Circolare Agenzia Entrate n. 48 del 26.08.2003

Attività di accertamento sulla base degli studi di settore per il periodo d'imposta 1999 nei confronti delle persone fisiche esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata
Circolare Agenzia Entrate n. 48 del 26.08.2003

1. Premessa
Con la circolare n. 42/E del 24 luglio 2003 sono stati delineati, tra l'altro, gli indirizzi operativi per l'espletamento dell'attività di controllo sostanziale ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP. In particolare è' stata ribadita l'importanza, ai fini dell'economicità ed efficacia dell'azione, di procedere ai controlli sostanziali contestualmente per tutti i settori impositivi, attivando di norma il procedimento di accertamento con adesione del contribuente.
In tale contesto si inserisce l'attività in argomento, peraltro espressamente prevista nella citata circolare nell'ambito del programma dei controlli da espletare nel corrente anno.
A tal fine, a livello centrale sono state realizzate:
- specifiche elaborazioni volte ad individuare le persone fisiche esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata, da sottoporre a controllo, per il periodo d'imposta 1999, ai fini dell'IRPEF, e relative addizionali, dell'IVA e dell'IRAP, nonché ai fini contributivi, sulla base dell'applicazione degli studi di settore;
- nuove procedure informatiche - in ambiente web - a supporto degli uffici operativi per la gestione delle posizioni soggettive segnalate e dei relativi atti nelle varie fasi del procedimento di accertamento con adesione (inviti al contraddittorio, atti di adesione e avvisi di accertamento).
Nei prossimi mesi, pertanto, gli Uffici saranno impegnati in una specifica attività di controllo nei confronti dei predetti soggetti che hanno dichiarato ricavi d'importo inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. La disciplina degli studi di settore
Al fine di rendere più efficace ed incisiva l'azione accertatrice, come è noto, l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto l'elaborazione e approvazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici di esercizio delle attività imprenditoriali e professionali, che, ai sensi dell'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano, ai fini dell'attività di accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta 1998.
Ai fini dell'attività di accertamento in oggetto, relativa al periodo d'imposta 1999, sono applicabili gli 86 studi di settore, riguardanti attività economiche nel settore dei servizi, del commercio e delle manifatture, approvati con i decreti ministeriali del 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari nn. 61 e 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 Marzo 1999, e con i decreti ministeriali del 3 febbraio 2000 e del 25 febbraio 2000, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 45 del 24 febbraio 2000 e n. 67 del 21 marzo 2000.
Circa la disciplina generale degli studi di settore si rinvia alla normativa e alla prassi disponibili nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ed, in particolare, alle circolari n. 110/E del 21 maggio 1999 e n. 121 dell'8 giugno 2000, nonché alle note metodologiche relative agli studi di settore vigenti per il periodo d'imposta 1999.
Si ricorda che gli studi di settore:
- costituiscono una tappa fondamentale nella progressiva evoluzione dell'accertamento presuntivo, in quanto presentano elementi di significativa valenza innovativa rispetto agli analoghi strumenti di accertamento che li hanno preceduti;
- consentono di determinare i ricavi che con più probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuando non solo la capacità potenziale di produrre ricavi, ma anche quanto di questa capacità potenziale viene effettivamente utilizzata a causa di vincoli interni ed esterni all'azienda (orari di attività, situazioni di mercato, ecc.);
- sono stati realizzati rilevando (sulla base dei complessivi dati forniti dai contribuenti in risposta ad appositi questionari, predisposti ed inviati dall'Amministrazione finanziaria), per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, ecc.) che esterne all'azienda (l'andamento della domanda, il livello dei prezzi, ecc.);
- tengono conto delle caratteristiche dell'area territoriale in cui opera l'azienda (il livello dei prezzi, le condizioni e le modalità operative, le infrastrutture esistenti e utilizzabili, la capacità di spesa, la tipologia dei fabbisogni) che pure incidono notevolmente sulla capacità dell'impresa di produrre ricavi.

3. Il procedimento di accertamento
Secondo quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (in virtù del quale l'ufficio può procedere alla rettifica dei redditi d'impresa e di quelli derivanti dall'esercizio dell'arte o professione anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti) possono essere effettuati mediante l'applicazione degli studi di settore.
In virtù di tale disposizione costituisce presunzione "grave, precisa e concordante", su cui fondare l'accertamento in questione, lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore approvato per la specifica attività svolta.
Le condizioni per l'operatività di detta presunzione sono dettate dall'art. 10 della legge n. 146 del 1998, che ha disciplinato le modalità di applicazione degli studi di settore in sede di accertamento.
Come già evidenziato nella premessa, per l'attività di controllo sostanziale basata sull'applicazione degli studi di settore deve essere attivato da ciascun ufficio il procedimento dell'accertamento con adesione, secondo le modalità dettate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nel procedimento di controllo in argomento assume, quindi, rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, che deve consentire agli uffici di approfondire le specifiche caratteristiche dell'attività esercitata e di adeguare, quindi, il risultato dell'applicazione degli studi alla particolare situazione dell'impresa.
Gli uffici dovranno quindi attentamente valutare i fatti e le circostanze acquisiti nella fase del contraddittorio, al fine di pervenire alla definizione dell'accertamento in sede amministrativa con l'adesione del contribuente.
Con riferimento al procedimento di accertamento con adesione si rinvia alle direttive impartite con la circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997, nonché con la circolare n. 65/E del 27 giugno 2001.
Relativamente alle condizioni e ai limiti dell'ulteriore azione accertatrice esercitabile successivamente al perfezionamento dell'adesione, si fa presente che l'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha previsto che l'intervenuta definizione ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997 degli accertamenti basati sugli studi di settore non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall'art. 2, comma 4, lett.a) del citato decreto legislativo n. 218. Pertanto la definizione dell'accertamento basato sugli studi di settore consente l'ulteriore attività accertatrice nei seguenti casi:
a) accertamenti di redditi diversi da quelli d'impresa o derivanti dall' esercizio di arti o professioni oggetto di adesione: tali accertamenti sono effettuabili anche sulla base di elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'adesione;
b) accertamenti relativi alla medesima categoria di reddito che ha formato oggetto di adesione: tali accertamenti sono effettuabili sulla base di elementi non conosciuti o conoscibili al momento dell'adesione, come già detto, indipendentemente dai limiti previsti dall'art. 2, comma 4, lett.a) del citato decreto legislativo n. 218 (maggior reddito accertabile superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a 150 milioni).

4. Segnalazioni
Per l'attività di controllo in argomento sono oggetto di segnalazione i contribuenti persone fisiche che per il periodo d'imposta 1999 risultano aver esercitato attività d'impresa in regime di contabilità semplificata, aver dichiarato ricavi di ammontare inferiore a quello a loro attribuibile sulla base degli studi di settore (ricavo puntuale di riferimento risultante dall'applicazione GE.RI.CO.).
Le selezioni operate hanno escluso dal procedimento i soggetti che, dai dati in possesso del sistema informativo al momento delle elaborazioni, sono risultati interessati per il 1999 da:
- processi verbali di verifica parziale o generale;
- segnalazioni derivanti da verifica a soggetti terzi;
- controlli ordinari effettuati dagli uffici ai fini delle imposte sui redditi ed IVA con esito positivo e già notificati;
- procedimento di adesione già attivato;
- definizione automatica (art. 7 e 9 legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni - fonte mod. F24).
Con riferimento a ciascun contribuente segnalato, gli uffici potranno gestire gli inviti al contraddittorio predisposti a livello centrale, finalizzati all'attivazione del procedimento di accertamento con adesione d'iniziativa, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché le ulteriori fasi del procedimento.

5. Attività degli Uffici
Si evidenzia preliminarmente che, diversamente dal passato, non vengono prodotte e fornite agli uffici le stampe degli elenchi dei soggetti segnalati e degli inviti al contraddittorio predisposti a livello centrale; questi potranno essere gestiti direttamente da ciascun ufficio utilizzando la nuova applicazione informatica realizzata.

a) Selezione delle posizioni
Gli Uffici, in relazione a ciascuna posizione soggettiva segnalata, verificheranno l'esistenza di eventuali elementi fiscalmente rilevanti in loro possesso di maggiore proficuità ai fini dell'accertamento per lo stesso anno 1999.
Si evidenzia che dovranno di massima essere considerati i soli elementi di concreta e certa rilevanza e che pertanto, ai fini della selezione, non dovranno di norma assumere rilievo gli elementi di carattere meramente indiziario non suscettibili di immediata valutazione in termini di maggiori imponibili o di maggiori imposte accertabili.
Al fine di agevolare l'attività di riscontro degli uffici, si ricorda che sono stati esclusi dal procedimento i soggetti che al sistema informativo risultano interessati dalle fattispecie evidenziate nel paragrafo 4.
Ne consegue, pertanto, che la specifica attività degli uffici sarà di fatto incentrata sulle valutazioni degli elementi fiscalmente rilevanti, ovvero relativi all'utilizzo degli istituti definitori (art. 7 e 9 della legge n. 289), non conosciuti ovvero acquisiti al sistema informativo a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2003, cioè successivamente alle elaborazioni centralizzate.
In particolare, in presenza di elementi rispondenti ai predetti criteri e di informazioni relative al mancato ricorso ai predetti istituti definitori, gli uffici dovranno operare una valutazione della rilevanza fiscale comparativa, adottando il procedimento accertativo che risulti di maggiore proficuità.

b) Attività preliminari alla notifica degli inviti al contraddittorio
Gli uffici avranno cura prioritariamente di verificare, in relazione, in particolare, agli inviti che evidenziano maggiori ricavi superiori a 50 milioni di lire, la coerenza di tutti i dati contabili risultanti dal quadro RG del modello Unico 2000 al fine di intercettare eventuali errori materiali commessi dai contribuenti in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ovvero verificatisi nella fase di trasmissione telematica o di acquisizione dei dati della dichiarazione (ad esempio importi con arrotondamenti errati) che possano aver inficiato le elaborazioni centralizzate.
Conseguentemente, prima della notifica dell'invito al contraddittorio, sarà opportuno richiedere al contribuente la copia del modello Unico e del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio di settore.

c) Stampa degli inviti al contraddittorio e dei prospetti da allegare
Gli uffici, individuati i soggetti nei cui confronti attivare il procedimento dell'accertamento con adesione, dovranno stampare gli inviti al contraddittorio da notificare.
Negli inviti sono riportati:
- i ricavi dichiarati dal contribuente, il totale dei ricavi presunti (pari al ricavo puntuale di riferimento risultante dall'applicazione dello studio di settore) e i maggiori ricavi determinati;
- il reddito dichiarato e quello accertabile ai fini IRPEF e la relativa maggiore imposta;
- la maggiore addizionale regionale all'IRPEF accertabile, se dovuta; - la maggiore addizionale comunale all'IRPEF accertabile, se dovuta;
- i maggiori contributi previdenziali accertabili, se dovuti;
- la base imponibile dichiarata e quella accertabile ai fini dell'IRAP e la relativa maggiore imposta;
- la maggiore imposta sul valore aggiunto accertabile, calcolata applicando l'aliquota media ai maggiori ricavi determinati.
A ciascun invito sarà allegato un prospetto nel quale sono descritti analiticamente i dati presi a base per il calcolo dei ricavi presunti e dell'IVA dovuta, prodotti con la procedura Ge.Ri.Co Uffici.
Ciascun prospetto riporta in particolare:
- gli elementi extra-contabili desunti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore allegato al modello Unico 2000;
- gli elementi contabili desunti dal quadro RG del modello Unico 2000; - gli elementi contabili desunti dai quadri relativi all'IVA del modello Unico 2000, utilizzati per il calcolo dell'aliquota media ai fini dell'IVA;
- l'esito del calcolo con la descrizione dei gruppi omogenei ai quali risulta attribuita l'attività esercitata dal contribuente, nonché l'indicazione del ricavo puntuale di riferimento e dell'aliquota media IVA applicabile.

6. Contraddittorio con il contribuente
Nel procedimento di accertamento basato sugli studi di settore assume particolare rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, che, come già evidenziato, consente all'amministrazione di conoscere e considerare le specifiche caratteristiche dell'attività esercitata.
In tale fase il contribuente può, infatti, documentare le ragioni in base alle quali l'ammontare dei ricavi dichiarati, inferiore a quello presunto in base agli studi, può ritenersi in tutto o in parte giustificato. Il contraddittorio con il contribuente consente, pertanto, una più fondata e ragionevole "misurazione" del presupposto impositivo che tiene conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente, soprattutto nelle ipotesi in cui sono applicate metodologie presuntive di accertamento che, sia pure particolarmente affidabili quale quella degli studi di settore, possono non aver colto le peculiarità dell'attività concretamente svolta dal contribuente.
Sulla base degli elementi di valutazione forniti dal contribuente gli uffici avranno cura di adeguare il risultato della applicazione degli studi alla concreta particolare situazione dell'impresa; le osservazioni formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio dovranno quindi essere attentamente valutate, così come dovranno essere adeguatamente motivati sia l'accoglimento che il rigetto delle stesse.
In relazione alla determinazione dei ricavi puntuali di riferimento determinati sulla base dello studio di settore riguardante la propria attività, il contribuente, in sede di contraddittorio, potrà dimostrare che:
- le caratteristiche strutturali ed economiche riferibili al gruppo omogeneo (cluster) al quale risulta assegnato non corrispondono a quelle dell'attività concretamente svolta;
- lo studio di settore non coglie la puntuale localizzazione dell'impresa nell'ambito del territorio comunale e lo specifico contesto economico e sociale della realtà territoriale in cui opera.
Inoltre, in sede di contraddittorio potranno essere evidenziate particolari situazioni oggettive e soggettive che abbiano caratterizzato la gestione dell'attività in modo tale da giustificare scostamenti dalle risultanze degli studi.
In particolare, il contribuente potrà dimostrare la sussistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore ovvero documentare le particolari modalità di svolgimento dell'attività, anomale rispetto al modello di "esercizio normale dell'attività" su cui si basa lo studio di settore (si pensi ad esempio, alla condizione di marginalità economica che caratterizza le imprese individuali condotte da anziani imprenditori che svolgono l'attività secondo logiche non strettamente economiche che le differenziano dalle altre imprese appartenenti allo stesso settore).
Si ricorda, inoltre, che nelle circolari n. 110/E del 21 maggio 1999 e n.121/E dell'8 giugno 2000, nonché nelle circolari n. 54/E del 13 giugno 2001, n. 58/E del 27 giugno 2002 e n. 39/E del 17 luglio 2003 è stata fornita un'analitica esposizione delle più rilevanti circostanze di cui è opportuno tener conto in sede di applicazione degli studi, con distinto riferimento a ciascuno dei macrosettori del commercio, delle manifatture e dei servizi.
In particolare, in sede di contraddittorio, possono formare oggetto di ulteriori approfondimenti e specifica valutazione situazioni già trattate in seno alla Commissione degli esperti, prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998 ed espressamente richiamate nelle suddette circolari.
Per un corretto svolgimento del contraddittorio si deve, peraltro, porre particolare attenzione agli studi che hanno subito negli anni un'evoluzione tale da coinvolgere l'intero impianto costruttivo dello studio stesso.
Si segnala, ad esempio, lo studio SG69U - Lavori di costruzione edile (evoluzione degli studi di settore SG69A, SG69B, SG69D e SG69E). Data la più elevata attendibilità dello studio revisionato, il contribuente in sede di contraddittorio potrà far valere le risultanze dello stesso per giustificare gli scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti determinati in base alla precedente versione degli studi SG69A, SG69B, SG69C, SG69D e SG69E (cfr. circolare n. 39/E del 2003).
Si sottolinea che negli inviti al contraddittorio sono inoltre previste le seguenti circostanze, la cui evidenziazione da parte del contribuente può comportare la rideterminazione contabile dei maggiori imponibili accertabili:
- l'eventuale discordanza tra i dati esposti nell'invito e nel prospetto ad esso allegato e quelli contenuti nella dichiarazione in possesso del contribuente;
- eventuali errori nella indicazione, nel modello Unico 2000, dei dati contabili e dei dati extra-contabili.
Al fine di agevolare lo svolgimento del contraddittorio, si fa presente che, con riferimento al calcolo dei maggiori contributi previdenziali INPS dovuti, si possono presentare le seguenti circostanze:
a) la determinazione di una base imponibile accertabile maggiore di L 108.800.000;
b) la mancanza o l'errata indicazione del codice azienda INPS nel quadro RR del modello Unico 2000.
In merito alla circostanza di cui al punto a), si fa presente che ai fini della determinazione della base imponibile accertabile l'importo del massimale è sempre stato considerato pari a L 141.991.000, cioè al massimale previsto per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti alla gestione assicurativa a decorrere dal 1 gennaio 1996. I contribuenti eventualmente, potranno dimostrare, in sede di contraddittorio, che non rientrano nella suddetta categoria di lavoratori e che pertanto il massimale loro applicabile è pari a L 108.800.000
In merito alla circostanza di cui al punto b), si evidenzia che nelle elaborazioni centralizzate l'iscrizione del soggetto alla Gestione Artigiani o alla Gestione Commercianti, ai fini dell'applicazione delle relative aliquote alla base imponibile, è stata desunta dal codice azienda INPS indicato dal contribuente nel quadro RR.
Nei casi in cui il codice azienda non sia stato indicato dal contribuente o sia stato indicato in maniera errata, ai fini delle elaborazioni informatiche è stata determinata ed utilizzata l'aliquota applicata dal contribuente in dichiarazione, se l'imponibile dichiarato dal soggetto è compreso tra L 22.351.889 e L 65.280.000; negli altri casi, non potendosi determinare puntualmente le aliquote applicate dal contribuente nel quadro RR, ai fini delle elaborazioni centralizzate sono state utilizzate le aliquote previste per la gestione Commercianti.
Pertanto, i contribuenti potranno, in sede di contraddittorio, rappresentare l'eventuale inesattezza delle aliquote applicate ai fini della determinazione dei maggiori contributi previdenziali dovuti.
Si ricorda, infine, che, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 1997, come modificato dall'articolo 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nel procedimento di accertamento con adesione il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del DPR n. 600 del 1973, ovvero da un funzionario di un centro di assistenza fiscale munito di procura autenticata dal responsabile del predetto centro.
Sulla base delle citate disposizioni, consegue che:
- la procura deve essere conferita per iscritto con firma autenticata; nell'ipotesi di procura conferita a persone iscritte in albi professionali o ai soggetti autorizzati dal Ministero delle finanze all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie la sottoscrizione può essere autenticata dagli stessi rappresentanti;
- l'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti ed affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche;
- in caso di procura rilasciata a un funzionario di un centro di assistenza fiscale, l'autenticazione della sottoscrizione è effettuata dal responsabile del centro stesso.

7. Esito del procedimento di accertamento
A seguito della regolare notifica dell'invito e dei successivi sviluppi del contraddittorio, l'esame delle posizioni si concluderà con uno dei seguenti provvedimenti: archiviazione, atto di adesione o atto di accertamento.
Al riguardo si precisa quanto segue:
a) Archiviazione
L'Ufficio procederà all'archiviazione delle posizioni, dandone circostanziata motivazione in atti, ove dallo svolgimento del contraddittorio con il contribuente emerga l'insussistenza delle condizioni per procedere all'accertamento sulla base degli studi di settore.
Tale ipotesi ricorre quando il contribuente dimostri:
- l'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità dello specifico procedimento di accertamento;
- la totale giustificazione dello scostamento dei ricavi dichiarati da quelli calcolati sulla base degli studi;
- l'erroneità degli elementi contabili riportati nel prospetto allegato all'invito, dalla cui rielaborazione non scaturiscono maggiori imposte accertabili;
- il perfezionamento della definizione automatica per il periodo d'imposta 1999 (art. 7 o art. 9 legge n. 289 del 2002) per ciascun settore impositivo (Irpef, Irap, Iva) nel rispetto della normativa vigente;
- il perfezionamento dell'integrazione degli imponibili per il periodo d'imposta 1999 (art. 8 legge n. 289 del 2002) per ciascun settore impositivo (Irpef, Irap, Iva) nel rispetto della normativa vigente.
b) Atto di adesione
Qualora il contribuente intenda definire la propria posizione avvalendosi dell'istituto dell'adesione, sarà osservato il procedimento previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del citato d.lgs. n. 218 del 1997.
In particolare, sono delineabili le seguenti fattispecie:
1) esito del contraddittorio non modificativo delle maggiori imposte risultanti dall'invito. Trattasi dei casi in cui l'ufficio non ha ritenuto gli elementi addotti dal contribuente idonei a giustificare, neanche in parte, lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli calcolati sulla base degli studi; pertanto l'adesione del contribuente sarà riferita agli importi determinati nell'invito.
2) esito del contraddittorio comportante il ricalcolo delle maggiori imposte e dei maggiori contributi accertabili. Sono riconducibili in tale ipotesi:
- la parziale giustificazione dello scostamento dei ricavi dichiarati da quelli calcolati sulla base degli studi a seguito degli elementi e delle circostanze evidenziate dal contribuente;
- la modifica di dati contabili ed extracontabili riportati nel prospetto allegato all'invito, dei quali sia stata dimostrata l'erroneità ovvero l'incompletezza.
Conseguentemente, l'atto di adesione sarà predisposto a seguito della nuova quantificazione da parte dell'ufficio degli importi accertabili.
Negli atti di adesione dovrà essere menzionata la concreta incidenza dei fatti e delle circostanze rappresentate dai contribuenti sulla capacità produttiva di ricavi, nonché gli eventuali elementi contabili ed extracontabili modificati.
c) Atto di accertamento
L'Ufficio procederà alla notifica dell'atto di accertamento qualora il contribuente:
- non si sia presentato al contraddittorio con l'ufficio, nonostante la notifica dell'invito sia stata ritualmente eseguita;
- a seguito del contraddittorio svolto non abbia definito l'accertamento con adesione;
- non abbia perfezionato l'adesione ai sensi dell'art. 9 del citato d.lgs. n. 218 del 1997.

8. Procedura informatica di ausilio all'attività degli uffici
Gli Uffici locali per lo svolgimento della complessiva attività si avvarranno dell'apposita applicazione informatica realizzata in ambiente web, in corso di attivazione, che sarà illustrata con specifiche successive istruzioni operative.
Tale applicazione, integrata con l'applicazione GE.RI.CO. Uffici, consente a ciascun Ufficio, relativamente ai soggetti aventi il domicilio fiscale nell'ambito territoriale di propria competenza per il periodo d'imposta 1999, di gestire:
- l'elenco dei soggetti segnalati recante, per ciascuno di essi, il numero dell'invito al contraddittorio, il codice fiscale, il codice dell'attività esercitata, il codice dello studio di settore applicato per tale attività, il maggior ricavo determinato presuntivamente;
- gli inviti al contraddittorio e i relativi prospetti allegati, predisposti centralmente;
- il procedimento dell'adesione ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP nonché ai fini contributivi, in relazione alle risultanze contabili scaturite dal contraddittorio svolto;
- la predisposizione di avvisi di accertamento unificato ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, dell'IRAP nonché ai fini contributivi.

9. Consuntivazione
Ai fini della consuntivazione, l'attività in argomento sarà valorizzata secondo gli specifici parametri indicati nella circolare n. 42 del 24 luglio 2003 (cfr. tabella K).

Le Direzioni Regionali, tenuto anche conto delle direttive impartite con la circolare n. 65/E del 2001, vigileranno sulla complessiva gestione del procedimento di adesione da parte dei dipendenti uffici, adottando idonee iniziative anche di tipo organizzativo.

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