IVA - Rilascio copie delle cartelle cliniche da parte delle ASL. Trattamento tributario
Circolare Agenzia Entrate n. 75 del 02.08.2001
E' stato, di recente, sollevato il problema del trattamento tributario dell'operazione di rilascio di copie di cartelle cliniche. In particolare il Difensore civico per la Regione Emilia Romagna ha rappresentato il difforme comportamento tenuto dalle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere della regione Emilia Romagna, alcune delle quali assoggettano ad IVA i corrispettivi derivanti dal rilascio di copie di cartelle cliniche ed altre, invece, considerano l'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.
A tale proposito il sunnominato Difensore civico ha chiesto alla Direzione Regionale per l'Emilia Romagna se è ancora attuale la risoluzione n. 461463 del 19 dicembre 1987, con la quale l'Amministrazione finanziaria ha precisato che i corrispettivi derivanti dal rilascio di copie di cartelle cliniche devono essere assoggettati ad IVA, all'aliquota ordinaria.
La Direzione Regionale interessata, considerata la valenza generale della problematica posta, si è rivolta a questa Direzione per sapere se l'orientamento di assoggettare ad IVA i corrispettivi derivanti dal rilascio di copie di cartelle cliniche, di cui in particolare alla risoluzione n. 461463 del 19 dicembre 1987, vada riconsiderato "alla luce dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi" in quanto, se il rilascio di copia delle cartelle cliniche si inquadra nell'ambito dell'esercizio di un'attività amministrativa dovuta da parte di enti pubblici, l'operazione esula dal campo di applicazione dell'IVA come precisato con la circolare n. 70 del 24 novembre 1992 concernente il rilascio di documenti amministrativi.
In merito, la scrivente ha ritenuto opportuno acquisire, preliminarmente, il parere del Ministero della Sanità ai fini di una più precisa qualificazione della natura giuridica delle cartelle cliniche.
Detto Ministero, con nota n. 100.1/QUE 9-48/2587 dell'8 maggio 2001, ha riferito che per definire la natura giuridica della cartella clinica occorre fare riferimento al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, la quale riconosce alla cartella clinica valore di atto pubblico con conseguente qualificazione del medico, incaricato della relativa compilazione, nel ruolo di pubblico ufficiale, ex art. 357 c.p., e quindi nell'esercizio di "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".
Il Ministero della Sanità, ha, altresì, ricordato che la funzione amministrativa esercitata è caratterizzata, a norma del citato art. 357 c.p. "dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi", con attribuzione al compilatore della cartella clinica di redazione di atti fidefacienti fino a querela di falso, i quali devono quindi soddisfare i requisiti di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., ed assumono, di conseguenza, la natura pubblica.
E' stato, inoltre, segnalato che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha ritenuto, con parere n. P.94101Q, che "la cartella clinica costituisce indubbiamente documento amministrativo (ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241) ...".
Alla luce di quanto sopra, il Ministero della Sanità ritiene che il rilascio delle cartelle cliniche debba essere considerato esercizio di attività amministrativa ed assoggettato alle regole che disciplinano l'esercizio dell'accesso agli atti amministrativi.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Quest'amministrazione, in particolare con la citata risoluzione prot. n. 461463 del 19.12.1987, ha ritenuto che le attività svolte dalle Unità Sanitarie Locali "non possono ricondursi tra quegli atti posti in essere nella qualità di pubblica autorità........Infatti, il servizio sanitario nazionale pur costituendo un fine sociale che lo Stato intende perseguire ......non è svolto in veste di pubblica autorità come dimostrato dal fatto che non viene esercitato in via esclusiva dagli organismi pubblici, né da altri su loro delega, ma anche da strutture ed organismi privati ..." e che ".... Le prestazioni svolte dalle unità sanitarie locali sono disciplinate dall'art. 13 A - 1- b) della VI Direttiva comunitaria che prevede per le medesime l'esenzione, come in atto disciplinata dall'art. 10 punto 19 del D.P.R. n. 633/72" con la conclusione che "le prestazioni sanitarie rese dalle Unità Sanitarie Locali sono rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sempreché le stesse vengano rese dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 633.".
Detta risoluzione ha, altresì, fornito, a titolo esemplificativo, un elenco di operazioni rese dalle UU.SS.LL. distinguendo quelle soggette al tributo da quelle che ne sono esenti ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Tra le operazioni da assoggettare ad IVA la medesima risoluzione ha espressamente indicato il rilascio delle cartelle sanitarie.
Tale orientamento ha trovato più volte conferma nelle decisioni della Commissione Tributaria Centrale che, tra l'altro, ha osservato che le cartelle cliniche vengono "compilate per fini puramente interni, per rendere possibile la unicità del trattamento terapeutico anche quando, per qualsiasi motivo, vi sia sostituzione nella persona del sanitario addetto al reparto; per documentare e lasciare traccia del decorso clinico in rapporto alle terapie applicate; ... La compilazione e l'aggiornamento delle cartelle cliniche costituiscono, quindi non una ulteriore prestazione sanitaria in favore del paziente, bensì solo un mezzo del quale l'ente sanitario si avvale per rendere meglio efficiente la propria organizzazione" (Decisione 26.10.1990, n.6895 della Commissione Tributaria Centrale - Sezione VIII).
Ciò premesso, considerate le argomentazioni addotte dal Ministero della Sanità sulla natura giuridica delle cartelle cliniche si ritiene necessario valutare la problematica riguardante l'assoggettamento ad IVA del rilascio di copia di dette cartelle cliniche alla luce dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'art. 22 della legge n. 241 del 1990, in materia di accesso ai documenti amministrativi, stabilisce che "è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, eletromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati, dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".
La citata circolare n. 70 del 24 novembre 1992, con riferimento al rilascio di copia di documenti amministrativi dietro pagamento "del costo di riproduzione, nonché di diritti di ricerca e di visura", chiarisce che "le operazioni volte al rilascio da parte di enti pubblici di copie di documenti amministrativi esulano dal campo di applicazione dell'IVA in quanto le stesse vengono rese nell'esercizio di un'attività amministrativa dovuta.
Conseguentemente non si realizza il requisito dell'esercizio di attività commerciale di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l'assoggettamento al tributo delle relative operazioni".
Il Ministero della Sanità ha chiarito che le cartelle cliniche costituiscono documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.
Occorre, quindi, concludere che il rilascio da parte delle ASL e di altri enti pubblici di copia delle cartelle cliniche, costituendo esercizio di attività amministrativa, è escluso dal campo di applicazione dell'IVA secondo i principi enunciati nella circolare n. 70 del 24 novembre 1992.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.
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