Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli – Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - chiarimenti
Circolare Agenzia Entrate n. 40 del 04.08.2011
INDICE
PREMESSA
1 MODIFICHE ALL’ARTICOLO 13 DELLA TARIFFA
1.1. Misura dell’imposta dal 2011
1.2. Misura dell’imposta dal 2013
2 COMUNICAZIONI SOGGETTE ALL’IMPOSTA
3 DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
3.1 Valore dei titoli
3.2 Pluralità di depositi presso il medesimo intermediario
3.4 Applicazione delle Note 3-bis e 3-ter all’articolo 13
3.5 Addizionale dell’imposta di bollo disposta dall’articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691
4 DECORRENZA
5 RILIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
PREMESSA
L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (di seguito decreto-legge) convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2011, n. 111 –– ha introdotto alcune modifiche all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, volte a stabilire uno specifico trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari.
A seguito dell’introduzione di tali modifiche, risulta immutata la disciplina applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, agli estratti di conto corrente.
Rimane, inoltre, invariata la misura dell’imposta di bollo nei casi di comunicazioni relative a depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario risulti inferiore a 50.000 euro.
Si realizza, invece, un aumento del tributo, articolato nel tempo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli se il valore complessivo nominale o di rimborso presso ciascun intermediario sia pari o superiore all’importo di 50.000 euro.
Con la presente circolare, allo scopo di risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito dell’introduzione della nuova disposizione, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti.
1 MODIFICHE ALL’ARTICOLO 13 DELLA TARIFFA
1.1 Misura dell’imposta dal 2011
L’ articolo 23, comma 7, del decreto-legge, come risultante a seguito delle modifiche apportate con la legge di conversione, dispone che all’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642:
a) le parole "comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli" sono soppresse;
Con tale modifica normativa, si è inteso eliminare dal comma 2-bis il riferimento alle comunicazioni relative ai depositi di titoli, tenuto conto che tali comunicazioni trovano ora la propria disciplina nell’ambito del comma 2-ter del medesimo articolo.
Resta, quindi, invariata la disciplina applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, agli estratti di conto corrente.
L’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni relative ai depositi di titoli risulta, quindi, disciplinata dal nuovo comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, oltre che dalle Note 3-bis e 3-ter all’articolo 13.
La nuova disposizione stabilisce che “Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell' articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ” sono soggette all’imposta di bollo nella misura stabilita dalla medesima disposizione, graduata in funzione del valore complessivo nominale o di rimborso dei titoli detenuti presso ciascun intermediario finanziario.
In particolare:
- se il valore dei titoli è inferiore a 50.000 euro, l’imposta è dovuta, per ogni esemplare
a) con periodicità annuale euro 34,20
b) con periodicità semestrale euro 17,10
c) con periodicità trimestrale euro 8,55
d) con periodicità mensile euro 2,85
- se il valore dei titoli è pari o superiore a 50.000 euro e inferiore a 150.000, l’imposta è dovuta, per ogni esemplare:
a) con periodicità annuale euro 70,00
b) con periodicità semestrale euro 35,00
c) con periodicità trimestrale euro 17,50
d) con periodicità mensile euro 5,83
- se il valore dei titoli è pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000, l’imposta è dovuta, per ogni esemplare:
a) con periodicità annuale euro 240,00
b) con periodicità semestrale euro 120,00
c) con periodicità trimestrale euro 60,00
d) con periodicità mensile euro 20,00
- se il valore dei titoli è pari o superiore a 500.000, l’imposta è dovuta, per ogni esemplare:
a) con periodicità annuale euro 680,00
b) con periodicità semestrale euro 340,00
c) con periodicità trimestrale euro 170,00
d) con periodicità mensile euro 56,67
Gli importi sopra indicati, definiti in sede di conversione del decreto-legge, trovano applicazione a partire dal 17 luglio 2011, e cioè dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.
Per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del decreto-legge (6 luglio 2011) e la data di pubblicazione della legge di conversione (16 luglio 2011) trovano, invece, applicazione gli importi dell’imposta definiti in sede di approvazione del decreto-legge, ovvero, per ogni esemplare:
a) con periodicità annuale euro 120
b) con periodicità semestrale euro 60
c) con periodicità trimestrale euro 30
d) con periodicità mensile euro 10.
Gli importi dell’imposta definiti in sede di approvazione del decreto-legge in vigore nel periodo intercorrente tra il 6 luglio ed il 16 luglio 2011, sono diversificati in ragione della periodicità di emissione della comunicazione e trovano applicazione in relazione alle comunicazioni relative a ciascun deposito titoli, a prescindere dall’ammontare del deposito.
1.2 Misura dell’imposta dal 2013
A partire dal 2013, sono aumentati gli importi dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai deposito di titoli di valore complessivo pari o superiore a 50.000 euro.
Pertanto, ferma restando la misura dell’imposta di bollo dovuta per lo scaglione inferiore a 50.000 euro (indicata nel paragrafo precedente), gli importi dell’imposta sono così stabiliti :
- se il valore dei titoli è pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 230,00
b) con periodicità semestrale euro 115,00
c) con periodicità trimestrale euro 57,50
d) con periodicità mensile euro 19,17
- se il valore dei titoli è pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 780,00
b) con periodicità semestrale euro 390,00
c) con periodicità trimestrale euro 195,00
d) con periodicità mensile euro 65,00
- se il valore dei titoli è pari o superiore a 500.000 euro:
a) con periodicità annuale euro 1.100,00
b) con periodicità semestrale euro 550,00
c) con periodicità trimestrale euro 275,00
d) con periodicità mensile euro 91,67
2 COMUNICAZIONI SOGGETTE ALL’IMPOSTA
La disposizione di cui al nuovo comma 2-ter trova applicazione in relazione alle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari.
L’imposta di bollo, secondo gli importi indicati nei precedenti paragrafi, deve essere applicata per le comunicazioni inviate dalle banche, da Poste Italiane e da altri intermediari finanziari che intrattengono con la propria clientela depositi tioli e cioè rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi, anche quando questi siano dematerializzati.
Si tratta delle comunicazioni periodiche che gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare alla clientela, almeno una volta l’anno, al fine di fornire una informativa chiara e completa in merito allo svolgimento del rapporto.
Si precisa, al riguardo, che nel caso di più rapporti di deposito di titoli intestati al medesimo soggetto, l’imposta di bollo deve essere corrisposta in relazione a ciascun rapporto.
Diversamente, nel caso di depositi cointestati a più soggetti, in relazione ai quali viene emessa una unica comunicazione, l’imposta deve essere assolta una sola volta.
Non sono, invece, soggetti all’imposta di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa le comunicazioni che gli intermediari finanziari inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente si rinvia alla definizione contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 210 del 10 settembre 2009. A titolo esemplificativo, non rientrano nella nozione di cliente, le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, ecc.
L’imposta non è, inoltre, dovuta, ai sensi della nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.
3 DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
3.1Valore dei titoli
L’importo dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi di titoli deve essere determinata in considerazione della periodicità di emissione della comunicazione (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) e dell’ammontare dei depositi nel periodo certificato, presso ciascun intermediario finanziario.
La quantificazione del valore dei titoli detenuti deve essere effettuata sulla base del valore nominale o di rimborso.
Nel caso in cui il titolo abbia sia un valore nominale che di rimborso e tali valori differiscano tra loro, il valore complessivo deve essere determinato in considerazione del valore nominale.
Si precisa che devono essere considerati per la quantificazione del valore anche i titoli che non presentino né un valore di emissione né un valore di rimborso; in tal caso, occorre tener conto del valore di acquisto dei titoli.
Tenuto conto che nel corso del periodo certificato l’ammontare degli investimenti in titoli effettuati dall’intestatario del conto può variare (sia in aumento che in diminuzione), ai fini dell’individuazione dello scaglione dell’imposta da applicare occorre tener conto dell’importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato.
Esempio n. 1
Unico deposito con rendicontazione trimestrale detenuto da persona fisica nel 2012
Valore dei titoli al termine del primo trimestre 40.000 imposta dovuta 8,55 euro;
a maggio 2012, sono acquistati titoli per un valore nominale pari a 20.000 euro rivenduti a luglio 2012
Valore dei titoli al termine del secondo trimestre 60.000 imposta dovuta 17,50 uro
Tenuto conto che i titoli acquistati vengono rivenduti a luglio, in assenza di altri acquisti, l’imposta di bollo sulla comunicazione relativa al terzo trimestre sarà nuovamente dovuta nella misura di euro 8,55.
3.2 Pluralità di depositi presso il medesimo intermediario
Il comma 2-ter stabilisce che, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta, occorre tener conto del “complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario”.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il cliente intrattenga più rapporti di deposito con il medesimo intermediario, l’imposta è dovuta, come già precisato, in relazione a ciascun deposito.
Inoltre, ferma restando l’applicazione dell’imposta minima pari ad euro 34,20 (su base annua) sui depositi di valore inferiore a 50.000 euro, occorre comunque valutare se l’ammontare complessivo dei depositi detenuti presso ciascun intermediario eccede tale valore. In tal caso, l’intermediario sarà tenuto ad applicare l’imposta dello scaglione superiore per la rendicontazione relativa al deposito di titoli che, cumulato con gli altri depositi partendo da quello di minor importo, è pari o superiore al valore di euro 50.000.
Esempio n. 2
Tre depositi con rendicontazione trimestrale detenuti da persona fisica nel 2012.
Il valore più elevato raggiunto dai depositi nel periodo considerato è pari a
10.000 euro deposito 1
20.000 euro deposito 2
30.000 euro deposito 3
L’imposta dovuta in relazione a ciascun deposito è rispettivamente pari a:
8,55 deposito 1
8,55 deposito 2
17,50 deposito 3
L’individuazione dello scaglione di riferimento da attribuire a ciascun deposito deve essere effettuata cumulando il valore del deposito considerato con il valore raggiunto dagli altri depositi, a prescindere da eventuali differenze di periodicità della rendicontazione.
Ai fini del calcolo del complessivo valore nominale o di rimborso detenuto presso ciascun intermediario finanziario, devono essere conteggiati esclusivamente i depositi che risultino intestati al medesimo soggetto.
Nel caso di depositi cointestati, il valore complessivo deve essere conteggiato con riferimento ai depositi che risultino cointestati ai medesimi soggetti.
3.4 Applicazione delle Note 3- bis e 3- ter all’articolo 13
Le disposizioni dettate dalle Note 3-bis e 3-ter all’articolo 13 trovano applicazione, oltre che per gli estratti conto di cui al comma 2-bis, anche con riferimento alle comunicazioni relative ai depositi di titoli di cui al nuovo comma 2-ter.
Tale interpretazione trova conferma nella relazione illustrativa al decreto-legge nella quale è precisato che “Le disposizioni dettate dalle Note 3-bis e 3-ter all’articolo 13 trovano applicazione ratione materie sia con riferimento alle disposizioni dettate dal comma 2-bis che in relazione alle previsioni introdotte con il nuovo comma 2-ter”.
In particolare, in applicazione della nota 3-bis, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposta è maggiorata nella misura di:
euro 26,40 se la comunicazione è inviata con periodicità annuale
euro 13,20 se la comunicazione è inviata con periodicità semestrale
euro 6, 60 se la comunicazione è inviata con periodicità trimestrale
euro 2, 20 se la comunicazione è inviata con periodicità mensile.
Per espressa previsione normativa, tale maggiorazione non trova, invece, applicazione con riferimento alle comunicazioni inviate alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica.
Per quanto riguarda le disposizioni dettate dalla Nota 3-ter, si ricorda, in particolare, che, anche a seguito delle modifiche introdotte con il decreto-legge, restano escluse da tassazione le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati il cui valore complessivo presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.
3.5 Addizionale dell’imposta di bollo disposta dall’articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691
Si rammenta che l’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 dispone che “5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un’addizionale nella misura del 50 per cento dell’imposta di cui all’articolo 13, comma 2-bis, e alla relativa nota 3-bis, della tariffa dell’imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”.
A parere della scrivente, tenuto conto che la riportata disposizione richiama l’articolo 13, comma 2-bis e la Nota 3-bis, deve ritenersi che tale addizionale non trovi più applicazione per le comunicazioni relative ai depositi di titoli intestati a persone fisiche disciplinate attualmente dall’articolo 13, comma 2-ter.
Il richiamo alla Nota 3-bis,contenuto nella richiamata disposizione, fa si che tale addizionale trovi ancora applicazione per le maggiorazioni dell’imposta di bollo previste da detta Nota per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In definitiva, si ritiene che alle comunicazioni relative ai depositi di titoli (comma 2-ter) intestati a persone fisiche sulle quali è dovuta l’imposta di bollo, come determinata a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge e della legge di conversione, non debba applicarsi l’addizionale nella misura del 50 per cento prevista dal citato decreto-legge n. 691 del 1994, in quanto detta addizionale è riferita esclusivamente all’imposta di cui all’articolo 13, comma 2-bis (estratti di conto corrente).
Continua, invece ad applicarsi l’addizionale del 50 per cento alla maggiorazione prevista dalla Nota 3-bis all’articolo 13 della Tariffa, per i clienti diversi dalle persone fisiche.
Esempio n. 3
Comunicazioni inviate a persone fisiche intestatarie di depositi il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro
Comunicazioni Imposta di bollo
con periodicità annuale € 34,20
con periodicità semestrale € 17,10
con periodicità trimestrale € 8,55
con periodicità mensile € 2,85
Comunicazioni inviate a soggetti diversi dalle persone fisiche intestatarie di depositi il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro
Comunicazioni Imposta di bollo
con periodicità annuale € 73,80( € 34,20+€ 26,40+€13,20)
con periodicità semestrale € 36,90 (€ 17,10+€13,20+€6,60)
con periodicità trimestrale € 18,45 (€ 8,55+€6,60+€3,30)
con periodicità mensile € 6,15 (€ 2,85+€2,20+€1,10)
4 DECORRENZA
Per gli atti soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine, tra i quali rientrano le comunicazioni relative ai depositi di titoli di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, l’imposta è dovuta al momento della loro formazione che coincide per dette comunicazioni con la data di emissione.
Pertanto al fine di stabilire la disciplina applicabile, occorre porre rilievo alla data di invio delle comunicazioni, mentre non riveste alcuna importanza il periodo di riferimento del documento.
Ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni, pertanto:
- per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate fino alla data del 5 luglio 2011 trovano applicazione le disposizioni dettate dall’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa nella formulazione vigente prima dell’introduzione del decreto-legge;
- per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate nel periodo intercorrente tra il 6 luglio 2011 ed il 16 luglio 2011 trova, invece, applicazione l’articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge secondo gli importi dell’imposta definiti dal medesimo decreto-legge;
- per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate a partire dal 17 luglio 2011 trova, infine, applicazione l’articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge come modificato ad opera della legge di conversione n. 111 del 2011.
L’interpretazione resa appare coerente con i chiarimenti già forniti da questa amministrazione in occasione delle modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di bollo con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). In tale sede, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 11 del 3 aprile 2006, si era espressa nei seguenti termini: “I nuovi importi sono dovuti per gli estratti conto e per le comunicazioni relative ai depositi di titoli di cui all’art. 13, comma 2-bis emessi a decorrere dal 1° febbraio 2005. A tal fine è rilevante la data di invio degli estratti conto e delle comunicazioni, mentre non riveste alcuna importanza il periodo di riferimento del documento”.
5 RILIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
L’articolo 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che, in caso di modifiche normative della disciplina o della misura dell’imposta introdotte nel corso dell’anno (e, pertanto con la liquidazione provvisoria dell’imposta assolta in modo virtuale già eseguita), gli Uffici delle entrate devono provvedere alla riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che ha disposto le modifiche.
Tenuto conto che l’articolo 23, comma 7 del decreto-legge aumenta l’imposta di bollo per i depositi di titoli di ammontare pari o superiore a 50.000 euro e che i dati in ordine alla consistenza di detti depositi non sono in possesso degli uffici delle entrate, si ritiene che la riliquidazione dell’imposta debba essere operata dagli intermediari finanziari che sono a conoscenza di tali elementi.
Pertanto, gli intermediari finanziari già titolari di autorizzazione al pagamento in modo virtuale – ex articolo 15, DPR n. 642 del 1972 - devono presentare agli Uffici dell’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2011 competenti in base al loro domicilio fiscale, una comunicazione recante le seguenti indicazioni:
- estremi dell’autorizzazione ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale;
- numero delle comunicazioni relative ai depositi titoli, divise per scaglioni di valore nominale o di rimborso, che si presume verranno inviate ai clienti dal 6 luglio fino al 31 dicembre 2011.
- liquidazione provvisoria delle maggiori somme dovute per il periodo compreso tra il 6 luglio ed il 31 dicembre 2011;
- ripartizione dell’imposta derivante da tale liquidazione provvisoria nelle rate di ottobre e dicembre 2011.
Il versamento delle rate di ottobre e di dicembre verrà, quindi, effettuato mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall’Ufficio per il versamento dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972.
Qualora gli intermediari finanziari non siano in possesso dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, in relazione alle comunicazioni relative ai depositi di titoli, devono richiedere la predetta autorizzazione presentando apposita domanda agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.
La domanda di autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale deve contenere anche la dichiarazione attestante il numero presuntivo delle comunicazioni relative ai depositi di titoli, divise per scaglione di valore nominale o di rimborso, che potranno essere emesse fino al 31 dicembre 2011.
Inoltre, come per le dichiarazioni presentate dai soggetti già autorizzati, anche nel caso in esame la domanda/dichiarazione deve recare l’indicazione dell’importo dovuto per il rimanente periodo dell’anno e la sua ripartizione in bimestri.
L’ufficio dell’Agenzia delle entrate, nel rilasciare l’autorizzazione, notifica al dichiarante anche le somme liquidate che lo stesso provvederà a versare bimestralmente.
Nella dichiarazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale da presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio 2012, gli intermediari finanziari, nell’indicare “il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente distinti per voce di tariffa” avranno cura di riportare la voce delle comunicazioni relative ai depositi di titoli suddivisa in base agli scaglioni di valore nominale o di rimborso.
Analoga procedura è già stata utilizzata (si veda circolare 18/E del 7 marzo 2008), a seguito dell’introduzione dell’imposta di bollo di Euro 1,50 sugli assegni bancari e postali rilasciati in forma libera (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – art. 49, comma 10).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici territoriali.
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