Attività di accertamento sulla base degli studi di settore per il periodo d'imposta 2000 nei confronti delle persone fisiche esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata
Circolare Agenzia Entrate n. 21 del 07.06.2004
1. Premessa
Con la circolare n. 3/E del 29 gennaio 2004 sono stati delineati gli indirizzi operativi programmatici per l'azione amministrativa di prevenzione e contrasto all'evasione da espletare nell'anno 2004.
Coerentemente con le predette direttive e in continuità con gli indirizzi operativi degli anni precedenti, sono state completate a livello centrale le attività propedeutiche per produrre le segnalazioni delle persone fisiche che risultano aver dichiarato, per il periodo d'imposta 2000, ricavi d'importo inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore, previsti dall'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e che non si sono avvalsi degli istituti definitori previsti dalla legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni.
Trattasi di posizioni soggettive nei cui confronti l'attività di accertamento sarà effettuata da parte degli uffici locali, contestualmente per tutti i settori impositivi, attraverso il procedimento dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997.
A tal fine, a livello centrale sono state realizzate:
- specifiche elaborazioni volte ad individuare le persone fisiche esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata, da sottoporre a controllo, per il periodo d'imposta 2000, ai fini dell'IRPEF, e relative addizionali, dell'IVA e dell'IRAP, nonchè ai fini contributivi, sulla base dell'applicazione degli studi di settore;
- l'aggiornamento delle procedure informatiche - in ambiente web - nell'ambito dell'applicazione G.I.AD.A (Gestione Inviti Adesioni Accertamenti) - a supporto degli uffici operativi per la gestione delle posizioni soggettive segnalate e dei relativi atti nelle varie fasi del procedimento di accertamento con adesione (inviti al contraddittorio, atti di adesione e avvisi di accertamento).
2. La disciplina degli studi di settore
Al fine di rendere più efficace ed incisiva l'azione accertatrice, l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto l'elaborazione e approvazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici di esercizio delle attività imprenditoriali e professionali, che, ai sensi dell'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano, ai fini dell'attività di accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 1998.
Circa la disciplina generale degli studi di settore si rinvia alla normativa e alla prassi disponibili nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate - Studi di settore - ed, in particolare, alle circolari n. 110/E del 21 maggio 1999, n. 121/E dell'8 giugno 2000, n. 54/E del 13 giugno 2001, n. 58/E del 27 giugno 2002 e n. 39/E del 17 luglio 2003, nonché alle note metodologiche relative agli studi di settore vigenti per il periodo d'imposta 2000.
Si ricorda che gli studi di settore:
- costituiscono una tappa fondamentale nella progressiva evoluzione dell'accertamento presuntivo, in quanto presentano elementi di significativa valenza innovativa rispetto agli analoghi strumenti di accertamento che li hanno preceduti;
- consentono di determinare i ricavi che con più probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuando non solo la capacità potenziale di produrre ricavi, ma anche quanto di questa capacità potenziale viene effettivamente utilizzata a causa di vincoli interni ed esterni all'azienda (orari di attività, situazioni di mercato, ecc.);
- sono stati realizzati rilevando (sulla base dei complessivi dati forniti dai contribuenti in risposta ad appositi questionari, predisposti ed inviati dall'Amministrazione finanziaria), per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, ecc.) che esterne all'azienda (l'andamento della domanda, ecc.);
- tengono conto, inoltre, delle caratteristiche dell'area territoriale in cui opera l'azienda (le condizioni e le modalità operative, le infrastrutture esistenti e utilizzabili, la capacità di spesa, la tipologia dei fabbisogni, ecc.) che pure incidono notevolmente sulla capacità dell'impresa di produrre ricavi.
Ai fini dell'attività di accertamento in argomento, sono applicabili gli studi di settore, non definiti sperimentali, riguardanti attività economiche nel settore dei servizi, del commercio e delle manifatture, approvati con i seguenti decreti ministeriali:
- 30 marzo 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999;
- 3 febbraio 2000 e del 25 febbraio 2000, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 45 del 24 febbraio 2000 e n. 67 del 21 marzo 2000;
- 20 marzo 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001.
Si ricorda che, in via generale, nei confronti dei soggetti esercenti attività economiche per le quali gli studi di settore si applicano in via sperimentale, i risultati derivanti dall'applicazione Ge.Ri.Co. non possono essere utilizzati direttamente per l'azione di accertamento (cfr. circolari n. 121/E del 2000 e n. 54/E del 2001).
Nei confronti di tali ultimi contribuenti, i risultati dell'applicazione degli studi di settore (Ge.Ri.Co.), in termini di congruità dei compensi o dei ricavi nonché di coerenza economica degli indici, possono costituire uno strumento di ausilio ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
L'attività di accertamento, in tali casi, sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo. Ai fini della selezione dei soggetti, è disponibile il data mart "Studi di Settore", aggiornato al periodo d'imposta 2002, sul sito Intranet - F.I.S.C.O. - Pianificazione - R.A.D.A.R..
3. Il procedimento di accertamento
Secondo quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (in virtù del quale l'ufficio può procedere alla rettifica dei redditi d'impresa e di quelli derivanti dall'esercizio dell'arte o professione anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti) possono essere effettuati mediante l'applicazione degli studi di settore.
In virtù di tale disposizione costituisce presunzione "grave, precisa e concordante", su cui fondare l'accertamento in questione, lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore approvato per la specifica attività svolta.
Le condizioni per l'operatività di detta presunzione sono dettate dall'art. 10 della legge n. 146 del 1998, che ha disciplinato le modalità di applicazione degli studi di settore in sede di accertamento.
Come già evidenziato in premessa, per l'attività di controllo sostanziale basata sull'applicazione degli studi di settore deve essere attivato da ciascun ufficio il procedimento dell'accertamento con adesione, secondo le modalità dettate dal decreto legislativo n. 218 del 1997.
Nel procedimento di controllo in argomento assume, quindi, rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, che deve consentire agli uffici di approfondire le specifiche caratteristiche dell'attività esercitata e di adeguare il risultato dell'applicazione degli studi alla particolare situazione dell'impresa.
Gli uffici dovranno attentamente valutare i fatti e le circostanze acquisiti nella fase del contraddittorio, al fine di pervenire alla definizione dell'accertamento in sede amministrativa con l'adesione del contribuente.
Con riferimento al procedimento di accertamento con adesione si rinvia alle direttive impartite con la circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997, nonché con la circolare n. 65/E del 27 giugno 2001.
Relativamente alle condizioni e ai limiti dell'ulteriore azione accertatrice esercitabile successivamente al perfezionamento dell'adesione, si fa presente che l'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha previsto che l'intervenuta definizione ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997 degli accertamenti basati sugli studi di settore non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall'art. 2, comma 4, lett. a) del citato decreto legislativo n. 218.
Pertanto la definizione dell'accertamento basato sugli studi di settore consente l'ulteriore attività accertatrice nei seguenti casi:
a) accertamenti di redditi diversi da quelli d'impresa o derivanti dall' esercizio di arti o professioni oggetto di adesione: tali accertamenti sono effettuabili anche sulla base di elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'adesione;
b) accertamenti relativi alla medesima categoria di reddito che ha formato oggetto di adesione: tali accertamenti sono effettuabili sulla base di elementi non conosciuti o conoscibili al momento dell'adesione, come già detto, indipendentemente dai limiti previsti dall'art. 2, comma 4, lett. a) del citato decreto legislativo n. 218 (maggior reddito accertabile superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a 77.468,5 euro, pari 150 milioni di lire).
4. Segnalazioni
Per l'attività di controllo in argomento sono oggetto di segnalazione i contribuenti persone fisiche che per il periodo d'imposta 2000 risultano aver esercitato attività d'impresa in regime di contabilità semplificata, aver dichiarato ricavi di ammontare inferiore a quello loro attribuibile sulla base degli studi di settore (ricavo puntuale di riferimento risultante dall'applicazione Ge.Ri.Co.) e non aver proceduto all'adeguamento dei ricavi nella dichiarazione dei redditi.
Le selezioni operate a livello centrale hanno escluso dal procedimento i soggetti che, dai dati in possesso del sistema informativo al momento delle elaborazioni, sono risultati interessati per il periodo d'imposta 2000 da:
- processi verbali di verifica parziale o generale;
- segnalazioni derivanti da verifica a soggetti terzi;
- controlli ordinari effettuati dagli uffici ai fini delle imposte sui redditi ed IVA con esito positivo e già notificati;
- procedimento di adesione già attivato;
- definizione automatica (articoli 7 e 9 della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni - fonte banca dati "Istituti definitori L. 289/2002).
Con riferimento a ciascun contribuente segnalato, gli uffici potranno gestire gli inviti al contraddittorio predisposti a livello centrale, finalizzati all'attivazione del procedimento di accertamento con adesione d'iniziativa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997, nonché le ulteriori fasi del procedimento.
5. Attività degli Uffici
a) Selezione delle posizioni
Si ricorda che, nell'ambito dell'applicazione B.A.S.E. (cfr. comunicazione di servizio n. 81 del 11/11/2003), l'ufficio visualizza automaticamente, nella specifica fonte di innesco, i soggetti di propria competenza segnalati a livello centrale. In relazione a ciascuna posizione soggettiva viene evidenziata l'eventuale presenza di ulteriori elementi fiscalmente rilevanti; sarà cura dell'ufficio valutarne la rilevanza e la proficuità rispetto alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, ai fini dell'accertamento per il periodo di imposta 2000.
Si evidenzia che dovranno, di massima, essere considerati i soli elementi di concreta e certa rilevanza e che pertanto, ai fini della selezione, potranno non assumere rilievo gli elementi di carattere meramente indiziario non suscettibili di immediata valutazione in termini di maggiori imponibili o di maggiori imposte accertabili.
Al fine di agevolare l'attività di riscontro degli uffici si è provveduto a livello centrale ad escludere dal procedimento i soggetti che al sistema informativo risultano interessati dalle fattispecie evidenziate nel paragrafo 4.
Ne consegue, pertanto, che la specifica attività degli uffici sarà di fatto incentrata prevalentemente sulla valutazione degli elementi confluiti in B.A.S.E., con gli ordinari aggiornamenti previsti all'interno dell'applicazione stessa ovvero mediante le acquisizioni dirette effettuate a livello locale, ferma restando comunque la valutazione degli ulteriori elementi in possesso degli uffici aventi le caratteristiche sopra indicate, non confluiti in B.A.S.E., nonché di quelli relativi all'utilizzo degli istituti definitori desunti dalla banca dati "Istituti definitori L. 289/2002"e da Ser.Pi.Co..
In particolare, in presenza di elementi rispondenti ai predetti criteri e di informazioni relative al mancato ricorso ai predetti istituti definitori, gli uffici dovranno operare una valutazione della rilevanza fiscale comparativa, adottando il procedimento accertativo che risulti di maggiore efficacia.
Pertanto, una volta esaminati tutti gli elementi a carico dei soggetti segnalati, verranno selezionati i soggetti da sottoporre a controllo sulla base dell'applicazione degli studi di settore, che confluiranno nel Piano di programma dei controlli sostanziali.
Nei confronti di tali ultimi soggetti, sarà attivato il procedimento di accertamento con adesione, per la cui gestione sarà utilizzata l'applicazione G.I.AD.A..
b) Attività preliminari alla notifica degli inviti al contraddittorio
Gli uffici avranno cura prioritariamente di verificare:
> in relazione, in particolare, agli inviti che evidenziano maggiori ricavi superiori a 25.822,8 euro, pari a 50 milioni di lire, la coerenza di tutti i dati contabili risultanti dal quadro RG nonché dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio di settore, allegati al modello Unico 2001 Persone fisiche, al fine di intercettare eventuali errori materiali commessi dai contribuenti in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ovvero verificatisi nella fase di trasmissione telematica che possano aver inficiato le elaborazioni centralizzate. Conseguentemente, prima della notifica dell'invito al contraddittorio, sarà opportuno richiedere al contribuente la copia del modello Unico 2001 e del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio di settore;
> l'opportunità di archiviare, dandone circostanziata motivazione in atti, le posizioni soggettive che risultano, sulla base di elementi probanti certi e sussistendone i presupposti, aver fatto ricorso agli istituti previsti dagli articoli 7 e 9 della legge n. 289 del 2002 con riflessi sul periodo d'imposta 2000 per tutti i settori impositivi, nei marginali casi in cui non siano state individuate sulla base delle elaborazioni già effettuate a livello centrale; ciò al fine di non vanificare l'utilizzo delle risorse nella gestione di attività di accertamento prive di effetti per l'intervenuto perfezionamento della definizione automatica.
Si precisa che la procedura informatica di ausilio all'attività degli uffici, anche prima della notifica dell'invito, consente di modificare:
- i dati relativi all'indirizzo del contribuente, se diverso da quello conosciuto dal sistema informativo, ai fini della corretta notifica dell'invito stesso;
- gli elementi rilevanti per il calcolo dei maggiori ricavi accertabili e quelli rilevanti per il calcolo dell'aliquota media ai fini dell'IVA;
- il codice azienda INPS ai fini del calcolo dei maggiori contributi previdenziali; al riguardo si richiama quanto precisato nel successivo paragrafo 7.
c) Stampa degli inviti al contraddittorio
Gli Uffici, una volta selezionati i soggetti nei cui confronti attivare il procedimento dell'accertamento con adesione, potranno stampare direttamente gli inviti al contraddittorio in "copia uso ufficio" ai fini delle attività preliminari, nonché in versione definitiva, predisposta tenendo conto delle eventuali modifiche apportate, per la notifica al contribuente.
Negli inviti sono riportati:
- i ricavi dichiarati dal contribuente rilevanti per l'applicazione dello studio di settore, il totale dei ricavi presunti (pari al ricavo puntuale di riferimento risultante da Ge.Ri.Co.) e i maggiori ricavi determinati;
- il reddito dichiarato e quello accertabile ai fini IRPEF e la relativa maggiore imposta;
- la maggiore addizionale regionale all'IRPEF accertabile;
- la maggiore addizionale comunale all'IRPEF, se dovuta;
- i maggiori contributi previdenziali, se dovuti;
- la base imponibile dichiarata e quella accertabile ai fini dell'IRAP e la relativa maggiore imposta;
- la maggiore imposta sul valore aggiunto accertabile, calcolata applicando l'aliquota media ai maggiori ricavi determinati.
A ciascun invito al contraddittorio sarà allegato un prospetto predisposto mediante la procedura Ge.Ri.Co. Uffici, collegata all'applicazione G.I.AD.A. per i soli soggetti segnalati. Ciascun prospetto riporta in particolare:
- gli elementi contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore;
- l'esito del calcolo di Ge.Ri.Co. con la descrizione del gruppo omogeneo al quale risulta attribuita l'attività esercitata dal contribuente, nonché l'indicazione del ricavo puntuale di riferimento e dell'aliquota media IVA applicabile.
6. Notifica degli inviti al contraddittorio
Si ricorda che la notifica degli inviti ai contribuenti potrà essere eseguita sia a norma dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, sia tramite servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
7. Contraddittorio con il contribuente
Nel procedimento di accertamento basato sugli studi di settore assume particolare rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, che consente all'amministrazione di conoscere e considerare le specifiche caratteristiche dell'attività esercitata.
In tale fase il contribuente può, infatti, rappresentare le ragioni in base alle quali l'ammontare dei ricavi dichiarati, inferiore a quello presunto in base agli studi, può ritenersi in tutto o in parte giustificato.
Il contraddittorio con il contribuente consente, pertanto, una più fondata e ragionevole "misurazione" del presupposto impositivo che tiene conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente, soprattutto nelle ipotesi in cui sono applicate metodologie presuntive di accertamento che, sia pure particolarmente affidabili quale quella degli studi di settore, possono non aver colto le peculiarità dell'attività concretamente svolta dal singolo contribuente.
Sulla base degli elementi di valutazione forniti dal contribuente, gli uffici avranno cura di adeguare il risultato della applicazione degli studi alla concreta particolare situazione dell'impresa; le osservazioni formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio dovranno quindi essere attentamente valutate, così come dovranno essere adeguatamente motivati sia l'accoglimento che il rigetto delle stesse.
Al riguardo si richiama quanto precisato nel paragrafo 4.1 della circolare n. 65/E del 28 giugno 2001, in particolare in merito alla circostanziata motivazione sia dell'atto di adesione sia dell'eventuale avviso di accertamento nei quali devono essere puntualmente indicati:
- gli elementi di valutazione addotti dal contribuente ed i relativi documenti prodotti;
- i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione dell'originaria pretesa;
- i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile, in stretta connessione con gli elementi che, a seguito del contraddittorio svolto, hanno a tal fine assunto rilevanza.
In relazione alla determinazione dei ricavi puntuali di riferimento determinati sulla base dello studio di settore riguardante la propria attività, il contribuente, in sede di contraddittorio, potrà dimostrare che:
- le caratteristiche strutturali ed economiche riferibili al gruppo omogeneo (cluster) al quale risulta assegnato non corrispondono a quelle dell'attività concretamente svolta;
- lo studio di settore non coglie la puntuale localizzazione dell'impresa nell'ambito del territorio comunale e lo specifico contesto economico e sociale della realtà territoriale in cui opera.
Inoltre, in sede di contraddittorio, potranno essere evidenziate particolari situazioni oggettive e soggettive che abbiano caratterizzato la gestione dell'attività in modo tale da giustificare scostamenti dalle risultanze degli studi.
In particolare, il contribuente potrà dimostrare la sussistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore, ovvero documentare le particolari modalità di svolgimento dell'attività, anomale rispetto al modello di "esercizio normale dell'attività" su cui si basa lo studio di settore (si pensi ad esempio, alla condizione di marginalità economica che caratterizza le imprese individuali condotte da anziani imprenditori che svolgono l'attività secondo logiche non strettamente economiche che le differenziano dalle altre imprese appartenenti allo stesso settore).
Si ricorda, inoltre, che nelle circolari n. 110/E del 21 maggio 1999 e n.121/E dell'8 giugno 2000, nonché nelle circolari n. 54/E del 13 giugno 2001, n. 58/E del 27 giugno 2002 e n. 39/E del 17 luglio 2003 è stata fornita un'analitica esposizione delle più rilevanti circostanze di cui è opportuno tener conto in sede di applicazione degli studi, con distinto riferimento a ciascuno dei macrosettori del commercio, delle manifatture e dei servizi.
In particolare, in sede di contraddittorio, possono formare oggetto di ulteriori approfondimenti e specifica valutazione situazioni già trattate in seno alla Commissione degli esperti, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998 ed espressamente richiamate nelle suddette circolari.
Per un corretto svolgimento del contraddittorio si deve, peraltro, porre particolare attenzione agli studi che sono stati oggetto di evoluzione nel corso degli anni; le risultanze dello studio revisionato, fatte valere dal contribuente, potranno costituire giustificazione totale o parziale della non congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli stimati in base alla precedente versione dello stesso studio.
Si sottolinea che negli inviti al contraddittorio sono inoltre previste le seguenti circostanze, la cui evidenziazione da parte del contribuente può comportare la rideterminazione contabile dei maggiori imponibili o delle maggiori imposte e contributi accertabili:
- l'eventuale discordanza tra i dati esposti nell'invito e nel prospetto ad esso allegato e quelli contenuti nella dichiarazione in possesso del contribuente;
- eventuali errori nella indicazione, nel modello Unico 2001, dei dati contabili e dei dati extra-contabili.
Determinazione dei maggiori contributi previdenziali
Al fine di agevolare lo svolgimento del contraddittorio, si fa presente che, con riferimento al calcolo dei maggiori contributi previdenziali INPS dovuti, si possono presentare le seguenti circostanze:
a) la determinazione di una base imponibile accertabile maggiore di L 110.540.000;
b) la mancanza o l'errata indicazione del codice azienda INPS nel quadro RR del modello Unico 2001.
In merito alla circostanza di cui al punto a), si fa presente che ai fini della determinazione della base imponibile accertabile l'importo del massimale è sempre stato considerato pari a L 144.263.000, cioè al massimale previsto per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti alla gestione assicurativa a decorrere dal 1 gennaio 1996.
I contribuenti eventualmente, potranno dimostrare, in sede di contraddittorio, che non rientrano nella suddetta categoria di lavoratori e che pertanto il massimale loro applicabile è pari a L 110.540.000.
In merito alla circostanza di cui al punto b), si evidenzia che nelle elaborazioni centralizzate l'iscrizione del soggetto alla Gestione Artigiani o alla Gestione Commercianti, ai fini dell'applicazione delle relative aliquote alla base imponibile, è stata desunta dal codice azienda INPS indicato dal contribuente nel quadro RR.
Nei casi in cui il codice azienda non sia stato indicato dal contribuente o sia stato indicato in maniera errata, ai fini delle elaborazioni informatiche è stata utilizzata l'aliquota applicata dal contribuente nel quadro RR sul reddito di impresa (indicato al rigo RR2 colonna 8), solo se compreso tra L 22.688.224 e L 66.324.000, ovvero l'aliquota applicata sul reddito minimale (indicato al rigo RR2 colonna 10), se superiore al reddito di impresa; negli altri casi, non potendosi determinare puntualmente l'aliquota applicata dal contribuente nel quadro RR, ai fini delle elaborazioni centralizzate sono state utilizzate le aliquote previste per la gestione Commercianti.
Pertanto, i contribuenti potranno, in sede di contraddittorio, rappresentare l'eventuale inesattezza delle aliquote applicate ai fini della determinazione dei maggiori contributi previdenziali dovuti.
Istituti definitori
In fase di contraddittorio il contribuente può altresì documentare di aver fatto validamente ricorso agli istituti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni.
In particolare, i contribuenti che si sono avvalsi per l'anno 2000 dell'istituto previsto dall'art. 8 (dichiarazione integrativa degli imponibili), qualora intendano imputare, in tutto o in parte, i maggiori imponibili dichiarati ai maggiori ricavi determinati sulla base degli studi di settore, potranno far valere tale circostanza in sede di contraddittorio.
Gli uffici formalizzeranno nel verbale del contraddittorio tale circostanza e, dopo aver riscontrato la validità e il perfezionamento della dichiarazione integrativa presentata, valuteranno se sussistono o meno i presupposti per proseguire nell'attività di accertamento sulla base degli studi di settore, tenendo conto di quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 8.
Gli uffici potranno, in via generale, dopo il riscontro dell'avvenuto perfezionamento delle definizioni agevolate e della sussistenza delle condizioni per la preclusione dell'accertamento sulla base degli studi di settore per l'anno 2000, archiviare - anche informaticamente - l'invito al contraddittorio che ha attivato il procedimento di accertamento con adesione, come specificato nel paragrafo successivo.
Rappresentanza dei contribuenti
Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 1997, come modificato dall'articolo 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nel procedimento di accertamento con adesione il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del DPR n. 600 del 1973, ovvero da un funzionario di un centro di assistenza fiscale munito di procura autenticata dal responsabile del predetto centro.
8. Esito del procedimento di accertamento
A seguito della regolare notifica dell'invito e dei successivi sviluppi del contraddittorio, l'esame delle posizioni si concluderà con uno dei seguenti provvedimenti: archiviazione, atto di adesione o avviso di accertamento.
Al riguardo si precisa quanto segue:
a) Archiviazione
L'ufficio procederà all'archiviazione delle posizioni, dandone circostanziata motivazione in atti, ove dallo svolgimento del contraddittorio con il contribuente emerga l'insussistenza delle condizioni per procedere all'accertamento sulla base degli studi di settore.
Tale ipotesi ricorre quando il contribuente dimostri:
- l'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità dello specifico procedimento di accertamento;
- la totale giustificazione dello scostamento dei ricavi dichiarati da quelli calcolati sulla base degli studi;
- l'erroneità degli elementi contabili riportati nel prospetto allegato all'invito, dalla cui rielaborazione non scaturiscono maggiori imposte accertabili;
- il valido perfezionamento della definizione automatica (art. 7 o art. 9 della legge n. 289 del 2002), non individuata sulla base degli incroci a livello centrale, ovvero dell'integrazione degli imponibili (art. 8 della citata legge n. 289) nel rispetto della normativa vigente.
b) Atto di adesione
Qualora il contribuente intenda definire la propria posizione avvalendosi dell'istituto dell'adesione, sarà osservato il procedimento previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 218 del 1997. In particolare, sono delineabili le seguenti fattispecie:
1) esito del contraddittorio non modificativo delle maggiori imposte risultanti dall'invito. Si tratta dei casi in cui l'ufficio non ha ritenuto gli elementi addotti dal contribuente idonei a giustificare, neanche in parte, lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli calcolati sulla base degli studi; pertanto l'adesione del contribuente sarà riferita agli importi determinati nell'invito;
2) esito del contraddittorio comportante il ricalcolo delle maggiori imposte e dei maggiori contributi accertabili. Sono riconducibili in tale ipotesi:
- la parziale giustificazione dello scostamento dei ricavi dichiarati da quelli calcolati sulla base degli studi a seguito degli elementi e delle circostanze evidenziate dal contribuente nella fase del contraddittorio;
- la modifica di dati contabili ed extracontabili riportati nel prospetto allegato all'invito, dei quali sia stata dimostrata l'erroneità ovvero l'incompletezza.
Conseguentemente, l'atto di adesione sarà predisposto a seguito della nuova quantificazione da parte dell'ufficio degli importi accertabili.
Come già precisato, negli atti di adesione dovrà essere menzionata la concreta incidenza dei fatti e delle circostanze rappresentate dai contribuenti sulla capacità produttiva di ricavi, nonché gli eventuali elementi contabili ed extracontabili modificati.
c) Avviso di accertamento
L'ufficio procederà alla notifica dell'avviso di accertamento qualora il contribuente:
- non si sia presentato al contraddittorio con l'ufficio, nonostante la notifica dell'invito sia stata ritualmente eseguita;
- a seguito del contraddittorio svolto non abbia definito l'accertamento con adesione;
- non abbia perfezionato l'adesione ai sensi dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 218.
Gli uffici dovranno provvedere alla motivazione circostanziata degli avvisi di accertamento, facendo riferimento alle risultanze del contraddittorio, qualora svolto, come già precisato.
9. Procedura informatica di ausilio all'attività degli uffici
Gli uffici locali per lo svolgimento della complessiva attività si avvarranno dell'apposita applicazione informatica G.I.AD.A. - STUDI DI SETTORE, implementata per la gestione delle segnalazioni relative al periodo d'imposta 2000, le cui istruzioni operative saranno illustrate con apposita successiva comunicazione di servizio.
Tale applicazione, integrata con l'applicazione Ge.Ri.Co. Uffici, consente a ciascun ufficio, relativamente ai soggetti aventi il domicilio fiscale nell'ambito territoriale di propria competenza per il periodo d'imposta 2000, di gestire:
- l'elenco dei soggetti segnalati recante, per ciascuno di essi, il numero dell'invito al contraddittorio, il codice fiscale, il codice dell'attività esercitata, il codice dello studio di settore applicato per tale attività, i maggiori ricavi determinati presuntivamente;
- gli inviti al contraddittorio e i relativi prospetti da allegare;
- il procedimento dell'adesione ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP, nonché, ai fini contributivi, in relazione alle risultanze contabili scaturite dal contraddittorio svolto;
- la predisposizione di avvisi di accertamento unificato ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, dell'IRAP nonchè ai fini contributivi.
10. Consuntivazione
Ai fini della consuntivazione, l'attività in argomento sarà valorizzata secondo gli specifici parametri indicati nella relativa tabella allegata alla circolare n. 42/E del 24 luglio 2003 e confermati anche per l'anno 2004.
Le Direzioni regionali, tenuto anche conto delle direttive impartite con la circolare n. 65/E del 2001, vigileranno sulla complessiva gestione del procedimento di adesione da parte dei dipendenti uffici, adottando idonee iniziative anche di tipo organizzativo.
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