− "presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso?;
non sono stati confermati per il periodo d?imposta 2013; i primi due sono stati eliminati, attesa la presenza di specifici controlli bloccanti all?interno dell?applicazione GERICO, mentre, nel caso dell?indicatore "presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso?, dall?analisi dei dati dichiarativi sono state rilevate alcune criticit? applicative in presenza di particolari attivit? che potevano giustificare la presenza di tali costi o ricavi.
Il decreto 24 marzo 2014, inoltre, ha previsto l?applicazione dell?"indicatore di normalit? economica in assenza del valore dei beni strumentali? agli studi di settore evoluti con riferimento all?annualit? 2013. Tale indicatore rileva la presenza di beni strumentali tra i dati strutturali e la mancata dichiarazione di un corrispondente "Valore dei Beni Strumentali? nei dati contabili.
L?INE in argomento, con un funzionamento analogo a quello approvato con decreto 21 marzo 2013, ? finalizzato al contrasto dei fenomeni di non corretta compilazione dei dati contabili e strutturali, nell?ottica di indurre a comportamenti dichiarativi virtuosi.
L?applicazione di tale indicatore ? prevista con riferimento a 46 dei 69 studi di settore evoluti per il periodo d?imposta 2013 che presentano nelle funzioni di ricavo/compenso coefficienti relativi alla variabile "Valore dei Beni Strumentali? e che prevedono, nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?applicazione degli studi di settore, informazioni sui beni strumentali utilizzati per lo svolgimento delle attivit?.
Al riguardo, per un?analisi pi? approfondita delle modalit? di funzionamento dell?indicatore, sostanzialmente coincidenti con quelle dell?indicatore approvato con i decreti 26 aprile 2012 e 21 marzo 2013, si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 30/E del 2012.
Il decreto del Ministro dell?Economia e delle Finanze del 24 marzo 2014 ha infine previsto che l?indicatore "Margine per addetto non dipendente? non fornisce esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013. Per tali studi, conseguentemente, l?indicatore non ? previsto nemmeno in GERICO 2014.
L?eliminazione di tale indicatore era stata auspicata dalle Organizzazioni di categoria, nel corso della riunione della Commissione degli Esperti del 28 novembre 2013 relativa agli studi di settore evoluti per il 2013.
Analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, ai fini dell?elaborazione degli studi di settore su "base regionale o comunale? prevista dall?articolo 83, commi 19 e 20, del decreto legge n. 112 del 2008, per alcuni studi in evoluzione per il periodo d?imposta 2013, ? stato possibile utilizzare la metodologia relativa ai Modelli Lineari Misti (LMM), che costituiscono un?estensione della Regressione Lineare Multipla (LM), per determinare la funzione che meglio si adatta all?andamento dei ricavi delle imprese, tenendo conto sia della suddivisione in gruppi omogenei che di quella territoriale.
Il Modello Lineare Misto ? un modello statistico-matematico che permette di interpolare i dati e di descrivere l?andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti. Rispetto al corrispondente modello di regressione lineare multipla, il modello LMM utilizzato negli studi di settore consente l?analisi di osservazioni raggruppate o correlate, adoperando l?informazione completa legata sia alla suddivisione in gruppi omogenei che a quella di tipo territoriale.
In tal modo si ? potuto tenere conto, con un?unica funzione di ricavo, delle possibili differenze di risultati economici riconducibili agli aspetti territoriali congiuntamente alle diverse caratteristiche strutturali ed organizzative definite dalla Cluster Analysis.
Gli studi approvati per il periodo d?imposta 2013 per i quali, tenuto conto della significativit? delle elaborazioni effettuate, si ? fatto ricorso ai Modelli Lineari Misti (LMM) sono i seguenti, appartenenti al macrosettore dei Servizi e del Commercio:
− WM05U ? Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori.
Il decreto ministeriale del 2 maggio 2014 ha previsto che i risultati derivanti dall?applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo di imposta 2013 tengano conto di quattro tipologie di correttivi:
1. modifica del funzionamento dell?indicatore di normalit? economica "durata delle scorte?;
2. correttivi specifici per la crisi;
3. correttivi congiunturali di settore;
4. correttivi congiunturali individuali.
In particolare, gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel periodo d?imposta 2013, ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruit? inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che ? dato dall?applicazione dell?analisi di congruit? e di normalit? economica, come eventualmente modificata a seguito dell?applicazione dello specifico correttivo indicato al precedente punto 1. Si fa presente che tali correttivi si applicano indipendentemente dal posizionamento rispetto all?analisi di normalit? economica.
Come evidenziato in premessa, si tratta di correttivi analoghi, per costruzione e funzionamento, a quelli introdotti per gli studi applicabili al periodo di imposta 2011 e 2012; al riguardo, fatta eccezione per i "correttivi specifici? trattati nel paragrafo seguente, si rimanda ai chiarimenti forniti per l?annualit? 2011 al paragrafo 3 della circolare n. 30/E del 2012.
Per il periodo d?imposta 2013 i correttivi specifici per la crisi, elaborati al fine di adeguare i risultati derivanti dall?applicazione degli studi agli effetti della crisi economica e dei mercati, sono previsti per gli studi di settore "VG68U?, "VG72A? e "VG72B?.
1. per gli studi di settore VG72A - Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente e VG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri, ? stato realizzato un correttivo connesso all?incremento dei prezzi dei carburanti. L?applicazione di tale correttivo pu? determinare un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola applicazione della analisi di congruit? sui dati dichiarati e il ricavo puntuale ricalcolato utilizzando nella funzione di regressione la variabile "Costi per carburanti?1 a cui ? stato applicato un indice
deflattivo determinato sulla base dell?andamento dei prezzi del carburante, effettuando una valutazione comparativa del relativo impatto sui conti economici del 2012 (ultimo anno disponibile della Banca dati degli studi di settore) rispetto al 2009, anno cui si riferiscono i dati presi a base per l?evoluzione dello specifico studio di settore;
2. per lo studio di settore VG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco, ? stato realizzato un correttivo connesso all?incremento dei prezzi dei carburanti, il quale prevede che:
- i "Costi per carburanti e lubrificanti? vengano riportati ai prezzi dell?anno 2009, cui si riferiscono i dati presi a base per l?evoluzione dello studio di settore, deflazionando i costi dichiarati per il periodo d?imposta di applicazione;
- al ricavo puntuale, risultante dall?applicazione della sola analisi di congruit? sulla base dei costi cos? deflazionati, venga aggiunta la quota parte di incremento dei "Costi per carburanti e lubrificanti?, che dall?analisi effettuata ? risultata traslabile sui ricavi.
L?applicazione del correttivo pu? determinare una riduzione dei ricavi stimati,calcolata come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola applicazione dell?analisi di congruit? sui dati dichiarati e il ricavo stimato applicando lo specifico procedimento correttivo.
In relazione all?attivit? di accertamento basata sulle risultanze degli studi di settore, si richiama l?attenzione degli Uffici su quanto gi? precisato al paragrafo 4 della precedente circolare n. 23/E del 2013 sul tema della centralit? della fase del contraddittorio.
In coerenza con quanto richiamato della citata circolare n. 23/E, si ritiene che tale principio possa essere esteso anche all?annualit? 2013; di conseguenza, i risultati degli studi di settore evoluti per il 2013, senza tener conto ovviamente delle modifiche apportate agli stessi (correttivi "crisi?) dal decreto ministeriale 2 maggio 2014 applicabili al solo 2013 (né di qualsiasi altro correttivo per la crisi approvato per altri periodi di imposta) potrebbero trovare applicazione solo per l?eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all?annualit? 2011, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2013 si riferisce proprio a tale annualit?.
Resta inoltre confermato quanto gi? precisato nella citata circolare n. 23/E, ovvero, che:
− al fine di poter accertare che effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente, l?Ufficio avr? cura di verificare che le attivit? esercitate nel periodo d?imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente;
− l?utilizzo delle risultanze degli studi di settore evoluti per la determinazione della pretesa tributaria in relazione all?accertamento di annualit? precedenti, sia possibile qualora non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti;
− ove risultino invece anomalie nei predetti indicatori economici, le risultanze degli studi di settore evoluti potranno essere utilizzate dall?Ufficio ai fini delle valutazioni per la definizione solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dalla infedelt? delle informazioni utilizzate per la stima, ovvero deriva da insufficienze produttive dell?azienda.
In analogia a quanto gi? operato con le istruzioni relative ai modelli utilizzabili per il periodo d?imposta 2012, anche per l?annualit? 2013 sono state predisposte istruzioni comuni relative ai quadri A, F, G, T, X, e V, richiamabili per la maggior parte degli studi di settore.
Al riguardo, le istruzioni relative a tali specifici quadri riportano la seguente indicazione: "Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni quadro ???.
L?intervento consente di non appesantire eccessivamente le istruzioni relative ai 205 modelli da utilizzare per gli adempimenti dichiarativi relativi all?annualit? 2013, fornendo, in documenti trasversali, le istruzioni per la compilazione della maggior parte degli studi in vigore.
Nelle istruzioni relative al quadro A dei modelli relativi agli studi di settore sono state fornite ulteriori precisazioni in merito alla corretta modalit? con cui calcolare il numero delle giornate retribuite relative agli apprendisti con contratto a tempo parziale che svolgono attivit? nell?impresa.
In particolare, le istruzioni di quest?anno riportano che "nel caso di apprendisti con contratto a tempo parziale, con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all?Istituto Nazionale Previdenza Sociale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo d?imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche?.
In tal modo viene esplicitato, anche per la compilazione di tale campo, il criterio da utilizzare per individuare il numero delle giornate retribuite relative ai lavoratori a tempo parziale.
Si premette che, in relazione ai quadri F e G relativi agli "Elementi contabili?, sono state effettuate le modifiche necessarie a cogliere le novit? normative afferenti al periodo d?imposta 2013.
In particolare, sono state apportate le modifiche riportate nei seguenti sottoparagrafi.
L?articolo 4-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 ha apportato modifiche alla disciplina di deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette.
La nuova disposizione normativa, che ha riformulato il comma 2 dell?articolo 54 e il comma 7 dell?articolo 102 del TUIR, comporta che i canoni di locazione finanziaria non dedotti alla scadenza del contratto di leasing possono trovare riconoscimento fiscale anche oltre tale scadenza, fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi.
Ai fini degli studi di settore ci? determina che l?impresa che abbia optato per il riscatto del bene al termine del contratto di leasing, potr? continuare a dedurre fiscalmente i canoni di leasing (indicandoli nel rigo F18, campo 4 ) senza avere un parallelo valore dei beni strumentali in leasing.
Al fine di evitare possibili anomalie nel funzionamento dell?indicatore di normalit? economica "Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi?, ? stato previsto un nuovo campo nel quadro F (rigo F18, campo 5) dove riportare le "quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto?. L?importo indicato in tale nuovo rigo non deve quindi essere compreso nella voce di costo indicata nel rigo F18, campo 4, utilizzato nel calcolo dell?indicatore di normalit? sopra citato.
Al fine di chiarire ulteriormente le modalit? di compilazione del rigo F18 - Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) - campi 2 (di cui per canoni relativi a beni immobili) e 3 (di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio) le istruzioni relative al periodo d?imposta 2013 precisano che in caso di affitto di azienda, nei predetti campi non devono essere indicati i canoni di locazione riferiti ai beni immobili ovvero ai beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto.
Allo stesso fine, le istruzioni alla compilazione del rigo F29 - Valore dei beni strumentali - campo 2 (valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio) precisano che, in caso di affitto di azienda, nel predetto campo non deve essere indicato il valore dei beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto.
L?articolo 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, ha introdotto il regime di IVA per cassa, cd. "cash accounting?, di cui all?articolo 167 bis della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010.
Il "cash accounting? ? entrato in vigore il 1? dicembre 2012 (D.M.11/10/2012) ed ha sostituito il regime IVA per cassa previsto dall?articolo 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, la cui applicazione era prevista nei confronti dei soggetti che presentavano un volume d?affari non superiore a duecentomila euro.
Il calcolo dell?aliquota media IVA che viene applicata ai maggior ricavi/compensi stimati dal software GERICO pu? essere influenzato da tale regime di liquidazione dell?imposta sul valore aggiunto.
Ad esempio, l?aliquota media IVA applicata dal software GERICO ai maggior ricavi stimati ai fini degli studi di settore per le imprese (annualit? 2012) risulta pari alla seguente formula:
Sulla base degli attuali controlli telematici il valore da inserire nel rigo F33 del modello studi (IVA su operazioni imponibili), finalizzati a sensibilizzare tempestivamente i contribuenti interessati della presenza di eventuali errori di compilazione dei modelli, deve coincidere con il totale dell?imposta sul valore aggiunto esigibile nel periodo d?imposta che viene riportato nel campo VE25 del modello IVA (VE26 nel modello IVA 2014).
Tale valore non comprende l?imposta relativa alle operazioni realizzate nell?anno d?imposta che, sulla base del regime di cassa, diviene esigibile nell?anno d?imposta successivo; tale valore, invece, comprende l?imposta riferita ad operazioni realizzate nell?anno d?imposta precedente ma esigibile nell?anno d'imposta di riferimento.
Questo comporta che il volume d?affari realizzato dal contribuente che ha adottato il regime previsto dal D.L n. 83 del 2012 verrebbe rapportato, al fine di determinare l?aliquota media da applicare ai maggiori ricavi/compensi stimati dagli studi di settore, all?IVA esigibile per cassa.
La comparazione tra due valori non omogenei (volume d?affari di competenza ed IVA esigibile per cassa), ovviamente, potrebbe determinare un calcolo dell?aliquota media non corrispondente a quella "effettiva?, individuata sulla base del criterio previsto dall?articolo 10 della legge n. 146 del 1998.
Per questo motivo ? stata integrata la sezione IVA dei quadri F e G dei modelli con due nuovi campi:
− uno destinato a recepire l?imposta relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell?anno (campo 2 del rigo F33 e campo 2 del rigo G18);
− uno destinato ad accogliere l?imposta relativa alle operazioni realizzate nel periodo d?imposta ed esigibile in anni successivi (campo 3 del rigo F33 e campo 3 del rigo G18.
Tale soluzione permette di comparare due valori omogenei tra di loro (volume d?affari dell?anno e IVA corrispondente alle operazioni che hanno formato tale volume di affari) e di mantenere il controllo telematico attualmente impostato tra i campi del modello IVA 2014, rigo VE26, ed i campi del modello studi.
Medesime considerazioni valgono per l?intervento effettuato sulla modulistica relativa ai parametri (rigo P28 e rigo Q15).
Si segnala una possibile criticit? applicativa dell?indicatore di normalit? economica "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi? dovuta al fatto che nel rigo F23 ? "Altri componenti negativi? del modello relativo al periodo d?imposta 2013 ? possibile indicare anche l?importo dell?IMU dedotta per il citato periodo d?imposta.
L?indicazione di tale importo, se di valore elevato, come gi? chiarito nella circolare n. 23/E del 2013 in relazione all?"ammontare dell?IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato?, potrebbe determinare valori ingiustificati nel calcolo del citato indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi?.
Anche in questo caso, infatti, un valore elevato dell?IMU deducibile, dovendo essere indicato nel rigo "Altri componenti negativi?, che rappresenta una delle componenti di cui ? formato il numeratore dell?indicatore di normalit? in argomento, non pu? essere considerato "in linea generale? sintomatico di una situazione di non corretta indicazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore. Ci? in ragione anche del fatto che le soglie di normalit? relative a tale indicatore non tengono conto della possibilit? di indicare il citato ammontare dell?IMU, in quanto sono state individuate sulla base di periodi d?imposta per i quali tali importi non erano deducibili dal reddito.
La medesima criticit? applicativa va ovviamente segnalata anche nel caso degli studi relativi alle attivit? professionali, con riferimento agli indicatori di normalit? economica "Incidenza delle altre componenti negative sui compensi? e "Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi? atteso che nel rigo G12 ? "Altre componenti negative? del modello relativo al periodo d?imposta 2013 ? possibile indicare anche l?importo dell?IMU dedotta per il citato periodo d?imposta.
Al riguardo, pertanto, si ritiene che i chiarimenti forniti con la circolare n. 29/E del 18 giugno 2009, riguardanti l?applicazione dell?indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi?, possano essere validi anche con riferimento all?eventuale non normalit? dovuta a seguito dell?indicazione di un importo elevato dell?IMU deducibile ed estesi agli indicatore "Incidenza delle altre componenti negative sui compensi? e "Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi?.
Le istruzioni relative ai quadri F e G, coerentemente con quanto indicato nella parte generale delle istruzioni, riportano un?avvertenza riguardante la specifica modalit? di compilazione dei modelli da parte dei contribuenti ex "minimi?.
In particolare, nel quadro F ? evidenziato che i soggetti che nei periodi d?imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 e/o in quelli precedenti tale annualit?, si sono avvalsi del regime dei contribuenti "minimi?, previsto dai commi da 96 a 117 dell?articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 devono fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei predetti quadri, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.
Infatti, i dati relativi alle variabili rilevanti per la determinazione del cluster o per la stima dei ricavi e dei compensi (per l?individuazione delle quali le istruzioni rimandano al contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche degli studi di settore, disponibili anche nella sezione dedicata agli studi di settore del sito dell?Agenzia delle Entrate), devono essere indicati in modo da consentire la corretta applicazione degli studi di settore anche a tali soggetti.
Al riguardo si ricorda che per i soggetti esercenti attivit? d?impresa, tenuto conto che nei loro confronti i risultati derivanti dall?applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l?azione di accertamento nell?anno in cui cessa di avere applicazione il regime dei "minimi? sopra indicato (cfr. articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008), in sede di presentazione del modello studi per il periodo d?imposta 2013, non ? necessario provvedere alla rielaborazione dei dati contabili in precedenza evidenziata in relazione al solo periodo d?imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei "minimi?.
Nel quadro G ? invece evidenziato che la particolare modalit? di compilazione del predetto quadro contabile, seguendo le regole in precedenza evidenziate, deve essere osservata oltre che dai soggetti che nei periodi d?imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 e/o in quelli precedenti tale annualit?, si sono avvalsi del regime dei contribuenti "minimi?, anche da quelli che si sono avvalsi del predetto regime nel periodo d?imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012.
Tali ultimi soggetti, infatti, devono avere cura di provvedere alla rielaborazione dei dati contabili seguendo le regole in precedenza evidenziate, anche nell?anno in cui hanno cessato di applicare il regime dei "minimi?, in quanto non vi ? una disposizione, analoga a quella prevista per le imprese, che consenta a tali soggetti di non essere sottoposti all?attivit? di accertamento da studi di settore nell?anno di cessazione del regime dei "minimi?.
Al fine di permettere al software GERICO la corretta stima dei ricavi e compensi, i soggetti interessati devono, dunque, avere cura di provvedere alla rielaborazione dei dati contabili seguendo le regole in precedenza evidenziate e barrare la casella in corrispondenza del rigo F40 "Applicazione del regime dei "minimi? nel periodo d?imposta 2011 e/o in quelli precedenti tale annualit?? (nel caso di soggetti esercenti attivit? d?impresa) ovvero quella in corrispondenza del rigo G23 "Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l?imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit? o del regime dei "minimi? in uno o pi? periodi d?imposta precedenti? (nel caso di soggetti esercenti arti e professioni) anche al fine di evitare che i controlli telematici previsti al momento dell?invio delle dichiarazioni segnalino un?anomalia per la non coincidenza tra gli importi inseriti nei quadri contabili di UNICO e quelli inseriti nei modelli degli studi di settore.
I predetti righi, destinati ad accogliere l?informazione relativa alla particolare modalit? di compilazione seguita, sono stati inseriti, a partire dalla modulistica relativa al periodo d?imposta 2013, nei quadri F e G degli Elementi contabili ed espunti dal quadro V che fino allo scorso anno accoglieva tale informazione.
5.4 QUADRO T ? CONGIUNTURA ECONOMICA La crisi economica, che ha avuto effetti anche per il 2013, ha comportato la necessit? di individuare, in analogia a come operato per i periodi d?imposta precedenti, alcuni correttivi in grado di "riequilibrare? la stima dei risultati derivanti dall?applicazione degli studi di settore, in modo da tenere conto delle particolari condizioni economiche.
Al riguardo, con il decreto ministeriale 2 maggio 2014, ? stata approvata, per il periodo d?imposta 2013, in base all?articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore al fine di cogliere gli effetti della crisi economica e dei mercati (cfr. paragrafi 1 e 3 della presente circolare).
Il decreto prevede che i correttivi si applichino a tutti gli studi di settore, relativamente al solo periodo d?imposta 2013.
L?applicazione dei correttivi comporta, altres?, che il contribuente indichi alcuni dati per rimodulare la stima dei ricavi o compensi sulla base dei correttivi stessi.
Le informazioni utili ai fini delle diverse modalit? applicative degli studi nei confronti di determinati soggetti, previste per il periodo di imposta 2013, sono analoghe a quelle previste per l?annualit? 2012.
Per quanto riguarda le relative istruzioni, invece, come chiarito al precedente paragrafo 5.1, ? stato previsto, per quei modelli che ne possono prevedere il richiamo (per gli altri ? presente, nelle istruzioni specifiche, una particolare versione relativa al quadro T), un unico documento che contiene le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro.
? stato quindi predisposto un apposito quadro T ? Congiuntura economica ? per ciascuno dei 205 studi di settore applicabili al periodo d?imposta 2013, contenente i dati necessari per consentire l?applicazione dei correttivi stessi.
Al riguardo, si evidenzia che ? prevista, per alcuni dati, l?indicazione di importi riferibili a periodi di imposta precedenti.
In particolare, viene chiesto di indicare i "Ricavi dichiarati ai fini della congruit? relativi al periodo di imposta 2012? per la rimodulazione dell?indicatore "Durata delle scorte?, e alcune voci di costo relative ai periodi di imposta 2011 e 2012, per l?applicazione del correttivo "congiunturale individuale?, dichiarate gli scorsi anni e, quindi, gi? nella disponibilit? dell?Amministrazione finanziaria; ? quindi ovvio, come gi? chiarito dalla circolare n. 23/E del 15 luglio 2013 per la presentazione dei modelli degli studi di settore relativi al periodo di imposta 2012, che i contribuenti che dovessero risultare congrui e normali senza l?applicazione di correttivi in argomento potranno non compilare tali informazioni.
Con l?occasione si richiamano, in questa sede, alcuni chiarimenti gi? forniti con le precedenti circolari n. 30/E del 28 giugno 2011, n. 30/E del 11 luglio 2012 e n. 23/E del 15 luglio 2013, circa la corretta compilazione dei righi contenenti la richiesta delle predette informazioni nel caso in cui il contribuente, pur non modificando l?attivit? esercitata:
1) abbia avuto il periodo d?imposta di riferimento per l?applicazione del correttivo di durata diversa da dodici mesi (ad esempio perché ha iniziato l?attivit? nel corso di tale anno e l?attivit? rappresenta una mera prosecuzione di attivit? svolta da altri soggetti);
2) non abbia presentato il modello degli studi di settore per il periodo d?imposta di riferimento per l?applicazione del correttivo (ad esempio perché ha iniziato l?attivit? nel corso di tale anno e l?attivit?, diversamente dal caso precedente, non rappresenta una mera prosecuzione di attivit? svolta da altri soggetti);
3) non abbia dichiarato redditi di impresa o di lavoro autonomo nel periodo d?imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio perché ha iniziato nel 2013 un?attivit? di impresa costituente mera prosecuzione di attivit? svolta da altri soggetti).
Con riferimento all?ipotesi sub 1) si ritiene che, ai fini della corretta applicazione dei "correttivi crisi?, si debba effettuare il ragguaglio dei ricavi/costi dichiarati in tale periodo rispetto all?anno, considerato convenzionalmente pari a 365 giorni.
Con riferimento all?ipotesi sub 2) si ritiene che sia necessario indicare negli appositi righi, presenti nel quadro T dei modelli studi di settore, i ricavi/costi dichiarati relativi ai periodi d?imposta interessati, eventualmente ragguagliati ad anno.
Al riguardo si precisa che i ricavi e i costi/spese da porre a confronto con quelli dichiarati nel modello studi di settore per il 2013 devono essere individuati in maniera omogenea rispetto a questi ultimi.
In linea generale l?omogeneit? deve essere valutata anche con riferimento alla tipologia di attivit? svolta nel periodo d?imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo. Si rammenta, al riguardo, che sono considerate omogenee le attivit? economiche contraddistinte da codici attivit? che rientrano nel campo di applicazione del medesimo studio di settore.
Infine, per quanto riguarda l?ipotesi sub 3), qualora il contribuente non abbia dichiarato redditi di impresa/lavoro autonomo nel periodo d?imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio perché ha iniziato nel 2013 un?attivit? costituente mera prosecuzione di attivit? svolta da altri soggetti), non potr? fruire dei correttivi in parola, ma delle riduzioni eventualmente operate dagli altri "correttivi crisi? previsti dalla Nota Tecnica e Metodologica approvata con il decreto ministeriale del 2 maggio 2014.
In tal caso, il contribuente potr?, comunque, rappresentare la specifica situazione nella sezione "Note aggiuntive?, predisposta all?interno del Software GERICO 2014.
5.5 DATI COMPLEMENTARI PER L?EVOLUZIONE DEGLI STUDI Nel corpo dei modelli relativi ad alcuni studi di settore, la cui evoluzione ? programmata per il periodo d?imposta 2015, ? stato inserito un apposito quadro Z ? Dati complementari, per raccogliere ulteriori informazioni utili ai fini dell?aggiornamento degli studi stessi.
Le informazioni sono state individuate a seguito di analisi delle proposte formulate da SOSE e di confronto con le Organizzazioni di categoria/professionali di riferimento per i singoli studi interessati.
Tale modalit? di azione, che sfrutta i canali della trasmissione della dichiarazione UNICO 2014, gi? adottata negli anni precedenti, si ritiene possa comportare notevoli vantaggi, oltre che per l?Agenzia, anche per i contribuenti, che non saranno tenuti all?invio di ulteriori informazioni tramite un apposito questionario.
Si rappresenta, inoltre, che sono state introdotte, in alcuni modelli, informazioni utili per l?analisi e l?eventuale successivo aggiornamento dei correttivi legati:
- al lavoro prestato dagli apprendisti;
- alle spese sostenute per la locazione e a quelle condominiali relative ai locali pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo;
- al valore dei beni strumentali riferiti alle macchine d?ufficio compresi i computer ed i sistemi telefonici.
In merito, appare utile segnalare che la richiesta di compilazione delle informazioni aggiuntive potrebbe sovrapporsi a quella relativa all?applicazione dei correttivi in precedenza evidenziati; per tali casi nelle relative istruzioni viene chiarito quali campi non devono essere compilati.
Ad esempio: - nelle istruzioni del rigo Z06 dello studio di settore UM87U viene chiarito che il dato relativo all?ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti deve essere compilato solo nel caso in cui non sia gi? stato indicato nel rigo X01 dello stesso modello; - nelle istruzioni dei righi Z29 e Z30 dello studio WK21U viene indicato che qualora siano stati compilati i righi X01 e X02 del quadro X dello stesso modello i righi Z29 e Z30 non devono essere compilati. |
Infine si fa presente che, analogamente a come operato per l?annualit? di imposta 2012, sono state eliminate le informazioni aggiuntive introdotte nei modelli relativi all?annualit? di imposta 2012, finalizzate alla fase di evoluzione, laddove non pi? necessarie a tale scopo.
6. SOFTWARE GERICO DI SUPPORTO AGLI UTENTI
6.1 PRINCIPALI NOVIT? DI GERICO 2014 La nuova versione di GERICO presenta una veste grafica, sia a video che in stampa, che replica la struttura dei modelli degli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013, e prevede la possibilit? di modificare la visualizzazione dei diversi quadri con caratteri "normali? "medi? e "grandi?.
Inoltre, si fa presente che GERICO 2014 consente di evidenziare, per tutti i quadri, i campi delle variabili degli studi di settore che rilevano ai fini dell?analisi discriminante, della regressione e di quelle utilizzate per il calcolo degli indicatori di coerenza e di normalit? economica.
Infine, con l?occasione, si ricorda che nella sezione relativa ai risultati del calcolo operato (denominata Esito) ? riportato in sintesi, oltre al risultato di congruit? (congruo/non congruo), anche quello relativo alla normalit? economica e alla coerenza (normale/non normale e coerente/non coerente); le informazioni di dettaglio relative agli indicatori di coerenza e di normalit? economica sono riportate, come gi? nelle precedenti versioni del software, nelle rispettive sezioni (Coerenza, Normalit? Economica e Analisi Normalit? Economica), che sono state integrate con gli indicatori di coerenza e di normalit? economica approvati con il decreto ministeriale 24 marzo 2014. Analogamente alle versioni precedenti, l?applicativo GERICO 2014 propone un esito completo anche in caso di congruit?.
6.2 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO DI GERICO 2013 ? stato individuato un malfunzionamento nell?esito di GERICO 2013 per alcuni indicatori previsti da tre studi di settore applicabili all?annualit? di imposta 2012.
In particolare si ? rilevato:
1. per lo studio VG40U:
− un errore nell?esito dell?indicatore di normalit? economica "Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione? che in caso di valore della produzione negativo o nullo presentava un esito di "non normalit?? invece che di "normalit??;
− un errore nell?esito di coerenza per gli indicatori "Margine Lordo sui Ricavi? e "Ricavo al metro quadro venduto?. In particolare il "Margine Lordo sui Ricavi? presentava un esito di non coerenza errato nel caso "Non Calcolabile o Indeterminato? mentre il "Ricavo al metro quadro venduto? presentava un esito di non coerenza errato in caso "Indeterminato?;
2. per gli studi VG69U e VK23U un errore nell?esito dell?INE "Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione? che in caso di valore della produzione negativo presentava un esito di "non normalit?? invece che di "normalit??.
Al riguardo, si ? provveduto a ripubblicare nella sezione "Archivio studi di settore? del sito internet dell?Agenzia il software GERICO 2013 nella versione 1.0.5 ed il software di controllo degli Studi di settore e dei Parametri allegati ai modelli Unico 2013 in versione 1.0.2, che rimuovono i citati malfunzionamenti.
Appare opportuno in questa sede evidenziare che i contribuenti interessati dalle anomalie citate in precedenza sono da considerare normali e coerenti agli indicatori in argomento, e non sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa.
Inoltre, ai citati soggetti, nel caso in cui applichino lo studio VG40U, sono ovviamente "riconosciuti? i benefici previsti dal regime premiale disciplinato ai commi da 9 a 13 dell?articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011, laddove risultino, oltre che congrui, coerenti e normali agli indicatori previsti dallo studio.
In merito si fa presente che sono state conseguentemente aggiornate le procedure informatiche di supporto agli Uffici "Gerico Uffici? e "Gerico Uffici Funzionalit? Integrate?, in modo da fornire agli operatori del controllo, per i tre studi in argomento, un esito corretto degli indicatori "Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione?, "Margine Lordo sui Ricavi? e "Ricavo al metro quadro venduto?.
7 GLI EFFETTI DELL?ADEGUAMENTO IN FASE ACCERTATIVA Nel presente paragrafo vengono forniti alcuni chiarimenti in merito agli effetti, sulle risultanze delle attivit? di accertamento, degli importi degli adeguamenti alle risultanze degli studi di settore in dichiarazione.
Al riguardo, si premette che al paragrafo 12.1 della circolare n. 58/E del 27 giugno 2002 era stato chiarito "che l?attendibilit? delle procedure di elaborazione degli studi di settore non impedisce all?Amministrazione di svolgere l?azione di accertamento con le ordinarie procedure e di pervenire a risultati diversi da quelli degli stessi studi, anche nei confronti dei contribuenti che risultano congrui e coerenti.
In tali casi, per evitare che i risultati derivanti dall?applicazione degli studi di settore possano essere validamente opposti dai contribuenti, ? necessario, per?, che la determinazione dei maggiori ricavi o compensi si fondi su obiettivi elementi e su una convincente ricostruzione logica ed argomentata dei ricavi o dei compensi stessi che tenga conto delle peculiarit? della posizione soggettiva sottoposta a controllo. Ovviamente, in presenza della prova certa di ricavi omessi, non assumer? alcun rilievo la circostanza che il contribuente sia congruo e coerente rispetto agli studi di settore?.
Tanto premesso, con specifico riferimento al caso del contribuente che si sia adeguato alle risultanze degli studi di settore, l?Ufficio, nel rettificare la dichiarazione presentata, dovr? tenere conto di tale adeguamento dei ricavi o compensi effettuato sulla base delle risultanze dell?applicazione degli studi di settore.
Quindi, in fase di controllo, i ricavi o compensi accertati andranno confrontati con la somma dei ricavi e compensi contabilizzati e dichiarati e di quelli da adeguamento alle risultanze degli studi di settore e il recupero avverr? solo per la differenza tra tali importi.
Chiaramente, nel caso in cui oggetto di accertamento sia una componente attiva di reddito diversa da quella stimata dagli studi di settore il recupero della stessa non terr? conto dell?eventuale importo di adeguamento in argomento.
In merito, si ricorda che i singoli decreti di approvazione dei diversi studi stabiliscono che "sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso?.
Si riportano di seguito alcune esemplificazioni:
ESEMPIO 1) Un contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d?imposta oggetto di controllo, ha adeguato i propri ricavi sulla base degli studi di settore per un importo pari a 40.000 euro. L?Ufficio ricostruisce nei confronti di tale contribuente operazioni attive non certificate e contabilizzate per 70.000 euro relative alla vendita di beni o merci alla cui produzione o al cui scambio ? diretta l?attivit? dell?impresa. In sede di accertamento l?Ufficio terr? conto che, rispetto ai 70.000 euro di maggior imponibile individuato in fase di controllo il contribuente ne ha gi? dichiarati per un importo pari a 40.000 euro (a titolo di adeguamento, non soggetto a sanzioni e interessi). Ne deriva che il recupero dell?imposta sar? calcolato sulla maggior base imponibile pari a euro 30.000, con applicazione di sanzioni ed interessi solo sulla maggiore imposta dovuta. |
ESEMPIO 2) Un contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d?imposta oggetto di controllo, ha adeguato i propri ricavi sulla base degli studi di settore per un importo pari a 40.000 euro. L?Ufficio ricostruisce nei confronti di tale contribuente operazioni attive non certificate e contabilizzate per 70.000 euro relative alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso In sede di accertamento l?Ufficio proceder? al recupero dell?imposta calcolata integralmente sul maggior imponibile (pari ai 70.000 euro) individuato in fase di controllo. In questo caso, infatti, l?Ufficio terr? in considerazione che la ricostruzione delle operazioni attive non certificate e contabilizzate riguarda la vendita di beni che danno luogo a componenti positive di reddito escluse dalla determinazione presuntiva dei ricavi effettuata sulla base degli studi di settore. |
Si rileva, altres?, un?ulteriore caso in cui la ricostruzione dei maggiori ricavi e compensi possa non essere interessata, per la determinazione del maggior reddito accertato, dai ricavi e compensi da adeguamento: si fa riferimento alla possibilit? che l?Ufficio ritenga, sulla base degli elementi in disponibilit?, che i maggiori ricavi o compensi accertati siano da aggiungere a quelli dichiarati e contabilizzati ed a quelli da adeguamento.
In tale ultimo caso, chiaramente l?Ufficio dovr? darne esplicita indicazione nell?atto di accertamento argomentando specificamente in merito nella motivazione.
Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso in cui il contribuente che svolge l?attivit? d?impresa diversificandola su pi? attivit? (cui corrispondono altrettanti codici attivit?), abbia dichiarato di esercitare solo quella di commercio al dettaglio di elettrodomestici per la quale presenta il relativo studio di settore adeguandosi in dichiarazione ai ricavi stimati.
In tale situazione, laddove l?Ufficio abbia constatato l?esercizio dell?ulteriore attivit? svolta (ad esempio quella di elettricista) non dichiarata all?Amministrazione finanziaria2, lo stesso potrebbe accertare i maggiori ricavi derivanti da tale attivit? senza tenere conto dell?adeguamento agli studi di settore indicato in dichiarazione, qualora ritenesse credibile, alla luce delle diverse informazioni ed elementi in disponibilit?, che i ricavi dichiarati, comprensivi dell?adeguamento, siano afferenti esclusivamente alla sola attivit? commerciale.
Tale convincimento potrebbe essere, ad esempio, maturato sulla base del fatto che, nella dichiarazione del contribuente e del relativo modello studi di settore, risultano omessi i costi o le spese sostenute per l?attivit? di elettricista ovvero i beni strumentali o altre informazioni rilevanti ai fini della stima dei ricavi dell?impresa comprensivi anche di quelli dell?attivit? di elettricista.
Chiaramente tali considerazioni dovranno essere esplicitate puntualmente e dettagliatamente nella motivazione dell?atto di accertamento, anche al fine di evitare contestazioni in fase contenziosa; ad esempio, si dovr? far presente che si ? tenuto conto dell?impegno lavorativo profuso per l?attivit? di commercio, nel caso in cui la ricostruzione di quella di elettricista tenga conto delle ore lavorate, e che l?adeguamento indicato in dichiarazione afferisce alla parte di attivit? di impresa relativa al commercio al dettaglio, per la quale resta confermato l?importo dei relativi ricavi dichiarati (quelli contabilizzati pi? quelli da adeguamento).
Le considerazioni in precedenza evidenziate per le imposte dirette possono essere richiamate ai fini dell?IVA. Anche in questo caso la maggiore IVA accertata sar? pari alla differenza tra l?imposta correlata ai maggiori corrispettivi individuati e l?IVA dichiarata per l?adeguamento alle risultanze degli studi di settore; chiaramente, quanto evidenziato in precedenza non tiene conto di specificit? nell?applicazione dell?imposta.
8. COMUNICAZIONI CENTRALIZZATE Analogamente a quanto effettuato negli ultimi anni, anche nel 2014 ? proseguita l?attivit? di predisposizione di comunicazioni relative a particolari anomalie che potrebbero essere dovute alla omessa o non corretta indicazione di dati per l?applicazione degli studi di settore (indipendentemente dal risultato di "congruit??) ovvero, dal comportamento di soggetti che, seppur tenuti, non hanno presentato il relativo modello.
In via preliminare occorre tener presente che, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l?acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, l?articolo 8 del D.L. n. 95 del 2012 (convertito nella legge n. 135 del 2012) ha stabilito che debba essere adottata ogni iniziativa affinché "siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all?espletamento dell?attivit? istituzionale, con conseguente riduzione, entro l?anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011...?.
Si ricorda che fino all?anno scorso, per le precedenti campagne informative, venivano utilizzate due modalit? di comunicazione delle anomalie ai contribuenti interessati:
− attraverso l?invio di una raccomandata direttamente presso il domicilio del contribuente;
− attraverso l?invio telematico (ENTRATEL) delle comunicazioni veicolate tramite gli intermediari che avevano provveduto a trasmettere le loro dichiarazioni.
Al riguardo, anche al fine di tener conto di quanto previsto dal citato decreto legge n. 95, per la campagna informativa 2014 non si ? pi? proceduto all?utilizzo della posta cartacea. Si ? previsto, invece, di espletare l?attivit? di comunicazione delle anomalie dei dati
degli studi di settore utilizzando esclusivamente le possibilit? offerte dalle funzionalit? del "Cassetto fiscale?,3 mediante la pubblicazione delle stesse nel citato applicativo.
Si evidenzia inoltre che, gi? in sede di predisposizione di UNICO 2013, ? stata prevista la possibilit? che il contribuente chieda all?Agenzia delle Entrate che le comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore siano inviate all?intermediario che si ? occupato di trasmettere il modello UNICO. Tale scelta ? stata effettuata dal contribuente barrando la casella "Invio comunicazione anomalie dati studi di settore all'intermediario? inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE?.
L?intermediario, a sua volta, ha potuto accettare di ricevere la predetta comunicazione telematica barrando la casella "Ricezione comunicazione anomalie dati studi di settore? inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA?.
Di conseguenza, per tutti i soggetti interessati dalle comunicazioni in argomento, che in dichiarazione hanno barrato l?apposita casella, la relativa comunicazione ? stata anche inviata all?intermediario, a partire dal 4 giugno 2014, tramite il canale Entratel.4 Ai soggetti abilitati ai servizi telematici che in sede di registrazione hanno optato per la ricezione di "Avvisi?, ? stato visualizzato un avviso personalizzato nell?area autenticata e inviato un messaggio via e-mail o sms,5 con il quale li si invita ad accedere al proprio cassetto fiscale, dove ? stata pubblicata una comunicazione di anomalia, al fine di prenderne visione.
Resta inoltre confermato, come per gli anni passati, che il contribuente ? interessato da una sola tipologia di comunicazione di anomalie.
In presenza di pi? situazioni anomale, il soggetto ? stato selezionato in relazione a quella ritenuta, sulla base delle analisi effettuate centralmente, potenzialmente pi? critica.
Si evidenzia inoltre che i fac-simile delle comunicazioni sono pubblicati sul sito internet dell?Agenzia delle Entrate, nella sezione relativa agli studi di settore.
Infine, si fa presente che i contribuenti interessati nel 2014 da una comunicazione di anomalia nei dati degli studi di settore relativa al triennio 2010-2012 sono risultati complessivamente pari a 163.943; per 23.569 di questi, la comunicazione ? stata inviata anche agli intermediari.
Tanto premesso, si osserva che le anomalie oggetto di comunicazione, rilevate operando un mero riscontro "informatico? dei dati dichiarati ai fini dell?applicazione degli studi di settore per il triennio 2010, 2011, 2012, possono essere raggruppate nelle seguenti sei macrocategorie:
1. incoerenze relative alla gestione del magazzino;
2. mancata indicazione del valore dei beni strumentali;
3. incongruenze nei dati dichiarati nel modello studi di settore, ovvero tra questi e i dati dichiarati nel modello UNICO;
4. indicatore "incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi/compensi? superiore al doppio della soglia massima;
5. imprese che hanno indicato utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non hanno indicato il numero e/o la percentuale di lavoro prestato dagli associati;
6. imprese che hanno indicato spese per la locazione di immobili e hanno omesso di indicare le relative superfici delle unit? locali utilizzate.
Si evidenzia che le comunicazioni relative alle macrotipologie di anomalia descritte ai precedenti punti 5 e 6 sono state elaborate per la prima volta quest?anno.
L?obiettivo delle comunicazioni, come per gli anni precedenti, resta l?invito a valutare attentamente la situazione evidenziata, in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione, allo scopo di scoraggiare la reiterazione di eventuali comportamenti non corretti.
Al riguardo, si fa presente che nella comunicazione viene precisato che, qualora le anomalie evidenziate fossero riscontrate anche nella dichiarazione relativa al periodo d?imposta 2013, la posizione del contribuente sar? inserita in apposite liste selettive utilizzate per i controlli fiscali.
Inoltre, si ritiene opportuno in questa sede richiamare i chiarimenti forniti con le circolari nn. 30/E del 2012 (paragrafo 8) e 23/E del 2013 (paragrafo 9) in relazione alla possibilit? per il contribuente di sanare le eventuali violazioni agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore.
Si rappresenta, altres?, che ? disponibile, nella sezione relativa agli studi di settore del sito internet dell?Agenzia delle Entrate, il software che consente ai contribuenti ed agli intermediari destinatari delle comunicazioni in argomento di:
- segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
- indicare le motivazioni che hanno determinato l?anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all'Amministrazione finanziaria.
Infine quest?anno, diversamente da quanto avvenuto per i pp.ii. 2010 e 2011, non sono stati predisposti gli specifici "inviti?, richiamati dal decreto legge n. 98 del 2011, a presentare il modello degli studi di settore nei riguardi dei contribuenti che, seppur teoricamente tenuti, non risultano aver adempiuto all?obbligo per il periodo d?imposta 2012:
in merito si evidenzia che, al fine di incentivare i contribuenti ad assumere comportamenti dichiarativi corretti e, quindi, di incrementare la compliance, la fattispecie ? stata direttamente gestita tramite la ricevuta di UNICO 2013, come modificata dal Provvedimento del direttore dell?Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2013.
9. SEGNALAZIONE DELLE CAUSE DI NON CONGRUIT? Analogamente a quanto realizzato gli scorsi anni, anche per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2013 sar? reso disponibile, da parte dell?Agenzia, lo specifico software per la segnalazione di eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore.
Tali informazioni potranno essere comunicate all?Amministrazione entro la fine del prossimo mese di dicembre, con un termine pi? ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
La possibilit? di rappresentare fatti e circostanze con la procedura informatica "Segnalazioni?, infatti, si aggiunge a quella prevista utilizzando il campo delle "Note aggiuntive? di GERICO.
Si fa osservare che con il software "Segnalazioni? i contribuenti, oltre che comunicare eventuali giustificazioni nel caso:
- non risultino congrui, anche a fronte di una "non normalit? economica?;
- non risultino coerenti;
- non risultino normali, anche se congrui;
potranno evidenziare le ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o di inapplicabilit? agli studi di settore.
10. APPLICAZIONE DEI PARAMETRI Atteso il perdurare nel 2013 della congiuntura economica negativa, si richiamano in questa sede le indicazioni operative contenute, per le attivit? di controllo relative ai periodi di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, rispettivamente nelle circolari n. 29/E del 2009, n. 34/E del 2010, n. 30/E del 2011, n. 30/E del 2012 e n. 23/E del 2013.
In particolare, si fa presente che anche per il periodo di imposta 2013 la ricostruzione dei ricavi e compensi operata attraverso le risultanze dei parametri istituiti dalla legge n. 549 del 1995 potrebbe risultare meno sostenibile rispetto al passato.
Quindi, per il periodo di imposta in argomento, si conferma che le risultanze dei parametri saranno utilizzate prevalentemente in fase di selezione dei soggetti e che, per l?eventuale attivit? di accertamento, si avr? cura di verificare la sussistenza, oltre che della presenza di maggiori ricavi o compensi derivanti dall?applicazione dei parametri, anche di ulteriori elementi di ausilio alla determinazione della pretesa tributaria.
A1) STUDIO VD04A ? Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali Occorre richiamare l?attenzione degli uffici sulla circostanza per cui, lo studio di settore VD04A, evoluto con riferimento nel periodo d?imposta 2011, ? stato oggetto di una integrazione in relazione ad alcune nuove informazioni che, a decorrere dal periodo d?imposta 2013, sono state inserite nel modello.
L?acquisizione di tali nuovi informazioni dovrebbe consentire l?introduzione di elementi innovativi nella funzione di stima dei ricavi in sede di prossima evoluzione dello studio di settore.
Al riguardo, si osserva che il quadro D del modello contiene le seguenti nuove informazioni:
1) Spesa per canone di concessione della cava;
2) Spesa per affitto della cava;
3) Quantit? di materiali autorizzate/potenzialmente estraibili nell?anno (ad es.: secondo il Piano di coltivazione);
4) Quantit? totale dei materiali estratti/lavorati.
In particolare, si fa presente che le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, rispettivamente previste ai righi D81 e D82, sostituiscono la variabile D79 "Spesa per canone di concessione/affitto della cava?, presente nel modello dello studio relativo al periodo d?imposta 2012.
L?acquisizione delle nuove informazioni dovrebbe altres? consentire agli uffici, in sede di eventuale controllo, di disporre di ulteriori elementi informativi per la valutazione della specifica posizione soggettiva.
A2) Studio di settore WD01U - Produzione dolciaria Occorre evidenziare che lo studio WD01U, a partire dal periodo d?imposta 2013, non trova pi? applicazione nei confronti dei soggetti che svolgono l?attivit? di "Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria?- codice attivit? 47.24.20.
Tale codice, ricompreso fino al periodo d?imposta 2012 nello studio di settore VD01U, ? stato spostato all?interno dello studio di settore WG37U, anch?esso evoluto a partire dal periodo d?imposta 2013.
La migrazione del codice attivit? si ? resa opportuna per meglio coordinare gli studi con i codici ATECO.
Occorre inoltre evidenziare che per permettere la corretta collocazione delle imprese che effettuano attivit? di produzione di pasticceria fresca e di gelati con vendita diretta al pubblico, sono stati esclusi dall?elaborazione dello studio WD01U i soggetti che presentavano le suddette caratteristiche. I dati riguardanti tali soggetti sono stati invece utilizzati ai fini della elaborazione dello studio WG37U dove hanno contribuito alla formazione di cluster specifici.
A3) Studio WD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria In via preliminare occorre evidenziare che lo studio di settore WD12U, in vigore a decorrere dal periodo d?imposta 2013, analogamente al previgente studio VD12U, si applica anche ai contribuenti che svolgono, congiuntamente alle attivit? oggetto dello studio, una o pi? delle seguenti attivit? complementari:
a) Supermercati, codice attivit? 47.11.20;
b) Discount di alimentari, codice attivit? 47.11.30;
c) Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attivit? 47.11.40;
d) Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attivit? 47.21.02;
e) Commercio al dettaglio di bevande, codice attivit? 47.25.00;
f) Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attivit? 47.29.10;
g) Commercio al dettaglio di caff? torrefatto, codice attivit? 47.29.20;
h) Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attivit? 47.29.30;
i) Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a., codice attivit? 47.29.90.
Al riguardo, in presenza di tali attivit?, come previsto all?articolo 1, comma 8, del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, trover? applicazione lo studio di settore WD12U in tutti i casi in cui i ricavi derivanti dalle attivit? oggetto dello studio risultino prevalenti rispetto a quelli prodotti dall'insieme delle attivit? complementari.
Per attivit? prevalenti si devono intendere quelle dalle quali ? derivato il maggiore ammontare dei ricavi complessivamente conseguiti dallo svolgimento delle attivit? sopra indicate, nel corso del periodo d?imposta.
Ad esempio un soggetto che nel 2013 ha prodotto per le seguenti attivit? i ricavi evidenziati in tabella:
ATTIVITA? RICAVI % RICAVI
SUL TOTALE
ATTIVITA? | RICAVI % | RICAVI SUL TOTALE |
Commercio al dettaglio di pane, codice attivit? 47.24.10 | 1.900 | 19% |
Produzione di prodotti di panetteria freschi, codice attivit? 10.71.10 | 4.000 | 40% |
Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attivit? 47.21.02 | 3.000 | 30% |
Commercio al dettaglio di caff? torrefatto, codice attivit? 47.29.20 | 1.100 | 11% |
compiler? lo studio di settore WD12U, e sar? eventualmente accertabile sulla base delle relative risultanze.
Inoltre, appare opportuno evidenziare, come gi? segnalato nella circolare n. 30/E del 28 giugno 2011, che le imprese artigiane che svolgono l?attivit? di produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria possono trovare difficolt? nei casi in cui la clientela sia costituita essenzialmente dalla GDO. ? possibile infatti che il relativo rapporto contrattuale preveda il ritiro dei prodotti invenduti.
Al riguardo, come gi? chiarito con precedenti circolari, si rappresenta che potr? essere di valido ausilio per gli uffici, in sede di attivit? di controllo, riservare particolare attenzione agli elementi contenuti nella Sezione "Tipologia della clientela? presente nel quadro C del modello dello studio? WD12U, in cui viene appunto richiesta, insieme ad altre informazioni, la percentuale dei ricavi provenienti dalla "Grande distribuzione e distribuzione organizzata? (rigo C09 del modello). Inoltre, al fine di valutare con maggior dettaglio la posizione del contribuente, potrebbe essere di ulteriore ausilio l?informazione derivante dall?indicazione della "Incidenza dei resi sul fatturato? presente nel quadro D del modello (rigo D31).
A4) Studio WD34U - Fabbricazione protesi dentarie Per lo svolgimento delle attivit? di controllo del comparto, appare opportuno richiamare l?attenzione degli uffici sulla circostanza che, per alcune imprese, i risultati dello studio WD34U potrebbero essere influenzati dalla vicinanza a centri "low cost/franchising?. A causa della forte concorrenza di tali centri, infatti, le imprese potrebbero essere indotte a ridurre i propri prezzi di vendita.
Al riguardo, le imprese che svolgono l?attivit? in prossimit? di tali centri potranno quindi dimostrare, in sede di contraddittorio, che eventuali situazioni di non congruit? potrebbero essere in tutto o in parte giustificate dalla vicinanze agli stessi centri.
B1) Studio WM01U ? Commercio al dettaglio di alimentari Lo studio di settore WM01U, approvato con Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013, si applica ai contribuenti che dichiarano di esercitare in modo prevalente una delle seguenti attivit?:
- 47.11.20 Supermercati;
- 47.11.30 Discount di alimentari;
- 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata;
- 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande;
- 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- 47.29.20 Commercio al dettaglio di caff? torrefatto;
- 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici;
- 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca.
? possibile che, nell?esercizio di tali attivit?, gli operatori economici si orientino verso una diversificazione dell?offerta, prevedendo la vendita anche di prodotti non tipicamente prevalenti nell?ambito della propria attivit?.
Al riguardo, laddove le percentuali relative a tipologie di prodotti attualmente non considerati tra quelli in cui si articola l?offerta merceologica presente nel modello dichiarativo risultino particolarmente significative, si potrebbe rilevare un problema di non corretta individuazione della attivit? esercitata da parte del codice attivit? dichiarato dal contribuente.
Potrebbe sembrare, infatti, anomala la situazione di un contribuente che dichiari di esercitare l?attivit? di commercio al dettaglio di alimentari e presenti una offerta di prodotti fortemente caratterizzata, ad esempio, da prodotti ad alta tecnologia.
Laddove, al contrario, i prodotti diversi da quelli tradizionalmente collegati all?attivit? di commercio al dettaglio di alimentari rappresentino solo un complemento di questi ultimi non si ritiene che la loro presenza possa avere una cos? significativa incidenza in termini di stima effettuata dallo studio di settore.
Ovviamente, caso diverso ? quello in cui percentuali anche rilevanti di prodotti commercializzati, ancorché riconducibili a codici attivit? autonomi, riguardino, comunque, prodotti alimentari o generi considerati tra quelli in cui si articola l?offerta merceologica presente nel modello dichiarativo.
In tale ipotesi, quali che siano, rispetto al complesso dei prodotti venduti, le quantit? di tali beni, deve considerarsi correttamente applicato lo studio WM01U.
Si riportano di seguito alcune esemplificazioni:
ESEMPIO 1) contribuente che dichiara di vendere i seguenti prodotti merceologici: Frutta e verdure fresche 45 % dei ricavi dichiarati Pane, pasta fresca e prodotti da forno 20% dei ricavi dichiarati Latte e prodotti lattiero-caseari 15% dei ricavi dichiarati Salumi e insaccati 20% dei ricavi dichiarati Tale contribuente compiler? lo studio WM01U senza compilare il prospetto multiattivit?. |
ESEMPIO 2) contribuente che dichiara di vendere i seguenti prodotti merceologici: Frutta e verdure fresche 45 % dei ricavi dichiarati Olio e bevande analcoliche 5% dei ricavi dichiarati Latte e prodotti lattiero-caseari 10% dei ricavi dichiarati Salumi e insaccati 10% dei ricavi dichiarati Confezioni alimentari e scatolame 10% dei ricavi dichiarati Detersivi e prodotti per l?igiene della casa e della persona 5% dei ricavi dichiarati Surgelati 5% dei ricavi dichiarati Casalinghi e giocattoli 5% dei ricavi dichiarati Altro 5% dei ricavi dichiarati Tale contribuente compiler? lo studio WM01U senza compilare il prospetto multiattivit?. |