CIRCOLARE N. 25/E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Roma, 11 luglio 2022
OGGETTO: Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese
"energivore" e "non energivore" in relazione al primo e al secondo
trimestre 2022 - Contributo straordinario contro il caro bollette - Risposte
a quesiti
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INDICE
PREMESSA .....................................................................................3
1. CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA:
REQUISITI SOGGETTIVI .............................................................5
1.1. Iscrizione nell'elenco delle imprese energivore con la sessione
suppletiva.................................................................................5
2. CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA:
REQUISITI OGGETTIVI ............................................................6
2.1. Nozione di "componente energia" ...............................................6
2.2. Modalità di calcolo del costo medio .............................................7
2.3. Clienti "multisito" ..................................................................7
2.4. Rilevanza dell'IVA ai fini del credito d'imposta ...............................8
2.5. Dispacciamento .....................................................................8
2.6. Sussidi ................................................................................9
2.7. Rilevanza di imposte e sussidi ...................................................10
3. CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA..........................................12
3.1. Utilizzo del valore del prezzo unico nazionale ................................12
3.2. Molteplicità di POD ..............................................................13
3.3. Vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica ................14
3.4. Obblighi /documenti certificativi ...............................................14
3.5. Fatture di cortesia .................................................................15
3.6. Effettività dei dati di consumo ..................................................16
3.7. Fattura emessa dopo il 31 dicembre 2022 .....................................17
4. CEDIBILITA' DEL CREDITO .......................................................17
4.1. Modalità di fruizione del credito d'imposta maturato ........................17
5. CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE ....18
5.1. Operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale..18
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PREMESSA
Con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 sono stati resi i primi chiarimenti
in relazione ai contributi, sotto forma di crediti d'imposta, a parziale compensazione
delle spese sostenute per l'acquisto dell'energia elettrica consumata nel primo e nel
secondo trimestre 2022 dalle imprese "energivore" e "non energivore", previsti
dall'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto Sostegni-ter)1,
dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. decreto Energia)2, e
dall'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina)3.
In particolare, l'articolo 15 del decreto Sostegni-ter ha introdotto un credito
d'imposta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente
energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, in
favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese
energivore).
Con l'articolo 4 del decreto Energia è stato previsto un credito d'imposta in
misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica,
acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle
imprese energivore. Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 25
per cento dall'articolo 5, comma 1, del decreto Ucraina.
L'articolo 3 del decreto Ucraina ha previsto un credito d'imposta in misura
pari al 12 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate
di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese non
energivore). Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 15 per cento
1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
2 Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3 Convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
4
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto
Aiuti).
Le imprese sopra descritte possono beneficiare del contributo in esame a
condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media dei trimestri di riferimento e al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento.
Successivamente alla pubblicazione della predetta circolare sono stati
formulati alcuni quesiti da parte di talune associazioni di categoria, ai quali si
forniscono le risposte riportate nei paragrafi da 1 a 4.
Si evidenzia che i chiarimenti riguardano in gran parte aspetti di natura non
fiscale e, pertanto, sono resi con il contributo del Ministero della transizione
ecologica (MITE) e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA). Resta fermo che eventuali dubbi interpretativi afferenti questioni di
carattere non fiscale non possono costituire oggetto di interpello ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del
contribuente).
Si rileva, infine, che con la circolare n. 22/E del 23 giugno 2022 sono state
fornite le risposte ai quesiti più rilevanti posti da operatori del settore in ordine
all'ambito applicativo dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 213,
modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Tale disposizione ha previsto
l'applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum,
a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di
prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto sull'incremento del saldo tra le operazioni
attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche
IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle
medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo
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straordinario è stabilito nella misura del 25 per cento dell'anzidetto incremento e si
applica se l'incremento stesso è superiore al 10 per cento e a euro 5.000.000.
Ciò posto, si fornisce, al paragrafo 5, la risposta a un ulteriore quesito
presentato da soggetti tenuti al pagamento del predetto contributo.
1. CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA
ELETTRICA: REQUISITI SOGGETTIVI
1.1. Iscrizione nell'elenco delle imprese energivore con la sessione
suppletiva
Domanda
Si chiede di chiarire se le aziende che sono incluse nell'elenco delle imprese
"energivore" mediante sessione suppletiva - le quali, pertanto, beneficiano delle
agevolazioni tariffarie sugli oneri generali di sistema soltanto a partire dal mese di
febbraio - possano richiedere il credito d'imposta per l'acquisto dell'energia elettrica
consumata anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio.
Risposta
Ai sensi dell'articolo 15 del d.l. n. 4 del 2022 accedono al beneficio fiscale le
imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017. Al riguardo, nella circolare n. 13/E del 2022 è
chiarito che tali imprese devono risultare regolarmente e definitivamente inserite
nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 6 del suddetto decreto, per l'anno 2022,
ossia quello relativo al periodo oggetto di agevolazione.
A tal fine, si precisa che la "sessione suppletiva" consente, ai soggetti che non
rispettino il termine perentorio previsto per la presentazione delle dichiarazioni da
parte delle imprese "energivore", di richiedere comunque entro i primi mesi dell'anno
l'attribuzione della classe di agevolazione relativa agli oneri generali di sistema
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applicabile al medesimo anno, con decorrenza in questo caso dal 1° febbraio anziché
dal 1° gennaio come avviene per le imprese "energivore" che presentano la
dichiarazione nella sessione ordinaria (negli ultimi mesi dell'anno precedente).
Al riguardo, si ritiene che rientrino nel beneficio in commento anche le
imprese iscritte nell'elenco per l'anno 2022 con la "sessione suppletiva" e,
conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti
nel mese di gennaio 2022, nella misura prevista per le "energivore". La data del 1°
febbraio rileva, infatti, solo ai fini della decorrenza dell'agevolazione sugli oneri
generali, che risulta autonoma e differente rispetto all'agevolazione di cui trattasi.
2. CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA
ELETTRICA: REQUISITI OGGETTIVI
2.1. Nozione di "componente energia"
Domanda
Si chiede di chiarire se il costo delle garanzie di origine (per la fornitura di
energia da fonti rinnovabili) vada conteggiato sia in sede di verifica dei requisiti di
accesso al credito d'imposta sia nel calcolo dell'effettivo credito d'imposta.
Risposta
7
Le garanzie di origine remunerano la certezza della provenienza da fonti
rinnovabili dell'energia elettrica consumata e si ritiene che il relativo costo rientri in
quello della componente energia elettrica.
Il costo sostenuto per le garanzie di origine è, quindi, da considerarsi in ogni
caso parte della componente energia, anche se queste siano riportate in una voce
separata della medesima fattura, nell'ambito di un contratto di fornitura, e non
inglobate nel prezzo specifico della stessa. In quanto tale, è da conteggiare sia in sede
di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito sia nel calcolo dell'effettivo
credito d'imposta spettante.
2.2. Modalità di calcolo del costo medio
Domanda
Il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola l'aumento del 30 per
cento si conteggia tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia
elettrica, così come identificata dalla circolare n. 13/E del 2022 (ossia prezzo, più
perdite, più commercializzazione, più dispacciamento), relativa al trimestre di
riferimento, e il quantitativo consumato nel medesimo trimestre?
Risposta
Si conferma che il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola
l'aumento del 30 per cento si determina tenendo conto del rapporto tra totale della
componente energia elettrica (prezzo, più perdite, più commercializzazione, più
dispacciamento, anche ove tali componenti non siano distintamente indicate nel
prezzo della componente energia) e il consumo effettivo del trimestre.
2.3. Clienti "multisito"
Domanda
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Nel caso di clienti "multisito", il confronto tra il costo medio della
"componente energia elettrica" del primo trimestre 2019 e quella relativa al primo
trimestre 2022 deve essere effettuato complessivamente o confrontando tra loro le
singole utenze?
Risposta
Il confronto tra il costo medio della "componente energia elettrica" dei
trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente e non tra le singole
utenze, considerando che la norma non associa il beneficio a queste ultime.
2.4. Rilevanza dell'IVA ai fini del credito d'imposta
Domanda
Si chiede conferma che l'IVA applicata sulla componente energia - così
come identificata nella circolare n. 13/E del 2022 - consumata nel secondo
trimestre non vada considerata ai fini del calcolo dell'incremento superiore al 30
per cento nel raffronto tra costo medio del primo trimestre 2021 e costo medio del
primo trimestre 2019, presupposto di applicazione del beneficio, mentre vada
considerata nel calcolo del beneficio spettante; vale a dire che la percentuale del
credito d'imposta debba essere calcolata sulla "spesa sostenuta per l'acquisto
della componente energetica", IVA inclusa, del secondo trimestre dell'anno.
Risposta
Si precisa in proposito che, sia in riferimento al calcolo del costo medio ai
fini del raffronto tra il primo trimestre 2021 e il primo trimestre 2019, sia con
riguardo all'ammontare della spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica
consumata, a cui parametrare il credito d'imposta in esame, non si tiene conto
delle relative imposte e, in particolare dell'IVA, atteso che occorre considerare il
costo della sola "componente energetica", indicata in fattura al netto delle
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imposte.
2.5. Dispacciamento
Domanda
Si chiede se nel calcolo del costo medio per kWh della componente
energia, rilevante ai fini della verifica dell'incremento del costo sostenuto e della
determinazione del credito d'imposta spettante, occorra valorizzare il
dispacciamento sulla base dell'aggiornamento trimestrale ARERA rilevante o
possa essere applicato il costo del dispacciamento stabilito dal contratto firmato
col fornitore, eventualmente difforme rispetto alla sopra menzionata tariffazione.
Risposta
Nel calcolo dell'anzidetto costo medio per kWh della componente energia,
ai fini del calcolo dell'incremento del costo e della determinazione del credito
d'imposta, occorre valorizzare il dispacciamento sulla base del costo effettivo
dell'energia applicato dal fornitore. Si ritiene, pertanto, che, qualora la voce
dispacciamento sia indicata a parte in fattura, essa vada considerata e che, qualora
sia inglobata nel prezzo della componente energia, debba essere computato
direttamente solo tale prezzo, senza valorizzare il dispacciamento sulla base dei
riferimenti di ARERA.
2.6. Sussidi
Domanda
Si chiede se debba includersi tra i sussidi - al netto dei quali occorre
considerare la spesa per la materia energia ai fini della verifica dei requisiti di
accesso all'agevolazione - anche l'agevolazione prevista per le imprese
"energivore" per la riduzione degli oneri generali di sistema (tale agevolazione
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consiste in una riduzione della componente tariffaria c.d. Asos a copertura degli
oneri generali per il supporto alle fonti rinnovabili)4.
Risposta
Come precisato nella circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 1.1, per
"sussidio" si intende qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale)
conseguito dall'impresa "energivora", a copertura totale o parziale della
componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in
particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio
sull'energia elettrica.
L'agevolazione relativa alla componente c.d. Asos è riconosciuta alle
"energivore" in riduzione dei soli oneri generali di sistema, che non rientrano
nella componente energia elettrica. Considerato quanto sopra esposto, si evidenzia
che l'agevolazione Asos non è da ritenersi inclusa tra i sussidi che rilevano ai fini
del calcolo del costo medio.
2.7. Rilevanza di imposte e sussidi
Domanda
Si chiede di chiarire come considerare imposte e sussidi ai fini del calcolo
del costo medio e dei crediti d'imposta energetici.
Risposta
La disciplina normativa in commento riguardante le imprese "energivore"
e "non energivore" prevede, ai fini del calcolo del costo medio, che i costi per
kWh per la componente energia elettrica siano determinati al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi. Tale ultima modalità, normativamente prevista solo con
4 Per Asos si intende la componente della spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali
relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, che viene pagata in
maniera differenziata tra le imprese a forte consumo di energia elettrica e gli altri clienti.
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riferimento alla verifica dell'incremento del costo medio come requisito di
accesso al beneficio, va interpretata nel senso che il raffronto tra il costo medio
dei due trimestri di riferimento debba avvenire avendo riguardo al costo sostenuto
per l'acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte
eventualmente versate (già comprese in fattura in una diversa categoria di voci) e
detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti5.
Ai fini del calcolo del credito d'imposta, invece, come chiarito con la
circolare n. 13/E del 2022, si considera spesa agevolabile quella sostenuta per
l'acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l'energia elettrica,
il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere
accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente
energetica. Ne consegue, quindi, che le imposte (già indicate in una categoria
separata in fattura), anche in tal caso, non devono essere considerate nella base
imponibile ai fini del calcolo del credito d'imposta e che eventuali sussidi non
devono essere detratti dalla spesa sostenuta, in quanto la norma non prevede tale
ipotesi6.
Si rammenta, tuttavia, che il credito d'imposta, per espressa previsione
normativa, è cumulabile con altre agevolazioni (tra cui i sussidi) che abbiano ad
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della
non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
5 Si ricorda che, come chiarito con la circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 1.1, per sussidio si intende
qualsiasi beneficio economico conseguito dall'impresa a copertura (totale o parziale) della componente
energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi "riconosciuti in
euro/Mwh ovvero in conto esercizio sull'energia elettrica".
6 Vd. nota n. 3 della circolare n. 13/E del 2022.
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3. CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA
3.1. Utilizzo valore del prezzo unico nazionale
Domanda
Come si può compensare il credito maturato su base mensile senza attendere la
chiusura del trimestre di riferimento? È possibile utilizzare il valore del prezzo unico
nazionale dei mesi precedenti la dichiarazione e l'autoconsumo degli stessi mesi,
andando poi a conguaglio alla chiusura del trimestre?
Risposta
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del d.l. n. 17 del 2022, il credito
d'imposta, riconosciuto alle imprese "energivore" con riferimento alla spesa per
l'energia elettrica prodotta e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022, è
determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla
media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica relativa al medesimo trimestre.
Con circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 2.2, è stato precisato che la
produzione e l'autoconsumo devono essere comprovati mediante idonea
documentazione, che ne attesti l'effettiva corrispondenza quantitativa. In base al
comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge citato, ai fini della determinazione del
credito d'imposta spettante, oltre al dato quantitativo relativo all'energia prodotta e
autoconsumata, è necessario, altresì, far riferimento al «prezzo convenzionale
dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo
unico nazionale dell'energia elettrica».
Considerato che la media del prezzo unico dell'energia elettrica relativa al
secondo trimestre 2022 costituisce un dato determinabile solo alla fine del trimestre di
riferimento, si è dell'avviso che il credito d'imposta spettante possa essere
determinato solo alla conclusione del medesimo periodo.
Ne consegue che non è possibile utilizzare il dato del valore del prezzo unico
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nazionale dell'energia elettrica autoconsumata relativo ai periodi antecedenti il
secondo trimestre 2022. Nella presente fattispecie, quindi, per l'individuazione del
momento di spettanza del credito d'imposta e del relativo utilizzo deve attendersi la
chiusura del trimestre di riferimento.
3.2. Molteplicità di POD
Domanda
Nel caso di un'impresa dotata di più contatori di energia elettrica (di potenza
sia superiore sia inferiore a 16,5 kW), i calcoli ai fini della media di riferimento e del
credito d'imposta devono essere considerati per ogni POD o cumulativamente per
società?
Risposta
Per determinare la media di riferimento, i calcoli devono essere considerati
cumulativamente per ogni impresa, tenendo conto di tutti gli acquisti di energia
elettrica effettuati nel trimestre di riferimento.
Il calcolo del credito d'imposta, invece, può essere determinato sulla base della
singola fattura, a prescindere dal fatto che questa sia riferita al singolo POD o che sia
considerata cumulativamente per società.
Resta fermo che l'accesso al beneficio fiscale relativamente all'energia elettrica
consumata è subordinato alla titolarità di almeno un POD di potenza disponibile pari
o superiore a 16,5 kW.
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3.3. Vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica
Domanda
Si chiede se anche in caso di vendita di energia elettrica effettuata senza
passare dalla rete pubblica, il soggetto cessionario possa utilizzare, ai fini
dell'agevolazione in commento, la fattura pervenuta dal soggetto produttore di
energia.
Risposta
La norma, ai fini della determinazione e della spettanza del credito d'imposta,
non prevede che la vendita di energia elettrica debba essere effettuata attraverso la
rete pubblica.
Si ritiene, pertanto, che la vendita di energia elettrica, senza passare dalla rete
pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un'impresa
"energivora non sia ostativa al riconoscimento del beneficio fiscale in esame, al
ricorrere dei previsti requisiti oggettivi e soggettivi debitamente documentati, sulla
base delle fatture emesse dall'impresa fornitrice di energia elettrica.
3.4. Obblighi/documenti certificativi
Domanda
Con la circolare n. 13/E del 2022, al paragrafo 1.2, si precisa che "Alle imprese
che soddisfano i requisiti sopra esposti (soggettivo e oggettivo) e che siano in
possesso della relativa documentazione certificativa spetta un credito d'imposta ...".
Si chiedono chiarimenti su eventuali obblighi "certificativi".
Risposta
Per "documentazione certificativa" - a cui fa riferimento la circolare -
s'intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso
per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito
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d'imposta spettante. Si tratta, nello specifico, delle fatture di acquisto ricevute in
relazione alle spese per l'energia elettrica consumata ovvero, in caso di
autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del
combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi
contatori o delle risultanze della contabilità industriale.
3.5. Fatture di cortesia
Domanda
L'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022 stabilisce che l'acquisto della
"componente energia" debba essere «comprovato mediante fatture d'acquisto». In
caso di fatturazione elettronica, si chiede se le spese per l'acquisto di energia possano
essere comprovate mediante le c.d. fatture di cortesia.
Risposta
Si fa presente che le fatture devono riferirsi a consumi effettivi del periodo di
competenza del credito d'imposta e il relativo costo deve essere effettivamente
sostenuto, nonché documentato. Per potere riscontrare i dati relativi all'energia
elettrica consumata e alle relative spese sostenute, le fatture devono necessariamente
riportare il dettaglio delle singole voci, con la conseguenza che potranno essere
utilizzate, a tal fine, anche le cosiddette fatture di cortesia, in aggiunta alle fatture
elettroniche alle quali ineriscono, atteso che le prime sono univocamente connesse alle
seconde7.
Le considerazioni sopra esposte trovano applicazione sia ai fini del calcolo
dell'incremento del costo medio in misura superiore al 30 per cento, come requisito
7 Con deliberazione 712/2018/R/com, successivamente integrata dalla deliberazione 246/2019/R/com,
l'ARERA ha previsto che la "bolletta sintetica" (e gli eventuali elementi di dettaglio), generalmente allegata
alla fattura elettronica, garantisca un legame univoco, inequivocabile e indissolubile con la fattura stessa
(www.arera.it/allegati/docs/18/712-18ti.pdf)
16
di accesso al beneficio, sia con riguardo all'ammontare della spesa sostenuta per
l'acquisto della "componente energetica" a cui parametrare l'agevolazione in esame.
3.6. Effettività dei dati di consumo
Domanda
Si chiede se, in caso di possesso di una fattura con consumi reali per il mese di
aprile e maggio 2022 e con consumi stimati per il mese di giugno 2022, sia possibile
calcolare il credito per i mesi di aprile e maggio e compensare il credito del mese
restante in date successive oppure sia necessario attendere il dato dei consumi effettivi
del trimestre.
Risposta
Come già precisato nella FAQ pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle
entrate in data 11 aprile 2022 e nella circolare n. 13/E del 2022, l'utilizzo in
compensazione dei crediti d'imposta è consentito in un momento antecedente rispetto
alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli
altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto
dell'energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito
d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo
109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante
il possesso delle fatture di acquisto.
Nella circolare n. 13/E del 2022, paragrafo 1.2, alla nota n. 7, è, altresì,
precisato che il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla
base dei consumi effettivi relativi al trimestre di riferimento. I consumi stimati,
eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno essere presi
inconsiderazione; in tali casi occorre che si faccia riferimento ai consumi effettivi
indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.
17
Nella fattispecie in esame, pertanto, il credito d'imposta può essere calcolato e
utilizzato in compensazione limitatamente ai mesi di aprile e maggio, se in possesso
della relativa fattura, che attesti i consumi effettivi. Per il mese di giugno, invece, è
necessario attendere il dato relativo ai consumi reali.
3.7. Fattura emessa dopo il 31 dicembre 2022
Domanda
Si chiede, nel caso in cui il fornitore emetta fattura sulla base di dati reali
dopo il 31 dicembre 2022, come il cliente possa procedere per ottenere il credito
d'imposta.
Risposta
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del decreto-legge n. 21 del 2022, il
credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente «entro la data del 31 dicembre 2022».
Il cliente non può beneficiare dell'agevolazione in esame in relazione ai consumi
effettivi fatturati successivamente a tale data.
4. CEDIBILITA' DEL CREDITO
4.1. Modalità di fruizione del credito d'imposta maturato
Domanda
Si chiede di sapere quale sia la modalità di fruizione del credito d'imposta
maturato e, in particolare, cosa si intenda per utilizzo "solo per intero" del credito
stesso, così come indicato dagli articoli 9 e 3, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022.
Risposta
18
La previsione che il credito sia cedibile solo "per intero", come stabilito dagli
articoli 9 e 3, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022, implica che l'ammontare cedibile sia
quello maturato nell'ambito del trimestre di riferimento.
Ne consegue, quindi, che l'utilizzo parziale di ciascun credito in
compensazione, correlato alla singola fattura, impedisce la cessione della restante
quota di credito trimestrale.
Si rileva, in proposito, che in data 30 giugno, con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 253445/2022), sono state previste le
"modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità
dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di
prodotti energetici". In particolare, al punto 2.2 è stabilito che "l'utilizzo di uno dei
suddetti crediti in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario,
non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito".
5. CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO
BOLLETTE
5.1 Operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale
Domanda
Nella risposta n. 2.2 della circolare n. 22/E del 2022 si fa riferimento alla
"simmetria" tra le operazioni attive territorialmente non rilevanti ai fini IVA e i
corrispondenti acquisti carenti del presupposto territoriale, che non confluiscono nel
totale delle operazioni passive indicato nelle LIPE. Ciò premesso, è possibile
estrapolare l'importo delle anzidette operazioni attive dal totale indicato nelle LIPE
anche laddove gli acquisti ad esse afferenti siano invece confluiti nelle LIPE in
quanto territorialmente rilevanti?
Risposta
19
A maggior precisazione di quanto chiarito nella risposta n. 2.2 della circolare
n. 22/E del 2022, si evidenzia che, in coerenza con la "simmetria" sopra richiamata,
per il calcolo del contributo straordinario ex articolo 37 del d.l. n. 21 del 2022, le
operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli
articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633 del 1972, non concorrono alla
determinazione della base imponibile solo se (e nella misura in cui) gli acquisti ad
esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, pertanto, per la
mancanza del requisito della territorialità, non siano computabili nelle LIPE.
Ciò posto, in considerazione dell'incertezza interpretativa esistente su tale
aspetto, al fine di tutelare la buona fede del contribuente, si è del parere che non
siano dovute sanzioni in relazione agli importi non versati entro la scadenza del 30
giugno 2022 (termine di pagamento dell'acconto), a seguito di una eventuale
rideterminazione della base imponibile in forza della presente precisazione, purché
l'integrazione del versamento (comprensivo dei relativi interessi) avvenga
tempestivamente. La tempestività dell'eventuale versamento integrativo verrà
valutata caso per caso dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, anche in
considerazione del grado di complessità dell'elaborazione dei dati alla base dei
calcoli per la determinazione del contributo dovuto nella specifica fattispecie.
***
Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni
provinciali e dagli uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
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