Circolare Agenzia Entrate n. 21 del 05.03.2001

Rilascio delle abilitazioni per l'accesso al servizio telematico Entratel e attribuzione del pincode agli utenti del servizio telematico Internet
Circolare Agenzia Entrate n. 21 del 05.03.2001

Come evidenziato nelle istruzioni ai modelli 770/2001 e IVA periodica per l'anno d'imposta 2001, approvati con decreti del 31 gennaio 2001 e pubblicati rispettivamente nel Supplemento Ordinario numero 35 della Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2001 n. 47 e nel Supplemento Ordinario numero 29 della Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2001 n. 29, dall'anno 2001 sono obbligati alla presentazione per via telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, di tutte le dichiarazioni (redditi, IVA, IRAP e sostituti) previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, le seguenti categorie di soggetti:
- i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;
- i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.
I soggetti obbligati che intendono trasmettere direttamente le proprie dichiarazioni devono avvalersi:
- del servizio telematico Entratel, qualora presentino la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet, qualora presentino la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non siano tenuti a tale adempimento ma devono presentare per via telematica le altre dichiarazioni.
Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario presentare alle Direzioni Regionali territorialmente competenti, ovvero agli uffici da esse delegati, una domanda redatta sui modelli reperibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) nella pagina "Servizi telematici", sezione "Informazioni sul servizio telematico Entratel per gli intermediari e le società e gli altri enti obbligati di maggiori dimensioni".
La medesima pagina web contiene esaurienti informazioni di carattere generale.
Per accedere al servizio telematico Internet non occorre recarsi negli uffici dell'Agenzia delle Entrate giacché la richiesta di attribuzione del Pincode va inoltrata compilando l'apposito modello contenuto nella sezione "Abilitazione" del sito Internet uniconline.finanze.it. Se tale richiesta ha esito positivo, il sistema risponde immediatamente comunicando la prima parte del Pincode (quattro cifre); le rimanenti sei cifre e la password per accedere al servizio vengono spedite al richiedente al domicilio che l'Agenzia delle Entrate conosce. Solo nel caso in cui il richiedente non riceva, dopo circa quindici giorni, quest'ultima comunicazione, dovrà ricorrere all'assistenza di un ufficio dell'Agenzia.
Si rimanda alle circolari numero 81/E del 21 aprile 2000 e numero 206/E del 16 novembre 2000 per quanto altro concerne il servizio telematico Internet. Da sottolineare, in particolare, che la richiesta di accesso al servizio telematico Internet da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, etc.) deve essere inoltrata dai rappresentanti di tali soggetti, purché a loro volta già abilitati al servizio come "persona fisica".
I soggetti che già risultano abilitati al servizio telematico Entratel continueranno ad avvalersi del medesimo servizio, pertanto non dovranno chiedere il Pincode per il servizio telematico Internet in ragione del mutamento dei requisiti stabiliti per l'accesso ai servizi telematici.
I soggetti e gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui, rispettivamente, ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322/98 devono utilizzare esclusivamente il servizio telematico Entratel.
Si rammenta, infine, che sia la domanda per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel sia la richiesta di attribuzione del Pincode relativo al servizio telematico Internet possono essere presentate in qualsiasi momento purché in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità e i tempi di rilascio dell'abilitazione o del Pincode non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

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