Circolare Agenzia Entrate n. 47 del 17.11.2004

Competenza a decidere sull'inesigibilità dei crediti di amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Entrate - Ambito di applicazione dell'art. 83 del DPR 28/01/1988, n. 43
Circolare Agenzia Entrate n. 47 del 17.11.2004

Sono pervenute all'attenzione della scrivente richieste di chiarimenti in merito alla persistenza o meno della competenza degli Uffici Locali dell'Agenzia a decidere in materia di rimborso o di discarico per inesigibilità di quote iscritte a ruolo da Amministrazioni diverse dalla stessa Agenzia.
Ciò, a seguito del trasferimento ai singoli enti creditori - in virtù dell'art. 24, comma 3, della legge 27 dicembre 1999, n. 449 - della competenza ad apporre il visto di esecutorietà sui propri ruoli, con un'impostazione successivamente confermata dal legislatore in sede di riforma del sistema di riscossione mediante ruolo, entrata in vigore dal 1 luglio 1999.
Stante il carattere generale della questione prospettata e in considerazione della necessità di fornire un uniforme indirizzo in materia, si è ritenuto opportuno richiedere al riguardo il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che si è pronunciata con atto cs. 17182/03, nel quale l'Organo Legale si è espresso nel senso di seguito indicato.
Ai sensi dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 90 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, l'ufficio finanziario o l'ente creditore diverso dall'Amministrazione Finanziaria che aveva formato il ruolo e aveva, perciò, ricevuto la richiesta di riconoscimento dell'inesigibilità, disponeva il rimborso o il discarico delle somme iscritte a ruolo; il provvedimento nel quale l'ufficio o l'ente creditore attestava che le quote erano state ammesse al rimborso o al discarico era reso esecutivo dall'Intendente di finanza, il quale provvedeva al rimborso a norma del successivo art. 84.
Ove l'inesigibilità delle quote per le quali si chiedeva il rimborso non fosse risultata documentata, la domanda era trasmessa dall'ufficio finanziario o dall'ente creditore (che vi annotava le proprie osservazioni e ne inviava copia al concessionario per la presentazione di eventuali documenti e deduzioni) sempre all'Intendente di finanza.
Gli artt. art. 83 e 90 del DPR n. 43/1988, dunque, attribuivano in ogni caso ad un organo dell'Amministrazione Finanziaria (l'Intendente di finanza) la competenza a decidere sulle istanze di rimborso o di discarico prodotte dai concessionari, sia nell'ipotesi in cui l'inesigibilità delle quote risultasse provata, sia nel caso contrario.
L'art. 68, comma 1, del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ha abrogato il citato DPR n. 43/1988, a decorrere dal 1 luglio 1999, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 58 e 59 dello stesso decreto legislativo.
In particolare, il predetto art. 59 ha stabilito che le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità, ancora giacenti presso gli enti creditori alla data del 1 luglio 1999, devono continuare ad essere esaminate ai sensi del DPR 28 gennaio 1988, n. 43.
Sul punto l'Avvocatura Generale dello Stato ha evidenziato che il citato art. 59 "nella genericità della sua formulazione, appare riferirsi tanto ai crediti erariali, quanto ai crediti di enti diversi dallo Stato e sembra concernere tutte le domande di rimborso o di discarico presentate dal concessionario prima del 1 luglio 1999 all'Amministrazione Finanziaria o all'ente emittente del ruolo ed in relazione alle quali non fosse già stato emesso (sempre alla stessa data) il relativo provvedimento di rimborso o di discarico ovvero di rigetto della domanda".
Ne consegue, a giudizio del citato organo legale, la persistente competenza (ad oggi) della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, "secondo quanto delineato in particolare agli artt. 83, 84 (e 90) del DPR n. 43/1988 (esecutorietà del provvedimento di rimborso dell'ufficio finanziario, emissione del provvedimento di diniego, ecc...)", ad esercitare le attribuzioni in materia di rimborso o di discarico per inesigibilità di quote iscritte a ruolo da altre Amministrazioni e inserite in domande giacenti alla data del 1 luglio 1999.
E', invece, da escludere che, "dalla medesima data residui, in via generale, la competenza dell'ex Intendente di Finanza ... in ordine ai discarichi per inesigibilità (ed ai rimborsi) sia per crediti iscritti a ruolo facenti capo ad enti creditori diversi dallo Stato, sia per i crediti erariali iscritti a ruolo".
Ciò premesso, si prende atto del citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e si ritiene che, sulla base di tale parere, gli Uffici Locali dell'Agenzia, per le quote inserite in domande di rimborso o di discarico per inesigibilità giacenti al 1 luglio 1999, debbano continuare a provvedere ai sensi dell'art. 83 del DPR n. 43/1988 (tenendo conto, altresì, delle precisazioni fornite con la circolare n. 27 del 27 marzo 2002), anche con riferimento alle quote iscritte a ruolo da altre amministrazioni.
Al riguardo, si precisa che le attribuzioni assegnate all'Intendente di finanza dal citato art. 83 devono essere esercitate, nell'ambito del vigente ordinamento dell'Agenzia, dagli Uffici Locali competenti per territorio; in caso di diniego del diritto al rimborso o al discarico, l'eventuale ricorso gerarchico contro il provvedimento di rigetto dovrà essere proposto alla Direzione Regionale.
Resta fermo che, sulla base di quanto sottolineato dall'Avvocatura Generale dello Stato, le domande di rimborso o di discarico prodotte ai sensi del DPR n. 43/1988, non giacenti alla predetta data del 1 luglio 1999 presso l'ente creditore e le comunicazioni di inesigibilità presentate ai sensi del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dovranno essere esaminate e decise direttamente dalla singola amministrazione che ha emesso il ruolo.
Pertanto, gli Uffici Locali dell'Agenzia delle Entrate, per le quote non comprese in domande di rimborso o discarico giacenti alla data del 1 luglio 1999, dovranno esprimersi sull'inesigibilità delle stesse con esclusivo riferimento ai propri ruoli.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS