Circolare Agenzia Entrate n. 25/E del 11/07/2022

CIRCOLARE N. 25/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo












Roma, 11 luglio 2022






OGGETTO: Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese
"energivore" e "non energivore" in relazione al primo e al secondo
trimestre 2022 - Contributo straordinario contro il caro bollette - Risposte
a quesiti









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INDICE

PREMESSA .....................................................................................3

1. CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA:

REQUISITI SOGGETTIVI .............................................................5

1.1. Iscrizione nell'elenco delle imprese energivore con la sessione

suppletiva.................................................................................5

2. CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA:

REQUISITI OGGETTIVI ............................................................6

2.1. Nozione di "componente energia" ...............................................6

2.2. Modalità di calcolo del costo medio .............................................7

2.3. Clienti "multisito" ..................................................................7

2.4. Rilevanza dell'IVA ai fini del credito d'imposta ...............................8

2.5. Dispacciamento .....................................................................8

2.6. Sussidi ................................................................................9

2.7. Rilevanza di imposte e sussidi ...................................................10

3. CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA..........................................12

3.1. Utilizzo del valore del prezzo unico nazionale ................................12

3.2. Molteplicità di POD ..............................................................13

3.3. Vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica ................14

3.4. Obblighi /documenti certificativi ...............................................14

3.5. Fatture di cortesia .................................................................15

3.6. Effettività dei dati di consumo ..................................................16

3.7. Fattura emessa dopo il 31 dicembre 2022 .....................................17

4. CEDIBILITA' DEL CREDITO .......................................................17

4.1. Modalità di fruizione del credito d'imposta maturato ........................17

5. CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE ....18

5.1. Operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale..18


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PREMESSA

Con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 sono stati resi i primi chiarimenti

in relazione ai contributi, sotto forma di crediti d'imposta, a parziale compensazione

delle spese sostenute per l'acquisto dell'energia elettrica consumata nel primo e nel

secondo trimestre 2022 dalle imprese "energivore" e "non energivore", previsti

dall'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni-ter)1,

dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. decreto Energia)2, e

dall'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina)3.

In particolare, l'articolo 15 del decreto Sostegni-ter ha introdotto un credito

d'imposta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente

energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, in

favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese

energivore).

Con l'articolo 4 del decreto Energia è stato previsto un credito d'imposta in

misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica,

acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle

imprese energivore. Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 25

per cento dall'articolo 5, comma 1, del decreto Ucraina.

L'articolo 3 del decreto Ucraina ha previsto un credito d'imposta in misura

pari al 12 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed

effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate

di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese non

energivore). Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 15 per cento


1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
2 Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3 Convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.


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dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto

Aiuti).

Le imprese sopra descritte possono beneficiare del contributo in esame a

condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla

base della media dei trimestri di riferimento e al netto delle imposte e degli eventuali

sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento.

Successivamente alla pubblicazione della predetta circolare sono stati

formulati alcuni quesiti da parte di talune associazioni di categoria, ai quali si

forniscono le risposte riportate nei paragrafi da 1 a 4.

Si evidenzia che i chiarimenti riguardano in gran parte aspetti di natura non

fiscale e, pertanto, sono resi con il contributo del Ministero della transizione

ecologica (MITE) e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

(ARERA). Resta fermo che eventuali dubbi interpretativi afferenti questioni di

carattere non fiscale non possono costituire oggetto di interpello ai sensi

dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del

contribuente).

Si rileva, infine, che con la circolare n. 22/E del 23 giugno 2022 sono state

fornite le risposte ai quesiti più rilevanti posti da operatori del settore in ordine

all'ambito applicativo dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 213,

modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Tale disposizione ha previsto

l'applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum,

a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di

prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto sull'incremento del saldo tra le operazioni

attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche

IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle

medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo


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straordinario è stabilito nella misura del 25 per cento dell'anzidetto incremento e si

applica se l'incremento stesso è superiore al 10 per cento e a euro 5.000.000.

Ciò posto, si fornisce, al paragrafo 5, la risposta a un ulteriore quesito

presentato da soggetti tenuti al pagamento del predetto contributo.


1. CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA

ELETTRICA: REQUISITI SOGGETTIVI

1.1. Iscrizione nell'elenco delle imprese energivore con la sessione

suppletiva

Domanda

Si chiede di chiarire se le aziende che sono incluse nell'elenco delle imprese

"energivore" mediante sessione suppletiva - le quali, pertanto, beneficiano delle

agevolazioni tariffarie sugli oneri generali di sistema soltanto a partire dal mese di

febbraio - possano richiedere il credito d'imposta per l'acquisto dell'energia elettrica

consumata anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio.

Risposta

Ai sensi dell'articolo 15 del d.l. n. 4 del 2022 accedono al beneficio fiscale le

imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello

sviluppo economico 21 dicembre 2017. Al riguardo, nella circolare n. 13/E del 2022 è

chiarito che tali imprese devono risultare regolarmente e definitivamente inserite

nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 6 del suddetto decreto, per l'anno 2022,

ossia quello relativo al periodo oggetto di agevolazione.

A tal fine, si precisa che la "sessione suppletiva" consente, ai soggetti che non

rispettino il termine perentorio previsto per la presentazione delle dichiarazioni da

parte delle imprese "energivore", di richiedere comunque entro i primi mesi dell'anno

l'attribuzione della classe di agevolazione relativa agli oneri generali di sistema


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applicabile al medesimo anno, con decorrenza in questo caso dal 1° febbraio anziché

dal 1° gennaio come avviene per le imprese "energivore" che presentano la

dichiarazione nella sessione ordinaria (negli ultimi mesi dell'anno precedente).

Al riguardo, si ritiene che rientrino nel beneficio in commento anche le

imprese iscritte nell'elenco per l'anno 2022 con la "sessione suppletiva" e,

conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti

nel mese di gennaio 2022, nella misura prevista per le "energivore". La data del 1°

febbraio rileva, infatti, solo ai fini della decorrenza dell'agevolazione sugli oneri

generali, che risulta autonoma e differente rispetto all'agevolazione di cui trattasi.


2. CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA

ELETTRICA: REQUISITI OGGETTIVI

2.1. Nozione di "componente energia"

Domanda

Si chiede di chiarire se il costo delle garanzie di origine (per la fornitura di

energia da fonti rinnovabili) vada conteggiato sia in sede di verifica dei requisiti di

accesso al credito d'imposta sia nel calcolo dell'effettivo credito d'imposta.

Risposta


7

Le garanzie di origine remunerano la certezza della provenienza da fonti

rinnovabili dell'energia elettrica consumata e si ritiene che il relativo costo rientri in

quello della componente energia elettrica.

Il costo sostenuto per le garanzie di origine è, quindi, da considerarsi in ogni

caso parte della componente energia, anche se queste siano riportate in una voce

separata della medesima fattura, nell'ambito di un contratto di fornitura, e non

inglobate nel prezzo specifico della stessa. In quanto tale, è da conteggiare sia in sede

di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito sia nel calcolo dell'effettivo

credito d'imposta spettante.


2.2. Modalità di calcolo del costo medio

Domanda

Il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola l'aumento del 30 per

cento si conteggia tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia

elettrica, così come identificata dalla circolare n. 13/E del 2022 (ossia prezzo, più

perdite, più commercializzazione, più dispacciamento), relativa al trimestre di

riferimento, e il quantitativo consumato nel medesimo trimestre?

Risposta

Si conferma che il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola

l'aumento del 30 per cento si determina tenendo conto del rapporto tra totale della

componente energia elettrica (prezzo, più perdite, più commercializzazione, più

dispacciamento, anche ove tali componenti non siano distintamente indicate nel

prezzo della componente energia) e il consumo effettivo del trimestre.


2.3. Clienti "multisito"

Domanda


8

Nel caso di clienti "multisito", il confronto tra il costo medio della

"componente energia elettrica" del primo trimestre 2019 e quella relativa al primo

trimestre 2022 deve essere effettuato complessivamente o confrontando tra loro le

singole utenze?

Risposta

Il confronto tra il costo medio della "componente energia elettrica" dei

trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente e non tra le singole

utenze, considerando che la norma non associa il beneficio a queste ultime.


2.4. Rilevanza dell'IVA ai fini del credito d'imposta

Domanda

Si chiede conferma che l'IVA applicata sulla componente energia - così

come identificata nella circolare n. 13/E del 2022 - consumata nel secondo

trimestre non vada considerata ai fini del calcolo dell'incremento superiore al 30

per cento nel raffronto tra costo medio del primo trimestre 2021 e costo medio del

primo trimestre 2019, presupposto di applicazione del beneficio, mentre vada

considerata nel calcolo del beneficio spettante; vale a dire che la percentuale del

credito d'imposta debba essere calcolata sulla "spesa sostenuta per l'acquisto

della componente energetica", IVA inclusa, del secondo trimestre dell'anno.

Risposta

Si precisa in proposito che, sia in riferimento al calcolo del costo medio ai

fini del raffronto tra il primo trimestre 2021 e il primo trimestre 2019, sia con

riguardo all'ammontare della spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica

consumata, a cui parametrare il credito d'imposta in esame, non si tiene conto

delle relative imposte e, in particolare dell'IVA, atteso che occorre considerare il

costo della sola "componente energetica", indicata in fattura al netto delle


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imposte.


2.5. Dispacciamento

Domanda

Si chiede se nel calcolo del costo medio per kWh della componente

energia, rilevante ai fini della verifica dell'incremento del costo sostenuto e della

determinazione del credito d'imposta spettante, occorra valorizzare il

dispacciamento sulla base dell'aggiornamento trimestrale ARERA rilevante o

possa essere applicato il costo del dispacciamento stabilito dal contratto firmato

col fornitore, eventualmente difforme rispetto alla sopra menzionata tariffazione.

Risposta

Nel calcolo dell'anzidetto costo medio per kWh della componente energia,

ai fini del calcolo dell'incremento del costo e della determinazione del credito

d'imposta, occorre valorizzare il dispacciamento sulla base del costo effettivo

dell'energia applicato dal fornitore. Si ritiene, pertanto, che, qualora la voce

dispacciamento sia indicata a parte in fattura, essa vada considerata e che, qualora

sia inglobata nel prezzo della componente energia, debba essere computato

direttamente solo tale prezzo, senza valorizzare il dispacciamento sulla base dei

riferimenti di ARERA.


2.6. Sussidi

Domanda

Si chiede se debba includersi tra i sussidi - al netto dei quali occorre

considerare la spesa per la materia energia ai fini della verifica dei requisiti di

accesso all'agevolazione - anche l'agevolazione prevista per le imprese

"energivore" per la riduzione degli oneri generali di sistema (tale agevolazione


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consiste in una riduzione della componente tariffaria c.d. Asos a copertura degli

oneri generali per il supporto alle fonti rinnovabili)4.

Risposta

Come precisato nella circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 1.1, per

"sussidio" si intende qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale)

conseguito dall'impresa "energivora", a copertura totale o parziale della

componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in

particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio

sull'energia elettrica.

L'agevolazione relativa alla componente c.d. Asos è riconosciuta alle

"energivore" in riduzione dei soli oneri generali di sistema, che non rientrano

nella componente energia elettrica. Considerato quanto sopra esposto, si evidenzia

che l'agevolazione Asos non è da ritenersi inclusa tra i sussidi che rilevano ai fini

del calcolo del costo medio.


2.7. Rilevanza di imposte e sussidi

Domanda

Si chiede di chiarire come considerare imposte e sussidi ai fini del calcolo

del costo medio e dei crediti d'imposta energetici.

Risposta

La disciplina normativa in commento riguardante le imprese "energivore"

e "non energivore" prevede, ai fini del calcolo del costo medio, che i costi per

kWh per la componente energia elettrica siano determinati al netto delle imposte e

degli eventuali sussidi. Tale ultima modalità, normativamente prevista solo con


4 Per Asos si intende la componente della spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali
relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, che viene pagata in
maniera differenziata tra le imprese a forte consumo di energia elettrica e gli altri clienti.


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riferimento alla verifica dell'incremento del costo medio come requisito di

accesso al beneficio, va interpretata nel senso che il raffronto tra il costo medio

dei due trimestri di riferimento debba avvenire avendo riguardo al costo sostenuto

per l'acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte

eventualmente versate (già comprese in fattura in una diversa categoria di voci) e

detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti5.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta, invece, come chiarito con la

circolare n. 13/E del 2022, si considera spesa agevolabile quella sostenuta per

l'acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l'energia elettrica,

il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere

accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente

energetica. Ne consegue, quindi, che le imposte (già indicate in una categoria

separata in fattura), anche in tal caso, non devono essere considerate nella base

imponibile ai fini del calcolo del credito d'imposta e che eventuali sussidi non

devono essere detratti dalla spesa sostenuta, in quanto la norma non prevede tale

ipotesi6.

Si rammenta, tuttavia, che il credito d'imposta, per espressa previsione

normativa, è cumulabile con altre agevolazioni (tra cui i sussidi) che abbiano ad

oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della

non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta

regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.


5 Si ricorda che, come chiarito con la circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 1.1, per sussidio si intende
qualsiasi beneficio economico conseguito dall'impresa a copertura (totale o parziale) della componente
energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi "riconosciuti in
euro/Mwh ovvero in conto esercizio sull'energia elettrica
".
6 Vd. nota n. 3 della circolare n. 13/E del 2022.


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3. CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

3.1. Utilizzo valore del prezzo unico nazionale

Domanda

Come si può compensare il credito maturato su base mensile senza attendere la

chiusura del trimestre di riferimento? È possibile utilizzare il valore del prezzo unico

nazionale dei mesi precedenti la dichiarazione e l'autoconsumo degli stessi mesi,

andando poi a conguaglio alla chiusura del trimestre?

Risposta

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del d.l. n. 17 del 2022, il credito

d'imposta, riconosciuto alle imprese "energivore" con riferimento alla spesa per

l'energia elettrica prodotta e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022, è

determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla

media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica relativa al medesimo trimestre.

Con circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 2.2, è stato precisato che la

produzione e l'autoconsumo devono essere comprovati mediante idonea

documentazione, che ne attesti l'effettiva corrispondenza quantitativa. In base al

comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge citato, ai fini della determinazione del

credito d'imposta spettante, oltre al dato quantitativo relativo all'energia prodotta e

autoconsumata, è necessario, altresì, far riferimento al «prezzo convenzionale

dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo

unico nazionale dell'energia elettrica».

Considerato che la media del prezzo unico dell'energia elettrica relativa al

secondo trimestre 2022 costituisce un dato determinabile solo alla fine del trimestre di

riferimento, si è dell'avviso che il credito d'imposta spettante possa essere

determinato solo alla conclusione del medesimo periodo.

Ne consegue che non è possibile utilizzare il dato del valore del prezzo unico


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nazionale dell'energia elettrica autoconsumata relativo ai periodi antecedenti il

secondo trimestre 2022. Nella presente fattispecie, quindi, per l'individuazione del

momento di spettanza del credito d'imposta e del relativo utilizzo deve attendersi la

chiusura del trimestre di riferimento.


3.2. Molteplicità di POD

Domanda

Nel caso di un'impresa dotata di più contatori di energia elettrica (di potenza

sia superiore sia inferiore a 16,5 kW), i calcoli ai fini della media di riferimento e del

credito d'imposta devono essere considerati per ogni POD o cumulativamente per

società?

Risposta

Per determinare la media di riferimento, i calcoli devono essere considerati

cumulativamente per ogni impresa, tenendo conto di tutti gli acquisti di energia

elettrica effettuati nel trimestre di riferimento.

Il calcolo del credito d'imposta, invece, può essere determinato sulla base della

singola fattura, a prescindere dal fatto che questa sia riferita al singolo POD o che sia

considerata cumulativamente per società.

Resta fermo che l'accesso al beneficio fiscale relativamente all'energia elettrica

consumata è subordinato alla titolarità di almeno un POD di potenza disponibile pari

o superiore a 16,5 kW.


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3.3. Vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica

Domanda

Si chiede se anche in caso di vendita di energia elettrica effettuata senza

passare dalla rete pubblica, il soggetto cessionario possa utilizzare, ai fini

dell'agevolazione in commento, la fattura pervenuta dal soggetto produttore di

energia.

Risposta

La norma, ai fini della determinazione e della spettanza del credito d'imposta,

non prevede che la vendita di energia elettrica debba essere effettuata attraverso la

rete pubblica.

Si ritiene, pertanto, che la vendita di energia elettrica, senza passare dalla rete

pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un'impresa

"energivora non sia ostativa al riconoscimento del beneficio fiscale in esame, al

ricorrere dei previsti requisiti oggettivi e soggettivi debitamente documentati, sulla

base delle fatture emesse dall'impresa fornitrice di energia elettrica.


3.4. Obblighi/documenti certificativi

Domanda

Con la circolare n. 13/E del 2022, al paragrafo 1.2, si precisa che "Alle imprese

che soddisfano i requisiti sopra esposti (soggettivo e oggettivo) e che siano in

possesso della relativa documentazione certificativa spetta un credito d'imposta ...".

Si chiedono chiarimenti su eventuali obblighi "certificativi".

Risposta

Per "documentazione certificativa" - a cui fa riferimento la circolare -

s'intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso

per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito


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d'imposta spettante. Si tratta, nello specifico, delle fatture di acquisto ricevute in

relazione alle spese per l'energia elettrica consumata ovvero, in caso di

autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del

combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi

contatori o delle risultanze della contabilità industriale.


3.5. Fatture di cortesia

Domanda

L'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022 stabilisce che l'acquisto della

"componente energia" debba essere «comprovato mediante fatture d'acquisto». In

caso di fatturazione elettronica, si chiede se le spese per l'acquisto di energia possano

essere comprovate mediante le c.d. fatture di cortesia.

Risposta

Si fa presente che le fatture devono riferirsi a consumi effettivi del periodo di

competenza del credito d'imposta e il relativo costo deve essere effettivamente

sostenuto, nonché documentato. Per potere riscontrare i dati relativi all'energia

elettrica consumata e alle relative spese sostenute, le fatture devono necessariamente

riportare il dettaglio delle singole voci, con la conseguenza che potranno essere

utilizzate, a tal fine, anche le cosiddette fatture di cortesia, in aggiunta alle fatture

elettroniche alle quali ineriscono, atteso che le prime sono univocamente connesse alle

seconde7.

Le considerazioni sopra esposte trovano applicazione sia ai fini del calcolo

dell'incremento del costo medio in misura superiore al 30 per cento, come requisito


7 Con deliberazione 712/2018/R/com, successivamente integrata dalla deliberazione 246/2019/R/com,
l'ARERA ha previsto che la "bolletta sintetica" (e gli eventuali elementi di dettaglio), generalmente allegata
alla fattura elettronica, garantisca un legame univoco, inequivocabile e indissolubile con la fattura stessa
(www.arera.it/allegati/docs/18/712-18ti.pdf)


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di accesso al beneficio, sia con riguardo all'ammontare della spesa sostenuta per

l'acquisto della "componente energetica" a cui parametrare l'agevolazione in esame.


3.6. Effettività dei dati di consumo

Domanda

Si chiede se, in caso di possesso di una fattura con consumi reali per il mese di

aprile e maggio 2022 e con consumi stimati per il mese di giugno 2022, sia possibile

calcolare il credito per i mesi di aprile e maggio e compensare il credito del mese

restante in date successive oppure sia necessario attendere il dato dei consumi effettivi

del trimestre.

Risposta

Come già precisato nella FAQ pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle

entrate in data 11 aprile 2022 e nella circolare n. 13/E del 2022, l'utilizzo in

compensazione dei crediti d'imposta è consentito in un momento antecedente rispetto

alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli

altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto

dell'energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito

d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo

109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante

il possesso delle fatture di acquisto.

Nella circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 1.2, alla nota n. 7, è, altresì,

precisato che il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla

base dei consumi effettivi relativi al trimestre di riferimento. I consumi stimati,

eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno essere presi

inconsiderazione; in tali casi occorre che si faccia riferimento ai consumi effettivi

indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.


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Nella fattispecie in esame, pertanto, il credito d'imposta può essere calcolato e

utilizzato in compensazione limitatamente ai mesi di aprile e maggio, se in possesso

della relativa fattura, che attesti i consumi effettivi. Per il mese di giugno, invece, è

necessario attendere il dato relativo ai consumi reali.


3.7. Fattura emessa dopo il 31 dicembre 2022

Domanda

Si chiede, nel caso in cui il fornitore emetta fattura sulla base di dati reali

dopo il 31 dicembre 2022, come il cliente possa procedere per ottenere il credito

d'imposta.

Risposta

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del decreto-legge n. 21 del 2022, il

credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente «entro la data del 31 dicembre 2022».

Il cliente non può beneficiare dell'agevolazione in esame in relazione ai consumi

effettivi fatturati successivamente a tale data.


4. CEDIBILITA' DEL CREDITO

4.1. Modalità di fruizione del credito d'imposta maturato

Domanda

Si chiede di sapere quale sia la modalità di fruizione del credito d'imposta

maturato e, in particolare, cosa si intenda per utilizzo "solo per intero" del credito

stesso, così come indicato dagli articoli 9 e 3, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022.

Risposta


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La previsione che il credito sia cedibile solo "per intero", come stabilito dagli

articoli 9 e 3, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022, implica che l'ammontare cedibile sia

quello maturato nell'ambito del trimestre di riferimento.

Ne consegue, quindi, che l'utilizzo parziale di ciascun credito in

compensazione, correlato alla singola fattura, impedisce la cessione della restante

quota di credito trimestrale.

Si rileva, in proposito, che in data 30 giugno, con provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 253445/2022), sono state previste le

"modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità

dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di

prodotti energetici". In particolare, al punto 2.2 è stabilito che "l'utilizzo di uno dei

suddetti crediti in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario,

non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito".


5. CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO

BOLLETTE

5.1 Operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale

Domanda

Nella risposta n. 2.2 della circolare n. 22/E del 2022 si fa riferimento alla

"simmetria" tra le operazioni attive territorialmente non rilevanti ai fini IVA e i

corrispondenti acquisti carenti del presupposto territoriale, che non confluiscono nel

totale delle operazioni passive indicato nelle LIPE. Ciò premesso, è possibile

estrapolare l'importo delle anzidette operazioni attive dal totale indicato nelle LIPE

anche laddove gli acquisti ad esse afferenti siano invece confluiti nelle LIPE in

quanto territorialmente rilevanti?

Risposta


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A maggior precisazione di quanto chiarito nella risposta n. 2.2 della circolare

n. 22/E del 2022, si evidenzia che, in coerenza con la "simmetria" sopra richiamata,

per il calcolo del contributo straordinario ex articolo 37 del d.l. n. 21 del 2022, le

operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli

articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633 del 1972, non concorrono alla

determinazione della base imponibile solo se (e nella misura in cui) gli acquisti ad

esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, pertanto, per la

mancanza del requisito della territorialità, non siano computabili nelle LIPE.

Ciò posto, in considerazione dell'incertezza interpretativa esistente su tale

aspetto, al fine di tutelare la buona fede del contribuente, si è del parere che non

siano dovute sanzioni in relazione agli importi non versati entro la scadenza del 30

giugno 2022 (termine di pagamento dell'acconto), a seguito di una eventuale

rideterminazione della base imponibile in forza della presente precisazione, purché

l'integrazione del versamento (comprensivo dei relativi interessi) avvenga

tempestivamente. La tempestività dell'eventuale versamento integrativo verrà

valutata caso per caso dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, anche in

considerazione del grado di complessità dell'elaborazione dei dati alla base dei

calcoli per la determinazione del contributo dovuto nella specifica fattispecie.

***

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni

provinciali e dagli uffici dipendenti.


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

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