Circolare Agenzia Entrate n. 36 del 30.04.2002

Articolo 8 D.L. 1 ottobre 2001, n. 356. Credito d'imposta riconosciuto ex D.L. 26 settembre 2000, n. 265, ad alcune categorie esercenti attività di trasporto di persone e merci
Circolare Agenzia Entrate n. 36 del 30.04.2002

Come noto, l'art. 1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 dispone il riconoscimento di un credito di imposta, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione, a favore di:
a) esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
b) enti pubblici ed imprese pubbliche locali per il trasporto di persone;
c) imprese esercenti autoservizi;
d) titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi;
e) enti pubblici ed imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto persone.
L'agevolazione in esame, originariamente concessa per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2000 e, limitatamente ai soggetti di cui alla precedente lettera e), dal 1 ottobre al 31 dicembre 2000, è stata successivamente riproposta:
- per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2001 dall'art. 25, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2001 dall'art. 1, comma 5 del D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dall'art. 8, comma 4, lettera a) del D.L. 1 ottobre 2001, n. 356.
Le richiamate leggi non recano disposizioni sul trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, del credito di imposta.
Ciò a differenza del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, concernente la disciplina di attuazione del credito di imposta riconosciuto ad alcune categorie di autotrasportatori dall'art. 8, comma 10, lett. e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede espressamente all'articolo 2 che il credito d'imposta ivi menzionato "non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR".
L'art. 8 del citato D.L. n. 356/2001 è inoltre intervenuto sulla disciplina del credito d'imposta, modificando di conseguenza:
- l'art. 2, comma 1 del D.L. n. 265/2000;
- l'art. 25, comma 4 della legge n. 388/2000;
- l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 246/2001.
Per effetto delle intervenute modifiche, le parole "con l'osservanza delle modalità stabilite dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277", recate dai menzionati articoli, sono state sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277".
L'agevolazione in esame, infine, è stata ulteriormente riproposta dall'art. 5, comma 1 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2002. Il comma 4 di tale articolo, conformemente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 356 del 2001, rinvia alle modalità ed agli effetti previsti dal citato D.P.R. n. 277 del 2000.
Dall'esame delle norme citate si evince che la disciplina del D.P.R. n. 277/2000 trova integrale applicazione relativamente all'agevolazione introdotta dal D.L. n. 265/2000, nonché alle successive riproposizioni della stessa per opera della legge n. 388/2000 e del D.L. n. 246/2001, come modificati dal D.L. n. 356/2001, nonché del D.L. n. 452 del 2001 anche per le disposizioni riguardanti il trattamento del credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi.
Quanto sopra premesso, deve ritenersi che il credito di imposta in oggetto, per tutto il periodo compreso tra il 1 settembre 2000 ed il 30 giugno 2002, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 277/2000, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS