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Circolare Agenzia Entrate n. 49 del 08.11.2011

Tasse automobilistiche Addizionale erariale - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111, Art. 23 comma 21. Chiarimenti
Circolare Agenzia Entrate n. 49 del 08.11.2011

Premessa
1. Soggetti tenuti al pagamento
2. Modalità e termini di pagamento

Premessa
Con l’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (di seguito decreto-legge) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stata introdotta un’addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque kilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. Con provvedimento del Ministero dell’Economia, emanato d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2011 sono state definite le modalità e i termini di pagamento dell’addizionale erariale che deve essere versata tramite Modello F24 – Versamenti con elementi identificativi - utilizzando gli appositi codici tributo definiti con la risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101.
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica ed alle relative modalità di pagamento.

1. Applicazione dell’addizionale erariale
Sono tenuti al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica i soggetti che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (6 luglio 2011), risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt.
Ai fini dell’applicazione del nuovo tributo, si precisa che lo stesso, che ha natura di addizionale ad un tributo principale (tassa automobilistica) è dovuto solo qualora, nel periodo che decorre dal 6 luglio 2011, risulti realizzato il presupposto di applicazione della tassa automobilistica.
In linea generale, pertanto, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i veicoli che a partire dal 6 luglio 2011, risultino iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Si precisa al riguardo che trovano applicazione anche con riferimento all’addizionale erariale i chiarimenti già forniti da questa amministrazione con la circolare 11 maggio 1998, n. 122 con la quale è stato precisato che la tassa automobilistica non è dovuta qualora la cessazione del diritto di proprietà, del possesso o della disponibilità del veicolo iscritto al PRA venga attestata da idonea documentazione avente data certa anteriore al 6 luglio.
A titolo esemplificativo, l’addizionale erariale non è, quindi, dovuta qualora in data 5 luglio 2011, il proprietario abbia proceduto alla vendita del veicolo tramite la stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata con firme autenticate.
Tenuto conto del rapporto di complementarietà che lega l’addizionale alle tasse automobilistiche si precisa, altresì, che l’addizionale erariale non risulta dovuta nei casi in cui il veicolo possa fruire del regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilista.
Trovano, quindi, applicazione anche ai fini dell’addizionale erariale, ad esempio, le esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche disposte dall’art. 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), tra le quali si ricordano l’esenzione spettante per gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelle per i veicoli in dotazione dei corpi armati dello Stato.
Si ricorda, altresì, sempre a titolo esemplificativo, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disposta dall’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i veicoli storici. Anche in relazione a detti veicoli non risulta, dunque, dovuta l’addizionale erariale.
Analogamente a quanto disposto per la tassa automobilistica, la nuova addizionale non è, inoltre, dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi in quanto per tali veicoli opera il regime di interruzione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953). Pertanto, per il periodo di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, anche l’addizionale erariale non dovrà essere corrisposta e ritornerà dovuta al termine del periodo di interruzione, secondo le regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.
Non trovano, invece, applicazione ai fini dell’addizionale erariale le riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche.
A titolo esemplificativo, si ricorda che il DPR 5 febbraio 1953, n. 39 prevede alcune riduzioni della tassa automobilistica, tra le quali si ricordano quelle spettanti per le autovetture da noleggio di rimessa e per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.
In assenza di specifica previsione normativa, si ritiene che dette riduzioni, così come le altre riduzioni dalle tasse automobilistiche previste sia dalle norme statali che regionali, non possano trovare applicazione ai fini dell’addizionale erariale in commento.

2. Modalità e termini di pagamento
Come chiarito, sono tenuti al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica i soggetti che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ( 6 luglio 2011), risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, emanato d’intesa con l’Agenzia delle Entrate il 7 ottobre 2011, è stato stabilito che, per l’anno 2011, per “…coloro che al 6 luglio 2011, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria ….” l’addizionale deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 10 novembre 2011, tramite Modello F24, utilizzando i codici tributo istituti con risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101.
Si precisa, al riguardo:
1. che se il veicolo viene ceduto in data successiva al 6 luglio 2011, l’imposta deve essere comunque corrisposta in misura integrale il 10 novembre 2011 dal proprietario o titolare di altri diritti al 6 luglio 2011.
In tal caso, il nuovo titolare non sarà tenuto al versamento dell’addizionale erariale per l’anno 2011;
2. per i soggetti che diventano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture o di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, immatricolati nel periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2011, l’imposta deve essere corrisposta, in misura integrale, per l’intero 2011, entro il 31 gennaio 2012, secondo le modalità stabilite con il decreto del 7 ottobre 2011;
3. nel caso in cui l’autovettura o l’autoveicolo per uso promiscuo acquistata a partire dal 7 luglio 2011, venga successivamente rivenduta nel corso del 2011, l’addizionale erariale deve essere comunque corrisposta in misura integrale entro il 31 gennaio 2012 dal primo proprietario o titolare di altri diritti; il successivo acquirente non sarà, quindi, tenuto al pagamento dell’addizionale per il 2011.
A partire dall’anno 2012, l’addizionale deve essere, invece, corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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