Ulteriori chiarimenti in ordine al recupero dell'anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Circolare Agenzia Entrate n. 7 del 25.01.2002
Recupero dell'anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto
Si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di recupero dell'anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 140.
Al riguardo la circolare n. 196/E dell'8 luglio 1997, concernente l'anticipo d'imposta sul trattamento di fine rapporto, ha precisato che:
- il credito può essere utilizzato dal datore di lavoro per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto.
L'utilizzo del credito d'imposta è consentito, ovviamente, anche all'atto del versamento delle ritenute operate sulle anticipazioni e sugli acconti dei trattamenti di fine rapporto;
- il recupero dell'anticipo d'imposta è stabilito nella misura del 9,78 per cento dei trattamenti di fine rapporto corrisposti ovvero nella eventuale maggiore percentuale corrispondente al rapporto tra il credito d'imposta residuo alla data del 1 gennaio 2000 e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data.
Con circolare n. 78/E del 6 agosto 2001, recante ulteriori chiarimenti in ordine alla disciplina tributaria della previdenza complementare, dei contratti assicurativi e del trattamento di fine rapporto, è stato precisato che il sostituto di imposta può recuperare il credito di imposta nella percentuale del 9,78 per cento dei trattamenti di fine rapporto corrisposti dal 1 gennaio 2001, comprensivi delle rivalutazioni o nella maggiore percentuale, calcolata al 1 gennaio di ciascun anno, derivante dal rapporto tra il credito di imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto corrisposti.
In ogni caso, qualora la percentuale scaturente dal rapporto tra il credito d'imposta residuo al 1 gennaio di ciascun anno e i TFR risultanti alla stessa data comporti una riduzione rispetto a quella calcolata al 1 gennaio 2000, il sostituto d'imposta può scegliere di continuare ad utilizzare la percentuale determinata con riferimento a tale ultima data.
Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo per il trattamento di fine rapporto.
L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, ha introdotto un'imposta sostitutiva dell'11 per cento sulle rivalutazioni del fondo per il trattamento di fine rapporto maturate in ciascun anno.
Tale imposta è imputata a riduzione del fondo TFR.
A norma del successivo comma 4 del medesimo articolo 11, è dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno.
In alternativa, è consentito determinare l'acconto in via presuntiva, applicando il 90 per cento alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.
L'acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, con l'applicazione delle disposizioni del capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Al riguardo, si ricorda che con la risoluzione n. 87/E del 12 giugno 2001 sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 1712 per l'acconto e 1713 per il saldo.
Come noto, per il versamento dell'imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il residuo del credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 2 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
Al riguardo, si precisa che tale credito, derivante dal versamento dell'anticipo d'imposta sui TFR, può essere utilizzato (in aggiunta alle modalità proprie di impiego specificamente previste) fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta, mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste dal richiamato articolo 3, comma 213, della legge n. 662 del 1996.
In tal caso, l'importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite di un miliardo di lire dei crediti compensabili per anno solare nel modello F24 di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Ai fini della compilazione del modello F24, si precisa che, nella colonna "anno di riferimento", va indicato l'anno di utilizzo del credito stesso e, nella colonna "importi a credito compensati", il codice tributo 1250 relativo all'anticipo d'imposta sul TFR.
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