Circolare Agenzia Entrate n. 5 del 17.02.2010

Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie - Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE
Circolare Agenzia Entrate n. 5 del 17.02.2010

Come noto, dal 1 gennaio 2010 la Direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE. In particolare, la Direttiva 2008/8/CE e la Direttiva 2008/117/CE hanno modificato gli articoli 262 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE, relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
I predetti articoli, nella nuova versione, prevedono quanto segue:
- gli elenchi riepilogativi comprendono, oltre agli acquisti e cessioni di beni, anche le prestazioni di servizio intracomunitarie, per le quali il committente è debitore dell'imposta ai sensi dell'art. 196 (prestazioni generiche);
- la periodicità degli elenchi in questione, come regola generale, è mensile;
- è prevista la facoltà per gli Stati membri di fissare una periodicità trimestrale al ricorrere di determinate condizioni;
- gli Stati membri possono esigere che la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.
La normativa interna di recepimento della novellata disciplina comunitaria non è stata ancora pubblicata. Ne consegue che ad oggi gli operatori non hanno la possibilità di conoscere compiutamente il quadro normativo che disciplina i nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi (c.d. Intrastat).
Sussistendo, pertanto, "obiettive condizioni di incertezza", è ragionevole ritenere che, nelle more dell'attuazione a regime della nuova disciplina, gli operatori possano incorrere in errori nella compilazione degli elenchi in questione.
Pertanto, in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali.
Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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