Circolare Agenzia Entrate n. 29/E del 28/07/2022

CIRCOLARE N. 29/E


Roma, 28 luglio 2022
OGGETTO: "ATAD 1" - Disciplina sulle Società Controllate Estere (CFC) -

articolo 167 del TUIR, come modificato dall'articolo 4 del
decreto legislativo 28 novembre 2018, n. 142. Ulteriori
chiarimenti







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Premessa

Sono pervenute richieste di chiarimenti in relazione alla disciplina relativa

alle Società Controllate Estere (CFC) illustrata da ultimo nella circolare n. 18/E

del 27 dicembre 2021, con specifico riferimento ai seguenti profili:

- tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC;

- trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la

confluenza della CFC nel soggetto residente.

Con la presente circolare, si forniscono i chiarimenti richiesti, che integrano

i paragrafi 7.3 e 8. della menzionata circolare n. 18/E/2021.


1. Fuoriuscita dal regime CFC

In via preliminare, si ricorda che la normativa CFC trova applicazione, ai

sensi del comma 1 dell'articolo 167 del Testo Unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

(TUIR), se il soggetto controllato estero, contemporaneamente:

i. e? soggetto a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui

sarebbe stato assoggettato qualora residente in Italia (c.d. ETR test);

ii. ritrae proventi che, per più di un terzo del loro valore complessivo,

sono qualificabili come passive income (c.d. passive income test).

In tali casi, il reddito realizzato dal soggetto controllato estero e? imputato per

trasparenza al soggetto controllante residente, secondo quanto previsto dal comma

6 dell'articolo 167 TUIR, a meno che quest'ultimo sia in grado di dimostrare che

l'entità controllata svolge nel proprio Stato di residenza (o stabilimento)

«un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature,

attivi e locali» (articolo 167, comma 5, TUIR, c.d. "esimente").

In conseguenza del meccanismo applicativo della CFC così sommariamente

ricordato, può verificarsi che la CFC sia tassata per trasparenza in uno o più

esercizi - per ipotesi, negli esercizi n e n+1 - e in un esercizio successivo - per

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ipotesi, nell'esercizio n+2 - non integri le condizioni dell'ETR test o del passive

income test.

Per tali ipotesi, la circolare n. 18/E/2021 ha confermato la posizione

interpretativa contenuta nella precedente circolare n. 23/E/2011, in base alla quale

una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una

CFC, quest'ultima potrà fuoriuscire dal regime (oltre che nell'ipotesi di perdita di

controllo non artificiosa) solo in caso in cui svolga una attività economica effettiva

(paragrafo 7.3).

Si ritiene, tuttavia, che tale impostazione, giustificata anche da esigenze di

semplificazione, possa essere oggi superata per le considerazioni di seguito svolte,

alla luce del fatto che il livello di tassazione e la percentuale di passive income

possono oscillare di anno in anno. Tenuto conto che tali indici rappresentano

condizioni di ingresso nel regime, disapplicabili attraverso la richiamata

"esimente", nel caso in cui in un determinato periodo d'imposta le citate condizioni

non siano integrate, si ritiene che, simmetricamente, il contribuente possa

fuoriuscire dal regime di imputazione dei redditi ai sensi della normativa CFC

scegliendo, anche alternativamente, di dimostrare l'esimente ovvero di superare le

condizioni dell'ETR test e/o del passive income test. Tale posizione, oltre ad essere

in linea con la nuova impostazione recata dalla Direttiva ATAD (Direttiva UE

2016/1164) può oggi trovare giustificazione nel fatto che l'eventuale fuoriuscita e

l'eventuale rientro nel regime CFC e? adeguatamente governato: nel modello di

dichiarazione dei redditi, infatti, e? stato approntato un efficace ed affidabile regime

di "monitoraggio" dei valori della CFC che consente volontariamente (con

un'opzione irrevocabile da comunicare all'Amministrazione finanziaria) di tenere

traccia dell'andamento dei redditi e delle perdite (virtuali), nonché dei valori

fiscalmente riconosciuti degli asset della CFC.

Ne consegue che il regime di tassazione per trasparenza, una volta adottato

dal contribuente (per scelta volontaria oppure per il concretizzarsi delle condizioni

di ingresso nel regime CFC), può venire ad interrompersi anche in base

all'andamento dell'ETR test e/o del passive income test, restando ferma la facoltà

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del contribuente, sempre per ragioni di semplificazione, di continuare ad applicare

la disciplina CFC sino a quando non si siano eventualmente concretizzate le

condizioni per fruire (anche) dell'esimente.

Tanto premesso, alla luce di tale nuova impostazione dovranno essere

conseguentemente adeguate anche le linee interpretative precedentemente fornite

nel par. 8. della circolare n. 18/E/2021 (in particolare, nei parr. 8.1., 8.2.1.i.a) e

8.2.3), allorquando la fuoriuscita dal regime CFC - in costanza di controllo -

veniva ipotizzata soltanto a seguito di dimostrazione dell'esimente e non anche,

come ora chiarito, per effetto della dimostrazione (anche o soltanto) dell'ETR test

e/o del passive income test.

Resta fermo che, nei periodi in cui la tassazione per trasparenza non trovi

applicazione, il "monitoraggio" dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi

patrimoniali, dei redditi e delle perdite (anche virtuali) della CFC illustrato al

paragrafo 7.1 della circolare n. 18/E/2021 deve comunque continuare qualora il

contribuente intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le

eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli

elementi patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) tassazione per

trasparenza.

Analogamente a quanto indicato al paragrafo 6 della citata circolare n.

18/E/2021, resta ferma da parte dell'Amministrazione finanziaria la necessità di

garantire un adeguato presidio degli interessi erariali, verificando, sulla base di

apposita analisi di rischio, se la mancata dimostrazione della "esimente" sia

riconducibile a ragioni di semplificazione nella produzione degli elementi

probatori attestanti il superamento delle predette condizioni ovvero alla

impossibilità di dare prova di «un'attività economica effettiva, mediante l'impiego

di personale, attrezzature, attivi e locali». In tale ultimo caso, ferma restando la

non applicabilità della normativa CFC (in quanto, come detto, non ricorrono le

condizioni sottostanti alla sua ratio), gli organi di controllo nell'ambito della citata

analisi di rischio dovranno valutare:

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? l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa sui prezzi di trasferimento

nelle operazioni con l'entità controllata estera, allo scopo di assicurare che

l'assenza di prove circa lo svolgimento di un'attività economica effettiva

non sia sintomatica di fenomeni di distoglimento di reddito dall'Italia verso

l'entità controllata estera ("diversion from parent jurisdiction");

? l'utilizzabilità, in base ai fatti e alle circostanze del caso concreto, di altri

strumenti eventualmente applicabili (ad esempio, le discipline di contrasto

alla "esterovestizione" e all'interposizione ovvero la verifica delle

condizioni per riconoscere la qualifica di beneficiario effettivo, etc.).


2. Trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la
confluenza della CFC nel soggetto controllante italiano

L'articolo 166-bis del TUIR detta i criteri per stabilire il corretto valore

fiscale delle attività e passività delle società che si trasferiscono in Italia (disciplina

comunemente nota come entry tax).

I rapporti fra la c.d. entry tax di cui al citato articolo 166-bis e il regime CFC

sono stati oggetto di chiarimenti al paragrafo 8.1. della circolare n. 18/E del 27

dicembre 2021.

In particolare, e? stato chiarito che ove una società estera che trasferisce la

propria sede in Italia sia stata qualificata come CFC nel periodo di residenza

all'estero e i suoi redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia, le attività e le

passività della suddetta società devono assumere valori fiscali pari a quelli

utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dell'ultimo esercizio di

tassazione per trasparenza (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).

In proposito, occorre sottolineare che l'esempio esplicitato nella circolare e?

volto a fornire indicazioni generali sui valori di ingresso e il regime di tassazione

per trasparenza previsto dal regime CFC. Il caso ivi considerato e? riferito a una

CFC i cui redditi siano stati tassati per trasparenza, in continuità, per tutti i periodi

di imposta che precedono il trasferimento di sede in Italia. Inoltre, si considera

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l'ipotesi in cui il trasferimento di sede nel nostro Paese avvenga il 1° gennaio, da

qui il riferimento al 31 dicembre dell'ultimo esercizio di tassazione per

trasparenza.

L'ipotesi più specifica in cui una società sia stata tassata per trasparenza per

effetto del regime CFC solo in alcuni periodi di imposta antecedenti all'ingresso

in Italia deve essere necessariamente valutata caso per caso.

Ad ogni modo, si precisa che, in relazione all'ipotesi in cui il reddito della

controllata estera sia imputato per trasparenza in capo al socio italiano in

applicazione del regime CFC in un periodo d'imposta anteriore a quello

immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia, occorre tener conto di

quanto chiarito dalla scrivente nel par. 7.3 della citata circolare n. 18/E/2021 e nel

precedente paragrafo 1.

In particolare, tale evenienza non assumerà rilevanza, ai fini del regime ex

art. 166-bis del TUIR, qualora, nel predetto periodo d'imposta precedente al

trasferimento, non si verifichino i presupposti applicativi della disciplina CFC

ovvero sia dimostrata la circostanza esimente di cui all'articolo 167, comma 5, del

TUIR.

Si osserva al riguardo che, laddove il trasferimento di sede avvenga dopo che

sia decorsa la maggior parte del periodo d'imposta, occorre far riferimento a tale

periodo d'imposta come ultimo periodo di residenza all'estero cui riferire la

verifica sopra descritta (cfr. anche par. 2.2. circolare 18/E/2021).


Infine, per i casi in cui il trasferimento della residenza fiscale in Italia di una

entità estera non avviene in continuità di applicazione del regime CFC, l'eventuale

riconoscimento dei maggiori valori fiscali al momento dell'ingresso prescinde

dall'eventuale mantenimento della residenza fiscale dell'entità anche nello Stato

di origine (ad esempio nel caso di doppia residenza). Ciò che rileva ai fini

dell'applicazione dell'art. 166-bis, infatti, e? l'ingresso dei beni nel regime di

imposizione italiano ai fini del reddito d'impresa.

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***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

provinciali e dagli Uffici dipendenti.


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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