Istruzioni operative relative alla procedura di assegnazione di immobili allo Stato, ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Circolare Agenzia Entrate n. 53 del 06.10.2003
L’art. 85 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha introdotto nel quadro normativo della riscossione coattiva a mezzo ruolo l’istituto processual-civilistico dell’assegnazione di immobili.
Il nuovo istituto, che, ai sensi dell’art. 30 del citato d.lgs. n. 46/1999, riguarda esclusivamente le entrate tributarie erariali e che è subentrato al meccanismo della devoluzione, precedentemente regolato dall’art. 87 dello stesso d.P.R. n. 602/1973, pone alcuni problemi di ordine applicativo, derivanti, in particolare, dalla necessità di definire, nel mutato assetto organizzativo dell’Amministrazione finanziaria, delle modalità procedurali che tengano conto della ripartizione delle competenze in materia tra Agenzia delle Entrate ed Agenzia del Demanio.
Con la presente circolare, pertanto, si impartiscono le istruzioni operative cui gli Uffici Locali dell’Agenzia delle Entrate e le Filiali e le Sezioni Staccate dell’Agenzia del Demanio devono attenersi in sede di applicazione dell’art. 85 del d.P.R. n. 602/1973.
1. Trasmissione degli atti dall’Agenzia delle Entrate all’Agenzia del Demanio
Il concessionario del servizio nazionale della riscossione che ha avviato la procedura esecutiva immobiliare è tenuto, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, a chiedere al giudice dell’esecuzione, nei dieci giorni successivi a quello in cui il terzo incanto abbia avuto esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato, depositando nella cancelleria dello stesso giudice gli atti del procedimento.
Il concessionario avrà cura di seguire le diverse fasi del procedimento, al fine di trasmettere, con la massima urgenza, al competente ufficio dell’Agenzia del Demanio copia dell’eventuale ordinanza di assegnazione, con cui il giudice dell’esecuzione fissa anche il termine per il versamento del prezzo, unitamente a copia degli atti relativi alla procedura immobiliare.
Il carattere di urgenza della fase di trasmissione dei sopra citati atti è dettato dall’esigenza di abbreviare il più possibile i tempi della fase preliminare del procedimento di assegnazione, al fine di permettere:
- all’Agenzia del Demanio, di beneficiare del maggior margine di tempo utile a svolgere la valutazione dell’immobile;
- all’Agenzia delle Entrate, di attivare tempestivamente la procedura di pagamento del prezzo di assegnazione.
2. Valutazione della convenienza ad acquisire l’immobile
Sulla base della documentazione ricevuta, il competente ufficio dell’Agenzia del Demanio procede alla valutazione tecnico-economica dell’immobile da acquisire, al fine di decidere in merito all’opportunità di procedere all’acquisizione dell’immobile, previo pagamento del prezzo stabilito.
3. Procedura da seguire in caso di parere favorevole all’assegnazione
Nel caso in cui il competente ufficio dell’Agenzia del Demanio esprima parere favorevole all’acquisizione dell’immobile al prezzo stabilito in applicazione dei criteri previsti dalla legge, lo stesso ne dà tempestiva comunicazione all’ufficio che ha formato il ruolo.
La Direzione Centrale Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, Settore Contabilità e Bilancio, Ufficio Contabilità Finanziaria, sulla base della richiesta di accreditamento opportunamente documentata, trasmessa dall’ufficio che ha formato il ruolo, dopo il controllo formale, provvederà a richiedere i fondi necessari al Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale Centro di Responsabilità che ha in carico l’apposito capitolo di spesa 3561.
Non appena ricevuta la disponibilità dei fondi, l’Ufficio Contabilità Finanziaria predisporrà gli ordini di accreditamento per il pagamento di che trattasi e li trasmetterà al predetto Dipartimento per la firma ed il successivo invio all’Ufficio Centrale di Bilancio.
L’ufficio che ha formato il ruolo, ricevuti i fondi, provvederà al pagamento del prezzo di assegnazione, informandone il concessionario.
A seguito del versamento del prezzo di assegnazione, il giudice potrà, così, emanare, ai sensi dell’art. 586 del c.p.c., il decreto di trasferimento dell’immobile allo Stato.
4. Procedura da seguire in caso di parere sfavorevole all’assegnazione
Anche nel caso in cui il competente ufficio dell’Agenzia del Demanio rilasci parere negativo all’acquisizione dell’immobile, essa dovrà darne comunicazione all’ufficio che ha formato il ruolo.
In tal caso, inoltre, il parere dovrà contenere una stima del valore di mercato dell’immobile, al fine di fornire all’ufficio che ha formato il ruolo elementi utili a valutare l’opportunità di indicare o meno al concessionario di tenere un quarto incanto, secondo le modalità previste dall’art. 85, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973.
Naturalmente, l’eventuale parere sfavorevole all’assegnazione ed il conseguente mancato pagamento del prezzo di assegnazione comportano il venir meno di quest’ultima.
Qualora, anche sulla base degli elementi di valutazione contenuti nel parere negativo, l’ufficio impositore non ritenga utile un ulteriore incanto, potrà inviare un’apposita comunicazione al concessionario, affinché il procedimento si estingua ancor prima dell’estinzione automatica, che si verifica in ipotesi di inutile decorso del trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine finale per il pagamento del prezzo di assegnazione (cfr. art. 85, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973).
La presente circolare è stata concordata con l’Agenzia del Demanio, nella cui sfera di attribuzioni rientra l’emanazione delle istruzioni relative ai criteri da adottare in sede di valutazione tecnico-economica dell’immobile da acquisire (cfr. punto 2).
L’Ascotributi è pregata di diffondere la presente circolare a tutti i propri associati.
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