Regimi fiscali agevolati per le imprese ed i lavoratori autonomi - Articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2001- Istruzioni operative per l'utilizzazione del servizio telematico di "tutoraggio"
Circolare Agenzia Entrate n. 86 del 02.10.2001
Com'è noto gli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevedono regimi fiscali agevolati per coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (art. 13), nonché per i soggetti che svolgono attività cosiddette marginali (art. 14).
Con le circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 8/E del 26 gennaio 2001 e n. 23/E del 9 marzo 2001 sono stati forniti chiarimenti sulle suddette disposizioni agevolative che consistono in sintesi:
- nell'esonero da numerosi adempimenti contabili;
- nella concessione di un credito di imposta per l'acquisto delle apparecchiature informatiche;
- nella convenienza economica derivante dall'applicazione, relativamente al reddito conseguito, dell'imposta sostituiva dell'IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, e della non concorrenza dello stesso reddito alla formazione del reddito complessivo IRPEF, con conseguente eliminazione della progressività delle aliquote;
- nei vantaggi derivanti dall'assistenza gratuita fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2001, n. 68, [nuove iniziative - marginali; n.d.r.] è stato previsto, tra l'altro, per i contribuenti che si avvalgono della specifica assistenza, che il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate:
- elabori i dati contabili trasmessi dal contribuente;
- liquidi le imposte;
- predisponga i modelli F24 per il versamento delle imposte eventualmente dovute;
- predisponga il modello per l'eventuale richiesta del rimborso dell'IVA;
- predisponga i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata dal contribuente.
Da un punto di vista operativo l'assistenza si esplica prevalentemente attraverso il servizio telematico e, in tutti i casi in cui l'informazione richiesta dall'utente non può essere trattata in maniera automatica, attraverso rapporti diretti con gli uffici, anche mediante posta elettronica.
Pertanto, a seguito della realizzazione delle procedure informatiche, concernenti le funzioni sopra illustrate, con particolare riguardo all'attività di assistenza specifica per i contribuenti che si avvalgono del servizio di "tutoraggio" apprestato dagli uffici, si forniscono le istruzioni operative relative alle modalità tecniche di utilizzo del servizio telematico da parte dei contribuenti e degli uffici.
1. Adempimenti dei contribuenti
A partire dal 16 ottobre 2001, viene resa disponibile la procedura di "tutoraggio" per i soggetti che hanno optato per i regimi fiscali agevolati previsti per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali.
Pertanto, per i soggetti che usufruiscono dell'assistenza dell'Agenzia delle Entrate (punto 3 dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2001, recanti rispettivamente disposizioni concernenti "Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo" e "Regime fiscale agevolato delle attività marginali"), dalla suddetta data sarà possibile, collegandosi via internet al sito www.agenziaentrate.it , acquisire il software necessario per inserire le informazioni ed i dati che periodicamente vanno trasmessi all'Anagrafe tributaria.
La procedura informatica a disposizione dei contribuenti consente di comunicare i dati necessari per la elaborazione della contabilità e per il conseguente obbligo di dichiarazione, permettendo agli uffici territorialmente competenti di monitorare i dati trasmessi dai contribuenti.
Si ricorda che, come previsto dai citati provvedimenti del 14 marzo 2001 (punto 3.8), i contribuenti che intendono avvalersi del servizio devono richiedere un pincode ed una password, compilando l'apposito modello disponibile sul sito uniconline.finanze.it.
La prima parte del pincode è comunicata al contribuente immediatamente in via telematica, mentre la seconda parte e la password di accesso sono inviate al domicilio dei contribuenti, entro pochi giorni, tramite Poste Italiane spa.
In virtù delle disposizioni di cui al punto 6.3 dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2001, essendo disponibile la procedura informatica dal prossimo 16 ottobre 2001, è consentito da tale data ed entro il prossimo 10 novembre trasmettere per via telematica i dati relativi ai primi tre trimestri dell'anno 2001, ferma restando la data del 10 gennaio 2002 per la trasmissione dei dati delle operazioni relative all'ultimo trimestre del 2001.
Restano ovviamente confermate, a regime, le scadenze periodiche di trasmissione telematica dei dati previste dal punto 4.1 dei più volte citati provvedimenti del 14 marzo 2001.
1.1. Procedure informatiche e funzioni per il contribuente
Di seguito vengono sinteticamente descritte le funzioni delle procedure informatiche disponibili a decorrere dal 16 ottobre 2001 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate:
- acquisizione ed elaborazione dei dati: la procedura prevede le funzioni necessarie per gestire l'elaborazione dei dati contenuti nei documenti contabili del contribuente.
Il contribuente può gestire i dati relativi a tutte le operazioni effettuate, costituendo nel proprio personal computer una base informativa analitica relativa all'attività esercitata nell'anno. Tali dati, opportunamente aggregati, sono utilizzati per verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per poter fruire del regime fiscale agevolato.
I dati analitici, trasmessi entro il 10 gennaio di ciascun anno, consentono invece la predisposizione automatica dei quadri della dichiarazione relativi al reddito di impresa e/o di lavoro autonomo.
Laddove si manifestino particolari problemi nella predisposizione automatica della dichiarazione, è possibile rivolgersi al "tutor".
La procedura prevede anche alcune funzioni di ausilio, quali la gestione dell'elenco dei clienti, dei fornitori e dei prestatori di lavoro.
Alla fine del periodo d'imposta il contribuente trasmette per via telematica i dati analitici delle registrazioni.
I dettagli relativi alle varie funzioni previste sono illustrati nell' help tecnico-normativo in linea.
La procedura, cui possono accedere i contribuenti in possesso del pincode, contiene anche la guida operativa per la gestione dei dati contabili.
- trasmissione telematica: attraverso questa funzione il soggetto "tutorato" procede all'invio periodico dei dati contabili aggregati, da rendere disponibili all'ufficio competente. Attraverso la funzione di trasmissione telematica vengono, inoltre, gestiti l'invio della dichiarazione, nonché la ricezione delle comunicazioni che l'ufficio rende disponibili al contribuente (superamento dei limiti previsti, imposte da pagare, ecc.);
- predisposizione della dichiarazione annuale: il contribuente riceve la dichiarazione precompilata e procede all'integrazione della stessa con i dati relativi agli altri redditi posseduti, utilizzando l'applicazione "Uniconline".
Per informazioni sul servizio i contribuenti possono anche avvalersi dei call center dell'Agenzia delle Entrate, telefonando al n. 848800444 (dal lunedì al venerdi, dalle ore 9 alle ore 17; il sabato dalle 9 alle ore 13).
2. Adempimenti per gli uffici locali
Gli uffici locali, a decorrere dal 16 ottobre 2001, possono acquisire dal sito intranet dell'Agenzia delle Entrate la stessa procedura informatica resa disponibile per i contribuenti.
Premesso che l'assistenza in questione viene prestata prevalentemente attraverso il servizio telematico internet, si fa presente che la funzione di assistenza fiscale da parte degli uffici (cosiddetto "tutoraggio dei contribuenti assistiti") si differenzia dagli ordinari servizi di informazione e assistenza fiscale normalmente prestati, in quanto comporta l'individuazione, nell'ambito degli uffici, di un responsabile della specifica assistenza in argomento.
Sulla base delle richieste di assistenza fiscale, pertanto, gli uffici locali o, in mancanza, gli uffici distrettuali delle imposte dirette, competenti in ragione del domicilio fiscale dell'assistito, designano - con provvedimento del dirigente capo dell'area servizi ai contribuenti o, in mancanza, del direttore dell'ufficio - un "tutor" il quale assiste il contribuente nell'assolvimento degli obblighi tributari.
A partire dal 20 novembre 2001, sarà disponibile la funzione di collegamento con il sistema centrale con la quale è possibile effettuare il monitoraggio previsto al punto 3.4 dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2001, per la verifica, sulla scorta dei dati trasmessi, dello stato e dell'andamento economico dei contribuenti assistiti, nonché dell'eventuale superamento dei limiti previsti.
2.1. Procedure informatiche e funzioni per gli uffici
- tutoraggio automatico: è prevista una funzione del sistema centrale attraverso la quale l'ufficio può verificare lo stato di ogni singolo contribuente aggiornato sulla base dei dati sintetici periodicamente trasmessi. In particolare, l'ufficio può verificare la tempestività delle trasmissioni da parte dei contribuenti assistiti, l'andamento economico dell'impresa "tutorata", nonché l'eventuale avvicinamento o il superamento dei limiti previsti dal regime agevolato adottato. In tali ipotesi gli uffici sono dotati di un'apposita procedura che periodicamente riepiloga i dati degli assistiti segnalando, ove si verificasse, il superamento dei limiti di importo. Si evidenzia che l'ufficio, per dare assistenza sulle funzionalità della procedura, dispone della stessa applicazione distribuita ai contribuenti. Per qualsiasi comunicazione diretta al soggetto "tutorato", l'ufficio utilizza la casella di posta elettronica che quest'ultimo ha comunicato;
- predisposizione e validazione della dichiarazione annuale: le dichiarazioni pre-compilate dal sistema vengono inviate sia all'ufficio di competenza che al contribuente. Attraverso l'utilizzo di Uniconline, l'ufficio è in grado di validare la dichiarazione e di assistere il contribuente nel completamento dei quadri con gli altri dati.
Si fa presente che per gli uffici non serviti dalla rete intranet saranno fornite successive istruzioni operative, per assicurare la specifica assistenza ai contribuenti.
Si raccomanda alle Direzioni regionali e agli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
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