Circolare Agenzia Entrate n. 70 del 30.07.2001

Legge 11 marzo 1953, n. 87 - questioni di legittimità costituzionale sollevate, nel corso di un giudizio, dinanzi ad una autorità giurisdizionale - attività degli uffici dell'Agenzia delle Entrate
Circolare Agenzia Entrate n. 70 del 30.07.2001

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti sulla disciplina concernente le questioni di legittimità costituzionale sollevate, nel corso di un giudizio relativo a controversie di natura tributaria, dinanzi all'autorità giurisdizionale.
Di seguito, si riassumono gli aspetti salienti della disciplina contenuta nella legge 11 marzo 1953, n. 87, e nelle norme integrative approvate con delibera 16 marzo 1956 dalla Corte Costituzionale, con particolare riferimento alle problematiche involgenti la trasmissione, alla cancelleria della Corte, delle ordinanze con cui vengono sollevate le questioni di legittimità costituzionale.
Preliminarmente, si osserva che l'art. 23 della legge citata stabilisce, se la questione di legittimità costituzionale venga sollevata d'ufficio o con apposita istanza da una delle parti o dal pubblico ministero (sempreché l'intervento di quest'ultimo sia obbligatorio), che l'autorità giurisdizionale a quo, qualora il giudizio incardinato non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata, ritenuta non manifestamente infondata, disponga l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
Inoltre, secondo quanto disposto dal quarto comma del succitato art. 23, l'autorità giurisdizionale investita della causa ordina che a cura della cancelleria sia notificata l'ordinanza di trasmissione alle parti in causa ed al pubblico ministero, quando non ne sia stata data lettura al pubblico dibattimento, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che investa una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza in parola viene quindi comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ovvero al Presidente del Consiglio regionale interessato.
L'art. 1 delle norme integrative prevede ancora che l'ordinanza, con cui il Giudice a quo promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle anzidette notificazioni e comunicazioni. Inoltre, in base al comma primo dell'art. 25 della legge n. 87/1953, una volta accertata la regolare esecuzione delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23 citato, il Presidente della Corte ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate.
In base al combinato disposto del citato art. 25, commi secondo e terzo, e dell'art. 3, secondo comma, delle norme integrative, le parti, entro venti giorni dall'avvenuta pubblicazione in G.U. dell'ordinanza, emessa dall'autorità giudiziaria, possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni, nonché, entro lo stresso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.
Tanto premesso, si raccomanda agli uffici (parti nel giudizio) destinatari della notificazione dell'ordinanza in argomento di astenersi dal presentare deduzioni relative alla difesa della norma sottoposta al vaglio dei giudici costituzionali, funzione istituzionale naturalmente garantita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ugualmente destinataria della notifica dell'ordinanza.
Inoltre, anche in considerazione di quanto detto in precedenza, sarà opportuno che si astengano dal sollevare d'iniziativa, nel corso dei giudizi in cui sono parte, questioni di legittimità costituzionale con riferimento alla norma dibattuta innanzi al giudice competente a decidere sulla controversia, non essendo gli uffici medesimi titolari dell'attività propulsiva di produzione e revisione delle norme tributarie.
A tal fine, gli uffici interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attività istituzionali riscontrino problematiche tali da generare dubbi di legittimità costituzionale, potranno comunque proporre alle strutture centrali della Agenzia, per il tramite delle Direzioni regionali, suggerimenti volti al miglioramento dei testi normativi.
Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

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