Regime IVA cessioni e locazioni di fabbricati ? Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
Premessa
Premessa
- distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali: tale distinzione si basa, di regola, su un criterio oggettivo legato alla classificazione catastale degli stessi, a prescindere, quindi, dal loro effettivo utilizzo. In particolare, sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale "A? (esclusa la categoria "A/10?). Sono fabbricati strumentali per natura (vale a dire, quelli che "per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni?) le unit? immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali "B?, "C?, "D?, "E? e nella categoria "A10? qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio. Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle pertinenze di fabbricati (ad esempio, box, cantine, ecc.), si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare 1? marzo 2007, n. 12/E, in base ai quali la sussistenza del vincolo pertinenziale ? rendendo il bene una proiezione del bene principale ? consente di attribuire all?immobile pertinenziale la stessa natura e, conseguentemente il regime fiscale previsto per l?immobile principale. Come precisato con il citato documento di prassi, resta ferma l?autonoma rilevanza fiscale dell?operazione avente ad oggetto l?immobile pertinenziale, rispetto alla quale ? necessario verificare i presupposti oggettivi e soggettivi del trattamento fiscale in concreto applicabile all?operazione.
- Imprese costruttrici e imprese di ripristino: ai sensi dell?articolo 10, primo comma, numeri 8, 8-bis e 8-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, le "imprese costruttrici? si identificano nei soggetti ai quali risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione del fabbricato. In particolare, ai fini dell?imponibilit? prevista dalla norma, possono considerarsi "imprese costruttrici? oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, anche quelle che si avvalgono di imprese terze per l?esecuzione dei lavori. Si rammenta che, coerentemente con i criteri interpretativi elaborati dalla prassi amministrativa, per impresa costruttrice deve intendersi anche l?impresa che occasionalmente svolge l?attivit? di costruzione di immobili. Le "imprese di ripristino? sono quelle che acquistano un fabbricato ed eseguono o fanno eseguire sullo stesso gli interventi edilizi elencati dall?art. 3, primo comma, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell?Edilizia, corrispondenti alle tipologie di interventi di cui all?art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
- Interventi di recupero sugli immobili: consentono, al soggetto che li ha eseguiti di assumere il ruolo di impresa di ripristino gli interventi elencati dall?art. 3, primo comma, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell?Edilizia, corrispondenti alle tipologie di interventi di cui all?art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di interventi edilizi:1) "interventi di restauro e di risanamento conservativo? rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalit? mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (art. 3, primo comma, lett. c) del Testo Unico dell?Edilizia);2) "interventi di ristrutturazione edilizia? rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l?eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell?ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l?adeguamento alla normativa antisismica (art. 3, primo comma, lett. d) del Testo Unico dell?Edilizia);3) "interventi di ristrutturazione urbanistica? rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione deldisegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (art. 3, primo comma, lett. f) del Testo Unico dell?Edilizia).Stante l?aggiornato riferimento normativo, viene esplicitamente compreso tra gli interventi di ristrutturazione edilizia la totale demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato (cfr. lett. d) dell?art. 3 del Testo Unico sull?Edilizia), peraltro, gi? ricondotto dalla prassi amministrativa, nella vigenza dell?art. 31, lett. d), della legge n. 457 del 1978, nell?ambito delle fattispecie di ristrutturazione edilizia (cfr. circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, punto 3).
Ai fini in esame si considerano ristrutturate anche le unit? immobiliari comprese in fabbricati sui quali gli interventi descritti sono stati eseguiti solo sulle parti comuni dello stesso.
Non rilevano ai fini in esame i semplici interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (come definiti dalle lettere a) e b) del Testo Unico sull?Edilizia e, precedentemente, dall?art. 31, lettere a) e b) della legge n. 457 del 1978).
- Alloggio sociale: il decreto ministeriale 22 aprile 2008 considera "alloggio sociale? "l?unit? immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella
salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato?. In particolare, rientrano nella predetta definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione permanente ovvero temporanea per almeno otto anni, a canone calmierato rispetto al libero mercato, o alla vendita.
1. REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI DI FABBRICATI
1.1 Fabbricati abitativi
1) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi;2) locazioni di fabbricati abitativi destinati ad "alloggi sociali? come definiti dal D.M. 22 aprile 2008.
1.2 Fabbricati strumentali
3.1 Fabbricati abitativi
3.2 Fabbricati strumentali
4. LOCAZIONI ? IMPOSTA DI REGISTRO
LOCAZIONE FABBRICATI ABITATIVI |
fino al 23 gennaio 2012 |
Tipologia dei fabbricati | Locatore | Iva | Registro |
Abitativi in edilizia convenzionata | Imprese costruttrici o di ripristino, entro 4 anni dall?ultimazione dei lavori e con contratto di durata non inferiore a 4 anni | Imponibilit? per obbligo di legge con aliquota del 10 per cento | Fissa (67,00 euro) |
Abitativi diversi | Qualsiasi locatore | Esente | Proporzionale (2 per cento) |
LOCAZIONE FABBRICATI ABITATIVI |
fino al 24 gennaio 2012 |
Tipologia dei fabbricati | Locatore | Iva | Registro |
Abitativi in edilizia convenzionata | Qualsiasi locatore con contratto di durata non inferiore a 4 anni | Imponibilit? opzionale con aliquota del 10 per cento Esente | Fissa (67,00 euro) Proporzionale (2 per cento) |
Abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008 | Qualsiasi locatore | Imponibilit? opzionale con aliquota del 10 per cento | Fissa (67,00 euro) Proporzionale (2 per cento) |
Abitativi diversi | Qualsiasi locatore | Esente | Proporzionale (2 per cento) |
LOCAZIONE FABBRICATI ABITATIVI |
fino al 26 giugno 2012 |
Tipologia dei fabbricati | Locatore | Iva | Registro |
Abitativi | Imprese costruttrici o di ripristino | Imponibilit? opzionale con aliquota del 10 per cento | Fissa (67,00 euro) Proporzionale (2 per cento) |
Abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008 | Qualsiasi locatore | Imponibilit? opzionale con aliquota del 10 per cento | Fissa (67,00 euro) Proporzionale (2 per cento) |
LOCAZIONE FABBRICATI STRUMENTALI |
Fino al 25 giugno 2012 |
Locatore | Iva | Registro |
Locazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit? con pro-rata pari o inferiore al 25% | Imponibilit? per obbligo di legge | Proporzionale (1 per cento) |
Locazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell?esercizio di impresa, arti o professioni | Imponibilit? per obbligo di legge | Proporzionale (1 per cento) |
Locazioni diverse | Imponibilit? opzionale Esente | Proporzionale (1 per cento) Proporzionale (1 per cento) |
LOCAZIONE FABBRICATI STRUMENTALI |
Fino al 26 giugno 2012 |
Locatore | Iva | Registro |
Qualsiasi Locatore | Imponibilit? opzionale con aliquota del 21 percento Esente | Proporzionale (1 per cento) Proporzionale (1 per cento) |
5.1 Fabbricati abitativi
1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall?ultimazione della costruzione o dell?intervento;
2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l?opzione per l?imposizione;
3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l?opzione per l?imposizione.
5.2 Fabbricati strumentali
1) effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell?intervento;
2) per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l?opzione per l?imposizione.
5.3 Reverse-charge per le cessioni di fabbricati imponibili ad IVA su opzione del cedente
6. CESSIONI ? DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA -MODALITA? DI ESERCIZIO DELL?OPZIONE
In tal caso, sono stati corrisposti acconti con applicazione dell?IVA in quanto relativi ad una cessione obbligatoriamente imponibile in base alla disciplina vigente fino al 26 giugno 2012. Qualora, a decorrere dalla predetta data, il regime naturale previsto per la medesima operazione sia l?esenzione salvo opzione per l?applicazione dell?IVA espressa in atto, in mancanza dell?opzione in sede di rogito del contratto di compravendita, l?importo dovuto a saldo ? esente da IVA.1) prima del 26 giugno 2012: stipula del contratto preliminare con pagamento di acconti in esenzione da IVA ? Dopo il 26 giugno 2012: stipula del contratto definitivo con esercizio di opzione per l?applicazione dell?imposta ? Saldo imponibile ad IVA.In tal caso, in applicazione della disciplina previgente, gli acconti percepiti sono stati fatturati in regime di esenzione e il contratto preliminare ha scontato l?imposta di registro in misura proporzionale o fissa, a seconda della tipologia di immobile, rispettivamente, abitativo o strumentale, oggetto della cessione. In sede di rogito - effettuato dopo l?entrata in vigore delle novit? introdotte con il decreto-legge n. 83 del 2012 - sussistendo i presupposti per l?esercizio dell?opzione, il cedente pu? optare per l?applicazione dell?IVA sulla parte costituita dal saldo al netto degli acconti precedentemente fatturati in esenzione da imposta.2) prima del 26 giugno 2012: Acconti imponibili ad IVA per obbligo di legge ? Dopo il 26 giugno 2012: rogito del contratto di compravendita ? Mancanza di opzione - saldo esente da IVA.
LOCAZIONE FABBRICATI ABITATIVI |
fino al 25 giugno 2012 |
Cedente | Terimini/ Tipologia di abitativo | Iva | Registro |
Abitativi in edilizia convenzionata | Fabbricati abitativi destinati ad "alloggi sociali? di cui al D.M. 22 aprile 2008, o fabbricati abitativi locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata | Imponibile su opzione con aliquota del 10 per cento; del 4 per cento se l?acquirente possiede i requisiti "prima casa? Esente | Fissa (168,00 euro) Proporzionale (7 per cento ovvero 3 per cento se "prima casa?) |
Qualsiasi Cedente | Qualsiasi fabbricato abitativo | Imponibilit? opzionale con aliquota del 10 per cento | Proporzionale (7 per cento ovvero 3 per cento se "prima casa?) |
Imprese costruttrici o imprese o di ripristino | fabbricati abitativi ceduti entro 5 anni dall?ultimazione dei lavori Oltre 5 anni all?ultimazione dei lavori | Imponibile per obbligo di legge con aliquota del 10 per cento; del 4 per cento se l?acquirente possiede i requisiti "prima casa?; del 21 per cento se abitazione "di lusso? Esente | Fissa (168,00 euro) Proporzionale (7 per cento ovvero 3 per cento se "prima casa?) |
LOCAZIONE FABBRICATI ABITATIVI |
dal 26 giugno al 12 agosto 2012 |
Cedente | Termini | Iva | Registro |
Qualsiasi cedente | Entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori | Esente | Proporzionale (7 per cento ovvero 3 per cento se "prima casa?) |
Abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008 | Entro 5 anni dell?ultimazione dei lavori Oltre 5 anni dell?ultimazione dei lavori | Imponibile per obbligo di legge con aliquota del 10 per cento; del 4 per cento se l?acquirente possiede i requisiti "prima casa?; del 21 per cento se abitazione "di lusso? Imponibile per opzione espressa in atto con aliquota del 10 per cento ovvero del 4 per cento se l?acquirente possiede i requisiti "prima casa?; 21 per cento se abitazione "di lusso? (in reverse-charge se il cessionario ? un soggetto passivo d?imposta) | Fissa (168,00 euro) Fissa (168,00 euro) Proporzionale (7 per cento ovvero 3 per cento se "prima casa?) |
LOCAZIONE FABBRICATI ABITATIVI |
dal 26 giugno al 12 agosto 2012 |
Cedente | Termini | Iva | Registro |
Imprese costruttrici o di ripristino | Entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori Oltre 5 anni dall'ultimazione | Imponibile per obbligo di legge con aliquota del 10 per cento; del 4 per cento se l?acquirente possiede i requisiti "prima casa?; del 21 per cento se abitazione "di lusso? Esente Imponibile per opzione espressa in atto con aliquota del 10 per cento ovvero del 4 per cento se l?acquirente possiede i requisiti "prima casa?; 21 per cento se abitazione "di lusso? (in reverse-charge se il cessionario ? un soggetto passivo d?imposta) | Fissa (168,00 euro) Proporzionale (7 per cento ovvero 3 per cento se "prima casa?) Fissa (168,00 euro) |
Qualsiasi Cedente | Fabbricati abitativi destinati ad "alloggi sociali? di cui al D.M. 22 aprile 2008 | Imponibile per opzione con aliquota del 10 per cento ovvero del 4 per cento se l?acquirente possiede i requisiti "prima casa? (in reverse-charge se il cessionario ? un soggetto passivo d?imposta) Esente | Fissa (168,00 euro) Proporzionale (7 per cento ovvero 3 per cento se "prima casa) |
LOCAZIONE FABBRICATI ABITATIVI |
dal 26 giugno al 12 agosto 2012 |
Cedente | Termini | Iva | Registro |
Qualsiasi cedente | Qualsiasi Cessionario Cessionari soggetti passivi d?imposta che svolgono attivit? che comportano un pro-rata pari o inferiore al 25% Cessionari che non agiscono nell?esercizio di impresa, arti o professioni | Imponibile per opzione espressa in atto con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento (in reverse-charge se il cessionario ? un soggetto passivo d?imposta) Esente Imponibile per obbligo di legge con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento Imponibile per obbligo di legge con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento | Fissa (168,00 euro) Fissa (168,00 euro) Fissa (168,00 euro) Fissa (168,00 euro) |
Imprese costruttive o di ripristino | Entro 4 anni dell?ultimazione dei lavori Oltre 4 anni dell?ultimazione dei lavori | Imponibile per obbligo di legge con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento Imponibile per opzione espressa in atto con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento (in reverse-charge se il cessionario ? un soggetto passivo d?imposta) | Fissa (168,00 euro) Fissa (168,00 euro) Fissa (168,00 euro) |
LOCAZIONE FABBRICATI ABITATIVI |
dal 26 giugno al 12 agosto 2012 |
Cedente | Termini | Iva | Registro |
Qualsiasi cedente | Imponibile per opzione espressa in atto con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento (in reverse-charge se il cessionario ? un soggetto passivo d?imposta) Esente | Fissa (168,00 euro) Fissa (168,00 euro) | |
Imprese costruttive o di ripristino | Entro 5 anni dell?ultimazione dei lavori Oltre 5 anni dell?ultimazione dei lavori | Imponibile per obbligo di legge con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento Imponibile per opzione espressa in atto con aliquota del 21 per cento o del 10 per cento (in reverse-charge se il cessionario ? un soggetto passivo d?imposta) | Fissa (168,00 euro) Fissa (168,00 euro) Fissa (168,00 euro) |
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Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi