Inserimento nella Linea 7 - "Rimborsi II.DD. e CC.GG. disposti dall'Ufficio", collegamento "Riforma della Riscossione" - dei rimborsi della persone fisiche relativi all'anno d'imposta 1998. Istruzioni operative
Circolare Agenzia Entrate n. 3 del 21.01.2005
1. Premessa
La presente circolare riguarda l'inserimento nella Linea 7 - "Rimborsi II.DD. e CC.GG. disposti dall'Ufficio", collegamento "Riforma della Riscossione" - dei rimborsi II.DD. risultanti dal controllo automatizzato di cui all'articolo 36-bis del DPR 600/73, in vigore secondo la modifica normativa apportata al DPR 600/73 dal D.Lgs. n. 241/97, delle dichiarazioni dei redditi modello Unico persone fisiche, relative all'anno d'imposta 1998.
La circolare riguarda, altresì, l'inserimento nella Linea 7 dei rimborsi II.DD. riconosciuti a seguito dei ricorsi avverso i ruoli ed i minor rimborsi emersi dalla liquidazione di tali dichiarazioni (Linea 2 - "Provvedimenti" del collegamento "Riforma della Riscossione").
Infatti, la maggior parte dei rimborsi automatizzati, cioè quelli di importo, comprensivo di interessi, non superiore a € 1.549,67 (L 3.000.000), è stata erogata con mandati collettivi di pagamento in contanti presso gli uffici postali ovvero, in caso di esistenza di una specifica richiesta da parte dei beneficiari, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.
2. Criteri di inserimento
Con la presente circolare si comunicano i criteri utilizzati per l'individuazione dei rimborsi semi-automatizzati relativi all'anno d'imposta 1998, al fine del successivo esame ed eventuale validazione da parte degli uffici interessati.
Le tipologie di rimborso oggetto di inserimento e i relativi codici sono:
- A1 Irpef a a tassazione ordinaria da 36-bis;
- L1 Irpef a a tassazione ordinaria da 36-bis da provvedimenti;
- M3 Imposta sostitutiva (quadro RT) da 36-bis e 36-bis da provvedimenti (nelle note è indicata la provenienza del rimborso);
- M7 Eccedenza di versamenti di ritenute da 36-bis e 36-bis da provvedimenti (nelle note è indicata la provenienza del rimborso);
- A2 Irpef a tassazione separata da 36-bis.
L'inserimento riguarda:
a) i rimborsi, di qualsiasi importo, delle tipologie di imposta A2, L2, M3 ed M7;
b) i rimborsi IRPEF derivanti dalla liquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione ordinaria, emergenti da dichiarazioni per le quali si verifica almeno una delle condizioni di seguito elencate:
- rimborso IRPEF di importo superiore a € 5.164,47 (L 10.000.000);
- dichiarazione sottoposta al controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter DPR 600/73;
- dichiarazione con esiti a ruolo;
- dichiarazione presentata da soggetto diverso dal primo dichiarante;
- primo dichiarante deceduto;
- dichiarazione presentata oltre 90 giorni successivi al 2 agosto 1999 (termine di presentazione del modello Unico '98). In questo caso la data di decorrenza degli interessi deve essere inserita in Linea 7 dall'ufficio operativo;
- presenza di richiesta di pagamento in conto fiscale;
- importo del rimborso calcolato minore del dichiarato;
- presenza di altri rimborsi IRPEF, di importo differente ma intestati allo stesso soggetto, (primo dichiarante), fra quelli in oggetto (a causa di presentazione di più dichiarazioni).
Vengono, inoltre, inseriti nella Linea 7 i rimborsi relativi a dichiarazioni che presentano dati assenti, errati o incongruenti. Tali anomalie possono riguardare:
- la mancanza della data di presentazione della dichiarazione;
- la data di presentazione della dichiarazione antecedente al periodo previsto per la presentazione stessa.
Anche in questi casi la data di decorrenza degli interessi deve essere inserita in Linea 7 dall'ufficio operativo.
Nella Linea 7 sono evidenziati i motivi di esclusione del rimborso dalla lista degli automatizzati.
Si precisa che i rimborsi appartenenti ad uno dei casi sottoelencati, ancorché non automatizzati, non verranno resi disponibili sulla Linea 7.
- rimborsi identici per tipologia, importo e intestatario;
- rimborsi già acquisiti dagli uffici sulla Linea 7;
- rimborsi con codice fiscale del primo dichiarante errato;
- rimborsi con codice fiscale del primo dichiarante omologo.
Tali rimborsi verranno inoltrati, su appositi supporti magnetici, al Centro Operativo di Pescara per la lavorazione.
3. Controlli / Casi particolari
Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai rimborsi emergenti dalle dichiarazioni per le quali sussistono esiti a ruolo per qualsiasi altra tipologia d'imposta.
Sulla Linea 7 verrà specificato se il rimborso è emerso da una dichiarazione con presenza di esiti a ruolo oppure se è emerso a seguito di provvedimento di sgravio sulla linea 2 - Provvedimenti.
Gli uffici operativi riceveranno elenchi specifici relativi alle dichiarazioni con esiti a ruolo e opereranno autonome verifiche ai fini della eventuale validazione del rimborso, dirette a determinare la spettanza e l'importo realmente dovuto a seguito di eventuali provvedimenti di sgravio successivi al caricamento.
Oltre al trattamento dei rimborsi precaricati è possibile procedere all'acquisizione manuale e alla lavorazione dei rimborsi le cui dichiarazioni, a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 sono risultate "non operabili" o "annullate" a causa della esistenza di un'altra dichiarazione presentata dal medesimo contribuente ovvero a causa di altre anomalie.
Pertanto l'ufficio, a seguito di segnalazione del contribuente, dovrà esaminare la dichiarazione erroneamente annullata o posta dal sistema nello stato di "non operabile"; nel caso in cui l'ufficio confermi la effettiva spettanza del rimborso richiesto, dovrà procedere ad inserire e convalidare lo stesso nella Linea 7.
Analogo trattamento dovrà essere riservato ai rimborsi emergenti da dichiarazioni non presenti a sistema ma risultanti validamente presentate, in base alla documentazione prodotta dal contribuente.
E' inoltre necessario, a seguito di segnalazione da parte del contribuente, procedere all'acquisizione manuale e alla lavorazione dei rimborsi richiesti nella colonna 1 del rigo 8 del quadro RX "eccedenze di imposta derivanti da tributi soppressi", utilizzando il codice "M9". Tale codice potrà essere utilizzato esclusivamente per l'anno d'imposta 1998.
Si fa presente che, qualora i rimborsi oggetto della presente circolare siano stati inseriti sulla predetta linea 7 dai singoli uffici precedentemente a tale caricamento, dovrà essere cura degli uffici stessi effettuare i necessari controlli al fine di evitare possibili duplicazioni procedendo, ove occorra, alle operazioni di blocco del rimborso stesso utilizzando il tasto funzionale F4 - "blocco per rigetto".
Si ricorda che, in caso di richiesta di pagamento in conto fiscale, sarà cura dell'ufficio verificare la spettanza e l'ammontare dell'eventuale rimborso residuo. All'atto della validazione il sistema segnala la presenza di richieste di rimborso in conto fiscale (erogato o meno) trasmesse dal Concessionario per la Riscossione.
Gli uffici operativi provvederanno, prima della convalida di ciascun rimborso, al controllo dell'eventuale pagamento effettuato con procedura manuale o con altra modalità.
Nel caso in cui il pagamento sia già stato effettuato, il rimborso in esame dovrà essere "bloccato" nella Linea 7 al fine di evitarne la duplicazione, utilizzando la funzione n. 7 ed il tasto funzionale F5 per comunicare il "blocco del rimborso già pagato".
4. Indicazioni generali e adempimenti dei responsabili degli uffici
Tutti i rimborsi oggetto di inserimento sono contenuti in elenchi resi disponibili agli uffici competenti per la lavorazione.
Le stampe di detti elenchi sono disponibili agli uffici tramite richiesta da effettuare via terminale; l'accesso deve essere effettuato mediante la funzione 7.2 - Scambio di comunicazioni" del collegamento "IMPOSTE DIRETTE". E' quindi necessario digitare il tasto funzionale PF1 (stampe in differita), selezionare il codice relativo agli elenchi (NIN003) ed effettuare la richiesta di stampa.
Per l'utilizzo delle funzioni della "Linea 7" si rinvia alla guida operativa "Gestione dei rimborsi Imposte Dirette disposti dall'ufficio", reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, alla voce "Assistenza - Guide e manuali - Rimborsi ".
Come già esposto anche nella nota prot. II/3/110779/3 dell'11 luglio 2003, si rammenta che a livello centrale viene disposto solo il pagamento mentre la spettanza o meno del rimborso è valutata dagli uffici in sede di lavorazione dello stesso.
Come già detto nella Circolare n. 31 del 5 luglio 2004, gli uffici addetti alle lavorazioni dovranno attenersi a quanto segue:
- per la convalida dei rimborsi di importo fino a 25.000,00 euro è necessaria la firma del responsabile dell'area servizi o del dirigente preposto all'area servizi;
- per la convalida dei rimborsi di importo superiore a 25.000,00 euro è necessaria la firma del responsabile dell'ufficio;
- per gli importi superiori a 500.000,00 euro la convalida deve essere autorizzata dal Direttore Regionale.
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