CIRCOLARE N. 6/E
Divisione Contribuenti
Roma, 4 giugno 2021
OGGETTO: Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2020.
Agenzia delle entrate – Divisione Contribuenti
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Premessa
La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione, per il periodo d’imposta 2020, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui al decreto legge n. 50 del 20171 (decreto).
Si evidenzia preliminarmente che, per tale periodo d’imposta, tutti gli ISA sono stati oggetto di una profonda revisione finalizzata a garantirne la corretta applicazione; in particolare, tale aggiornamento è stato effettuato in due momenti:
-in una prima fase si è proceduto all’integrale revisione di una prima parte degli ISA (n. 87 ISA)2, secondo il percorso di ordinaria evoluzione cui annualmente circa la metà degli ISA è sottoposta;
-in una seconda fase sono stati effettuati una serie di specifici interventi3 che hanno riguardato tutti gli ISA, compresi quelli precedentemente descritti.
Tale attività è stata anche finalizzata, così come normativamente previsto4, a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del
1.Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2020
Nel presente paragrafo viene proposta una panoramica delle attività di revisione straordinaria di tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2020 finalizzate ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare, a cogliere gli effetti del
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2Vedi decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 febbraio 2021.
3Vedi decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2021.
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5La complessa operazione finalizzata alla individuazione delle nuove cause di esclusione ed alla elaborazione degli specifici interventi diretti a cogliere gli effetti del
In particolare, le tematiche in argomento sono state oggetto di analisi nelle sedute della Commissione dei giorni:
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Appare opportuno segnalare che le attività in argomento sono state condotte senza l’introduzione di ulteriori oneri dichiarativi per i contribuenti.
1.1. Le nuove cause di esclusione
Per gli ISA in applicazione per il p.i. 2020 sono state introdotte nuove cause di esclusione connesse alle situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia in corso per tale annualità si sono manifestati con significatività tale da non consentire una corretta applicazione degli ISA, anche tenuto conto degli specifici correttivi elaborati proprio al fine di cogliere gli effetti economici della pandemia stessa.
In particolare, con due successivi decreti ministeriali6 è stato previsto che, per il p.i. 2020, gli ISA non trovino applicazione per i contribuenti che:
-hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
-hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
-esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività7.
Si ricorda che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base di tali nuove cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli.
-11 settembre 2020;
-9 dicembre 2020;
-18 dicembre 2020;
-9 aprile 2021.
In merito a tali interventi la Commissione ha espresso il proprio parere favorevole.
La documentazione relativa ai lavori della Commissione è consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate: Ti trovi in: Home / Imprese / Dichiarazioni / ISA (Indici sintetici di affidabilità) / Commissione degli Esperti.
6 Si tratta in particolare dei seguenti decreti di "Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020”:
-Decreto ministeriale del 2 febbraio 2021, pubblicato in GU n. 33 del 9 febbraio 2021;
-Decreto ministeriale del 30 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021.
7L’elenco dei codici attività esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2020 è contenuto nella TABELLA 2 allegata alle Istruzioni Parte generale degli ISA consultabili sul sito dell’Agenzia delle entrate.
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Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per cui sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dall’articolo
Al riguardo, infatti, si rammenta che nella circolare n. 16 del 16 giugno 2020, era stato precisato che «l’applicazione degli indici nei confronti di contribuenti che operano in un contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici stessi, non fornisce garanzie di totale affidabilità dei risultati».
1.2. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione
Con il decreto del 30 aprile 2021 sono stati previsti specifici interventi sulla metodologia degli ISA in applicazione per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto, in base a quanto previsto dal citato articolo 148 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del
In particolare, sono stati effettuati i seguenti interventi:
a)introduzione di correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2020, al fine di tenere conto, in base a quanto disposto dall’articolo 148 del decreto rilancio, degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del
b)individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale;
c)individuazione delle misure di ciclo settoriale;
d)aggiornamento dell’analisi territoriale del "Livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF”;
e)aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale;
f)modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BK04U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali;
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g)modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BM05U, relative all’aggiornamento della "Territorialità dei Factory Outlet Center”;
h)modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BG44U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali;
i)modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BG72U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali;
j)modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021;
k)individuazione di un’ulteriore causa di esclusione dall’applicazione degli
ISA;
l)rimozione di un refuso in relazione al codice attività 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, contenuto nell’allegato n. 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 febbraio 2021, recante i codici ATECO delle attività economiche per cui è prevista una causa di esclusione dall’applicazione degli indici.
1.2.1. I correttivi
L’individuazione di correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del
Nella premessa di tale allegato n. 5 è stato evidenziato che, per poter individuare il quadro macroeconomico che ha caratterizzato il 2020, sono state prese in considerazione varie fonti informative (Istat, Banca d’Italia, Cerved, Prometeia) e, in particolare, sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA.
Èstata anche effettuata un’analisi dei provvedimenti normativi emanati nel corso del 2020 che hanno determinato una sospensione più o meno prolungata di alcune attività economiche, ad eccezione di quelle ritenute indispensabili per individuare i relativi giorni di chiusura delle singole attività coinvolte nell’applicazione degli ISA.
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Tutto ciò ha consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare sia all’analisi degli indicatori elementari di affidabilità8 sia a quella degli indicatori elementari di anomalia9, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2020.
Tali correttivi sono commisurati all’entità dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica:
−contrazione della produttività settoriale stimata sulla base delle analisi descritte in precedenza;
−giornate di chiusura disposte dai decreti che si sono succeduti nel corso del 2020, differenziate per ciascun codice Ateco;
−riduzione del valore dei Ricavi/Compensi nel p.i. 2020 rispetto al p.i. 2019 riferite al singolo contribuente;
−riduzione dei Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del p.i. precedente (anche in questo caso, per singolo contribuente);
−variazione della forza lavoro dipendente del settore ISA sulla base dei dati del modello Uniemens di fonte INPS.
8Gli indicatori elementari di affidabilità interessati dagli effetti dei correttivi sono:
-Ricavi per addetto;
-Compensi per addetto;
-Valore aggiunto per addetto;
-Reddito per addetto;
-Durata e decumulo delle scorte.
9Gli indicatori elementari di anomalia interessati dagli effetti dei correttivi sono:
-Copertura delle spese per dipendente o delle spese giornaliere per dipendente;
-Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti;
-Analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti rapportato ai giorni di apertura;
-Incidenza dei consumi sui compensi;
-Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi o sul valore della produzione;
-Incidenza delle altre spese documentate sui compensi;
-Incidenza delle spese sui compensi;
-Numero di prestazioni equivalenti per addetto;
-Incidenza degli oneri finanziari netti o degli interessi passivi sul reddito operativo lordo;
-Numero di veicoli per addetto;
-Spese sostenute per detergenti per lavaggio ad acqua per macchina per il lavaggio ad acqua;
-Spese sostenute per solventi per lavaggio a secco per lavasecco;
-Numero di attrezzi sollevamento moto per addetto;
-Numero di cabine verniciatura per addetto;
-Numero di equilibratrici ruote per addetto;
-Numero di linee diagnostiche per addetto;
-Numero di ponti sollevatori per addetto;
-Mq di officina per addetto.
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Per quanto riguarda gli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite stime (Ricavi per addetto; Compensi per addetto; Valore aggiunto per addetto; Reddito per addetto), l’intervento consiste nell’adeguare dette stime, agendo sulla riduzione degli input della produzione, del coefficiente individuale e degli addetti all’attività non dipendenti e sulla base della contrazione della produttività settoriale.
Per quanto riguarda gli altri indicatori elementari di affidabilità (durata e decumulo delle scorte) e anomalia, definiti da soglie economiche di riferimento, l’intervento consiste, nella maggior parte dei casi, nell’adeguare dette soglie alle nuove condizioni economiche10.
Attraverso l’applicazione dei correttivi proporzionali all’entità della variazione dei fattori sopra elencati, sarà possibile adeguare il giudizio di affidabilità derivante dall’applicazione degli ISA in misura tale da tenere conto delle mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2020.
1.2.2. Le altre modifiche del decreto 30 aprile 2021
L’individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale e delle misure di ciclo settoriale, di cui ai punti b) e c), è stata effettuata al fine di tener conto:
-nel primo caso, di situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;
-nel secondo caso, degli effetti dell’andamento congiunturale.
Tali indici sono stati individuati anche sulla base della metodologia
L’aggiornamento delle territorialità e la modifica degli ISA, previste ai punti da d) a i), si sono rese necessarie al fine di tenere conto dell’istituzione, soppressione, modifica o ridenominazione di alcuni comuni, avvenute nel corso del 2020. Per quanto riguarda l’analisi territoriale del "Livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF”, l’aggiornamento è stato effettuato anche sulla base della metodologia
10 Per alcuni di questi indicatori elementari, l’intervento correttivo riguarda anche la rivalutazione di alcune componenti di calcolo dell’indicatore stesso (nell’indicatore "Durata delle scorte”, ad esempio, il valore delle "Rimanenze finali” è ridotto proporzionalmente alla riduzione del valore di riferimento dei ricavi del singolo contribuente rispetto all’anno precedente).
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Le modifiche di cui al punto j) si sono rese necessarie per apportare delle rettifiche alle note tecniche e metodologiche approvate con i decreti ministeriali
24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021, e riguardano:
−la modifica degli indicatori elementari di anomalia "Incidenza degli oneri finanziari netti”, per esercenti attività d’impresa, e "Incidenza degli interessi passivi”, per esercenti arti e professioni, relativi agli ISA approvati con il decreto ministeriale 24 dicembre 2019, al fine di adeguarli a quelli degli ISA approvati con il decreto ministeriale 2 febbraio 2021;
−la modifica agli indici BG68U e BG72U, al fine di adeguare la soglia minima e la soglia massima degli indicatori, rispettivamente, "Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta”, e "Costo dell’alimentazione
del veicolo per chilometro”, previsti per tali indici, all’andamento dei prezzi dei carburanti11;
−l’utilizzo della Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF definita su dati del Dipartimento delle finanze riferiti ai periodi d’imposta 2017 e 2018, aggiornata alla classificazione dei comuni al 31 dicembre 2020, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in corso al 31 dicembre 2020;
−la specificazione, ai fini dell’applicazione degli ISA in corso al 31 dicembre 2020, che gli ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili finalizzati a migliorare il profilo di affidabilità, anche per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo
In merito all’ultimo intervento, relativo all’individuazione di un’ulteriore causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, si è già fatto riferimento nel precedente paragrafo.
2. La modulistica
Nel presente paragrafo sono fornite indicazioni relative agli aspetti correlati alla modulistica ISA202112. Tra l’altro, viene data evidenza degli
11Le soglie degli indicatori sono state determinate dalla SOSE sulla base dei dati medi mensili dei prezzi dei carburanti pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico osservati per il 2020.
12La modulistica ISA2021 per il p.i. 2020 è stata approvata con Provvedimento del 28 gennaio 2021 ed è consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate:
Ti trovi in: Home / Imprese / Dichiarazioni / ISA (Indici sintetici di affidabilità) / Modulistica ISA 2021.
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elementi più innovativi rispetto ai modelli approvati per il precedente periodo d’imposta.
2.1.La riduzione degli adempimenti
Èproseguita l’attività di significativa riduzione degli adempimenti correlati alla presentazione dei modelli ISA.
Nel p.i. 2020, si è concluso il processo di omogeneizzazione delle informazioni richieste ai fini dell’applicazione degli ISA e delle informazioni necessarie per la determinazione del reddito di lavoro autonomo presenti all’interno del quadro RE dei modelli REDDITI, con la soppressione definitiva del quadro G e la presenza del solo quadro H in tutti i modelli ISA che interessano le attività professionali.
Inoltre, proseguendo nel percorso di semplificazione e riduzione degli adempimenti correlati alla dichiarazione dei dati ISA, già intrapreso nelle precedenti annualità, è stata messa a punto, per la campagna dichiarativa 2021, una nuova funzionalità informatica del software "Il tuo ISA 2021”.
L’intervento, che fornisce una risposta anche di tipo informatico alla previsione normativa di cui all’articolo
In relazione a tale nuova funzionalità sono forniti maggiori elementi di dettaglio nel prosieguo della presente circolare (vedi successivo paragrafo "Il software applicativo Il tuo ISA 2021”).
Infine, giova ribadire, come già anticipato al paragrafo 1 della presente circolare, che, nei modelli ISA, non è stata introdotta alcuna richiesta di nuove informazioni per l’applicazione della nuova metodologia sviluppata per tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente alla diffusione del
Si ricorda che, per tener conto di detta situazione dovuta al
13Con il
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alcune grandezze e variabili economiche e delle relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2020.
Tali interventi comportano una modifica del risultato dell’applicazione degli ISA, senza la necessità, da parte del contribuente, di fornire nuove informazioni o di modificare le modalità, specificate nelle apposite istruzioni, con cui devono essere indicati i dati richiesti nei modelli ISA.
2.2.Le principali novità della modulistica 2021
I modelli ISA2021 presentano una struttura generale sostanzialmente analoga a quella dei modelli approvati per le precedenti annualità.
In particolare, sono previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).
All’interno delle istruzioni dei singoli ISA è presente un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.
Il rinvio ad alcuni documenti generali, validi per la compilazione della maggior parte degli ISA in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei singoli modelli e si ritiene possa significativamente agevolare l’attività degli intermediari e dei professionisti contabili.
Di seguito, una panoramica degli elementi di maggiore novità o rilevanza contenuti nelle istruzioni.
2.2.1. Istruzioni Parte generale
Nelle istruzioni Parte generale sono fornite indicazioni valide per tutti gli ISA, utili a definirne l’ambito e le modalità di applicazione.
Tale documento riporta in allegato due tabelle: la TABELLA 1, contenente l’indicazione delle attività (individuate per codice ATECO) e il corrispondente ISA approvato, e la TABELLA 2, di cui si raccomanda particolare attenzione nella lettura, contenente l’elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020 sulla base delle cause di esclusione recentemente introdotte, correlate agli effetti negativi del
Si ricorda che il modello è presentato dai soggetti che applicano gli ISA, nonché dai soggetti che, ancorché esclusi dall’applicazione degli ISA, risultano comunque tenuti alla compilazione del relativo modello per la sola acquisizione dati.
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Le diverse fattispecie in cui tale ipotesi si verifica sono dettagliatamente elencate nelle istruzioni dei modelli REDDITI oltre che nelle Istruzioni Parte generale degli ISA.
2.2.2. Istruzioni quadro A - Personale
Per quanto riguarda il Quadro A – Personale, nel quale sono richieste informazioni relative al personale addetto all’attività, le relative istruzioni rinviano ad un unico documento generale "Istruzioni Quadro A, Personale”.
Quale elemento di novità, per la compilazione del quadro A dei modelli ISA relativi ad attività svolte in forma di lavoro autonomo, si segnala che, nei righi da A01 ad A03, il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate non "effettivamente lavorate” per effetto del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) di cui all’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, o ad altri istituti simili.
2.2.3. Istruzioni quadro F – Dati contabili (Imprese)
In relazione alla compilazione del quadro F, si segnala, quale elemento di novità previsto nelle relative istruzioni, la specificazione che i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, non devono essere indicati in alcun rigo di tale quadro.
Al riguardo, vale la pena altresì aggiungere che tali contributi non assumono rilevanza nemmeno ai fini dell’individuazione dell’attività prevalente su cui applicare gli ISA, stante la peculiarità di detto strumento, fondato sulla capacità di cogliere le relazioni tra le grandezze economiche esistenti nell’ambito dell’attività effettivamente svolta dal contribuente.
2.2.4. Istruzioni quadro H – Dati contabili (Professionisti)
Il quadro H, a partire dal p.i. 2020, rappresenta, come già anticipato, l’unico quadro contabile riferibile alle attività professionali.
Tale quadro, presentandosi con una struttura e una composizione dei righi sostanzialmente identica a quella dei quadri RE dei modelli REDDITI, prevede nelle relative istruzioni un puntuale richiamo dei corrispondenti righi dei citati quadri RE.
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Questa modalità dovrebbe consentire di semplificare notevolmente le attività dei contribuenti e di chi presta loro assistenza e limitare, il più possibile, errori di compilazione o correlati all’interpretazione delle istruzioni dei modelli.
Come previsto per il quadro F, anche per il quadro H non devono essere indicati in alcun rigo i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da
2.2.5. Quadri E - Dati per la revisione
Per alcuni modelli ISA, approvati per il periodo d’imposta 2020, è previsto un apposito quadro E – Dati per la revisione, con il quale vengono richieste ulteriori informazioni, non rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA per l’anno di applicazione, ma ritenute utili per le attività di analisi correlate alle evoluzioni degli ISA nelle prossime annualità, al fine di garantire la costante aderenza degli ISA rispetto alle attività economiche cui si riferiscono.
L’individuazione delle informazioni da inserire nei quadri E rappresenta un’attività delicata, frutto delle analisi svolte dall’Amministrazione Finanziaria in fase di aggiornamento di ciascun ISA e del costante confronto con le Organizzazioni di categoria presenti nella Commissione di esperti.
Infatti, l’obiettivo di individuare informazioni potenzialmente rilevanti per le future analisi deve essere sempre contemperato con l’esigenza di limitare al massimo gli adempimenti per i contribuenti.
Trattandosi, nella maggior parte dei casi, di informazioni nuove, rispetto a quelle già presenti nei modelli approvati per il p.i. 2019, si raccomanda un’attenta lettura delle relative istruzioni.
3.Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate
Come per le due precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al p.i. 2020 occorre procedere all’acquisizione dei dati resi disponibili dalla Agenzia delle entrate (cosiddette "variabili precalcolate”).
Si ricorda che l’Agenzia delle entrate pubblica sul sito internet istituzionale, per ogni variabile precalcolata, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizzata14.
14Le date sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate al seguente percorso:
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3.1.Dati precalcolati ISA2021 – novità
Si osserva preliminarmente che nessun elemento di novità è stato introdotto nelle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati "precalcolati” e nella loro struttura.
Si ritiene, in proposito, che consentire a contribuenti ed operatori professionali di cimentarsi con dinamiche ormai note e collaudate possa rappresentare un ulteriore modo per semplificare l’adempimento dichiarativo degli ISA.
Gli unici aspetti di novità riguardano taluni contenuti delle variabili precalcolate15.
Si segnala, in particolare, l’integrazione dei dati "precalcolati” con i punteggi ISA riferiti alle annualità 2018 e 201916.
Si tratta, nello specifico, delle due seguenti informazioni:
−punteggio ISA relativo al periodo d’imposta precedente a quello di applicazione;
−punteggio ISA relativo a due periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione.
Ti trovi in: Home / Schede / Comunicazioni / Deleghe – Acquisizione dati Isa / Deleghe – Acquisizione dati Isa.
Si segnala, altresì, che sempre sul sito istituzionale dell’Agenzia è consultabile l’"Avvertenza precalcolate ISA2021” che fornisce indicazioni in relazione a casistiche particolari (ad es. contribuente che ha modificato il proprio CF successivamente alla data di predisposizione delle variabili precalcolate).
15Tali variabili sono state individuate ed elaborate come indicato nell’allegato 94 al DM del 2 febbraio 2021 e nell’Allegato 5 al DM del 30 aprile 2021
16Tali informazioni sono valorizzate con il punteggio ottenuto, per ciascuna delle due annualità, a seguito della applicazione degli ISA, sulla base dei dati trasmessi dal contribuente, utilizzando l’ultima versione del software IltuoISA disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Si evidenzia, inoltre, che:
- qualora risultino presenti in Anagrafe Tributaria più dichiarazioni inviate entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi viene valorizzato il punteggio dell’ultima dichiarazione validamente pervenuta;
- l’informazione in argomento non risulta valorizzata se:
1)la dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria risulti presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
2)all’ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi non risulti allegato un modello ISA;
3)nell’ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi risulti dichiarata una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA.
15
Tali informazioni aggiuntive non hanno alcun effetto sul calcolo del punteggio di affidabilità e rappresentano un mero elemento conoscitivo che consente al contribuente di valutare in modo semplice ed immediato, la propria posizione di affidabilità fiscale17 in una prospettiva "storica”.
In particolare, la disponibilità di tale elemento informativo durante la compilazione del modello ISA consente agli utenti di poter valutare, sia in ottica di accesso ai benefici premiali18 che di eventuale esposizione ad attività di analisi del rischio19, il proprio posizionamento ed eventualmente, decidere di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il proprio punteggio di affidabilità.
3.2.Dati precalcolati ISA2021 – I soggetti esclusi dagli ISA ma tenuti alla presentazione del modello
Appare utile ricordare che i contribuenti che risultano esclusi dall’applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello20, potranno esimersi dall’acquisizione dei dati "precalcolati” limitandosi alla sola compilazione del modello.
In particolare tali contribuenti devono:
−dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica causa di esclusione;
−compilare il modello ISA prescindendo dall’importazione delle variabili precalcolate (rif. Circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, par. 3) e senza effettuare il calcolo;
17Sul tema si rimanda a quanto riportato al paragrafo 8.3. – Termini di presentazione della dichiarazione e punteggio ISA della Circolare 16/E del 2020.
18Come specificato nel successivo paragrafo "I benefici premiali” il Provvedimento del 26 aprile 2021, confermando quanto già previsto per il p.i. 2019, ha riconosciuto la possibilità di accedere ad alcuni benefici premiali anche sulla base della media dei punteggi dell’anno di imposta di applicazione e di quello precedente.
19Al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 148 del decreto rilancio è stato previsto che, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo
Si ricorda, in proposito, che ai fini delle attività di cui al richiamato comma 14 dell'articolo
In merito si richiamano i chiarimenti forniti con le circolari n.17/E del 2 agosto 2019 (vedi, in particolare, paragrafo 1.9. L’analisi del rischio), n. 20/E del 9 settembre 2019 (vedi, in particolare, paragrafo 1. Utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione) e n.16/E del 16 giugno 2020 (vedi, in particolare, paragrafo 7.1. L’analisi del rischio per i periodo d’imposta 2018 e 2020).
20Vedi, al riguardo, precedente paragrafo "2. La modulistica”.
16
−allegare il modello ISA al modello REDDITI.
−Per la compilazione, il salvataggio e l’invio della posizione ISA in allegato alla dichiarazione REDDITI, è necessario che i contribuenti attivino le seguenti funzioni del software "Il tuo ISA 2021”:
−Crea nuova posizione (procedendo alla compilazione dei diversi quadri);
−Salva (senza selezionare Vai a Calcolo);
−Esci dalla compilazione (selezionando "Esci e salva” o "Esci senza salvare”);
−Invia file (selezionando le posizioni da trasferire);
−Trasferisci.
3.3.Dati precalcolati ISA2021 – Consultazione ed acquisizione
Con due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate21 sono state indicate le modalità con cui sono resi disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati precalcolati.
Come già precedentemente evidenziato, le dinamiche di consultazione ed acquisizione dei "dati precalcolati” sono sostanzialmente immutate rispetto alle precedenti annualità.
Al riguardo, si richiamano i chiarimenti già forniti sul tema in precedenti documenti di prassi22.
Rispetto alle precedenti annualità, si evidenzia una modifica degli elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti che, il soggetto delegato, deve indicare nella comunicazione telematica presentata attraverso il servizio Entratel, contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede la fornitura massiva dei "dati precalcolati”.
21Si tratta dei seguenti provvedimenti:
-28 gennaio 2021, recante «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021»;
-23 aprile 2021, recante «Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020».
22Si rimanda, in particolare, a quanto illustrato nel paragrafo "1.5.2. – I dati resi disponibili dall’Agenzia” della circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.
17
Si ricorda che tali elementi di riscontro sono necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario.
La novità, in particolare, riguarda l’individuazione dell’elemento di riscontro relativo al quadro H per i soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno applicato un ISA relativo alle attività professionali dotato di tale quadro; per tali soggetti, infatti, in assenza di dichiarazione IVA, dovrà essere indicato (oltre ai compensi in denaro e in natura, percepiti nell’anno, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti), il totale delle spese indicate nel quadro H.
4.Gli ISA evoluti per il p.i. 2020
Gli ISA oggetto di evoluzione per il p.i. 202023 sono 87.
Di seguito vengono forniti elementi di dettaglio relativi agli ISA interessati da interventi particolari o in relazione ai quali, al fine di meglio supportare i contribuenti nell’adempimento dichiarativo, può essere utile sottolineare determinati aspetti.
4.1.Le peculiarità applicative – ISA comparto dell’agricoltura
Per il settore dell’Agricoltura si segnala lo sdoppiamento, nell’evoluzione dell’ISA BA01U, dei codici ATECO 01.13.20 - "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)” e 01.19.20 – "Coltivazione di fiori in colture protette”.
Tale intervento è avvenuto in conseguenza dell’intervenuto aggiornamento della tabella di classificazione ATECO 2007.
Al riguardo, si segnala, infatti, che, a partire dal 1 gennaio 2021, alla tabella di classificazione ATECO 2007 sono state apportate le seguenti modifiche:
1)il codice 01.13.20 - "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)” è stato soppresso e sostituito con due nuovi codici 01.13.21 – "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori
23Gli 87 ISA evoluti sono riportati all’articolo 1 del decreto ministeriale 2 febbraio 2021 di approvazione degli stessi.
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suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)” e 01.13.29 – "Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)”";
2)il codice 01.19.20 – "Coltivazione di fiori in colture protette” è stato soppresso e sostituito con due nuovi codici 01.19.21 – "Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo” e 01.19.29 – "Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo”.
4.2.Le peculiarità applicative – ISA comparto delle manifatture
ISA BD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici
A decorrere dal periodo d’imposta 2020, il codice ATECO 30.92.10, presente nell’ISA in oggetto, è stato modificato eliminando la parentesi ("incluse parti e accessori”). Pertanto il codice attività risulta essere il seguente: "Fabbricazione e montaggio di biciclette ”.
ISA BD47U – Fabbricazione di articoli in carta e cartone
Nel modello ISA BD47U, in applicazione dal periodo d’imposta 2020, sono state inserite, nel quadro E – Dati per la revisione, alcune informazioni afferenti il contributo ambientale CONAI al fine di verificare, in sede di evoluzione, la possibilità di sterilizzare tale componente. Il Contributo Ambientale CONAI (CAC), rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il Consorzio CONAI ripartisce, tra produttori e utilizzatori, il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.
4.3.Le peculiarità applicative – ISA comparto dei servizi
ISA BG06U - Attività finanziarie e assicurative NCA
In fase di evoluzione dell’ISA BG06U, la formula di calcolo dei ricavi dichiarati è stata modificata per tener conto dei rilevanti riflessi della gestione finanziaria sull’operatività e sul risultato economico delle imprese del settore.
19
In particolare, ai ricavi derivanti dalla gestione caratteristica viene sommato il risultato della gestione finanziaria se positivo. Tale intervento consente una valutazione del profilo di affidabilità delle holding operative ancora più aderente alle specificità dell’attività svolta, considerata l’incidenza dello stesso sia sugli indicatori elementari di affidabilità (ai fini del confronto tra dati dichiarati e valori stimati), sia sugli indicatori elementari di anomalia la cui formula di calcolo risulti influenzata dai ricavi.
ISA BG07U – Attività di associazioni e organizzazioni
L’ISA BG07U si applica ai soggetti che, nell’ambito delle attività contraddistinte dai codici ATECO 94.99.20 - "Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby” e 94.99.90 - "Attività di altre organizzazioni associative NCA”, affiancano all’attività istituzionale (caratterizzata dall’assenza di scopi di lucro) una o più attività di natura commerciale (da cui derivano ricavi).
Al riguardo, considerato che alcune informazioni presenti nel modello BG07U sono riferibili, indistintamente, a entrambe le tipologie di attività (istituzionale e commerciale), è stata modificata la stima degli indicatori elementari di affidabilità in funzione del peso assunto dall’attività commerciale in rapporto al complesso delle attività (commerciale e istituzionale).
ISA BG08U - Ricerca e sviluppo
Considerate le peculiarità delle attività svolte dai soggetti cui si applica l’ISA BG08U, si precisa che, qualora i proventi derivanti dalle royalties costituiscano proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa, gli stessi devono essere indicati nel rigo F01 del modello dati.
ISA BG11U - Servizi sanitari NCA
Considerate le specifiche attività dell'ISA BG11U, ai fini della stima degli indicatori di affidabilità, si tiene conto anche dei Ricavi/Compensi derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (per ulteriori dettagli si rimanda alla nota tecnica e metodologica di riferimento).
ISA BG12U - Servizi di assistenza residenziale
Sulla base delle analisi effettuate in fase di revisione e delle informazioni dichiarate nel quadro E - Dati per la revisione del modello ISA AG12S, a partire dal p.i. 2020, l’ISA BG12U è applicabile alle sole attività svolte in forma di
20
impresa (a differenza dell’ISA AG12S, che era applicabile anche alle attività di lavoro autonomo).
Inoltre, considerate le specifiche attività dell'ISA BG12U, ai fini della stima degli indicatori di affidabilità si tiene conto anche del "Valore dei servizi di assistenza a carico del SSN/Comune” (per ulteriori dettagli si rimanda alla nota tecnica e metodologica di riferimento).
ISA BG15U - Servizi NCA
I soggetti che esercitano prevalentemente l’attività di cui al codice ATECO 71.20.21 - "Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi” sono tenuti all’applicazione dell’ISA BG15U, ad esclusione delle imprese che svolgono prevalentemente l’attività di revisione di autoveicoli e motoveicoli a norma di legge, che sono tenute all’applicazione dell’ISA BG31U.
ISA BG73U - Magazzinaggio, movimentazione merci e altre attività connesse al trasporto
L’ISA BG73U si applica alle attività svolte in forma di impresa e di lavoro autonomo, ad eccezione che per i codici ATECO 52.10.10 - "Magazzini di custodia e deposito per conto terzi”, 52.24.30 - "Movimento merci relativo a trasporti ferroviari” e 52.24.40 - "Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri”, per i quali tale ISA si applica solo ai soggetti che svolgono attività in forma d’impresa.
ISA BG99U – Altri servizi a imprese e famiglie
L’ISA BG99U si applica anche ai soggetti che esercitano, in forma di lavoro autonomo, le attività di cui ai codici ATECO 82.19.09 – "Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio” e 82.99.91- "Servizi di stenotipia” (per l’ISA AG99U, con riferimento a tali attività, era prevista la sola acquisizione dati).
Inoltre, l'ISA BG99U, con riferimento ai codici ATECO 82.92.10 – "Imballaggio e confezionamento di generi alimentari” e 82.92.20 – "Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari”, si applica esclusivamente ai soggetti che svolgono tali attività in forma di impresa.
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ISA CG14U – Attività artistiche, sportive e di intrattenimento NCA
In fase di evoluzione dell’ISA CG14U, che a partire dal p.i. 2020 ha sostituito l’ISA BG14S, applicabile solo per il p.i. 2019, è stata modificata la formula del coefficiente di scorporo utilizzato per neutralizzare la componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. Tale modifica si è resa necessaria stante l’assenza di una relazione diretta tra i ricavi derivanti dalle attività ad aggio/ricavo fisso e i relativi costi, che caratterizza, in modo particolare, le attività di cui ai codici ATECO 92.00.01 - "Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera” e 92.00.09 - "Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse”.
4.4.Le peculiarità applicative – ISA comparto del commercio
Per il settore del Commercio, nell’evoluzione dell’ISA BM80U, si segnala l’inclusione della gestione della «deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n.183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione».
In particolare, nella definizione del Valore aggiunto, desunto direttamente dai dati dichiarati, la voce "Costi residuali di gestione” è stata decurtata dell’importo della deduzione forfetaria; ciò ha consentito di ottenere una valutazione degli indicatori interessati da tale modifica ancora più aderente alla realtà economica del settore24.
Sulla base di questa modifica, infatti, l’intervento di evoluzione dell’ISA ha avuto effetti sull’indicatore di affidabilità "Valore aggiunto per addetto” e su tutti gli indicatori che coinvolgono il Valore aggiunto.
Per l’indicazione del valore delle deduzioni, all’interno del quadro C − Elementi specifici dell'attività del modello per la dichiarazione dei dati ISA, sotto il titolo "ALTRI ELEMENTI SPECIFICI DELL’ATTIVITÀ”, è stato inserito l’apposito campo C17 - Deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione.
5.Il software applicativo "Il tuo ISA 2021”
Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il software "Il tuo ISA 2021”, è operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2020 e dei "dati
24All’interno del conto economico, l’importo della deduzione forfetaria è stato considerato anche nella voce "Ulteriori elementi contabili” al fine di far quadrare il reddito d’impresa.
22
precalcolati”, forniti dall’Agenzia delle entrate su richiesta del contribuente/intermediario.
La struttura del software per il p.i. 2020 replica quella già prevista per i precedenti periodi di applicazione degli ISA, pertanto, l’assenza di novità strutturali consente agli operatori di misurarsi con uno strumento le cui dinamiche di funzionamento sono già note dalle precedenti campagne dichiarative.
5.1.L’esito
La sezione del software "Il tuo ISA 2021” in cui vengono visualizzati gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità è stata aggiornata per dare evidenza degli interventi correttivi effettuati per tener conto degli effetti di natura economica del
Tale aggiornamento consiste nell’inserimento di elementi informativi forniti all’utenza allo scopo di rendere sempre più intellegibili le dinamiche di funzionamento degli ISA e più comprensibile il risultato della loro applicazione.
In particolare, in corrispondenza del punteggio ISA, al messaggio relativo alle condizioni di accesso ai benefici premiali, è stata aggiunta l’informativa relativa agli interventi
Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali di cui all'art.
Inoltre, nelle schede di dettaglio degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia interessati dagli specifici interventi
Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all’emergenza sanitaria.
5.2.L’importazione dei dati da "RedditiOnLine”
Come anticipato nel paragrafo 2.1 relativo alla riduzione degli adempimenti in materia di ISA, vengono qui forniti ulteriori elementi di dettaglio in ordine alla nuova funzionalità "Importa Dati contabili REDDITI”.
Tale funzionalità permette ai contribuenti che utilizzano il software "Il tuo ISA 2021” di importare i dati contabili comuni ai modelli REDDITI e ISA che
23
sono stati dichiarati nei quadri RE, RF, RG dei modelli REDDITI 2021 con il software dichiarativo "RedditiOnLine”.
In particolare, dopo aver compilato i citati quadri del modello REDDITI, è possibile effettuare, attraverso pochi semplici passaggi, l’esportazione dei dati da "RedditiOnLine” e l’importazione dei medesimi all’interno de "Il tuo ISA 2021”.
L’operazione di importazione avviene selezionando il pulsante "Importa Dati Contabili REDDITI” presente nella parte bassa di ciascun quadro di compilazione.
6. Il regime premiale ISA
Il comma 12 dell’articolo
Con il Provvedimento del 26 aprile 2021 sono state quindi individuate le
condizioni necessarie per l’accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 202025.
Si ricorda, in proposito, che il richiamato comma 11 dell’articolo
a)esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b)esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c)esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma
d)esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
25Si segnala che, nell’ottica di collaborazione e dialogo che contraddistingue il sistema ISA, anche per il p.i. 2020, le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state anticipate alle Organizzazioni di categoria e Ordini professionali, rappresentati nella Commissione di esperti.
24
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e)anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f)esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
In merito, si evidenzia che per il p.i. 2020, con il citato Provvedimento, sono stati confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per la precedente annualità26 ispirati alla duplice esigenza:
−di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli ISA (nel caso di specie il 2020);
−di provare a individuare, in modo coerente con la filosofia degli ISA, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo meritevoli di essere premiate (nel caso di specie i periodi di imposta 2020 e 2019).
Risulta pertanto confermato anche per il p.i. 2020 il meccanismo in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità di applicazione dell’ISA, sia, ove ciò non accada, valutando il punteggio dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente.
In relazione a ciascun beneficio premiale, di seguito è riportato, nel dettaglio, il livello di affidabilità necessario per accedervi.
Compensazione imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva
In merito ai benefici di cui alle lettere a) e b), l’accesso è condizionato all’attribuzione di un punteggio ISA almeno pari a 8 ottenuto per il p.i. 2020 ovvero, alternativamente, di un punteggio almeno pari a 8,5 ottenuto come media tra i punteggi ISA relativi al p.i. 2020 e a quello precedente.
26Provvedimento del 30 aprile 2020.
25
In merito alle specificità correlate ai benefici premiali in argomento si richiamano i chiarimenti forniti in precedenti documenti di prassi27.
Disapplicazione disciplina società non operative
Il beneficio di cui alla lettera c) è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2020, ovvero, alternativamente, del medesimo punteggio, ottenuto come media tra il punteggio ISA relativo al p.i. 2020 e a quello precedente.
Esclusione accertamenti
Il beneficio di cui alla lettera d) è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2020, ovvero, alternativamente, di un punteggio almeno pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi ISA relativi al p.i. 2020 e a quello precedente.
Riduzione termini per l’accertamento
Per quanto riguarda il beneficio di cui alla lettera e), i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità d’imposta 2020 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il medesimo periodo di imposta 2020, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8.
La contrazione dei termini per l’attività di accertamento riguarda le sole rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Innalzamento soglie accertamento sintetico del reddito
Il beneficio di cui alla lettera f) è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2020, ovvero, alternativamente, del medesimo punteggio ottenuto come media tra il punteggio ISA relativo al p.i. 2020 e a quello precedente.
Nel richiamato Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 26 aprile è stato, inoltre, previsto che, nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del decreto conseguano, con
27Si richiamano i chiarimenti forniti al paragrafo "Compensazione imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva” della circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.
26
riferimento ad un medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici in argomento se:
−applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
−il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.
La scelta di riproporre per il periodo d’imposta 2020 (periodo in cui gli effetti economici negativi della pandemia hanno provocato rilevanti ricadute sugli operatori economici) gli stessi punteggi dello scorso anno per l’accesso alle premialità, tiene conto della circostanza che le metodologie su cui si fonda l’applicazione degli ISA sono state integralmente revisionate con la specifica finalità di cogliere le ricadute economiche determinate dalla diffusione del
Tale intervento è stato effettuato con l’introduzione dei correttivi cui si è accennato nel precedente paragrafo "1.2. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione” in base a previsto dall’articolo 148 del decreto rilancio.
Nella seguente tabella è riportato uno schema che sintetizza i livelli di affidabilità fiscale richiesti per il p.i. 2020, per accedere ai benefici previsti dall’art.
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Criterio di accesso |
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Criterio di accesso |
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"aggiuntivo” basato su |
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basato su punteggio |
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Beneficio |
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punteggio medio ISA |
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ISA per il periodo |
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periodi d’imposta 2019 e |
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d’imposta 2020 |
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2020 |
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Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva, IIdd e Irap
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi
|
8 |
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8,5 |
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|
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8 |
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8,5 |
|
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8,5 |
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9 |
27
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle Società non operative
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato)
8 |
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9 |
|
9 |
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|
|
9 |
9 |
|
|
Infine, si forniscono di seguito alcune esemplificazioni che chiariscono meglio le modalità con cui applicare i nuovi criteri per l’individuazione, in relazione al periodo d’imposta 202028, del punteggio utile ai fini della fruizione dei benefici fiscali.
CASI
Punteggio |
Punteggio |
ISA p.i. |
Punteggio utile ai fini dell’accesso ai |
ISA p.i. |
|
2019 |
benefici premiali per il p.i. 2020 |
2020 |
1
2
3
Il contribuente applica un ISA
per l’attività d’impresa
Il contribuente applica un ISA
per l’attività d’impresa
Il contribuente applica un ISA
per l’attività d’impresa
Il contribuente applica un ISA
7
10
9
8,5
7
6
Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8,5 ottenuto per il p.i. 2020
Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8,5 ottenuto come media dei punteggi relativi al 2019 e 2020
Il contribuente non ha diritto a fruire dei benefici fiscali
4
per l’attività d’impresa (I) ed un
ISA per l’attività professionale
(P)
8 (I) |
|
8 (I) |
|
Il contribuente ha diritto a fruire dei |
7 (P) |
|
8 (P) |
|
|
|
|
benefici fiscali corrispondenti al punteggio |
||
|
|
|
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28 La tabella riporta i punteggi necessari al riconoscimento dei benefici fiscali sulla base di quella pubblicata nella circolare n. 16 del 16 giugno 2020 anche tenuto conto dei chiarimenti forniti con il documento di FAQ pubblicato lo scorso 22 luglio 2020.
28
5
Il contribuente applica un ISA
per l’attività d’impresa (I) ed un
ISA per l’attività professionale
(P)
7(I)
7 (P)
8,5 (I)
9 (P)
di affidabilità pari a 8 ottenuto per il p.i. 2020
Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8,5 ottenuto per il p.i. 2020
6
7
8
Il contribuente applica un ISA
per l’attività d’impresa (I) ed un
ISA per l’attività professionale
(P)
Il contribuente applica un ISA
per l’attività d’impresa (I) ed un
ISA per l’attività professionale
(P)
Il contribuente applica un ISA per l’attività d’impresa (I) nel p.i.
2020 (nel 2019 sussisteva una
causa di esclusione) ed un ISA per l’attività professionale (P) nel 2019 e 2020
Il contribuente esercita un’attività d’impresa (I) per cui
9,5 (I)
9 (P)
6(I)
9 (P)
|
|
10 |
(P) |
|
|
|
(I) |
7,5 (I)
8,5 (P)
7(I)
8,5 (P)
8,5 (I)
|
8 (P) |
|
|
|
|
|
|
|
Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8,5 ottenuto come media dei punteggi relativi al 2019 e 2020
Il contribuente non ha diritto a fruire dei benefici fiscali
Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto per il p.i. 2020
Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio
9non sono previsti ISA ed applica un ISA per l’attività professionale (P) nel 2019 e 2020
10 (P) |
8 (P) |
di affidabilità pari a 9 ottenuto come media dei punteggi relativi al 2019 e 2020
7.La campagna informativa basata sugli ISA
Con la Circolare n. 4 del 7 maggio 2021, con cui sono stati forniti indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti, sono state date anche indicazioni in relazione agli ISA.
In particolare, in tale documento di prassi viene fatto cenno alla campagna informativa finalizzata a portare a conoscenza di imprenditori e lavoratori autonomi cui si applicano gli ISA l’eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze, riscontrati nei relativi modelli dichiarativi presentati per i periodi d’imposta 2018 e 2019, al fine di evitare il ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d’imposta 2020.
29
In merito, il contribuente potrà anche fornire eventuali chiarimenti o precisazioni utilizzando l’apposito software che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La conoscenza di tali elementi informativi consente altresì ai contribuenti interessati di poter correggere spontaneamente gli errori o le omissioni rilevate, ricorrendo allo strumento del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Infine, si evidenzia che nel caso in cui i contribuenti, barrando l’apposita casella presente in REDDITI 2020, abbiano chiesto di inviare all’intermediario eventuali informative relative agli ISA e lo stesso abbia accettato di riceverle, queste, oltre ad essere pubblicate nel cassetto fiscale del contribuente, saranno anche rese disponibili all’intermediario tramite il canale Entratel.
8. Rassegna normativa e prassi di riferimento
Si riporta, di seguito, una rassegna dei principali riferimenti di normativa e prassi in materia di ISA accompagnati da una sintetica descrizione del relativo contenuto con la finalità di agevolare, quanto più possibile, la consultazione della documentazione relativa a tale strumento di compliance fiscale29.
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Riferimento |
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Contenuto |
DL n. 50 del 24 aprile |
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Art.
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2017 |
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DM 23 marzo 2018 |
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Approvazione degli ISA e delle territorialità |
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specifiche. |
DM 28 dicembre 2018 |
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Approvazione degli ISA e delle territorialità |
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specifiche. |
Provvedimento del 30 |
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Individuazione dei dati rilevanti ai fini |
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gennaio 2019 |
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dell’applicazione degli ISA per i periodi di imposta |
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2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la |
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comunicazione dei dati rilevanti ai fini |
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dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il |
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29 Si ricorda che tale documentazione è consultabile nella pagina relativa agli ISA presente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate al seguente indirizzo:
Home/Imprese/Dichiarazioni/ISA (Indici sintetici di affidabilità)/Normativa, prassi e giurisprudenza.
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30 |
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|
periodo di imposta 2018. |
Provvedimento |
del |
30 |
Programma delle elaborazioni degli ISA applicabili |
gennaio 2019 |
|
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a partire dal periodo d’imposta 2019. |
Provvedimento |
del |
15 |
Approvazione delle specifiche tecniche e dei |
febbraio 2019 |
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controlli per la trasmissione telematica dei dati |
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rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e di |
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modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019. |
DM 27 febbraio 2019 |
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Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al |
|
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periodo d'imposta 2018. |
Provvedimento |
del |
10 |
Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 |
maggio 2019 |
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dicembre 2018 degli ISA e approvazione delle |
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modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, |
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concernente modalità tecniche di trasmissione |
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telematica delle dichiarazioni e dei contratti di |
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locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, |
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nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al |
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provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione |
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|
della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. |
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2018. |
Provvedimento |
del |
4 |
Modifiche al provvedimento del 10 maggio 2019 e |
giugno 2019 |
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|
del 30 gennaio 2019 del direttore dell’Agenzia delle |
|
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entrate . |
Risoluzione n. 64 del 28 |
ISA – Proroga dei versamenti. |
||
giugno 2019 |
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Risoluzione n.71 del |
1 |
Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di |
|
agosto 2019 |
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rateizzazione |
Circolare n. 17 del 2 |
ISA – periodo di imposta 2018 – primi chiarimenti. |
||
agosto 2019 |
|
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|
DM 9 agosto 2019 |
|
|
Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al |
|
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|
periodo d'imposta 2018. |
Circolare n. 20 del 9 |
ISA – periodo di imposta 2018 – ulteriori |
||
settembre 2019 |
|
|
chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da |
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|
|
associazioni di categoria e ordini professionali. |
DL n. 124 del 26/10/2019 |
Art. 58 - Quota versamenti in acconto (soggetti ISA) |
||
DM 24 dicembre 2019 |
|
Approvazione degli ISA. |
|
Provvedimento |
del |
31 |
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione |
gennaio 2020 |
|
|
degli ISA per il periodo di imposta 2020, approvazione |
31
|
|
|
di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti |
|
|
|
ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il |
|
|
|
periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità |
|
|
|
per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini |
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|
|
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta |
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|
2019 e programma delle elaborazioni degli ISA |
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|
applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020. |
Interpello - Risposta n. 31 |
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 |
||
del 6 febbraio 2020 |
|
luglio 2000, n. 212 - ISA - dichiarazione tardiva - |
|
|
|
|
fruizione benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9- |
|
|
|
bis del D.L. n. 50 del 2017. |
Provvedimento |
del |
14 |
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli |
febbraio 2020 |
|
|
per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini |
|
|
|
dell’applicazione degli ISA per il p.i. 2019. |
DM 28 febbraio 2020 |
|
Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al |
|
|
|
|
periodo d'imposta 2019. |
Provvedimento |
del |
1 |
Approvazione delle specifiche tecniche per |
aprile 2020 |
|
|
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini |
|
|
|
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta |
|
|
|
2019. |
Circolare n. 8 del 3 aprile |
Paragrafo 1.13: Ritenute compensi lavoro |
||
2020 |
|
|
autonomo/provvigioni. |
|
|
|
Paragrafo 1.15: Sospensione dei versamenti in |
|
|
|
relazione a determinate tipologie di contribuenti per |
|
|
|
le quali è prevista la verifica dell’ammontare dei |
|
|
|
ricavi dell’anno precedente a quello di entrata in |
|
|
|
vigore del Decreto. |
Provvedimento |
del |
30 |
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale |
aprile 2020 |
|
|
relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre |
|
|
|
2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali |
|
|
|
previsti dal comma 11 dell’articolo
|
|
|
|
e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 |
|
|
|
gennaio 2020 e 1 aprile 2020. |
DL n. 34 del 19 maggio |
Articolo 148 recante "Modifiche alla disciplina |
||
2020 (Decreto Rilancio) |
degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)”. |
||
Circolare n. 16 del 16 |
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta |
||
giugno 2020 |
|
|
2019 |
DPCM del 27 |
giugno |
Differimento termini riguardanti gli adempimenti |
|
2020 |
|
|
dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai |
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto |
|
|
|
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
DL n. 104 del 14 agosto |
Articolo 98 recante "Proroga del termine di |
||
2020 - |
|
|
versamento del secondo acconto per i soggetti che |
|
|
|
applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale” |
DL n. 149 del 9 |
Articolo 6 recante "Estensione proroga del termine |
||
novembre 2020 |
|
|
di versamento del secondo acconto per i soggetti |
|
|
|
che applicano gli indici sintetici di affidabilità |
|
|
|
fiscale” |
Provvedimento |
del |
28 |
Individuazione dei dati rilevanti ai fini |
gennaio 2021 |
|
|
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità |
|
|
|
fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione |
|
|
|
di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati |
|
|
|
rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da |
|
|
|
utilizzare per il periodo di imposta 2020, |
|
|
|
individuazione delle modalità per l’acquisizione |
|
|
|
degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione |
|
|
|
degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il |
|
|
|
periodo di imposta 2020 e programma delle |
|
|
|
elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità |
|
|
|
fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta |
|
|
|
2021 |
DM del 2 febbraio 2021 |
Approvazione di modifiche agli indici sintetici di |
||
|
|
|
affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo |
|
|
|
d'imposta 2020 |
DM del 2 febbraio 2021 |
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità |
||
|
|
|
fiscale relativi ad attività economiche dei comparti |
|
|
|
dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del |
|
|
|
commercio e delle attività professionali e di |
|
|
|
approvazione delle territorialità specifiche |
Provvedimento |
del |
15 |
Approvazione delle specifiche tecniche e dei |
febbraio 2021 |
|
|
controlli per la trasmissione telematica dei dati |
|
|
|
rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici |
|
|
|
sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2020 |
Provvedimento |
del |
23 |
Approvazione delle specifiche tecniche per |
aprile 2021 |
|
|
l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini |
|
|
|
dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità |
|
|
|
fiscale per il periodo di imposta 2020 - (Pubblicato |
|
|
|
il 23/04/2021) |
|
33 |
|
|
Provvedimento del 26 |
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale |
aprile 2021 |
relativi al periodo di imposta in corso al 31 |
|
dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici |
|
premiali previsti dal comma 11 dell’articolo
|
|
del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, |
|
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. |
|
96 - pdf - (Pubblicato il 26/04/2021) |
DM del 30 aprile 2021 |
Approvazione di modifiche agli indici sintetici di |
|
affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo |
|
d'imposta 2020. |
Circolare n. 4 del 7 |
Limitatamente al paragrafo 1.2.1 - Le attività di |
maggio 2021 |
promozione della compliance riguardante la |
|
campagna informativa finalizzata a portare a |
|
conoscenza di imprese e lavoratori autonomi cui si |
|
applicano gli ISA l’eventuale presenza di errori, |
|
omissioni o incoerenze, riscontrati nei relativi |
|
modelli dichiarativi presentati per i periodi |
|
d’imposta 2018 e 2019, al fine di evitare il ripetersi |
|
delle stesse anomalie per il periodo d’imposta 2020 |
* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
L’originale del documento è archiviato presso l’ente emittente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi