Emersione di attività detenute all'estero. Articoli da 11 a 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350
Circolare Agenzia Entrate n. 85 del 01.10.2001
Premessa
Con il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2001, sono state approvate disposizioni volte a consentire - in occasione dell'imminente "change-over" determinato dalla sostituzione della lira con l'euro - l'emersione e conseguente regolarizzazione delle attività detenute all'estero da taluni soggetti residenti in Italia.
In particolare, il Capo III, articoli da 11 a 21, si rivolge alle persone fisiche e agli altri soggetti residenti fiscalmente in Italia che, anteriormente al 27 settembre 2001 (data di entrata in vigore del provvedimento), hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto "monitoraggio fiscale" - vale a dire dalle norme contenute nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 - nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.
In sostanza, attraverso l'emersione, è consentito far rientrare in Italia denaro e attività di natura finanziaria (cosiddetto "rimpatrio") ovvero continuare a mantenere le proprie attività all'estero (cosiddetta "regolarizzazione").
L'emersione non comporta ovviamente la regolarizzazione degli illeciti di qualsiasi altra natura, cioè delle ipotesi di violazioni di legge diversa da quella tributaria e previdenziale, per i quali restano fermi i presidi ordinamentali e le relative sanzioni e, in particolare, quelli contenuti nella disciplina dell'antiriciclaggio.
A differenza dell'ipotesi di rimpatrio, limitata esclusivamente al denaro e ad altre attività finanziarie, l'ipotesi di regolarizzazione ricomprende anche gli investimenti esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all'estero, gli oggetti preziosi e le opere d'arte. Anche per talune di queste ultime attività (preziosi ed opere d'arte), diverse da quelle di natura finanziaria, la regolarizzazione non implica necessariamente il permanere delle stesse all'estero.
L'emersione delle predette attività detenute all'estero - sia nel caso del rimpatrio, sia nel caso della regolarizzazione - produce effetti estintivi delle violazioni di natura tributaria e previdenziale relativamente agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento, rende non punibili i relativi delitti e reati ed estingue le sanzioni amministrative.
E', altresì, prevista con riferimento ai medesimi periodi d'imposta, la preclusione di ogni attività di accertamento relativamente agli imponibili corrispondenti agli importi dichiarati.
Inoltre, è assicurata al soggetto che si avvale delle facoltà concesse dal provvedimento un'ampia riservatezza, anche nel tempo, dei dati e delle notizie comunicati agli intermediari relative alle attività oggetto di emersione. Tali informazioni sono, infatti, coperte per legge da un elevato grado di segretezza, essendo preclusa espressamente la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di venirne a conoscenza, ad eccezione dei casi in cui sia lo stesso contribuente a fornirle, nel proprio interesse.
Per regolarizzare la propria posizione, il contribuente è tenuto al versamento di una somma di entità contenuta, pari al 2,5 per cento dell'importo delle attività oggetto dell'emersione. In luogo del versamento della somma, è possibile sottoscrivere titoli di Stato a tasso di interesse ridotto, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate.
Gli adempimenti a carico dei contribuenti sono limitati: si richiede semplicemente una dichiarazione sintetica e "riservata" da presentare in banca o all'intermediario dove sono depositate le attività finanziarie rimpatriate. Analoghe procedure semplificate sono previste per il caso specifico della regolarizzazione delle attività e degli investimenti che si intende eventualmente mantenere all'estero senza, quindi, procedere ad alcun rimpatrio.
I contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione riservata sono esonerati, relativamente agli importi ivi indicati, dall'obbligo di indicare le medesime attività nella dichiarazione dei redditi (modulo RW).
1. Ambito soggettivo
I destinatari del provvedimento sono individuati, dall'articolo 11, comma 1, lettera a), sia in caso di rimpatrio che di regolarizzazione, nelle persone fisiche, negli enti non commerciali, nelle società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si tratta, come già precisato, degli stessi soggetti interessati dalla normativa sul cosiddetto "monitoraggio fiscale".
2. Ambito oggettivo
Le disposizioni relative al cosiddetto "rimpatrio" hanno per oggetto le somme di denaro e le altre attività finanziarie - tra le quali: le azioni, quotate e non quotate, le quote di società ancorché non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente - detenuti all'estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia.
A tal fine, rilevano anche le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia.
In considerazione della finalità del provvedimento che è quella di consentire l'emersione di attività comunque riferibili al contribuente, detenute al di fuori del territorio dello Stato, essa è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.
La cosiddetta "regolarizzazione", invece, può riguardare non soltanto il denaro e le predette attività finanziarie, ma anche investimenti di diversa natura, nonché altre attività, quindi: gli immobili, le quote di diritti reali, le cosiddette "multiproprietà", gli oggetti preziosi, le opere d'arte - detenuti all'estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, alla data del 27 settembre 2001.
Si fa presente che il provvedimento lascia ampia discrezionalità al contribuente circa l'utilizzo dei due strumenti finalizzati all'emersione delle attività detenute all'estero. E', infatti, consentito utilizzare l'operazione del rimpatrio per il capitale e l'operazione della regolarizzazione per le attività finanziarie ivi detenute ovvero utilizzare per una parte di essi uno dei due strumenti; ad esempio, è possibile fare rientrare anche soltanto una parte del capitale e regolarizzare la parte rimanente.
3. Intermediari
Per l'effettuazione delle operazioni di emersione è necessario avvalersi dell'intervento degli intermediari specificamente individuati dall'articolo 11, comma 1, lettera b). Si tratta, in particolare:
1. delle banche italiane;
2. delle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3. delle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del citato D.Lgs. n. 58 del 1998, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
4. delle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
5. degli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del citato D.Lgs. n. 58 del 1998;
6. della Poste Italiane S.p.A.;
7. delle stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
Per le operazioni di investimento in titoli di Stato, disciplinate dall'articolo 12, comma 2, del provvedimento, gli intermediari che non aderiscono al sistema di deposito accentrato dei titoli di Stato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. si avvalgono dei soggetti che vi partecipano.
4. Termini per l'effettuazione delle operazioni di emersione
Il periodo entro il quale è consentito avvalersi delle disposizioni in esame e, quindi, effettuare le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione, è stabilito in quattro mesi, ossia dal 1 novembre 2001 al 28 febbraio 2002. Quest'ultima data coincide con il termine ultimo per l'entrata in vigore a regime dell'euro.
Al contribuente è rimessa la scelta, entro tale periodo, del momento in cui effettuare l'operazione di emersione (rimpatrio e/o regolarizzazione).
Inoltre, al contribuente che abbia già effettuato un'operazione di emersione attraverso un intermediario, è comunque consentito, prima della scadenza dei termini, di far emergere - attraverso una nuova dichiarazione - ulteriori attività detenute all'estero.
Sempreché non sia decorso il termine di cui sopra, il contribuente può effettuare le operazioni di emersione anche attraverso più intermediari, presentando diverse dichiarazioni riservate.
5. Il rimpatrio
Il rimpatrio, disciplinato dall'articolo 12, è finalizzato al rientro di denaro e delle attività finanziarie di cui sopra - detenute all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto (27 settembre 2001).
I soggetti interessati all'operazione di rimpatrio devono presentare agli intermediari sopra elencati una "dichiarazione riservata" del denaro e delle attività finanziarie detenuti all'estero alla predetta data, delle quali si dispone l'ingresso nel territorio dello Stato.
Tale dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel quale sono indicate la natura e l'ammontare delle attività oggetto di rimpatrio.
L'operazione di rimpatrio può essere effettuata anche attraverso il trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie. In tal caso, si applica - oltre alla normativa antiriciclaggio per l'individuazione delle operazioni "sospette" - l'ordinaria disciplina in materia di monitoraggio (articoli 3 e seguenti del D.L. n. 167 del 1990).
Quest'ultima prevede l'obbligo a carico del soggetto interessato di dichiarare l'operazione di trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie all'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) all'atto del passaggio in dogana, nel caso di transiti extracomunitari, ovvero, nel caso di transiti da un Paese dell'Unione Europea, nelle quarantotto ore successive all'entrata. In quest'ultima ipotesi, la dichiarazione è depositata presso una banca, un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza. Tali soggetti trasmettono le dichiarazioni ricevute all'UIC che provvede ad inviarle all'Amministrazione finanziaria.
Nel caso in esame, l'intermediario riceve la dichiarazione di rimpatrio unitamente alla dichiarazione di trasporto al seguito resa secondo le predette modalità.
L'applicazione della normativa vigente sul monitoraggio è finalizzata ad evitare che i contribuenti utilizzino impropriamente la facoltà concessa dal provvedimento in esame, facendo emergere attività detenute in Italia, piuttosto che all'estero, che siano state oggetto di violazioni della normativa fiscale. L'Amministrazione finanziaria può infatti avvalersi delle informazioni acquisite attraverso le segnalazioni nominative dell'UIC per lo svolgimento degli accertamenti sui soggetti che hanno effettuato le operazioni di trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie.
5.1 Modalità di pagamento della somma dovuta
Ai fini del conseguimento degli effetti del rimpatrio, è dovuta una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato del denaro e delle attività finanziarie rimpatriati.
Tale somma non costituisce per il contribuente un importo deducibile né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
Per il versamento della predetta somma può essere utilizzato sia il denaro rimpatriato sia le disponibilità esistenti in Italia.
Oltre al versamento in contanti, l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge in esame, prevede la possibilità di regolamento della somma dovuta mediante la sottoscrizione di titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, a tasso di interesse ridotto, le cui caratteristiche e relative modalità e procedure di assegnazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del provvedimento.
Si tratta di una forma, alternativa al versamento in contanti, che può essere utilizzata per il rimpatrio del contante, ma anche per tutte le ipotesi di "emersione delle attività"; essa richiede la sottoscrizione di titoli di Stato per una quota pari al 12 per cento dell'ammontare delle attività rimpatriate. Il tasso di interesse di tale titoli è fissato in misura tale da assicurare l'equivalenza finanziaria fra la somma dovuta e il differenziale tra il valore nominale dei titoli sottoscritti e la relativa quotazione teorica di mercato.
Il contribuente può, una volta effettuata l'emersione, trasferire liberamente il deposito titoli "a tasso ridotto" presso un altro intermediario, eventualmente anche presso un intermediario non residente ovvero cedere i titoli medesimi.
6. La regolarizzazione
Tenuto conto delle disposizioni del Trattato istitutivo dell'Unione Europea in materia di libera circolazione dei capitali, l'articolo 15 del provvedimento in esame disciplina il caso in cui il contribuente, in alternativa all'effettuazione dell'operazione del rimpatrio, intenda avvalersi degli effetti dell'emersione pur continuando a mantenere all'estero il denaro e le attività finanziarie.
Analogamente alle ipotesi di rimpatrio, la regolarizzazione è consentita, non soltanto per le attività possedute direttamente, ma anche per quelle possedute per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
Anche in questo caso, pur non essendoci un effettivo ingresso di denaro e di attività finanziarie nel territorio dello Stato, i contribuenti sono tenuti a presentare ad uno degli intermediari indicati nel paragrafo 3 la dichiarazione riservata di cui all'articolo 13.
A tal fine, i contribuenti, avvalendosi degli stessi intermediari sopra indicati per il rimpatrio, seguono le medesime procedure (presentazione della dichiarazione riservata, esercizio delle opzioni previste per il pagamento della somma) stabilite per le operazioni di rimpatrio.
Qualora la dichiarazione riguardi attività di natura finanziaria (ad esempio, denaro, titoli, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria), il contribuente deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione o altra documentazione analoga (ad esempio, estratti conto bancari) rilasciata dall'intermediario estero, avente data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione della dichiarazione, che sia in grado di comprovare che le attività finanziarie sono depositate o costituite presso l'intermediario medesimo e che quindi sono effettivamente detenute all'estero.
La responsabilità circa la veridicità e la provenienza della certificazione ricade esclusivamente sull'interessato e sul soggetto che l'ha rilasciata, che ne rispondono a tutti gli effetti di legge, anche penali.
In proposito, si ricorda che il comma 1 dell'articolo 485 del codice penale prevede che: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma in tutto in parte una scrittura privata falsa ... è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a 3 anni.".
La regolarizzazione può riguardare, oltreché attività finanziarie, anche investimenti e attività di diversa natura - sempreché siano detenuti all'estero alla data del 27 settembre 2001 - tra i quali: gli immobili, le quote di diritti reali, le cosiddette "multiproprietà", gli oggetti preziosi e le opere d'arte. In questo caso, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, non è richiesta la certificazione da parte degli intermediari non residenti.
Vi rientrano, in considerazione dell'ampia formulazione normativa e delle finalità del provvedimento, anche le attività intestate a società fiduciarie o possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. In entrambe le ipotesi di regolarizzazione, sia quelle riferite ad attività finanziarie sia quelle relative ad investimenti ed attività di diversa natura, i soggetti interessati conseguono gli effetti descritti nel paragrafo 9.
Gli intermediari incaricati di ricevere le dichiarazioni riservate provvedono a svolgere i medesimi adempimenti previsti per il rimpatrio, richiamati nel successivo paragrafo 8, ad eccezione di quelli della lettera e).
Con riferimento agli obblighi di rilevazione e comunicazione, previsti dalla disciplina del monitoraggio, l'articolo 15, comma 4, del provvedimento estende gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 167 del 1990 e gli obblighi di comunicazione sanciti dal comma 3, del medesimo articolo, i quali ultimi, invece, non si applicano alle operazioni di rimpatrio.
7. Contenuto della dichiarazione riservata
Come accennato, ai fini delle operazioni di emersione, il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione riservata e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione.
La dichiarazione ha contenuto sintetico e ricalca sostanzialmente i dati e le notizie che il contribuente avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi, modulo RW, in osservanza degli obblighi previsti dal cosiddetto "monitoraggio fiscale".
Le attività, in essa specificate, devono essere indicate con esclusivo riferimento alla tipologia delle stesse, senza la descrizione analitica degli estremi identificativi delle stesse (quali, ad esempio: codice titolo, soggetto emittente, ecc.).
Relativamente all'ammontare del denaro e delle attività finanziarie espresse in valuta, il contribuente è tenuto anche ad indicare nella dichiarazione riservata il valore in euro (o in lire) convertito utilizzando i cambi indicati nel decreto dell'Agenzia delle Entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2001, recante l'accertamento del cambio delle valute estere sulla base della media dei cambi mensili fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del TUIR, per il periodo che va da settembre 2000 ad agosto 2001.
Ai fini dell'indicazione dell'ammontare delle attività finanziarie, il contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione, fermo restando che gli effetti previsti in conseguenza della emersione delle disponibilità detenute all'estero sono limitati agli importi indicati nelle dichiarazioni riservate. Il contribuente può, ad esempio, indicare l'importo corrispondente al valore corrente delle attività ovvero al costo di acquisto delle stesse o a valori intermedi.
I valori assegnati alle attività non rilevano ai fini della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi eventualmente realizzati dal contribuente dopo avere effettuato le operazioni di emersione, con riferimento ai quali si applicano gli ordinari criteri di determinazione dei redditi stabiliti dal TUIR e, per quanto riguarda le attività di natura finanziaria, anche dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Nella medesima dichiarazione il contribuente deve esprimere l'opzione relativa alla modalità prescelta per il pagamento della somma dovuta, specificando la scelta del pagamento in denaro o mediante la sottoscrizione dei titoli "a tasso ridotto". In questo caso, nella dichiarazione devono essere distintamente indicati l'ammontare per il quale si intende pagare la somma e quello per il quale si effettua l'investimento; in alternativa, il contribuente può presentare più di una dichiarazione allo stesso intermediario.
La dichiarazione riservata, debitamente sottoscritta dall'intermediario e rilasciata in copia al contribuente, comprova il pagamento della somma o la sottoscrizione dei titoli di Stato "a tasso ridotto" e costituisce l'unico documento idoneo ad invocare gli effetti del rimpatrio, previsti dal provvedimento in esame.
Va da sè che la dichiarazione riservata non è soggetta ad imposta di bollo.
8. Adempimenti a carico degli intermediari
Gli intermediari assumono un ruolo essenziale ai fini dell'applicazione della disciplina in esame.
In particolare, gli intermediari provvedono a:
a. raccogliere le dichiarazioni riservate presentate dalla clientela e a controfirmare le medesime, rilasciandone copia agli interessati. Si ricorda, infatti, che la dichiarazione debitamente sottoscritta dall'intermediario, costituisce l'impegno dell'intermediario al versamento della somma o all'investimento in titoli ed è quindi l'elemento documentale necessario per conseguire gli effetti del rimpatrio. Resta fermo che gli intermediari non sono tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate, relativamente agli importi delle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione;
b. versare le somme dovute in relazione alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare alcun tipo di compensazione; a tal fine, gli intermediari trattengono la somma dal denaro rimpatriato ovvero, se il contribuente non ne fornisce la provvista, effettuano i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni del contribuente stesso;
c. sottoscrivere per conto del contribuente i titoli "a tasso ridotto", conformemente alle disposizioni contenute in apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
d. indicare nella dichiarazione annuale del sostituto d'imposta (mod. 770) l'ammontare complessivo dei valori rimpatriati, quello delle somme versate o dei titoli "a tasso ridotto" sottoscritti per conto della clientela. Al fine di garantire la massima riservatezza sulle operazioni di emersione, i dati comunicati annualmente nel predetto modello sono dati aggregati, senza alcuna specificazione dei nominativi che hanno presentato la dichiarazione. Tali adempimenti, relativamente alle dichiarazioni riservate presentate dai contribuenti nell'anno 2001, sono effettuati nel modello 770 per l'anno 2001, e per le dichiarazioni presentate nel 2002 nella dichiarazione del sostituto d'imposta relativa al medesimo anno;
e. effettuare le rilevazioni, ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale, degli importi rimpatriati come trasferimenti dall'estero ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 167 del 1990.
Tuttavia, in deroga alla disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge, gli intermediari non devono comunicare i dati e le notizie relativi alle operazioni di rimpatrio all'Amministrazione finanziaria. La deroga, diretta a garantire la massima riservatezza delle operazioni di emersione, è coerente con la limitazione dei poteri di accesso alle informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, prevista nell'ambito degli effetti del rimpatrio;
f. effettuare le rilevazioni e le comunicazioni, ai fini della stessa disciplina sul monitoraggio fiscale, delle attività finanziarie mantenute all'estero dal contribuente e regolarizzate, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del citato D.L. n. 167 del 1990.
Si fa presente, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17 del provvedimento, gli intermediari dovranno provvedere a rilevare le operazioni di rimpatrio (nonché quelle di regolarizzazione) ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e a segnalare le operazioni stesse all'UIC qualora sussistano i presupposti per la configurazione di "operazioni sospette", secondo le istruzioni operative emanate dalla Banca d'Italia (cd. "decalogo" di gennaio 2001).
Analogamente, gli intermediari dovranno includere le operazioni citate nelle segnalazioni periodiche all'UIC aventi finalità statistiche, conformemente alle istruzioni impartite dallo stesso Ufficio, ed effettuare, ove ricorrano i presupposti, le comunicazioni di cui all'articolo 3-ter del citato D.L. n. 167 del 1990.
In relazione ai predetti adempimenti, gli intermediari sono soggetti alle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi con riferimento alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, ai rimborsi ed al contenzioso. Pertanto, alla somma dovuta per effetto delle operazioni di emersione si rendono applicabili, ove compatibili, anche le disposizioni procedimentali relative alle ritenute e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ad eccezione dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come espressamente previsto dall'articolo 13, comma 2, del provvedimento.
Per quanto riguarda, in particolare, la disciplina sanzionatoria, si rendono applicabili:
- l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ritardati od omessi versamenti diretti), che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato nell'ipotesi di mancato pagamento di tributi nel termine previsto;
- l'articolo 14 dello stesso D.Lgs. n. 471 del 1997 (violazione dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte), a norma del quale chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 sopra richiamato per il caso di omesso versamento.
E' appena il caso di sottolineare che sono altresì applicabili nei confronti dell'intermediario le disposizioni relative al cosiddetto "ravvedimento operoso" di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Gli effetti del rimpatrio e della regolarizzazione
Gli effetti dell'emersione delle attività effettuata in conformità alle disposizioni in materia di rimpatrio e di regolarizzazione sono disciplinati dall'articolo 14 del provvedimento.
In linea generale, è prevista la non applicazione di alcune sanzioni amministrative e penali, nonché l'inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale.
In particolare, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, è inibito ogni accertamento tributario e contributivo relativo ai periodi per i quali non siano scaduti i termini alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Ciò vale non soltanto per le attività esportate dall'Italia, ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all'estero.
E' altresì preclusa l'attività di accertamento nei confronti dei soggetti obbligati in via solidale con il contribuente.
Considerato che l'emersione si riferisce alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la preclusione dell'attività di accertamento si riferisce anche a presupposti verificatisi fino alla predetta data e, quindi, anche al periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 e il 27 settembre 2001.
Va da sé che gli effetti dell'emersione non possono essere invocati con riferimento alle attività che, pur essendo indicate nella dichiarazione riservata, non sono detenute all'estero alla predetta data di entrata in vigore del provvedimento.
Per effetto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 14, in caso di accertamento, il contribuente può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione, chiedendo la verifica della congruità della somma corrisposta in relazione all'ammontare delle attività indicate nella dichiarazione riservata ovvero l'effettività della sottoscrizione dei titoli di Stato.
Previa adesione del contribuente, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dall'Amministrazione finanziaria e dagli Enti previdenziali, sono definite fino a concorrenza dell'ammontare delle attività dichiarate.
La speciale "copertura" assicurata dalle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione opera - fino a concorrenza degli importi esposti nella dichiarazione riservata - sui maggiori imponibili accertati, rappresentati dalle somme o dalle attività rimpatriate o regolarizzate. In tal caso, gli organi di accertamento determinano l'eventuale maggiore imposta dovuta su un ammontare pari alla differenza tra l'importo che sarebbe stato imponibile in assenza delle operazioni in questione e quello del denaro e delle altre attività dichiarate.
Inoltre, il comma 7 dell'articolo 14 stabilisce che le operazioni di emersione non producono gli effetti previsti qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza, comprese le richieste, gli inviti e i questionari di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Al riguardo, come già chiarito nella circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, si precisa che affinché vi sia un effetto preclusivo alla regolarizzazione, gli inviti, le richieste e i questionari, devono essere stati notificati al contribuente.
Inoltre, la non punibilità degli illeciti penali, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), non opera se per detti illeciti è stato già avviato un procedimento penale.
La medesima disposizione prevede, altresì, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, comprese quelle speciali contenute nell'articolo 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 167 del 1990, e rende non punibili i reati previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, ad eccezione di quelli previsti nell'articolo 4 di quest'ultima legge (utilizzo di documenti falsi o realizzazione di altri comportamenti fraudolenti atti a ostacolare l'accertamento dei fatti materiali, reato punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 5 a 10 milioni).
Il comma 2 dell'articolo 14 detta disposizioni volte ad assicurare il completo anonimato fiscale ai soggetti che effettuano le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione.
Infatti - fermi restando gli obblighi in materia di antiriciclaggio previsti dall'articolo 17 del provvedimento e quelli di rilevazione e comunicazione previsti per la regolarizzazione delle attività detenute all'estero - gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate non devono fornire all'Amministrazione finanziaria i dati e le notizie relativi alle medesime dichiarazioni riservate. Gli intermediari, inoltre, sono esclusi dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 167 del 1990 in materia di monitoraggio fiscale. I dati relativi alle operazioni di emersione effettuate dal contribuente non soltanto non sono comunicati all'Amministrazione al momento dell'operazione, ma non sono forniti nemmeno successivamente in sede di accertamento.
In particolare, in caso di rimpatrio, non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attività finanziarie rimpatriate. Su tali conti, tuttavia, potranno essere depositati esclusivamente le attività rimpatriate di cui alle dichiarazioni "riservate" prodotte dai contribuenti interessati, restando escluso qualunque ulteriore accredito, tranne quello riguardante somme derivanti dall'alienazione delle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell'ammontare delle attività stesse inserito dal contribuente nella dichiarazione "riservata".
L'obbligo della riservatezza si estende anche ai dati e alle notizie relative ai titoli di Stato eventualmente sottoscritti dal contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge in esame, i quali, derivando comunque dall'operazione eseguita, devono essere inseriti nei conti che accolgono le attività finanziarie rimpatriate. Ciò sia nell'ipotesi che la sottoscrizione venga effettuata con il disinvestimento di attività rimpatriate, sia nel caso in cui la sottoscrizione medesima sia eseguita con provvista di provenienza interna fornita dal contribuente.
In sostanza, con riferimento agli obblighi in materia di "monitoraggio fiscale" applicabili alle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione, dall'insieme delle disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16, deriva che:
- gli intermediari sono tenuti, come già precisato, a rilevare le operazioni di rimpatrio e quelle di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 167 del 1990; gli stessi intermediari devono comunicare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto, esclusivamente le operazioni di regolarizzazione; ove ne ricorrano i presupposti, gli intermediari devono, inoltre, effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 3-ter dello stesso decreto;
- i contribuenti non sono tenuti ad indicare gli importi rimpatriati o regolarizzati nella dichiarazione dei redditi, modulo RW, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché relativo al periodo d'imposta precedente qualora la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002. Ad esempio, il contribuente che presenta la dichiarazione riservata il 30 novembre 2001 non deve compilare, con riferimento alle attività rimpatriate o regolarizzate, il modulo RW della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, da presentare nel 2002; se la dichiarazione riservata è presentata il 30 gennaio 2002, il contribuente non deve compilare nè il modulo RW della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001 né quello della dichiarazione dei redditi per l'anno 2002, da presentare nel 2003. Si ricorda che, nell'ipotesi in cui il rimpatrio di denaro o di attività finanziarie avvenga mediante trasporto al seguito, resta fermo l'obbligo di dichiarazione all'Ufficio Italiano Cambi di cui all'articolo 3 del D.L. n. 167 del 1990.
A fronte della deroga ai poteri di controllo degli uffici dell'Amministrazione, sono state introdotte, nel comma 3 dell'articolo 14, particolari cautele volte a evitare che gli intermediari e, tramite questi, gli stessi contribuenti possano utilizzare le disposizioni di deroga per ostacolare i controlli dell'Amministrazione con riferimento ad informazioni diverse da quelle riguardanti le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione.
E' stabilito, quindi, che qualora l'intermediario non si limiti a garantire la riservatezza dei dati e delle notizie con riferimento esclusivamente alle operazioni di emersione, lo stesso è tenuto a fornire all'Amministrazione finanziaria sia i dati relativi alle predette operazioni sia quelli eccedenti inerenti ad operazioni diverse.
A tal fine, con la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 19, è stata introdotta una sanzione amministrativa volta a punire il comportamento illecito dell'intermediario che abbia omesso la predetta comunicazione, sanzione fissata nella misura del 25 per cento degli importi non comunicati eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.
10. Redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate
Ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, il contribuente che si avvale dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie può comunicare all'intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti da tali attività percepiti nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del provvedimento alla data di presentazione della predetta dichiarazione.
In tal modo, l'intermediario sui redditi comunicati dal contribuente applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive che avrebbe applicato qualora dette attività fossero già in deposito presso lo stesso e ne effettua il versamento secondo le ordinarie modalità previste per le imposte sui redditi.
A tal fine, contestualmente alla presentazione di tale comunicazione, il contribuente è tenuto a fornire all'intermediario la provvista corrispondente alle imposte dovute.
Il contribuente che si avvale di tale possibilità, non è tenuto ad indicare i predetti redditi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli stessi sono percepiti, sempreché l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.
Si precisa, infine, che non è richiesta una particolare forma di comunicazione all'intermediario dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate. Restano fermi gli obblighi di comunicazione nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.
11. Le modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di monitoraggio
Contestualmente all'introduzione delle disposizioni sopra esaminate, con le quali si consente la definizione agevolata dei comportamenti omissivi attuati in passato, l'articolo 19 ha apportato alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di "monitoraggio fiscale", al fine di renderla più incisiva.
Con riferimento alle sanzioni in discorso, con la circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, è stato chiarito che le sanzioni applicabili alle violazioni connesse con la compilazione del modulo RW, previste dall'articolo 5, commi 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 167 del 1990, devono ritenersi sostituite dalle sanzioni applicabili in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, stabilite dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, attualmente ricomprese tra lire 500.000 e lire 4 milioni.
Tuttavia, considerata la necessità di introdurre misure più efficaci per contrastare l'esportazione di capitali, l'articolo 19 modifica le misure delle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale.
In particolare, le predette sanzioni sono state elevate nella misura che va dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.
Si tratta delle segnalazioni riguardanti:
a) i trasferimenti di denaro o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti (modulo RW, sez. I);
b) le consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria detenute all'estero (modulo RW, sez. II);
c) i trasferimenti degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria detenute all'estero (modulo RW, sez. III).
Come già accennato, il comma 2 dello stesso articolo 19 introduce una nuova fattispecie sanzionatoria a carico degli intermediari, diretta ad evitare abusi nel sistema dei vincoli di riservatezza previsti sui dati e sulle notizie oggetto di emersione.
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