Circolare Agenzia Entrate n. 8 del 25.01.2002

Certificazione dei risultati delle competizioni di Formula 1 ai fini delle scommesse previste dal D.M. 2 agosto 1999, n. 278, Capo I
Circolare Agenzia Entrate n. 8 del 25.01.2002

Come è noto, con D.M. 2 agosto 1999, n. 278, sono state istituite e disciplinate nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa relative ad eventi sportivi di primario rilievo nazionale ed internazionale diversi da quelli gestiti o controllati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalle scommesse sulle corse dei cavalli.
Con il medesimo decreto è stata altresì istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101", collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla Federation International de l'Automobile - FIA
Con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti in ordine all'attuale sistema di esercizio di dette scommesse a quota fissa e a totalizzatore, la cui gestione è stata oggetto di critiche da parte di alcuni organi della stampa sportiva specializzata.
In particolare, è stato rilevato che il criterio di certificazione dei risultati degli eventi che costituiscono oggetto delle scommesse in questione sarebbe diverso da quello utilizzato per l'analoga scommessa "Formula 101", prevista dal titolo II dello stesso decreto ministeriale n. 278, fondato sulle risultanze dell'ordine di arrivo, sottoscritto dai commissari di gara, emesso dopo l'effettuazione, ad opera degli stessi, dei controlli tecnici delle auto, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria con circolare n. 194/E del 27 ottobre 2000.
I risultati delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi gestiti dal CONI sono accertati, invece, sulla base di elementi e notizie oggettivamente riscontrabili da cui attingere i risultati al termine della gara e, precisamente, l'ordine di arrivo acquisito dal sito Internet ufficiale delle federazioni sportive e da trasmissioni televisive specializzate.
Per una migliore comprensione dei termini della questione e per stabilire quale metodologia di convalida dei risultati sia da adottare, appare opportuno l'esame preliminare delle norme riguardanti la materia.
L'articolo 3 del D.M. n. 278 del 1999 stabilisce che "per l'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1, i concessionari abilitati applicano le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e, in particolare, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 ...".
L'articolo 5, comma 2, del D.M. 2 giugno 1998, n. 174 dispone che "le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi alle competizioni stesse purchè riscontrabili o determinabili dai referti arbitrali".
L'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto prevede che "il risultato oggetto della scommessa è tempestivamente reso pubblico dal CONI. Le modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate".
L'articolo 5, comma 3, del D.M. n. 278 del 1999 stabilisce che "l'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi oggetto di scommesse è responsabilità dei concessionari abilitati all'accettazione delle stesse sulla base di referti arbitrali".
L'articolo 11, comma 6, del citato decreto n. 278 recita: "Il coordinamento organizzativo ... dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 1 del presente regolamento, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno, è riservato, tramite apposita convenzione, alla FIA, ovvero ad altro soggetto dalla stessa delegato allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto".
L'esame sistematico delle disposizioni riportate consente di formulare le seguenti considerazioni:

a) le scommesse automobilistiche in discorso sono strutturalmente diverse da quella denominata "Formula 101", consistente nel pronosticare le prime otto vetture classificate nelle gare di Gran Premio del Campionato del Mondo di Formula 1. Le scommesse automobilistiche in parola consistono, infatti, nel pronostico del vincitore del Campionato del Mondo (ante post), del vincitore di ogni Gran Premio (sul vincente), di quale tra due concorrenti si è piazzato meglio (testa a testa) ovvero si è classificato o meno (classificato/non classificato).
La maggiore complessità e l'entità dei premi relativi alla Formula 101 rispetto alle altre scommesse (più elementari rispetto agli esiti oggetto del pronostico), devono necessariamente determinare una differente disciplina tra le due tipologie di scommesse, anche agli effetti dell'accertamento dei risultati delle competizioni;
b) il criterio dell'utilizzo dei risultati al termine della gara, usato per le scommesse sulle corse motociclistiche e per gli eventi internazionali inseriti nei palinsesti del CONI per le scommesse sportive, non ha creato, dopo due anni di applicazione, problemi di attendibilità dei risultati, al di là della eterogeneità dei metodi usati;
c) il criterio in uso ha il vantaggio di consentire un sollecito pagamento delle vincite e l'utilizzo delle somme riscosse per ulteriori giocate, giovando quindi alla celerità ed al volume del gioco;
d) il criterio predetto non presenta, poi, gli inconvenienti propri dell'altro criterio: è di applicazione immediata in quanto non bisogna aspettare i tempi (due o più ore per le gare estere) per l'emanazione dell'ordine di arrivo valido per la scommessa "Formula 101"; non presuppone inoltre gli accordi onerosi, specialmente sotto il profilo economico, tra i gestori delle scommesse e le federazioni internazionali per "l'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi oggetto di scommesse ... sulla base dei referti arbitrali" (D.M. n. 278/99, articolo 5, comma 3). Appare evidente che il rispetto della norma appena richiamata sarebbe di impossibile attuazione pratica, soprattutto se si considera che i concessionari (attualmente circa 2000 tra ippici e sportivi) dovrebbero rivolgersi contemporaneamente alla giuria per acquisire il verdetto ufficiale.

In conclusione, pur riconoscendosi l'opportunità di una regolamentazione esplicita del metodo attualmente in uso per evitare contestazioni e per non disorientare gli scommettitori (oggettivo riscontro degli esiti delle gare), si ritiene che si debba, nell'immediato, fare applicazione di tale metodo in via interpretativa e cioè sulla base del rinvio contenuto nell'articolo 3 del D.M. n. 278 del 1999 agli articoli 5, comma 2, e 8, comma 5 del D.M. 2 giugno 1998, n. 174, che disciplina le scommesse sportive gestite dal CONI.
In altri termini, si è ritenuto opportuno privilegiare, nel conflitto tra i due gruppi di norme suelencati, l'applicazione delle disposizioni che non pregiudicano l'operatività del gioco, in luogo di quelle che finirebbero per paralizzarne l'esercizio. Le conclusioni suesposte sono state condivise dalla Commissione per la soluzione delle controversie sulle scommesse sportive istituita ai sensi dell'art. 38 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

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