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Circolare Agenzia Entrate n. 39 del 22.07.2009

Modifica dei criteri di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive - Chiarimenti resi con circolare 36/E del 16 luglio 2009 - Ulteriori chiarimenti
Circolare Agenzia Entrate n. 39 del 22.07.2009

A chiarimento delle precisazioni fornite nel paragrafo 1.2 della circolare n. 36/E del 16 luglio 2009 l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno puntualizzare che con tale intervento non si è inteso, né sarebbe stato possibile, reintrodurre il legame tra IRES e IRAP che è venuto meno a seguito dell'abrogazione dell'articolo 11-bis del decreto IRAP. E' stato, infatti, chiaramente affermato che:
- in linea generale la rilevanza IRAP dei componenti positivi e negativi segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico, così che la ricorrenza del requisito di inerenza rileva - già ai fini civilistici - come condizione per imputare a conto economico un determinato componente negativo di reddito;
- i componenti negativi correttamente imputati a conto economico in applicazione dei principi civilistici, in altri termini, sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione IRAP.
Da queste affermazioni si ricava agevolmente che il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini della applicazione dell'IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.
Alla stregua di questi principi un costo che non attenga all'attività d'impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto solo perché civilisticamente è stato imputato al conto economico. In questi casi, evidentemente, l'Amministrazione finanziaria ha il potere di contestare al contribuente l'assenza di inerenza del costo in questione ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP.
Per limitare le controversie che potrebbero sorgere in sede di controllo, sul modo in cui tali principi debbano essere correttamente applicati, e tenendo conto delle esigenze di certezza e di semplificazione che debbono informare il sistema tributario, l'Agenzia delle entrate nella circolare 36/E del 2009 ha voluto individuare un'area di sicurezza all'interno della quale i contribuenti possono liberamente posizionarsi.
Il contribuente che nutrisse dubbi sul modo in cui l'inerenza di alcuni componenti negativi potrebbe essere valutata dall'Agenzia delle entrate può collocarsi in quest'area deducendo importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte sul reddito. In tal caso, infatti, il requisito di inerenza può ritenersi sicuramente esistente.
In modo soltanto esemplificativo è stato esplicitato che questa esigenza potrebbe sorgere, in particolare, con riferimento a quei costi, per i quali il TUIR ha introdotto presunzioni legali di parziale inerenza, ponendo limiti alla relativa deducibilità; presunzioni legali introdotte dal legislatore proprio al fine di evitare controversie sulla analitica determinazione della inerenza.
La circolare non altera in alcun modo il trattamento dei costi di produzione dedotti integralmente o in misura superiore, per i quali l'Amministrazione non potrà opporre le forfetizzazioni del TUIR. Queste ultime, infatti, nel sistema dell'IRAP non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l'inerenza dei costi dedotti.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.

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