Circolare Agenzia Entrate n. 34 del 29.07.2004

Inserimento dei rimborsi Irpef, Irpef a tassazione separata, Ilor e CSSN, derivanti da sgravi, riliquidazione e provvedimenti, nella Linea 7 - "Rimborsi II.DD. e CC.GG. disposti dall'Ufficio", collegamento "Riforma della Riscossione
Circolare Agenzia Entrate n. 34 del 29.07.2004

Premessa
La presente circolare riguarda l'inserimento nella Linea 7 - "Rimborsi II.DD. e CC.GG. disposti dall'Ufficio", collegamento "Riforma della Riscossione" - dei rimborsi Irpef, Irpef a tassazione separata, Ilor e CSSN, relativi alle annualità d'imposta fino al 1997, riconosciuti alle persone fisiche, a seguito di istanze avverso ruolo e di istanze avverso minor rimborso, derivanti dalla riliquidazione della dichiarazione effettuata dall'ufficio utilizzando la funzione "3 - Sgravi" e successivamente "3 - Riliquidazione" nell'ambito della linea "2- Provvedimenti" di Riforma della Riscossione.

Criteri di migrazione
I rimborsi delle categorie sopra enumerate sono stati assegnati agli uffici che hanno originariamente prodotto il rimborso oppure hanno effettuato lo sgravio ovvero, se successivamente soppressi, agli uffici che ne hanno ereditato la competenza in base ai criteri stabiliti da ciascuna Direzione Regionale.
Si precisa che è consentito a qualunque ufficio che ne abbia la necessità di prendere in carico alcune posizioni, assumendo in tal modo la definitiva competenza alla lavorazione.

Controlli e casi particolari
Al fine di evitare possibili duplicazioni di pagamento, si raccomanda agli uffici di effettuare i necessari controlli e di verificare l'eventuale caricamento dello stesso rimborso sulla predetta linea 7 con codici di tipologie diverse (es. Irpef da dichiarazione e Irpef da istanza).
Prima di procedere alla validazione del rimborso l'ufficio, in particolar modo se diverso da quello che ha esaminato il ruolo o il minor rimborso, dovrà verificarne l'eventuale pagamento, avvenuto anche mediante procedure manuali.
Gli uffici provvederanno al blocco del rimborso nel caso in cui lo stesso risulta già presente e validato sulle linee centralizzate e in tutti i casi di pagamento del rimborso effettuato con procedure manuali e non comunicato al sistema e più precisamente in presenza di pignoramento, sentenza di condanna emessa dal Giudice tributario alla quale è stato apposto il visto di esecutorietà, giudizio di ottemperanza, eccetera.
Nei casi sopra elencati, l'ufficio dovrà comunicare al sistema l'informazione del pagamento effettuato tramite la funzione di "blocco per già pagato" - tasto funzionale F5 - che si differenzia dal "blocco per rigetto" eseguito con il tasto funzionale F4.
Gli uffici potranno stampare la lista dei rimborsi in oggetto utilizzando la funzione 7.2 del collegamento II.DD.: "Scambio di comunicazioni", "F1 - Stampe in differita", selezionando la funzione di stampa con il codice NIN003.
I rimborsi sono contraddistinti dai codici seguenti:
- L1 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (da provvedimenti)
- L2 - IRPEF tassazione separata (da provvedimenti)
- L3 - Imposta locale sui redditi (da provvedimenti)
- L5 - CSSN (da provvedimenti)
I rimborsi in oggetto, sono immediatamente disponibili per la eventuale convalida da parte degli uffici.
Si rammenta che anche la data di decorrenza degli interessi è modificabile.
Eventuali operazioni correttive devono essere effettuate sulla Linea 7 dall'ufficio locale.
Nei limitati casi di rimborsi scaturenti da provvedimenti lavorati dai Centri di Assistenza Telefonica, questi verranno resi disponibili per il controllo e la convalida all'ufficio locale territorialmente competente.
Per l'utilizzo delle funzioni della Linea 7 si rinvia alla guida operativa "Gestione dei rimborsi Imposte Dirette disposti dall'ufficio", reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, alla voce "Assistenza - Guide e manuali - Rimborsi - Rimborsi II.DD _ Gestione dei rimborsi disposti dall'Ufficio".
Per quanto concerne i controlli preliminari, di eseguibilità e di coerenza dei dati, nonché i livelli di autorizzazione relativi agli importi, da eseguire a cura dei responsabili degli uffici periferici (rimborsi fino a € 25.000, rimborsi superiori a € 25.000, rimborsi superiori a € 500.000), si rinvia alla circolare n. 31/E del 5 luglio 2004.

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