aumentare l'ammontare degli interessi passivi deducibili mediante l'incremento del plafond degli interessi attivi.
In sostanza, il creditore che riceve i pagamenti dalla P.A. in ritardo e può essere, per tale motivo, indotto ad incrementare il proprio indebitamento, può considerare tra gli interessi attivi anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, imputabili ai suddetti pagamenti tardivi.
Poichè la norma ricollega espressamente gli interessi attivi virtuali "al ritardato pagamento dei corrispettivi", si ritiene che essi debbano essere calcolati con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e fino alla data di incasso del corrispettivo.
Si precisa, infine, che con riguardo alla definizione di pubblica amministrazione si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rientrano, pertanto, nella suddetta definizione lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

2.2.3 Interessi relativi a contratti di leasing
Con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, si fa presente che l'articolo 1, comma 33, lettera n), della legge finanziaria 2008 ha modificato la disposizione contenuta nell'articolo 102, comma 7, del TUIR. A seguito della suddetta modifica, la "quota di interessi impliciti desunta dal contratto" di leasing è soggetta alle regole previste dall'articolo 96 del TUIR.
Pertanto, alla stregua della norma appena richiamata, occorre determinare, in base alle risultanze del contratto di locazione finanziaria, l'ammontare degli interessi passivi (impliciti nei canoni) relativi al periodo d'imposta e tenerne conto ai fini del calcolo di deducibilità di cui all'articolo 96 del TUIR.
Individuare la quota di interessi impliciti nel canone di leasing è, per la verità, agevole per i soggetti IAS/IFRS adopter, i quali dovranno fare riferimento alla quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico a seguito della contabilizzazione dell'operazione in conformità allo IAS 17, se maggiore a quella "desunta dal contratto".
Tuttavia, esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, possano continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini dell'IRAP, dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998.

2.2.4 Interessi esclusi
L'articolo 96, comma 1, del TUIR esclude espressamente dal proprio ambito oggettivo di applicazione gli interessi passivi e gli oneri assimilati compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 del TUIR.
Tale norma dispone, quale regola generale, che "si comprendono nel costo (dei beni) anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali", con le seguenti eccezioni:
- nel costo (di acquisto o fabbricazione) dei beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono "gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge".
- nel costo degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (c.d. "immobili-merce") si comprendono gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.
Detti oneri finanziari sono, pertanto, esclusi dalle limitazioni previste dall'articolo 96 del TUIR, nella misura in cui risultino compresi nel costo fiscale dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR.
Per quanto riguarda, invece, gli interessi passivi relativi all'acquisizione di immobili destinati alla successiva rivendita o locazione si ritiene che, in assenza di un'esplicita previsione normativa, trovi applicazione la regola generale sopra indicata secondo la quale non si comprendono nel costo dei beni gli interessi passivi. Relativamente agli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili-merce troveranno, quindi, applicazione i limiti di deducibilità previsti dall'articolo 96 del TUIR.
Per completezza, si rammenta che - come precisato nella recente circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 (cfr. par. 5.4) - "l'eventuale patrimonializzazione di interessi passivi operata in bilancio ad incremento del valore di iscrizione di immobili-patrimonio è, in ogni caso, priva di rilevanza fiscale" con la conseguenza che gli interessi passivi portati in bilancio ad incremento del costo degli immobili in esame qualora sostenuti in relazione:
- a finanziamenti contratti per la relativa "acquisizione" (nel senso precisato nel successivo paragrafo 2.2.5), rientreranno nell'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUIR;
- a finanziamenti diversi da quelli di cui al punto precedente, risulteranno integralmente indeducibili a norma dell'articolo 90, comma 2, del TUIR.
Non rientrano, infine, nel campo di applicazione dell'articolo 96 del TUIR, gli interessi passivi imputati secondo corretti principi contabili ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa, diversi dagli immobili.
Ciò in quanto, ai fini fiscali, il valore delle rimanenze è determinato a partire dal loro valore correttamente rappresentato in bilancio ai sensi del combinato disposto degli articoli 110, comma 1, 92 e 93 del TUIR.
Per la medesima ragione, si ritiene che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 96 anche gli interessi passivi relativi a prestiti contratti per la realizzazione dei lavori su commessa purché, appunto, correttamente imputati ad aumento del valore delle rimanenze.
Diversamente, gli interessi passivi relativi a finanziamenti concessi per la realizzazione di lavori su commessa e non imputati ad aumento delle rimanenze potranno essere dedotti dal reddito dell'esercizio in base a quanto disposto dall'articolo 96 del TUIR.

2.2.5 Deducibilità degli interessi passivi per l'acquisizione di immobili patrimoniali
Il comma 1 dell'articolo 90 del TUIR stabilisce che le unità immobiliari possedute in regime d'impresa che non costituiscono beni strumentali all'attività d'impresa, nè tantomeno beni merci (cd. "immobili-patrimonio"), concorrono alla determinazione del reddito d'impresa sulla base dei criteri previsti dal medesimo testo unico per i redditi fondiari.
Conseguentemente, il comma 2 della menzionata disposizione normativa prevede che "le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione".
Il dato letterale di tale ultima disposizione aveva indotto l'amministrazione finanziaria a ritenere che il divieto di deducibilità delle spese e dei componenti negativi relativi agli immobili-patrimonio, contenuto nello stesso comma 2 dell'articolo 90 del TUIR, si applicasse anche agli interessi passivi, compresi quelli relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli stessi immobili.
In tal senso si era espressa la circolare n. 6/E del 2006, che aveva ritenuto applicabile anche agli interessi passivi di finanziamento la predetta previsione di generalizzata indeducibilità.
L'articolo 1, comma 35, della legge finanziaria 2008 ha introdotto una norma di interpretazione autentica secondo la quale "tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi (...) non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90".
Il menzionato comma 35 contiene, dunque, un preciso riferimento agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'"acquisizione" degli immobili di cui all'articolo 90, comma 1, del TUIR (cd. immobili-patrimonio).
Al riguardo, la scrivente ritiene che con il termine "acquisizione" il legislatore abbia inteso riferirsi non solo agli interessi passivi sostenuti in relazione ai finanziamenti accesi per l'"acquisto" di tali immobili (i.e. interessi sostenuti sui mutui contratti per l'"acquisto" degli immobili-patrimonio), ma anche agli interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati per la "costruzione" degli stessi (i.e. interessi sostenuti in dipendenza di mutui accesi per la "costruzione" degli immobili-patrimonio).
In altri termini, il comma 35 in esame deve essere interpretato nel senso che gli interessi passivi a servizio di finanziamenti contratti per la costruzione o per l'acquisto degli immobili di cui all'articolo 90, comma 1, del TUIR non rientrano tra le spese e gli altri componenti negativi per cui vale la previsione di indeducibilità assoluta di cui al comma 2 della medesima disposizione.
Resta fermo che tutte le altre spese e gli altri componenti negativi (diversi dagli interessi passivi di cui sopra) sostenuti relativamente agli immobili-patrimonio - compresi gli interessi passivi di funzionamento - continuano ad essere indeducibili ai sensi dell'articolo 90, comma 2 del TUIR. Ne consegue che rimangono integralmente indeducibili ai sensi di tale ultima disposizione gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti, ad esempio, a fronte di interventi di manutenzione straordinaria.
L'introduzione della norma di interpretazione autentica in esame supera anche l'interpretazione fornita dalla scrivente con la risoluzione n. 71/E del 18 aprile 2007, secondo la quale gli interessi passivi di finanziamento corrisposti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per effetto della loro assimilazione alle persone fisiche, erano da considerarsi deducibili con le stesse modalità e nei medesimi limiti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR in favore delle persone fisiche.
Ciò posto, gli interessi passivi di finanziamento contratti per la costruzione o per l'acquisto degli immobili-patrimonio che - come si è detto - non rientrano nella previsione di cui all'articolo 90, comma 2 del TUIR, sono deducibili, per i soggetti IRES, nei limiti ed alle condizioni ora previste dall'articolo 96 del TUIR (o, se trattatasi di interessi passivi sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1 gennaio 2008, dagli articoli 98, 97 e 96 del TUIR nelle formulazioni vigenti anteriormente dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2008).
Ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge finanziaria 2008, tuttavia, non rilevano ai fini dell'articolo 96 e sono, pertanto, integralmente deducibili (seppure per un periodo transitorio, come si dirà oltre) gli "interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione." Affinché la previsione di deducibilità tout court degli interessi passivi ipotecari possa trovare applicazione è necessario che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione.
Si ritiene che, come già affermato con riferimento alla disposizione del comma 35 della legge finanziaria 2008 prima commentata, si tratta degli interessi corrisposti relativamente all'acquisto o alla costruzione degli immobili.
L'espressa qualificazione del comma 35, dell'articolo 1, della legge finanziaria 2008 quale norma di interpretazione autentica, comporta che lo stesso possiede efficacia retroattiva. In proposito, si ricorda che la retroattività della norma incontra in ogni caso il limite dei cosiddetti rapporti esauriti, intendendosi per tali quelli per cui sia intervenuto un giudicato o un atto amministrativo definitivo o, comunque, siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza stabiliti dalla legge per l'esercizio dei diritti ad essi relativi (cfr., sul punto, risoluzione n. 2/E del 3 gennaio 2005).
In applicazione della predetta disposizione di interpretazione autentica non sono più sostenibili gli atti di accertamento che si ispirano ad un'interpretazione diversa da quella ora fatta propria dal legislatore.
Conseguentemente, si invitano gli Uffici dell'Agenzia a riesaminare, caso per caso, il contenzioso pendente in materia e a provvedere al relativo abbandono, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
Per maggior chiarezza espositiva si riporta, infine, nella tabella seguente uno schema che sintetizza il trattamento degli interessi passivi corrisposti in relazione a finanziamenti accesi relativamente ad immobili-patrimonio.

Tabella 1 - Trattamento degli interessi passivi relativi ad immobili-patrimonio

2.3 RAFFRONTO CON IL RISULTATO OPERATIVO LORDO (ROL)
Come anticipato, il comma 1 dell'articolo 96 dispone che l'ammontare degli interessi passivi che eccede in ciascun periodo di imposta quello degli interessi attivi è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). Il comma 2 dell'articolo 96 definisce il ROL come "la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile (...) così come risultanti dal conto economico dell'esercizio".
Il medesimo comma 2 esclude dalla determinazione del ROL i seguenti componenti negativi di reddito:
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, di cui alla lettera B), n. 10), voci a) e b) dello schema di conto economico;
- i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, ricompresi nella lettera B), n. 8).
Tale ultima esclusione si è resa necessaria al fine rendere irrilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi la modalità in concreto seguita per l'acquisizione delle immobilizzazioni, in proprietà ovvero tramite contratto di locazione finanziaria.
In sostanza, ai fini del calcolo del ROL è necessario fare riferimento alle voci indicate nel conto economico che rappresentano la gestione caratteristica della società.
Va al riguardo evidenziato che il legislatore, nella stesura dell'articolo 96 in esame, ha esplicitamente previsto che il ROL rilevante ai fini del medesimo articolo sia tassativamente determinato mediante la differenza (con gli aggiustamenti appena menzionati) tra le voci A) e B) dello schema di conto economico contenuto nell'articolo 2425 del codice civile.
Ne consegue che ai fini dell'applicabilità della disciplina in esame non potranno trovare applicazione i principi affermati - nella risoluzione n. 337/E del 29 ottobre 2002 in cui, con riferimento alle holding industriali, la scrivente - ad altri fini - ha precisato che "il conto economico di tali società (...) risulta fortemente influenzato da componenti reddituali di tipo finanziario che, pur non essendo imputati alla voce A) del conto economico, costituiscono, comunque, proventi relativi alla loro attività caratteristica";
- nella risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008 secondo cui - ai limitati fini del test di vitalità richiesto, ai sensi dell'articolo 172, comma 7, del TUIR, per la trasferibilità delle perdite nelle operazioni di fusione - i soggetti economici che, come le holding di partecipazioni, classificano "i proventi dell'attività caratteristica in voci del conto economico diverse da quelle qualificabili come ricavi di cui all'art. 2425 del c.c. (...) potranno considerare ai fini del calcolo del test di vitalità, oltre ai ricavi e ai proventi di cui alle voci di conto economico A1 e A5, anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C15 e C16".
Le holding "industriali" (alle quali, come in precedenza ricordato, non si applica l'ipotesi di esclusione prevista nel comma 5 dell'articolo 96) sono, dunque, tenute a determinare il ROL rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 con le modalità puntualmente dettate dal menzionato comma 2 di tale ultima disposizione.
Per quanto concerne i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS si evidenzia che l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 96 stabilisce che per tali soggetti "si assumono le voci di conto economico corrispondenti".
In altri termini, posto che, in linea generale, le società che adottano i principi contabili internazionali non hanno l'obbligo di seguire uno schema di conto economico predefinito, si ritiene che le stesse debbano individuare tra le voci del conto economico redatto sulla base dei suddetti principi quelle corrispondenti alle voci contenute nello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del c.c., indicate dalla norma in esame.
Per le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), è necessario considerare che le stesse si avvalgono di due distinti regimi contabili e fiscali. Come è noto, infatti, le SIIQ possono optare per un regime speciale, per cui il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare (e attività assimilate) è esente dall'IRES a decorrere dal periodo d'imposta di efficacia dell'opzione stessa. Viceversa, il reddito derivante dall'esercizio di attività diverse rispetto a quella della locazione immobiliare rimane assoggettato all'IRES secondo le regole ordinarie. Al riguardo, si ritiene che la determinazione del ROL rilevante ai fini del calcolo degli eventuali interessi passivi indeducibili deve essere effettuata esclusivamente con riguardo alle attività diverse da quella di locazione immobiliare. Nella determinazione del reddito riferibile alla gestione imponibile, infatti, l'inclusione nel calcolo del ROL dei proventi derivanti dall'attività di locazione immobiliare potrebbe comportare, infatti, un doppio beneficio per il contribuente, in quanto lo stesso godrebbe sia dell'esenzione ai fini IRES del reddito derivante dalla sopradetta attività (gestione esente) e, nel contempo, vedrebbe incrementato il ROL ottenendo, di fatto, un maggiore ammontare di interessi deducibili. In pratica, l'ulteriore ammontare di interessi passivi deducibili sarebbe correlato a proventi che non subiscono tassazione.
Rimangono ferme, naturalmente, le considerazioni effettuate nella Circolare n. 8/E del 31 gennaio 2008, per cui le SIIQ non sono esonerate dall'onere di determinare, in base all'ordinaria disciplina dell'IRES, il reddito fiscale relativo all'attività di locazione immobiliare e assimilate il quale, seppur esente in capo alla medesima società, deve in ogni caso essere indicato nella dichiarazione dei redditi. A tal fine, le SIIQ devono tenere contabilità separate per rilevare i fatti gestionali dell'attività di locazione immobiliare e assimilate rispetto a quelli che si riferiscono alle altre attività eventualmente svolte. In particolare, con riguardo a corretti principi contabili, la citata Circolare ha precisato che nel risultato della gestione esente devono confluire i costi e i ricavi caratteristici dell'attività di locazione immobiliare, nonchè gli altri oneri amministrativi, finanziari e tributari che possono essere direttamente riferiti alla medesima attività. Gli interessi passivi ed oneri assimilati possono essere considerati diretti qualora siano relativi a finanziamenti specificamente assunti per l'esercizio dell'attività di locazione.
Si ritiene che le medesime conclusioni possano valere anche per le imprese marittime che rientrano nel regime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. tonnage tax). Tali imprese, infatti, determinano il loro reddito imponibile derivante dall'utilizzo delle navi in base a determinati coefficienti parametrati agli scaglioni di tonnellaggio netto delle navi medesime. Tuttavia, per le attività che non ricadono nell'attività agevolata, le imprese marittime che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 155 del TUIR continuano a determinare il reddito ai fini dell'IRES secondo le ordinarie disposizioni del TUIR. Conseguentemente, il ROL deve essere calcolato con esclusivo riferimento all'attività tassabile in via ordinaria, senza tenere conto dei costi e proventi dell'attività caratteristica inclusi nella determinazione in via forfetaria dell'imponibile. Del pari, il trattamento previsto dall'articolo 96 del TUIR può essere riferito esclusivamente agli interessi passivi ed oneri assimilati rientranti nell'attività ordinaria.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 96 in esame consente al contribuente, a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, di portare ad incremento del ROL dei successivi periodi di imposta l'eventuale quota del ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza. In sostanza, per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sarà possibile a partire dal 2010 riportare in avanti l'eventuale importo del ROL inutilizzato nel corso del medesimo anno (in quanto l'eccedenza di interessi passivi su quelli attivi è risultata inferiore al 30 per cento del ROL di periodo). Detto importo andrà ad incrementare il 30 per cento del ROL del successivo periodo di imposta, al quale commisurare gli interessi passivi da dedurre.
Si precisa che detta disposizione consente di riportare agli esercizi successivi, senza alcun limite temporale, il ROL maturato in un determinato periodo di imposta e nello stesso non utilizzato (rectius, assorbito) ai fini del confronto di cui all'art. 96, comma 1, primo periodo, in quanto eccedente la differenza tra gli interessi passivi e attivi di periodo (quest'ultima comprensiva dell'eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili riportata da esercizi precedenti).
Valga al riguardo l'esempio contenuto nella seguente tabella.

Tabella 2 - Esempio di riporto dell'eccedenza del ROL

Anno 2010

Anno 2011

a) Valore della produzione

100.000

100.000

b) Costi della produzione

70.000

70.000

c) Ammortamenti

10.000

10.000

d) Canoni di leasing

15.000

15.000

e) ROL dell'esercizio (a - b + c + d)

55.000

55.000

f) 30% del ROL

16.500

16.500

g) Riporto eccedenze 30% ROL anni precedenti

-

6.500

h) Limite complessivo del ROL

16.500

23.000

i) Interessi Passivi

15.000

35.000

l) Interessi Attivi

5.000

5.000

m) Interessi passivi netti di periodo (i-l)

10.000

30.000

n) Eccedenza Interessi Passivi Deducibili

10.000

23.000

o) Eccedenza Interessi Passivi Indeducibili (m - n)

-

7.000

p) 30% del ROL riportabile (h-m)

6.500

-

Come anticipato, la norma in commento offre al contribuente la facoltà di utilizzare l'eccedenza di ROL al fine di compensare eventuali eccedenze di interessi passivi netti indeducibili. Di conseguenza, il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporterà l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente - per una quota pari all'ammontare degli interessi passivi indeducibili - negli anni successivi, comportando di fatto la perdita della predetta eccedenza di ROL utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in compensazione.
Nel caso contrario, infatti, si verificherebbe uno spostamento di imponibile da un esercizio all'altro con fenomeni di refreshing delle perdite fiscali, posto che per queste ultime c'è un limite al riporto che invece manca per l'utilizzo del ROL.
Da quanto sopra esposto, si evince inoltre che nel caso di contestuale presenza di ROL disponibile e di perdite fiscali pregresse, l'eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili dovrà essere compensata prioritariamente con l'eccedenza di ROL e, una volta esaurita questa, mediante le perdite pregresse..
Pertanto, l'eccedenza di ROL, la stessa dovrà essere prioritariamente utilizzata per compensare l'eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili dell'esercizio in corso ovvero di esercizi precedenti.
Qualora, pur versando in presenza delle predette condizioni, il ROL disponibile risulti inutilizzato, lo stesso non potrà più essere utilizzato in futuro: ciò in quanto il meccanismo di funzionamento del confronto tra ROL e interessi passivi netti di cui all'articolo 96, comma 1, primo periodo, è strutturato in modo da prevedere un utilizzo, per così dire, automatico del ROL (di periodo e di quello eventualmente riveniente da annualità pregresse) ogniqualvolta si registri una situazione di eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi.
Da tanto consegue che il contribuente tenuto all'applicazione della disciplina dell'articolo 96 non può riportare in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta eccedenze di ROL inutilizzato ed eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.
Il riporto in avanti dell'eccedenza di ROL è, pertanto, consentito solo nelle seguenti ipotesi:
- assenza di interessi passivi netti (di periodo o pregressi) da compensare;
- importo degli interessi passivi netti (di periodo o pregressi) inferiore alla disponibilità di ROL (di periodo o, se del caso, riveniente da annualità pregresse).
In entrambe le ipotesi sopra menzionate l'eccedenza di ROL riportata dovrà, comunque, essere utilizzata in compensazione alla prima occasione utile (i.e. nel primo esercizio in cui si manifesterà un'eccedenza degli interessi passivi di periodo su quelli attivi).

2.4 RIPORTO DELL'ECCEDENZA DI INTERESSI PASSIVI NETTI INDEDUCIBILI A PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI
Il comma 4 dell'articolo 96 del TUIR disciplina il trattamento degli interessi passivi netti che, in quanto eccedenti il 30 per cento del ROL dell'esercizio, non sono deducibili in un determinato periodo di imposta, prevedendo che detti interessi indeducibili possono essere portati in deduzione - senza limiti temporali - dal reddito dei periodi successivi.
Tale possibilità di "riporto in avanti" costituisce il principale tratto distintivo del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES. In definitiva, l'eventuale indeducibilità degli interessi passivi, per effetto dei limiti imposti dall'articolo 96, non è mai assoluta, potendo essere sempre "recuperata" nei successivi esercizi, qualora in questi ultimi si verifichino le condizioni opposte a quelle che in precedenza hanno determinato il prodursi dell'eccedenza indeducibile.
In particolare, la norma consente detto recupero "se e nei limiti in cui in tali (successivi) periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza."
In altri termini, qualora in un determinato periodo di imposta l'importo degli interessi passivi netti è superiore al 30 per cento del ROL, l'eccedenza (che in quel periodo d'imposta deve essere, in ogni caso, "sterilizzata" all'atto della determinazione del reddito imponibile) può essere recuperata in deduzione nei periodi di imposta successivi; tuttavia, tale deduzione è consentita esclusivamente qualora, in detti successivi periodi, l'importo degli interessi passivi maturati eccedenti gli interessi attivi sia inferiore al 30 per cento del ROL di competenza.
Valga al riguardo l'esempio riportato nella seguente tabella.

Tabella 3 - Esempio di riporto al futuro dell'eccedenza di interessi !passivi

Anno X

Anno X +1

a) Valore della produzione

150.000

150.000

b) Costi della produzione

90.000

90.000

c) Ammortamenti

15.000

15.000

d) Canoni di leasing

20.000

20.000

e) ROL (a - b + c + d)

95.000

95.000

f) 30% del ROL

28.500

28.500

g) Interessi Passivi

40.000

20.000

h) Interessi Attivi

5.000

5.000

i) Interessi passivi netti di periodo (g - h)

35.000

15.000

l) Eccedenza interessi passivi riportati da esercizi precedenti

6.500

m) Interessi passivi deducibili

28.500

21.500

n) Interessi passivi indeducibili (i - f)

6.500

-

o) 30% del ROL riportabile (dal 2010)

-

7.000

p) Utilizzo eccedenza pregressa interessi indeducibili

-

6.500

q) Interessi passivi riportabili negli esercizi successivi

6.500

-

In sostanza, come illustrato nell'esempio sopra riportato, qualora siano presenti, in un determinato periodo di imposta, interessi passivi eccedenti la soglia del 30 per cento del ROL, pertanto indeducibili in detto esercizio, gli stessi potranno essere dedotti negli esercizi successivi nei limiti della differenza positiva tra il 30 per cento del ROL di competenza di ogni annualità futura e gli interessi passivi netti dell'esercizio.
Così come previsto per il riporto in avanti delle eccedenze inutilizzate del 30 per cento del ROL (come descritto nel precedente paragrafo) anche il riporto negli esercizi successivi dell'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili non è soggetto ad alcun limite temporale.
E' appena il caso di rilevare che non è consentito riportare in avanti l'eventuale eccedenza degli interessi attivi, rispetto a quelli passivi, maturati in un determinato periodo d'imposta.

2.5 RAPPORTI CON LE ALTRE NORME CHE LIMITANO LA DEDUCIBILITÁ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Il comma 6 dell'articolo 96 provvede al coordinamento delle disposizioni in esame con le ulteriori norme che limitano la deducibilità fiscale degli interessi passivi.
In particolare, ai sensi del citato comma 6, gli interessi passivi che rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 96 devono essere considerati al netto di quelli indeducibili in modo assoluto ai sensi delle disposizioni di seguito indicate, delle quali "resta ferma l'applicazione in via prioritaria":
articolo 90, comma 2, del TUIR, che prevede l'indeducibilità per le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Nello specifico, come detto al paragrafo 2.2.5, la previsione di indeducibilità assoluta riguarda gli interessi di funzionamento relativi a detti immobili e non quelli relativi a finanziamenti contratti per l'"acquisizione" (i.e. "acquisto" o "costruzione") degli stessi;
articolo 110, commi 7 e 10, del TUIR concernente l'indeducibilità degli interessi passivi in applicazione, rispettivamente, della normativa sul transfer pricing (qualora nei finanziamenti infragruppo fra un soggetto residente ed un soggetto estero vengano corrisposti interessi passivi in misura maggiore rispetto a quella che si sarebbe corrisposta in regime di libera concorrenza) e della disposizione concernente l'indeducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese estere residenti ovvero localizzate in Stati o territori extra UE diversi da quelli di cui al decreto ministeriale che verrà emanato in base al nuovo articolo 168-bis del TUIR;
articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai sensi del quale, nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti diversi dalle banche e dalle società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani sia superiore al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni e i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico che sono inclusi nella lista sopra richiamata di cui all'articolo 168-bis del TUIR, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del menzionato tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa della società emittente;
articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del quale gli interessi corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative e loro consorzi in virtù di quanto disposto all'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni fruttiferi postali, aumentato dello 0,90 per cento.

2.6 RAPPORTI CON LA DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO NAZIONALE
I commi 7 ed 8 dell'articolo 96 raccordano la nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi con l'istituto del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR.
Detta disciplina non si applica, tuttavia, alle banche, alle assicurazioni, ai soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. I soggetti sopra menzionati dovranno, infatti, fare riferimento allo specifico regime contenuto nel nuovo comma 5-bis dell'articolo 96 del TUIR (ivi introdotto dall'articolo 82, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008) che detta particolari regole per il funzionamento della disciplina di deducibilità degli interessi passivi (che, come detto, limitatamente a tali soggetti si sostanzia nella previsione di una percentuale forfettizzata di indeducibilità) nell'ambito del consolidato nazionale.
Il comma 7 dell'articolo 96 in esame stabilisce che per le società (esercenti attività diverse da quelle appena sopra menzionate) che partecipano al consolidato nazionale "l'eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale".
La disposizione da ultimo menzionata stabilisce, a ben vedere, un regime di particolare favore relativamente all'applicazione della nuova disciplina di cui all'art. 96 del TUIR nello specifico ambito del regime del consolidato fiscale nazionale. La norma in esame, più precisamente, detta una previsione che valorizza le peculiarità di funzionamento del predetto regime, caratterizzato, come noto, dalla compensazione intersoggettiva integrale dei rispettivi imponibili tra i soggetti ad esso partecipanti. La deduzione degli interessi passivi nell'ambito della fiscal unit consolidata deve, pertanto, necessariamente avvenire secondo modalità che assicurino il rispetto del predetto requisito costituente il principale tratto caratterizzante del regime.
Risulta allora perfettamente coerente con le peculiarità del regime del consolidato nazionale la previsione secondo la quale, qualora una società facente parte del consolidato abbia interessi passivi netti non eccedenti il 30 per cento del ROL e quindi interamente deducibili su base individuale, la stessa può "cedere" la propria capienza (rectius, la residua quota, individualmente inutilizzata, del 30 per cento del proprio ROL) alla società (o alle società) partecipanti al medesimo consolidato che registrino, invece, la situazione opposta di un'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili.
Tale opportunità è estesa anche alle eccedenze di interessi passivi netti indeducibili oggetto di riporto in avanti(rectius, riportate in avanti da esercizi precedenti ai sensi del comma 4 dell'articolo 96), con l'unica eccezione di quelle che si sono generate anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale che, conseguentemente, non possono essere "cedute" alla fiscal unit, ma rimangono necessariamente in capo al soggetto che le ha generate. Per queste ultime eccedenze indeducibili "pregresse" sussiste, pertanto, un divieto alla conferibilità alla fiscal unit di tenore analogo a quello espressamente affermato dall'art. 118, comma 2, del TUIR con riferimento alle perdite fiscali di esercizi precedenti a quello di avvio del regime. Si ritiene che il divieto alla trasferibilità diretta alla fiscal unit sussista con riferimento non solo alle eccedenze di interessi passivi netti indeducibili pregresse, ma anche in relazione alle eventuali eccedenze di ROL maturate (e non pienamente utilizzate) nei periodi antecedenti a quello di opzione per il consolidato. Ciò in considerazione del tenore letterale dell'ultimo periodo del menzionato comma 7, in cui viene compiuto un generico riferimento alle "eccedenze oggetto di riporto in avanti".
Si ritiene che, con la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 96, il legislatore fiscale abbia inteso agevolare la fiscal unit, offrendo a quest'ultima la possibilità di portare in deduzione dal reddito complessivo del gruppo una quota di interessi passivi che, altrimenti, non sarebbe stata deducibile a livello "individuale" in capo ai singoli soggetti partecipanti al regime.
Per motivi di ordine logico e sistematico si ritiene che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame, non sia possibile utilizzare il ROL inutilizzato relativo a società incluse nel consolidato cui non si applica la disciplina prevista dall'articolo 96 (come, ad esempio, le "società di progetto" costituite ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163 del 2006) per dedurre interessi passivi indeducibili di altri soggetti inclusi nel consolidato cui, invece, si applica la predetta disciplina.
Nella tabella n. 4 è illustrato il meccanismo di utilizzo delle eccedenze di interessi passivi netti indeducibili all'interno del consolidato nazionale.

Tabella 4 - Utilizzo degli interessi passivi indeducibili nel consolidato

Anno 2008

Società A

Società B

Società C

ROL

200.000

600.000

500.000

Interessi passivi netti

80.000

155.000

140.000

Ulteriore deduzione (art. 1, comma 34, legge finanziaria 2008)

10.000

10.000

10.000

30 % del ROL

60.000

180.000

150.000

Interessi deducibili

70.000

155.000

140.000

Interessi indeducibili

10.000

-

-

30 % ROL inutilizzati

-

25.000

10.000

Nell'esempio riportato in tabella, si evidenzia che la società A è l'unica a non poter dedurre interamente gli interessi passivi di competenza del periodo d'imposta 2008, in quanto il loro ammontare - al netto degli interessi attivi e dell'ulteriore deduzione prevista dall'art. 1, comma 34 della legge finanziaria 2008 - è superiore a quello del 30 per cento del proprio ROL; la stessa evidenzia, dunque, interessi passivi indeducibili per 10.000.
Le società B e C si trovano, invece, nella situazione opposta, evidenziando una eccedenza di ROL inutilizzato, pari rispettivamente a 25.000 e 10.000.
La norma in commento consente di dedurre dal reddito complessivo globale del consolidato l'importo (10.000) degli interessi passivi che, indeducibili a livello "individuale" in capo alla società A, trovano capienza nell'eccedenza di ROL (35.000) complessivamente registrata dalle altre società consolidate.
La residua quota (nell'esempio pari a 25.000) di ROL eccedente, (ulteriore rispetto a quella, pari a 10.000, impiegata per la compensazione con gli interessi passivi indeducibili evidenziati dalla società A) resta in tal caso inutilizzata, considerato che il comma 1 dell'articolo 96 consente di riportare in avanti la quota del ROL inutilizzato solo a partire dal ROL prodotto dal terzo periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007.
In ogni caso, come precisato nelle istruzioni alla compilazione del Mod. CNM 2009 è necessario che si verifichi una corrispondenza tra le eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato (in quanto indeducibili su base individuale) e le eccedenze di ROL trasferite alla medesima fiscal unit a compensazione delle prime: ne consegue che gli importi dei ROL "individuali" eccedenti rispetto all'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi netti indeducibili evidenziate dai soggetti partecipanti al regime, non possono formare oggetto di trasferimento alla fiscal unit e, pertanto, possono essere riportate in avanti (a partire dal periodo d'imposta avente inizio al 1 gennaio 2010) esclusivamente dai soggetti che le hanno generate.
Il conferimento del ROL "capiente" inutilizzato su base individuale rappresenta, come visto, una facoltà che, qualora non esercitata, comporta l'impossibilità di conferire il ROL stesso alla fiscal unit in un successivo periodo.
Analogamente a quanto descritto nel precedente paragrafo 2.3, infatti, l'utilizzo del ROL disponibile costituisce una facoltà il cui mancato esercizio dà, però, luogo, in presenza di interessi passivi netti (di periodo o rivenienti da precedenti annualità) all'impossibilità di riporto di tale ROL (volontariamente inutilizzato a scomputo) a favore di futuri esercizi. Ciò in quanto, come in precedenza sottolineato, dal meccanismo di funzionamento del confronto di cui all'articolo 96, comma 1, secondo periodo, discende un principio di priorità di utilizzo del ROL disponibile in compensazione dei predetti interessi passivi netti.
Si ritiene che il medesimo principio trovi applicazione anche nel caso di società operanti nell'ambito del regime del consolidato fiscale nazionale.
Ne consegue che i soggetti partecipanti al regime per ogni anno di validità dell'opzione sono liberi di conferire o meno il proprio ROL disponibile alla fiscal unit.
Nella particolare ipotesi in cui una società decida di non attribuire al consolidato il proprio ROL capiente individuale, quest'ultimo non potrà essere attribuito alla fiscal unit in successivi esercizi, ma risulterà riportabile esclusivamente su base individuale (analogamente a quanto avverrebbe per un soggetto non operante nell'ambito del consolidato nazionale che i) non registri nell'esercizio interessi passivi netti o ii) registri un'eccedenza di interessi passivi su quelli attivi comunque compresa nel limite del 30 per cento del ROL).
Considerazioni particolari merita il caso in cui la società consolidata che presenta un'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili abbia delle perdite fiscali "pregresse", ossia realizzate in esercizi precedenti quello di avvio del regime. In tale ipotesi, l'eccedenza di interessi passivi netti registrati da detta società (indeducibile su base individuale), che in altri casi potrebbe essere "liberata" a livello di fiscal unit utilizzando il ROL "capiente" di un altro (o di altri) soggetto(i) partecipante(i) al medesimo regime, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili. In caso contrario, infatti, verrebbe ad essere aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse di cui al ricordato articolo 118, comma 2, del TUIR.
Si ritiene, quindi, che in tale contesto siano applicabili le precisazioni fornite con le risoluzioni n. 36/E e n. 160/E del 2007. Le predette risoluzioni avevano, più precisamente, ad oggetto fattispecie caratterizzate dall'utilizzo delle rettifiche di consolidamento di cui all'art. 122 del TUIR (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera s), della legge finanziaria 2008). A tali fattispecie si ritiene, peraltro, assimilabile (seppur limitatamente alle modalità operative di applicazione) l'utilizzo nell'ambito del consolidato nazionale delle eccedenze indeducibili di interessi passivi netti ai sensi all'articolo 96, comma 7, atteso che anche tali eccedenze - per espressa previsione normativa - sono computabili "in abbattimento del reddito complessivo" del consolidato.
Nel caso in cui gli accordi di consolidamento prevedano una remunerazione del vantaggio fiscale apportato alla fiscal unit dal soggetto titolare del ROL "capiente", si ricorda che nella circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008 (paragrafo 5.3) è stato chiarito che le somme versate in contropartita ricadranno nella disposizione di irrilevanza fiscale di cui all'articolo 118, comma 4, del TUIR. Ciò in quanto le disposizioni relative alla deducibilità degli interessi passivi specificamente previste dall'articolo 96 del TUIR, relativamente ai soggetti partecipanti al consolidato nazionale, hanno l'effetto di consentire alla fiscal unit di godere di un beneficio fiscale assimilabile a quello generato dalle rettifiche di consolidamento (eliminate dall'articolo 1, comma 33, lettere s) e v), della legge finanziaria per il 2008).
Il comma 8 del nuovo articolo 96 del TUIR contiene una disposizione che ha la finalità di non discriminare l'acquisizione di imprese estere, potenzialmente consolidabili, rispetto all'acquisizione di imprese italiane.
A tal fine, detta disposizione prevede che "ai soli fini dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere".
In altri termini, è possibile dedurre dal reddito complessivo del consolidato le eventuali eccedenze di interessi passivi netti indeducibili registrate da una società partecipante al consolidato nazionale, utilizzando anche le eccedenze di ROL realizzate dalle partecipate estere. Si deve, in ogni caso, trattare di partecipate estere che - se residenti - sarebbero potenzialmente consolidabili: al riguardo lo stesso comma 8 richiede che per le società estere ricorrano i requisiti soggettivi e di controllo di cui agli articoli 117, comma 1, e 120 del TUIR, nonchè i requisiti di identità dell'esercizio sociale e di revisione del bilancio del soggetto estero di cui all'articolo 132, comma 2, lettere b) e c) del TUIR.
A questo proposito si segnala che il soggetto consolidante acquisirà, ai limitati fini della disposizione di cui al menzionato comma 8, il ROL delle controllate estere (rectius l'eccedenza del 30 per cento del ROL sugli interessi passivi netti di queste ultime) in misura integrale, vale a dire a prescindere dalla percentuale di partecipazione in quest'ultime detenuta.
Anche in relazione all'applicazione del comma 8 in esame si ritiene che non sia possibile l'inclusione virtuale nel consolidato nazionale di società estere che in base alla normativa interna non sarebbero soggette all'ordinaria disciplina prevista dall'articolo 96 (in quanto rientranti in una delle tipologie societarie di cui al comma 5 dello stesso articolo).
Sempre ai sensi del comma 8, infine, nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati riguardanti gli interessi passivi ed il ROL della società estera, così come indicati nel comma 2 dell'articolo 96 del TUIR.
Si ricorda che nella circolare n. 12/E del 2008 (paragrafo 5.2) è stato chiarito che la disposizione in oggetto trova applicazione esclusivamente con riferimento all'eventuale capienza di ROL manifestata in capo al soggetto non residente, e non si estende anche all'eccedenza degli interessi passivi netti che quest'ultimo potrebbe manifestare nell'ipotesi, opposta, di un'incapienza del proprio ROL. Pertanto, la società controllata estera può apportare alla fiscal unit esclusivamente la propria eccedenza di ROL. Nell'ipotesi in cui, infatti, si ammettesse la trasferibilità al consolidato nazionale da parte del soggetto estero della relativa quota dell'eccedenza di interessi passivi netti, si consentirebbe la deduzione di un componente negativo che ha concorso alla determinazione di un reddito di un soggetto residente all'estero.
Ad ulteriore precisazione delle considerazioni espresse nel menzionato precedente di prassi si osserva che in presenza di ROL capiente evidenziato sia da soggetti residenti partecipanti al consolidato nazionale che da soggetti controllati non residenti (in quest'ultimo virtualmente inclusi ai limitati fini dell'applicazione della disposizione di cui al predetto comma 8), il ROL evidenziato dai soggetti residenti deve essere utilizzato con priorità rispetto a quello registrato dalle entità controllate estere.
In ogni caso, l'inclusione virtuale delle partecipate estere rispetto alle quali sussiste un rapporto di controllo "rilevante" ai sensi del combinato disposto degli articoli 117 e 120 del TUIR rileva esclusivamente ai fini del trattamento fiscale del contribuente nazionale e, quindi, risulta possibile soltanto se il soggetto controllante residente partecipa ad un regime di consolidamento su base domestica. Nel comma 8, infatti, è contenuto un esplicito rinvio alla previsione del comma 7 che trova applicazione esclusivamente "in caso di partecipazione al consolidato nazionale ...". Ne consegue che l'inclusione virtuale delle società controllate estere - al fine di mitigare l'impatto della disciplina in tema di deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 96 del TUIR - non è consentita alla società residente che non partecipi ad un regime di consolidato nazionale.
Il regime appena descritto, come anticipato, non trova applicazione per le banche, per le assicurazioni e per i soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
Qualora, infatti, i predetti soggetti abbiano esercitato l'opzione per il regime del consolidato nazionale vi è la possibilità, prevista dal nuovo comma 5-bis dell'articolo 96 del TUIR di dedurre integralmente gli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti alla medesima fiscal unit sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti in favore di soggetti estranei al consolidato.
Come stabilito dal menzionato comma 5-bis la deduzione degli interessi passivi deve essere effettuata dalla società o ente consolidante in sede di redazione della "dichiarazione dei redditi del consolidato" di cui all'articolo 122 del TUIR, apportando la relativa variazione in diminuzione al risultato della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. In proposito si osserva che sebbene la norma faccia riferimento alla "deduzione integrale degli interessi passivi" il soggetto consolidante dovrà, in realtà, procedere ad operare una variazione in diminuzione pari al 4 per cento (3 per cento relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) degli interessi passivi (indeducibili su base individuale) corrisposti dalla società consolidata in relazione a finanziamenti intragruppo. Tale variazione, più precisamente, sterilizzerà quella di segno opposto operata da quest'ultima società nel proprio modello UNICO in sede di applicazione su base individuale della disciplina dell'articolo 96 del TUIR.
Nella particolare ipotesi in cui la società consolidata che corrisponde interessi passivi in relazione a finanziamenti intragruppo abbia delle perdite fiscali "pregresse" (ossia realizzate in esercizi precedenti quello di avvio del regime) la variazione in diminuzione ad opera del soggetto consolidante risulterà possibile soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla variazione in aumento dalla stessa operata in corrispondenza della quota forfettizzata di interessi passivi indeducibili. In caso contrario, infatti, verrebbe ad essere aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse di cui al ricordato articolo 118, comma 2, del TUIR.
Si ritiene, infatti, che in tale contesto siano applicabili le precisazioni fornite con le risoluzioni n. 36/E e n. 160/E del 2007. La "variazione in diminuzione" di cui all'ultimo periodo del nuovo comma 5­-bis, essendo apportata al risultato della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti al consolidato, presenta, infatti, un meccanismo operativo assimilabile a quello che caratterizzava le abrogate rettifiche di consolidamento oggetto dei menzionati precedenti di prassi.
La ratio della previsione che sterilizza gli effetti dell'indeducibilità relativamente agli interessi passivi relativi a finanziamenti intragruppo intercorsi tra soggetti appartenenti alla medesima fiscal unit è rinvenibile (come affermato nella relazione di accompagnamento al menzionato D.L. n.. 112 del 2008) nell'esigenza di limitare l'impatto dell'inclusione nell'ambito operativo dell'articolo 96, comma 5-bis, delle banche, delle assicurazioni e degli altri soggetti finanziari di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 87 del 1992 (soggetti, questi ultimi, originariamente esclusi dal raggio d'azione di tale disciplina), nonchè delle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
Come precisato nella medesima relazione la previsione in esame "riconosce la deducibilità integrale degli interessi passivi infragruppo, limitatamente a quelli che trovano capienza negli interessi corrisposti a soggetti estranei al gruppo. Così come concepita la disposizione tende ad evitare duplicazioni della indeducibilità. Ma non la evita in modo assoluto: infatti, in caso di successivi finanziamenti a cascata all'interno del gruppo, gli ulteriori interessi passivi corrisposti restano soggetti all'indeducibilità parziale".
L'intenzione del legislatore è stata, pertanto, quella di evitare, ad esempio, penalizzazioni per una holding bancaria che eroga la provvista alle proprie società controllate, dopo essersi precostituita i mezzi finanziari necessari indebitandosi all'esterno del gruppo.
Nel caso in cui la holding e le proprie controllate finanziate abbiano optato per il consolidato nazionale, il descritto "riversamento" all'interno del gruppo di finanziamenti acquisiti dall'esterno ha un effetto positivo sotto il profilo della deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti erogati dalla holding alle proprie consolidate: tali interessi, infatti, risultano interamente deducibili a livello aggregato (neutralizzandosi, come visto, le variazioni in aumento operate su base individuale con quelle in diminuzione indicate nell'ambito della "dichiarazione dei redditi del consolidato") nei limiti dell'importo degli interessi passivi a propria volta corrisposti dalla holding ai finanziatori esterni.
Il funzionamento del meccanismo agevolativo di cui al menzionato comma 5-bis opera, in ogni caso, per masse complessive nel senso che l'importo complessivo degli interessi passivi sostenuti a servizio di finanziamenti contratti con soggetti terzi libera un pari ammontare di interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati tra soggetti appartenenti alla medesima fiscal unit.

2.7 DISCIPLINA DELLA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI PER BANCHE, ASSICURAZIONI E PER I SOGGETTI APPARTENENTI AL SETTORE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Come più volte già anticipato, il comma 5-bis dell'articolo 96 del TUIR prevede che per le banche, le imprese di assicurazione e i soggetti finanziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992, gli interessi passivi sostenuti sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. In sostanza, diversamente da quanto previsto per gli altri soggetti che sono tenuti all'applicazione dell'articolo 96 del TUIR, per i soggetti richiamati dal comma 5-bis non assume rilevanza l'ammontare degli interessi attivi nè occorre effettuare il calcolo del 30 per cento del ROL dell'impresa.
Per esigenza di coerenza e di sistematicità, l'ambito di applicazione della norma deve intendersi applicabile, oltre agli interessi passivi, anche agli oneri ad essi assimilati, pur non essendo, questi ultimi, espressamente menzionati, semprechè trovino fonte in rapporti che assolvono ad una funzione finanziaria e cioè di impiego di capitale, così come definiti dal comma 3 dell'articolo 96 del TUIR (si veda, al riguardo, quanto precisato al paragrafo 2.2.).
In particolare, per le banche e gli altri soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, trova applicazione l'articolo 83 del TUIR per cui ai fini fiscali assumono rilevanza i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi. Pertanto, si ritiene che le banche possano dedurre il 96 per cento degli interessi passivi ed oneri assimilati, iscritti in bilancio secondo corretti principi contabili semprechè derivino da rapporti di natura finanziaria.
Ai fini dell'IRAP, l'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, dispone che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per le banche e gli altri soggetti finanziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992 gli interessi passivi concorrono al valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. Al riguardo, si fa presente che, nonostante la norma faccia letterale riferimento ai soli interessi passivi, esigenze di coerenza e sistematicità, la locuzione interessi passivi portano a ritenere che in tale voce devono intendersi inclusi anche gli oneri ad essi assimilati.
Per quanto riguarda l'indeducibilità della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria si rinvia a quanto specificato al paragrafo 2.2.3.
Si sottolinea, inoltre, che le disposizioni relative al computo degli interessi passivi nella base imponibile dell'IRAP si applicano anche alle Società d'investimento a capitale variabile (SICAV), le quali, invece, non sono soggetti passivi IRES.
Per le assicurazioni devono ritenersi esclusi gli interessi corrisposti sui depositi di riassicurazione, cioè sui depositi cauzionali costituiti nell'ambito dei rapporti con i quali l'impresa di assicurazione cede una quota del rischio assunto ad altra impresa di assicurazione.
Detti depositi sono usualmente utilizzati nella riassicurazione proporzionale, laddove la compagnia cedente trattiene presso di sè un importo pari agli impegni futuri in modo da costituirsi una garanzia per l'assolvimento degli obblighi del riassicuratore. La causa è quella della copertura dei rischi di controparte verso il riassicuratore a garanzia dell'esecuzione della copertura acquisita.
Ai fini dell'IRAP, l'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, così come modificato dall'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 per le imprese di assicurazione gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Si ritiene che, seppure la norma in commento faccia riferimento ai soli interessi passivi, per esigenze di coerenza e sistematicità la stessa includa nel proprio campo di applicazione anche gli oneri assimilati ai medesimi. Con riferimento all'indeducibilità della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria si rinvia a quanto specificato al paragrafo 2.2.3.
Si fa presente che il comma 5 dell'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che la determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRES per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 e relativi al versamento della seconda o unica rata deve essere effettuata assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la disciplina sopra descritta.
Pertanto, ai fini del calcolo in commento non assumono più rilevanza le disposizioni contenute negli articoli 98 e 97 del previgente TUIR e disciplinanti, rispettivamente, la thin capitalization rule ed il pro rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi.

2.8 LIMITAZIONI AL RIPORTO DEGLI INTERESSI PASSIVI IN CASO DI FUSIONI O SCISSIONI
L'articolo 1, comma 33, lettera aa) della legge finanziaria 2008 introduce la seguente disposizione nell'articolo 172, comma 7, del TUIR: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96".
In sostanza, tale disposizione estende agli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 4, - ossia a quegli interessi passivi che risultano indeducibili nel periodo d'imposta di competenza e che potranno essere riportati in avanti ed eventualmente dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta - le medesime limitazioni stabilite dall'ordinamento fiscale con riguardo al riporto delle perdite fiscali generatesi anteriormente alle operazioni di fusione e di scissione.
Si ricorda che il comma 7 dell'articolo 172 del TUIR disciplina il riporto delle perdite delle società che partecipano alla fusione stabilendo che "le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater del codice civile senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e semprechè dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".
L'applicazione di tale norma all'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili richiede, quindi, che sia dapprima verificata la sussistenza del c.d. presupposto di "vitalità" della società e successivamente che sia verificato il rispetto del limite del patrimonio netto contabile.
Più precisamente, la possibilità di riportare in avanti, in caso di fusione, l'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili è subordinata alla circostanza che, nel conto economico relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata realizzata (cfr. risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008 che evidenzia l'opportunità di riferire gli indici di vitalità anche agli esercizi successivi), sussista un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Accertata l'esistenza della condizione di operatività, è possibile riportare in avanti la predetta eccedenza indeducibile nei limiti dell'ammontare del patrimonio netto contabile della stessa società cui gli interessi si riferiscono, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile.
Come noto, nella determinazione del valore di detto patrimonio netto contabile non si deve tenere conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei ventiquattro mesi anteriori alla data cui è riferita la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, così come disposto dal comma 7 dell'articolo 172 citato.
Occorre considerare il caso in cui la società partecipante alla fusione abbia in dote sia perdite fiscali pregresse riportabili che interessi anch'essi oggetto di riporto in avanti, in quanto indeducibili nel periodo di competenza in conseguenza della disciplina di cui all'art. 96 del TUIR e che, se dedotti, avrebbero aumentato le perdite.
Si supponga, ad esempio, un patrimonio netto di 1000, perdite fiscali pregresse per 800 ed interessi passivi indeducibili per 600.
In tale ipotesi, si ritiene che l'ammontare del patrimonio netto (1000) debba essere confrontato con la somma di interessi passivi indeducibili e perdite fiscali pregresse (1400).
Pur se perdite fiscali ed interessi passivi indeducibili costituiscono elementi differenti sotto il profilo contabile e fiscale, si ritiene che ai fini dell'applicazione della disposizione in esame il legislatore abbia inteso equipararli. L'eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili, infatti, altro non farebbe che confluire nella perdita, diventandone parte ed incrementando l'ammontare della stessa. Di conseguenza, il legislatore ha considerato, nella fattispecie, gli interessi indeducibili come componenti incrementative delle perdite. Pertanto, così come, a determinate condizioni, le perdite della incorporata potranno ridurre il reddito dell'incorporante, allo stesso modo potranno essere utilizzati gli interessi passivi non dedotti dalla incorporata.
Nell'esempio, quindi, ai sensi dell'articolo 172, comma 7, del TUIR, interessi passivi indeducibili e perdite pregresse potranno essere utilizzate dalla società risultante dalla fusione nel limite di 1000, mentre l'eccedenza di 400 non è utilizzabile.
Si ritiene che la società incorporante possa decidere, sulla base di propri calcoli di convenienza, a quale dei due importi (perdite o interessi indeducibili) imputare l'eccedenza non utilizzabile di 400: se alle perdite, riportando, quindi, interessi passivi per 600 e perdite per 400, ovvero agli interessi passivi, riportando perdite per 800 e interessi passivi per 200.
Tale libertà di scelta, si giustifica in relazione alla disciplina di maggior favore riservata agli interessi passivi indeducibili, che - a differenza delle perdite fiscali - sono utilizzabili senza limiti di tempo. Si aggiunga che, mentre le perdite pregresse possono essere portate in abbattimento del reddito imponibile fino a capienza dello stesso, invece, gli interessi indeducibili riportati in avanti possono abbattere il reddito imponibile degli esercizi successivi con i limiti previsti dall'articolo 96, ossia sommati agli interessi passivi di competenza del periodo (questi ultimi da assumere al netto degli interessi attivi maturati nello stesso periodo) ed entro la soglia massima del 30 per cento del ROL.
In definitiva, quindi, la scelta in questione deve essere valutata sulla base di una pluralità di fattori che tengano conto dei risultati attesi in termini di reddito fiscale, di margine della gestione finanziaria e di margine operativo lordo.
In caso di retrodatazione della fusione, i suddetti limiti al riporto in avanti devono essere applicati anche agli interessi passivi indeducibili, che si sarebbero generati in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Ciò per effetto dell'applicazione delle innovazioni apportate dall'articolo 35, comma 17, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) all'articolo 172, comma 7, del TUIR, secondo cui in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione le limitazioni previste dal medesimo comma 7 "si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione."
Si ricorda, inoltre, che per effetto del richiamo contenuto nel comma 10 dell'articolo 173 del TUIR, la disposizione del comma 7 dell'articolo 172 si applica anche con riferimento alle "perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione." Per ragioni di ordine logico e sistematico, si ritiene che la stessa norma debba trovare applicazione anche con riferimento alle eccedenze di interessi passivi netti indeducibili eventualmente generatesi in capo alle società che partecipano alla scissione.
In altri termini, il richiamo all'applicazione dell'articolo 172 comma 7 contenuto nel testo del comma 10 dell'articolo 173 deve intendersi riferito non solo alle perdite fiscali, ma anche agli interessi passivi indeducibili.
Il medesimo comma 7 dell'articolo 172, infine, pone un ulteriore limite al riporto delle perdite pregresse. Il terzo periodo di detto comma prevede, infatti, che: "Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione."
Tale norma è volta ad evitare che la perdita possa avere una duplice valenza in capo alla società incorporante, per effetto di svalutazioni delle partecipazioni già operate e per effetto del riporto in occasione della fusione delle medesime perdite che avevano comportato dette svalutazioni.
Si ritiene che tale disposizione non operi con riferimento all'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili di cui all'articolo 96, comma 4, del TUIR, non potendosi verificare la suddetta duplicazione di effetti, atteso che in vigenza della norma che consentiva la rilevanza fiscale della svalutazione delle partecipazioni non era consentito il riporto in avanti di eventuali interessi passivi indeducibili.

3. L'ARTICOLO 61 DEL TUIR
L'articolo 1, comma 33, lettera b), della legge finanziaria 2008 sostituisce il testo dell'articolo 61 del TUIR.
L'attuale comma 1 dell'articolo 61 del TUIR stabilisce che gli interessi passivi "inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto fra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrano in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi". In sostanza, il novellato articolo 61 replica quanto già disposto dall'articolo 96 del TUIR nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2007, prevedendo un c.d. pro rata di deducibilità degli interessi passivi.
Rispetto alla previgente formulazione dell'articolo 96, l'articolo 61 puntualizza il proprio campo di applicazione, confermando che nello stesso rientrano gli interessi passivi "inerenti" l'esercizio d'impresa. Di conseguenza, in via preliminare, rispetto alla determinazione del pro rata di deducibilità, occorre escludere gli interessi passivi che non afferiscono all'esercizio dell'impresa, in quanto gli stessi non entrano nel citato rapporto e sono del tutto indeducibili.
Il comma 2 del nuovo articolo 61, invece, riproponendo la disposizione prima contenuta nel comma 1, prevede che "La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15", rispettivamente relative alla detrazione degli interessi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari ed in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.
Nel nuovo assetto normativo, quindi, la disciplina di deducibilità degli interessi passivi valida per i soggetti IRPEF, di cui all'articolo 61 del TUIR, non ricalca quella dell'articolo 96 sin qui illustrata e valida per i soggetti IRES.
Il legislatore ha inteso differenziare i regimi di deducibilità degli interessi passivi con riferimento ai predetti ambiti di imposizione diretta, semplificando in modo significativo le regole di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa dei soggetti IRPEF. Prima delle modifiche normative in commento, infatti, si ricorda che la thin capitalization rule e il pro rata patrimoniale erano applicabili sia ai soggetti IRES che alle società di persone, alle imprese familiari ed a quelle individuali soggette all'IRPEF.
L'articolo 61 del TUIR si applica, dunque, a tutti i soggetti IRPEF che conseguono redditi d'impresa, ed in particolare a:
imprenditori individuali;
imprese familiari;
imprese coniugali;
società in nome collettivo e società ad esse equiparate;
società in accomandita semplice.
E' da ritenere che l'articolo 61 del TUIR, anche se non espressamente richiamato dall'articolo 66 del TUIR, si applica anche nella determinazione del reddito delle imprese minori disciplinata dal medesimo articolo.
Inoltre, in base al disposto dell'articolo 144, comma 1, del TUIR, le disposizioni di cui all'articolo 61 del TUIR si applicano anche agli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, limitatamente all'attività commerciale svolta. Tali soggetti, infatti, ai sensi dell'articolo 144 del TUIR, per determinare il reddito complessivo sono tenuti ad applicare le disposizioni del titolo I del TUIR, relative ai redditi delle varie categorie.
Si fa presente, infine, che il comma 33, lettera d), dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha abrogato gli articoli 62 e 63 del TUIR che estendevano ai soggetti IRPEF l'applicazione delle disposizioni degli articoli 97 e 98 - anch'essi abrogati - in materia di pro rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi e di thin capitalization rule.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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