Circolare Agenzia Entrate n. 29 del 25.08.2006

Trattamento delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle definizioni presentate ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni
Circolare Agenzia Entrate n. 29 del 25.08.2006

INDICE

1. PREMESSA
2. SINTESI NORMATIVA
2.1 ARTICOLO 7, DEFINIZIONE AUTOMATICA DEI REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO
2.2 ARTICOLO 8, INTEGRAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER GLI ANNI PREGRESSI
2.3 ARTICOLO 9, DEFINIZIONE AUTOMATICA PER GLI ANNI PREGRESSI
2.4 ARTICOLO 14, REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
3. CONDIZIONI DI VALIDITA'
3.1 ARTICOLO 7, DEFINIZIONE AUTOMATICA DEI REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO
3.2 ARTICOLO 8, INTEGRAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER GLI ANNI PREGRESSI
3.3 ARTICOLO 9, DEFINIZIONE AUTOMATICA PER GLI ANNI PREGRESSI
3.4 COMPENSAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SANATORIA
4. TRATTAMENTO

1. PREMESSA
La circolare fornisce chiarimenti in merito al trattamento delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle definizioni presentate ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni e agli effetti derivanti dal controllo centralizzato effettuato sulle medesime.

2. SINTESI NORMATIVA

2.1. ARTICOLO 7, DEFINIZIONE AUTOMATICA DEI REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO
L'articolo 7, comma 1, della legge n. 289 del 2002 ha disposto che i soggetti titolari di redditi di impresa, gli esercenti arti e professioni e i soggetti che producono redditi in forma associata (art. 5 del T.U.I.R.) potevano effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto art. 5, relativi ad una o più annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002.
Il decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 269 del 2003, ha prorogato i termini in materia di definizione agevolata degli adempimenti tributari.
Da ultimo, l'articolo 2 - comma 44 - della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha esteso la definizione alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 presentate entro il 31 ottobre 2003.
La definizione automatica ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'IVA e dell'IRAP e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto, per gli anni d'imposta da 1998 a 2002, in alternativa:
- dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore per le annualità e i contribuenti per cui si applicano;
- dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri per le annualità e i contribuenti per cui si applicano;
- della distribuzione dei contribuenti in classi omogenee di categorie economiche per fasce di ricavi o compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano applicabili né gli studi di settore né i parametri.
La definizione automatica per il periodo d'imposta 1997 si effettuava esclusivamente con il versamento di una somma pari a euro 300.
Ai sensi del comma 2 la definizione automatica poteva essere effettuata anche dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario (art. 29 del T.U.I.R.) e dalle imprese di allevamento (art. 78 del T.U.I.R) con effetto ai fini dell'IVA e dell'IRAP, mediante pagamento degli importi determinati sulla base di una specifica metodologia di calcolo approvata con il già citato decreto.
Ai sensi dei commi 3 e 4 la definizione automatica non poteva essere effettuata dai soggetti:
a) che avevano omesso di presentare la dichiarazione ovvero non avevano dichiarato redditi di impresa o di lavoro autonomo;
b) che avevano dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a euro 5.164.569;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 per i periodi d'imposta fino al 2001 e, relativamente all'anno 2002, alla data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003, erano stati notificati processi verbali di constatazione con esito positivo, ovvero avvisi di accertamento ovvero inviti al contraddittorio per i quali non si era perfezionata la definizione prevista dagli articoli 15 e 16 della legge 289/2002;
d) nei cui riguardi era stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 della quale il contribuente aveva avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica;
e) che non avevano versato, entro la prima data di pagamento degli importi dovuti per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale con esclusione delle sanzioni e degli interessi; Gli importi calcolati a titolo di maggior ricavo o compenso non potevano essere inferiori a euro 600 per le persone fisiche e a euro 1.500 per gli altri soggetti.
La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza, a qualsiasi effetto, delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione; è escluso altresì il riporto a nuovo delle predette perdite.
Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta, con esclusione degli importi dovuti per la definizione di redditi di partecipazione, andavano aumentati di euro 300 per ogni annualità oggetto di definizione, ovvero di euro 600 per i soggetti cui si applicavano gli studi di settore e nei confronti dei quali erano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica.
I soggetti che avevano dichiarato ricavi o compensi non inferiori a quelli determinabili in base agli studi di settore e nei confronti dei quali non erano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché quelli che hanno dichiarato ricavi o compensi non inferiori a quelli Circolare n. 12 del 2003, punto 2.1.1.

2.2. ARTICOLO 8, INTEGRAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER GLI ANNI PREGRESSI
L'articolo 8, comma 1, della legge n. 289 del 2002 ha disposto che le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, potevano essere integrate ai fini delle imposte dirette (IRPEF, IRPEG, ILOR) e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'IVA, dell'IRAP, del contributo straordinario per l'Europa, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. Il medesimo comma ha disposto che i sostituti d'imposta potevano integrare le ritenute relative ai periodi d'imposta come sopra identificati.
Era possibile, altresì, integrare i redditi soggetti a tassazione separata. La relativa maggiore imposta, diversamente da quanto avviene ordinariamente, doveva essere autoliquidata in via definitiva dal contribuente.
Il decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 269 del 2003, ha prorogato i termini in materia di definizione agevolata degli adempimenti tributari.
Da ultimo l'articolo 2 - comma 44 - della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha esteso la definizione alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 presentate entro il 31 ottobre 2003.
La dichiarazione di cui al citato articolo 8 poteva essere presentata anche per integrare una dichiarazione omessa.
Ai sensi del comma 10 del citato articolo 8 non era possibile procedere all'integrazione qualora:
a) alla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 per i periodi d'imposta fino al 2001 e, relativamente all'anno 2002, alla data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003 era stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accertamento, nonché invito al contraddittorio per i quali non era stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;
b) alla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 per i periodi d'imposta fino al 2001 e, relativamente all'anno 2002, alla data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003 erano divenuti definitivi gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, a meno che il contribuente non provvedeva a versare entro la prima data di pagamento degli importi dovuti per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
c) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa il contribuente aveva avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale per i reati indicati alla lettera c), del comma 6 dell'art. 8.
Nella dichiarazione integrativa dovevano essere indicati, in riferimento alle imposte, alle relative addizionali e al contributo straordinario per l'Europa, maggiori importi dovuti non inferiori a euro 300 Euro per ciascun periodo d'imposta.
Per ciascuna annualità integrata ai fini dei contributi previdenziali, il versamento minimo era pari a euro 300.
Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità era dovuta un'imposta sostitutiva pari al 6 per cento, con un minimo da versare per ciascuna annualità di euro 300.
Il pagamento doveva essere eseguito in un'unica soluzione se l'importo da versare non superava complessivamente euro 3.000 e euro 6.000, rispettivamente, per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la parte eccedente può essere versata in due rate di pari importo maggiorate degli interessi legali.

Dichiarazione integrativa 2003
Se il primo versamento era stato eseguito entro il 2 ottobre 2003, le due rate dovevano essere versate entro le date seguenti:
1) 1 dicembre 2003 (il 30 novembre 2003 cade di domenica)
2) 21 giugno 2004
maggiorate degli interessi legali a partire dal 17 ottobre 2003.
Se il primo versamento era stato eseguito dopo il 2 ottobre 2003, le due rate dovevano essere versate entro le date seguenti:
1) 20 luglio 2004
2) 18 ottobre 2004
maggiorate degli interessi legali a partire dal 17 ottobre 2003.
Il primo versamento si considera tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2004.
I titolari di redditi prodotti in forma associata che alla data del 25 giugno 2003 avevano ricevuto la comunicazione di avvenuta definizione da parte delle società di cui all'art. 5 del TUIR, dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2004. Dovevano versare le rate eccedenti entro le date seguenti:
1) 20 luglio 2004
2) 18 ottobre 2004
maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.
I titolari di redditi prodotti in forma associata che alla data del 25 giugno 2003 non avevano ricevuto la comunicazione di avvenuta definizione da parte delle società di cui all'art. 5 del TUIR, dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 giugno 2004. Dovevano versare le rate eccedenti entro le date seguenti:
1) 20 luglio 2004
2) 18 ottobre 2004
maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 giugno 2004.

Dichiarazione integrativa 2004
Il primo versamento doveva essere eseguito entro il 16 aprile 2004, le due rate dovevano essere versate entro le date seguenti:
1) 20 luglio 2004
2) 18 ottobre 2004
maggiorate degli interessi legali a partire dal 17 aprile 2004.
I titolari di redditi prodotti in forma associata dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 giugno 2004. Dovevano versare le rate eccedenti entro le date seguenti:
1) 20 luglio 2004
2) 18 ottobre 2004
maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 giugno 2004.
In presenza di dichiarazione modificativa e/o di integrazione per l'anno 2002, il contribuente che aveva effettuato un versamento relativo alla prima dichiarazione integrativa inferiore a euro 3.000 se persona fisica o a euro 6.000 se soggetto diverso da persona fisica, doveva versare entro il 16 aprile 2004 l'intero importo dovuto fino a concorrenza della somma di euro 3.000 ovvero euro 6.000, considerato anche il versamento eseguito in base alla prima dichiarazione integrativa. Fatte salve le condizioni di cui sopra doveva comunque versare un minimo di euro 100 se persona fisica o di euro 200 se soggetto diverso.
In presenza di dichiarazione modificativa e/o di dichiarazione integrativa per l'anno 2002, il contribuente che aveva effettuato un versamento relativo alla prima dichiarazione integrativa superiore a euro 3.000 se persona fisica o a euro 6.000 se soggetto diverso da persona fisica, doveva versare entro il 16 aprile 2004 un importo non inferiore al 10 per cento dell' importo dovuto in base alla dichiarazione modificativa e/o della dichiarazione integrativa per l'anno 2002.
Il contribuente che si era avvalso della facoltà di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto legge n. 143 del 2003, convertendo la dichiarazione integrativa in definizione automatica, poteva scomputare, ai fini dell'individuazione dei limiti fissati in euro 3.000 e euro 6.000, l'importo eventualmente dovuto ai fini IVA nella precedente dichiarazione integrativa. Resta in ogni caso dovuto il versamento minimo di euro 100 o di euro 200 da effettuarsi entro il 16 aprile 2004.
Tutti i termini sopra indicati sono prorogati di sei mesi in caso di dichiarazioni integrative presentate da eredi del contribuente, ai sensi dell'articolo 65 del DPR n. 600 del 1973 così come richiamato dalla Circolare n. 12 del 2003, punto 2.1.1.

2.3. ARTICOLO 9, DEFINIZIONE AUTOMATICA PER GLI ANNI PREGRESSI
L'articolo 9 della legge n. 289 del 2002 ha disposto che il contribuente poteva chiedere la definizione automatica presentando una dichiarazione concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni erano scaduti entro il 31 ottobre 2002.
Il decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 269 del 2003, ha prorogato i termini in materia di definizione agevolata degli adempimenti tributari.
Da ultimo l'articolo 2 - comma 44 - della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha esteso la definizione alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 presentate entro il 31 ottobre 2003.
Non potevano essere oggetto di definizione i redditi soggetti a tassazione separata.
Ai sensi del comma 14 del citato articolo 9 non era possibile procedere alla definizione per le annualità per le quali:
I. alla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 per i periodi d'imposta fino al 2001 e, relativamente all'anno 2002, alla data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003 era stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accertamento, nonché invito al contraddittorio per i quali non era stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;
II. alla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 per i periodi d'imposta fino al 2001 e, relativamente all'anno 2002, alla data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003 erano divenuti definitivi gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, a meno che il contribuente non provvedeva a versare entro la prima data di pagamento degli importi dovuti per l'integrazione le somme derivanti dall'accertamento parziale con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
III. alla data di presentazione della dichiarazione integrativa il contribuente aveva avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale per gli illeciti indicati alla lettera c), del comma 10 dell'art. 8.
Se il contribuente aveva omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi per tutti i periodi d'imposta, non poteva avvalersi della definizione di cui all'art. 9.
La definizione automatica si perfezionava in riferimento alle imposte elencate al comma 2, lettera a): imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta sul patrimonio netto delle imprese, IRAP, contributo straordinario per l'Europa, con il versamento di un importo pari all'8 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata. Se l'imposta lorda o sostitutiva era di ammontare superiore a euro 10.000 la percentuale applicabile sull'eccedenza era del 6 per cento, se l'ammontare era superiore a euro 20.000 la percentuale applicabile sull'eccedenza era del 4 per cento.
La definizione automatica si perfezionava in riferimento all'IVA, comma 2, lettera b), con il versamento di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta era divenuta esigibile nel periodo d'imposta e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo. Se l'imposta relativa alle operazioni imponibili o l'imposta detratta superavano euro 200.000, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza erano pari all' 1,50 per cento, se l'imposta relativa alle operazioni imponibili o l'imposta detratta superavano euro 300.000, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza erano pari all'uno per cento.
Sono ridotte dell'80 per cento le somme da versare per la parte eccedente euro 11.600.000.
Le imposte di cui alla lettera a), da versare per ciascun periodo d'imposta non potevano complessivamente essere inferiori a:
euro 100 per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
ai seguenti importi per le persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di redditi professionali e per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
euro 400 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non era superiore a euro 50.000;
euro 500 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non era superiore a euro 180.000;
euro 600 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi era superiore a euro 180.000.
I soggetti che avevano dichiarato ricavi o compensi non inferiori a quelli determinabili in base agli studi di settore e nei confronti dei quali non erano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché per quelli che avevano dichiarato ricavi o compensi non inferiori a quelli determinabili in base ai parametri potevano effettuare la definizione versando euro 500 per ciascuna annualità.
I soggetti che avevano dichiarato ricavi o compensi non inferiori a quelli determinabili in base agli studi di settore e nei confronti dei quali erano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, potevano effettuare la definizione versando euro 700 per ciascuna annualità.
Per i possessori di redditi prodotti in forma associata l'importo minimo da versare era commisurato all'ammontare dei ricavi e dei compensi conseguiti dalla società e rapportato alla percentuale di partecipazione, in ogni caso non poteva essere inferiore a euro 200 per ciascuna partecipazione.
L'importo minimo era ridotto a euro 100 per i soci di società di persone che avevano dichiarato ricavi o compensi non inferiori a quelli determinabili in base agli studi di settore e nei confronti delle quali non erano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché per i soci di società di persone che avevano dichiarato ricavi o compensi non inferiori a quelli determinabili in base ai parametri.
L' imposta di cui alla lettera b), da versare per ciascun periodo d'imposta non poteva essere inferiore a:
euro 500 se l'ammontare del volume d'affari non era superiore a euro 50.000;
euro 600 se l'ammontare del volume d'affari non era superiore a euro 180.000;
euro 700 se l'ammontare del volume d'affari era superiore a euro 180.000.
In presenza di perdita formatasi nell'esercizio oggetto di definizione, occorreva versare l'ammontare minimo come sopra individuato. In presenza di altri redditi, l'imposta da versare doveva essere rideterminata sommando all'imponibile l'ammontare della perdita utilizzata.
In presenza di perdite formatesi in precedenti esercizi oggetto di definizione l'imposta da versare doveva essere rideterminata sommando all'imponibile la perdita utilizzata.
Fanno eccezione:
- le perdite divenute definitive;
- le perdite derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- le perdite affrancate ai sensi del comma 7, con il versamento di una somma pari al 10 per cento, ridotta al 5 per cento per la parte di perdite eccedenti euro 250.000.
In caso di omessa dichiarazione erano dovuti per ciascun settore impositivo e per ciascuna annualità euro 1.500 per le persone fisiche, euro 3.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Se nell'ambito dello stesso settore impositivo, ad esempio imposte sui redditi ed assimilate, era stata presentata la dichiarazione ai fini IRPEF (o IRPEG) ed era stata omessa ai fini IRAP, era dovuto il maggiore importo tra euro 1.500 o euro 3.000, rispettivamente per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, e l'importo calcolato sulle maggiori imposte determinate con i criteri ordinari.
Il pagamento doveva essere eseguito in un'unica soluzione se l'importo da versare non superava 3.000 Euro e 6.000 Euro, rispettivamente, per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la parte eccedente poteva essere versata in due rate di pari importo maggiorate degli interessi legali.

Istanza di definizione 2003
Se il primo versamento era stato eseguito entro il 2 ottobre 2003, le due rate dovevano essere versate entro le date seguenti:
3) 1 dicembre 2003 (il 30 novembre 2003 cadeva di domenica)
4) 21 giugno 2004
maggiorate degli interessi legali a partire dal 17 ottobre 2003.
Se il primo versamento era stato eseguito dopo il 2 ottobre 2003, le due rate dovevano essere versate entro le date seguenti:
1) 20 luglio 2004
2) 18 ottobre 2004
maggiorate degli interessi legali a partire dal 17 ottobre 2003.
Il primo versamento si considera tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2004.

Istanza di definizione 2004
Il primo versamento doveva essere eseguito entro il 16 aprile 2004, le due rate dovevano essere versate entro le date seguenti:
1) 20 luglio 2004
2) 18 ottobre 2004
maggiorate degli interessi legali a partire dal 17 aprile 2004.
In presenza di istanza di definizione modificativa e/o di definizione per l'anno 2002, il contribuente che aveva effettuato un versamento relativo alla prima istanza di definizione inferiore a euro 3.000 se persona fisica o a euro 6.000 se soggetto diverso da persona fisica, doveva versare, entro il 16 aprile 2004, l'intero importo dovuto fino a concorrenza della somma di euro 3.000 ovvero euro 6.000, considerato anche il versamento eseguito in base alla prima istanza di definizione, con un minimo di euro 100 se persona fisica o di euro 200 se soggetto diverso.
In presenza di istanza di definizione modificativa e/o di definizione per l'anno 2002, il contribuente che aveva effettuato un versamento relativo alla prima istanza di definizione superiore a euro 3.000 se persona fisica o a euro 6.000 se soggetto diverso da persona fisica, doveva versare, entro il 16 aprile 2004, un importo non inferiore al 10 per cento dell' importo dovuto in base all'istanza modificativa e/o di definizione per l'anno 2002.

2.4. ARTICOLO 14, REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
L'articolo 14 della legge n. 289 del 2002 ha disposto che il contribuente che si è avvalso delle disposizioni di cui all'art. 9, poteva procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili, versando un'imposta sostitutiva del 6 per cento del valore o del maggior valore dei beni iscritti, secondo i termini e le modalità descritte per l'art. 9.
Si precisa che, ai fini dell'individuazione dell'importo del primo pagamento, in caso di presentazione di un'unica istanza di definizione, i limiti di 3000 euro e 6000 euro, rispettivamente per le persone fisiche e per gli altri soggetti, erano dovuti con riferimento al cumulo delle somme da versare ai sensi degli articoli 9 e 14.

3. CONDIZIONI DI VALIDITA'

3.1. ARTICOLO 7, DEFINIZIONE AUTOMATICA DEI REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO
La definizione si considera validamente effettuata:
1. se non sussistono le cause ostative di cui al comma 3 e al comma 4;
2. se si fonda su dati corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata;
3. se gli importi dovuti sono calcolati in misura non inferiore agli importi indicati nel paragrafo 1.1
4. se il primo versamento è stato eseguito entro il 16 aprile 2004 ed è stato di importo non inferiore a quello dovuto ovvero è stato di misura non inferiore a euro 3.000 per le persone fisiche o a euro 6.000 per gli altri soggetti;
5. se, fatte salve le altre condizioni di cui sopra, il primo versamento è stato eseguito entro il 16 giugno 2004 da parte dei titolari di redditi prodotti in forma associata che alla data del 25 giugno 2003 non avevano ricevuto la comunicazione di avvenuta definizione da parte della società di cui all'art. 5 del TUIR;
6. se i versamenti effettuati in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 350 del 2003, soddisfano le condizioni descritte nel paragrafo 1.1 alla voce "Comunicazione 2004". Fatte salve tutte le altre condizioni, può essere considerato errore scusabile la fattispecie riferita al contribuente che abbia effettuato il versamento del dieci per cento dell'importo dovuto, calcolato al netto anziché al lordo delle eventuali riduzioni del cinquanta per cento delle maggiori imposte; la validità della definizione opera a condizione che siano versati gli interessi, calcolati al tasso legale, relativi alla differenza scaturita dalla erronea determinazione della base di commisurazione del dieci per cento. Detti interessi decorrono dalla data del versamento carente alla data di versamento degli ulteriori importi rateali dovuti.

3.2. ARTICOLO 8, INTEGRAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER GLI ANNI PREGRESSI
La dichiarazione integrativa si considera validamente presentata:
1. se non sussistono le cause ostative di cui al comma 10;
2. se la trasmissione della dichiarazione è avvenuta con ritardo non superiore ai novanta giorni dalla data di scadenza prevista;
3. se nella dichiarazione integrativa sono stati indicati, in riferimento ai distinti settori impositivi come identificati al punto 1.1, maggiori importi dovuti non inferiori a euro 300 per ciascun periodo d'imposta;
4. se il primo versamento è stato eseguito entro il 16 aprile 2004 ed è stato di importo non inferiore a quello dovuto in base alla dichiarazione integrativa stessa ovvero è stato di misura non inferiore a euro 3.000 per le persone fisiche o a euro 6.000 per gli altri soggetti;
5. se, fatte salve le altre condizioni di cui sopra, il primo versamento è stato eseguito entro il 16 giugno 2004 da parte dei titolari di redditi prodotti in forma associata che alla data del 25 giugno 2003 non avevano ricevuto la comunicazione di avvenuta definizione da parte della società di cui all'art. 5 del TUIR. In presenza di istanza di definizione modificativa e/o di definizione per l'anno 2002, il contribuente che ha effettuato un versamento relativo alla prima istanza di definizione inferiore a euro 3.000 se persona fisica o a euro 6.000 se soggetto diverso da persona fisica, deve versare, entro il 16 aprile 2004, l'intero importo dovuto fino a concorrenza della somma di euro 3.000 ovvero euro 6.000, considerato anche il versamento eseguito in base alla prima istanza di definizione, con un minimo di euro 100 se persona fisica o di euro 200 se soggetto diverso. In presenza di istanza di definizione modificativa e/o di definizione per l'anno 2002, il contribuente che ha effettuato un versamento relativo alla prima istanza di definizione superiore a euro 3.000 se persona fisica o a euro 6.000 se soggetto diverso da persona fisica, deve versare, entro il 16 aprile 2004, un importo non inferiore al 10 per cento dell' importo dovuto in base all'istanza modificativa e/o di definizione per l'anno 2002.

3.3. ARTICOLO 9, DEFINIZIONE AUTOMATICA PER GLI ANNI PREGRESSI
La dichiarazione per la definizione degli anni pregressi si considera validamente presentata:
1. se non sussistono le cause ostative di cui al comma 14;
2. se la trasmissione della dichiarazione è avvenuta con ritardo non superiore ai novanta giorni dalla data di scadenza prevista;
3. se si fonda su dati corrispondenti a quelli contenuti nelle dichiarazioni originariamente presentate;
4. se nell'istanza di definizione sono stati indicati importi dovuti non inferiori a quelli riportati nel paragrafo precedente;
5. se l'istanza di definizione ha riguardato tutte le annualità per le quali non era decaduto il termine per l'azione accertatrice al 31 dicembre 2002: annualità 1997-2001 per le imposte di cui alla lettera a) del comma 2; annualità 1998-2001 per le imposte di cui alla lettera b) del comma 2.
Qualora sia stata omessa la dichiarazione relativa all'annualità 1996 per le imposte di cui alla lettera a) ovvero 1997 per le imposte di cui alla lettera b) l'istanza di definizione deve comprendere anche dette annualità.
Si ricorda, con riferimento al settore impositivo di cui alla lettera b), che devono essere definite anche le annualità per le quali non era decaduto il termine per l'azione di accertamento per effetto del 2 periodo del 1 comma dell'art. 57 del DPR n. 633/72;
6. se il primo versamento è stato eseguito entro il 16 aprile 2004 ed è stato congruo rispetto all'importo dovuto in base all'istanza di definizione stessa ovvero è stato di misura non inferiore a euro 3.000 per le persone fisiche o a euro 6.000 per gli altri soggetti. In presenza di istanza di definizione modificativa e/o di definizione per l'anno 2002, il contribuente che ha effettuato un versamento relativo alla prima istanza di definizione inferiore a euro 3.000 se persona fisica o a euro 6.000 se soggetto diverso da persona fisica, deve versare, entro il 16 aprile 2004, l'intero importo dovuto fino a concorrenza della somma di euro 3.000 ovvero euro 6.000, considerato anche il versamento eseguito in base alla prima istanza di definizione, con un minimo di euro 100 se persona fisica o di euro 200 se soggetto diverso. In presenza di istanza di definizione modificativa e/o di definizione per l'anno 2002, il contribuente che ha effettuato un versamento relativo alla prima istanza di definizione superiore a euro 3.000 se persona fisica o a euro 6.000 se soggetto diverso da persona fisica, deve versare, entro il 16 aprile 2004, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo dovuto in base all'istanza modificativa e/o di definizione per l'anno 2002.

3.4. COMPENSAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SANATORIA
In base alla legge n. 289 del 2002 le somme dovute a seguito delle sanatorie presentate ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 14, andavano versate secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 con esclusione della possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione.
Pertanto le sanatorie si intendono perfezionate se, non sussistendo altre cause di invalidità, il contribuente abbia effettuato il primo versamento utile senza utilizzare in compensazione crediti di cui aveva disponibilità.

4. TRATTAMENTO
Il trattamento delle comunicazioni di cui all'articolo 7, delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 8 e delle istanze di definizione di cui all'articolo 9, pur tenendo conto delle specificità riferibili a ciascuno degli istituti definitori, viene disciplinato in modo unitario.
La mancata o tardiva effettuazione dei versamenti delle rate successive al primo pagamento eseguito tempestivamente e in misura congrua, comporta l'iscrizione a ruolo, mediante procedura centralizzata, delle somme non versate, delle sanzioni applicabili e degli interessi.
In particolare, in presenza di versamento rateale omesso o carente, si procede all'iscrizione a ruolo dell'imposta e degli interessi legali non versati applicando la sanzione sull'ammontare complessivamente non versato (imposta + interessi). A decorrere dalla data in cui il versamento andava effettuato si applicano ulteriori interessi legali sull'intero importo non versato.
In presenza di versamento tardivo oltre i trenta giorni si iscrive a ruolo la sanzione pari al trenta per cento dell'intero importo pagato in ritardo (imposta + interessi). Se non versati si iscrivono a ruolo gli interessi legali dovuti per il periodo intercorrente tra la data in cui il versamento andava eseguito e quella di effettiva esecuzione.
In presenza di versamento eseguito entro trenta giorni dalla scadenza, fatti salvi gli altri criteri sopra esposti, la sanzione è ridotta alla metà.
I ruoli originati dal controllo saranno inviati al visto dell'ufficio competente individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della comunicazione/dichiarazione/definizione di condono, salvo i casi particolarmente complessi per i quali sarà necessario un preventivo esame da parte degli uffici locali prima di procedere all'iscrizione a ruolo.
Le irregolarità connesse alla presentazione e/o al primo versamento saranno segnalate agli uffici competenti per la verifica circa l'effettiva sussistenza delle predette irregolarità.
Qualora dai riscontri eseguiti, l'ufficio dovesse verificare la regolarità dell'istanza di definizione segnalata, lo stesso procederà alle opportune correzioni (ad esempio abbinamento di un versamento); gli eventuali importi dovuti per effetto di rate non versate, tardive o carenti saranno iscritti a ruolo con procedura centralizzata.
Se invece in base ai riscontri eseguiti emerga una condizione di invalidità dell'istanza, l'ufficio acquisirà l'esito del controllo attraverso un'apposita procedura informatica.
Si precisa che ai versamenti dovuti a seguito della presentazione della comunicazione di cui all'articolo 7, della dichiarazione di cui all'articolo 8 e della definizione di cui all'articolo 9 non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni, favorendo altresì l'interazione tra le professionalità presenti nell'area servizi e nell'area controllo degli uffici locali, attesa la peculiarità del trattamento delle istanze di sanatoria.

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