Circolare Agenzia Entrate n. 35 del 03.04.2001

Art. 16 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 - Quesito
Circolare Agenzia Entrate n. 35 del 03.04.2001

Con la nota n. 58526 del 27 settembre 2000, la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna ha diramato ai dipendenti uffici istruzioni sul comportamento da adottare nelle controversie relative all'impugnazione delle cartelle scaturenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate con effetti di cui all'art. 16 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516.
A fini esplicativi si ricorda che il citato articolo 16, nel disciplinare la fattispecie del cd. condono tombale in presenza di accertamento, consentiva agli uffici di notificare accertamenti in rettifica o d'ufficio sino al termine ultimo di presentazione della dichiarazione integrativa (15 marzo 1983) anziché sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982 (14 luglio 1982).
Con sentenza n. 175 del 27 giugno 1986, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale, dichiarava l'illegittimità dell'art. 16, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost., nella parte in cui consentiva di notificare accertamenti anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Ciò premesso, la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna ha precisato che, per aderire alla richiesta dei ricorrenti di riliquidare gli imponibili anziché ai sensi del citato art. 16 - ossia sulla base degli importi accertati con avvisi notificati dopo il 14 luglio 1982 - ai sensi del successivo art. 19 - ossia sulla base dei redditi risultanti dalle dichiarazioni originarie -, gli uffici devono verificare se, oltre alla presentazione della dichiarazione integrativa, il contribuente abbia proposto tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento successivamente condonato.
In particolare, in caso affermativo, gli uffici provvederanno a rideterminare gli importi iscritti a ruolo, calcolando l'imponibile sulla base dei redditi originariamente dichiarati; di contro, in mancanza di ricorso contro l'avviso d'accertamento, gli stessi insisteranno sulla legittimità della cartella impugnata.
Copia della nota in argomento è stata inviata, per conoscenza, alla scrivente con richiesta di conferma delle conclusioni avanzate, ovvero di proposizione di diverse indicazioni, anche in considerazione delle precedenti istruzioni operative, contenute nella circolare n. 17 del 18 maggio 1988 e costantemente avversate dalla giurisprudenza.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Con la circolare n. 17 del 18 maggio 1988, l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto che la declaratoria d'illegittimità costituzionale del più volte citato art. 16 del d.l. n. 429 del 1982, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 27 giugno 1986, pur rendendo "parzialmente inefficaci" gli avvisi d'accertamento notificati nel periodo dal 14 luglio 1982 al 15 marzo 1983, non avrebbe prodotto alcun effetto sulle dichiarazioni integrative, redatte ai sensi dello stesso art. 16.
In particolare, si è affermato che, indipendentemente dalla presentazione di tempestivo ricorso avverso gli avvisi di accertamento, "la presentazione di una dichiarazione integrativa con effetti di cui all'art. 16.............. ha prodotto un irreversibile effetto di acquiescenza parziale del contribuente nei riguardi della pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento" e, pertanto, le dichiarazioni integrative, irrevocabili, costituiscono "titolo efficace ai fini della riscossione dell'intero ammontare delle imposte relative agli imponibili o ai maggiori imponibili in esse indicati".
Tale interpretazione è sempre stata contrastata dalla giurisprudenza che, invece, ritiene fondamentale la presenza di tempestivo ricorso avverso gli avvisi d'accertamento in argomento. Ed infatti le sentenze in cui la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, per consolidato orientamento giurisprudenziale, estendono i loro effetti anche ai rapporti pregressi, sia sostanziali che processuali, se e in quanto gli stessi debbano considerarsi non definiti alla data di pubblicazione della sentenza, che coincide con quella del suo deposito presso la cancelleria.
Da ciò, secondo la Suprema Corte di Cassazione, discende che:
- la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 non può essere invocata nel contestare l'iscrizione a ruolo derivante da una dichiarazione integrativa che sia relativa ad un rapporto d'imposta esaurito, rappresentato, ad esempio, da un avviso d'accertamento notificato dopo il 14 luglio 1982 ma non impugnato (cfr. sentenze della Corte di Cassazione n. 3485 del 22 aprile 1997 e n. 7440 del 29 luglio 1998);
- in caso di giudizi pendenti alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 1986, la sopravvenuta nullità degli avvisi d'accertamento notificati tra il 14 luglio 1982 e il 15 marzo 1983 non incide sull'operatività del condono, ma determina il cambiamento delle modalità di definizione automatica dei periodi d'imposta interessati, che diventano quelle dei periodi non accertati (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 962 del 4 febbraio 1999).
Tutto ciò considerato, si ritiene di poter condividere le conclusioni cui è pervenuta la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna che, armonizzando il principio di irrevocabilità della dichiarazione integrativa, sostenuto dalla circolare n. 17 del 1988, con la circostanza che la sopravvenuta nullità dell'avviso di accertamento l'abbia reso inidoneo a costituire un valido parametro per la definizione agevolata, ha individuato, nella presenza di giudizi pendenti, la discriminante per l'applicazione di una modalità di definizione automatica, anziché di un'altra.
Pertanto, superando sul punto le precedenti disposizioni contenute nella più volte citata circolare n. 17 del 1988, gli Uffici, in presenza di dichiarazione integrativa, redatta ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982, riguardante periodi d'imposta per i quali sono stati notificati avvisi d'accertamento nel periodo dal 14 luglio 1982 al 15 marzo 1983, dovranno preliminarmente verificare se siano state presentate tempestive impugnazioni avverso detti avvisi d'accertamento.
In caso affermativo, gli Uffici medesimi provvederanno alla riliquidazione degli importi iscritti a ruolo, secondo i criteri previsti per i periodi d'imposta non accertati (art. 19 d.l. n. 429 del 1982).
Viceversa, in mancanza di regolare ricorso avverso gli avvisi d'accertamento in parola, gli Uffici insisteranno sulla legittimità della cartella impugnata, illustrando la pretesa impositiva con riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, attraverso il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

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