Circolare Agenzia Entrate n. 62 del 23.11.2007

IRAP - Holding bancarie e finanziarie: pro rata di deducibilità degli interessi passivi
Circolare Agenzia Entrate n. 62 del 23.11.2007

Con circolare n. 61/E del 19 novembre 2007 sono stati forniti chiarimenti in ordine alle deduzioni dalla base imponibile IRAP previste dalla legge 23 dicembre 2006, n. 296.
Nella citata circolare si è evidenziato, tra l'altro, che le modifiche in punto di trattamento ai fini dell'IRAP degli interessi passivi per le banche e gli altri enti finanziari considerati dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997 sono state introdotte per adeguare la normativa IRAP all'orientamento espresso dalla Commissione Europea con la lettera del 20 giugno 2007 D/52600.
In tale lettera, i servizi comunitari hanno fatto presente che la disciplina dell'IRAP, nella parte in cui consente (rectius: consentiva) alle banche e agli altri enti finanziari di dedurre l'intero ammontare degli interessi passivi e, quindi, "... anche quelli che non rappresentano costi intermedi, possa costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE".
Con l'articolo 15-bis del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, si è inteso, dunque, eliminare le incoerenze insite nel citato articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
In particolare, è stato introdotto un limite di deducibilità degli interessi passivi in misura corrispondente al rapporto formato, al numeratore, dalle poste patrimoniali tipiche delle banche e, al denominatore, da quasi tutte le voci dell'attivo patrimoniale.
Con comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2007 è stato precisato - alla luce della ratio della disposizione limitativa della deducibilità degli interessi - che l'attività caratteristica delle holding industriali consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, e che conseguentemente, nel pro rata patrimoniale previsto dalla norma sulla deducibilità degli interessi passivi, il valore di bilancio di tali partecipazioni figura sia al numeratore che al denominatore del rapporto.
In accordo con l'orientamento manifestato dal Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si chiarisce che nella determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi rilevante ai fini IRAP anche le holding di matrice bancaria e finanziaria di cui all'articolo 61 del TUB possono tener conto di quanto precisato nel comunicato stampa del 16 luglio 2007, così da includere la voce di bilancio relativa alle partecipazioni sia al numeratore che al denominatore del rapporto.
La ratio della disposizione in esame, volta ad escludere la deducibilità dei soli interessi passivi derivanti dall'attività non tipica, e la considerazione che sotto il profilo strutturale e funzionale si è in presenza di fattispecie sostanzialmente assimilabili inducono, infatti, ad estendere il trattamento riservato alle holding industriali
anche alle holding di matrice bancaria e finanziaria di cui al citato articolo 61 del TUB.

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