Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2006 - Primi indirizzi operativi
Circolare Agenzia Entrate n. 9 del 03.03.2006
1. Premessa
2. Attività di analisi e ricerca e cooperazione internazionale
3. Verifiche
4. Controlli sostanziali
5. Accessi brevi
6. Attività di controllo formale
7. Funzioni strumentali all'attività di controllo
8. Attività collegate alla tutela della pretesa erariale
1. Premessa
In attesa di formulare definitivi indirizzi operativi correlati agli obiettivi che saranno fissati nella Convenzione triennale per l'anno 2006-2008, con la presente circolare si forniscono le direttive finalizzate ad assicurare lo svolgimento dell'attività di prevenzione e contrasto all'evasione, da parte delle Direzioni regionali e degli Uffici locali, in coerenza con il principio di proficuità dell'azione amministrativa.
Le direttive tengono conto delle disposizioni contenute nella legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria per l'anno 2006) e degli interventi che l'Agenzia delle Entrate è chiamata ad attuare in risposta alle linee di politica fiscale ed agli obiettivi generali della gestione tributaria espressi nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Attività di analisi e ricerca e cooperazione internazionale
Per l'anno di attività 2006 è confermato l'impegno richiesto agli uffici nell'attività di contrasto alle frodi IVA, con particolare riguardo all'IVA intracomunitaria.
A tal fine andranno assicurati crescenti livelli di efficienza ed efficacia all'azione di contrasto, con la prosecuzione del coordinamento e della collaborazione con le altre amministrazioni impegnate nei controlli.
In particolare, qualora le operazioni sospette siano state poste in essere da operatori nazionali direttamente o indirettamente con soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità europea, dovrà essere attivata la cooperazione internazionale, secondo le modalità specificatamente previste, al fine di ottenere puntuale riscontro dalle autorità estere.
Per converso, tempestiva risposta dovrà essere fornita alle richieste di informazioni in materia di IVA provenienti dall'estero.
Al riguardo, si sottolinea che lo strumento dello scambio di informazioni va altresì utilizzato nell'ambito della cooperazione con le autorità fiscali estere in materia di imposizione diretta.
Le attività di contrasto saranno improntate alla massima collaborazione con gli organi dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni impartite nella circolare n. 48 dell' 11.11.2005 e le conseguenti istruzioni, al fine di favorire la tempestività degli interventi e la rapida conclusione dei controlli.
Con riferimento al fenomeno delle frodi IVA si ricorda che il decreto ministeriale del 22/12/2005 ha dato attuazione all'articolo 60 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
La normativa citata, che trova applicazione nei confronti delle operazioni effettuate a decorrere dal 31/12/2005 giorno di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, fornisce un ulteriore strumento da utilizzare nell'attività di repressione delle frodi, in particolare di quelle fattispecie realizzate attraverso le ben note interposizioni fittizie di missing traders.
Sempre in materia d'imposta sul valore aggiunto l'attività, inoltre, si indirizzerà all'individuazione di:
- percorsi evasivi ed elusivi che potrebbero interessare la gestione dei depositi IVA,
- comportamenti fraudolenti finalizzati ad ottenere indebiti rimborsi e ad utilizzare in compensazione crediti non spettanti.
Nell'ambito della prevenzione dei fenomeni di frode e più in generale di comportamenti evasivi l'attività di intelligence sarà rivolta alla raccolta di tutte le informazioni più utili ai fini di enucleare le posizioni connotate da alto grado di pericolosità.
In tale contesto l'attività sarà diretta ad individuare quei soggetti richiedenti nuove partite IVA che presentano elevati indici di rischio. Una fonte utile per l'individuazione tempestiva di tali soggetti è data dalla procedura "Analisi del rischio delle partite IVA", che è stata completamente automatizzata per la fase iniziale di reperimento delle informazioni, con l'inserimento altresì di un risk score.
Più in generale le strutture di intelligence saranno, inoltre, impegnate ad individuare i fenomeni evasivi ed elusivi attraverso l'elaborazione di specifici percorsi d'indagine finalizzati alla predisposizione di segnalazioni qualificate, secondo i criteri di prassi già in passato individuati, relative a posizioni soggettive da inserire nei piani annuali di controllo.
In particolare l'attività sarà finalizzata a far emergere le posizioni soggettive:
- interessate da fenomeni evasivi e fraudolenti nel settore della vendita, della locazione e dell'intermediazione immobiliare;
- caratterizzate dall'omessa dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- interessate dall'utilizzo ai fini evasivi di regimi fiscali agevolativi destinati dalla normativa a particolari settori;
- con riferimento alle quali l'incrocio di dati del patrimonio informativo esterno ed interno all'Agenzia evidenzi manifestazioni di particolare capacità contributiva;
- in relazione alle quali, nell'ambito dell'attività di intelligence, siano stati rilevati fenomeni evasivi ed elusivi che interessano rilevanti operazioni economiche societarie;
- evidenziate dai flussi informativi provenienti dalle autorità fiscali estere.
3. Verifiche
In attuazione della disposizione del comma 520 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 il Piano operativo dell'Agenzia prevederà un incremento di capacità operativa per l'attività di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione l'istituto della programmazione fiscale.
Pertanto, proseguendo e consolidando le linee programmatiche attuate nell'anno 2005, il budget di produzione prevederà un ulteriore aumento delle risorse destinate all'attività di verifica nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ricavi e/o compensi superiori a 5.164.569 euro.
Con riguardo a tale classe di contribuenti la selezione, da effettuarsi nella puntuale osservanza del principio della proficuità comparata, privilegerà le posizioni soggettive:
- che presentino dichiarazioni con l'esposizione, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, di crediti a rimborso, utilizzati in compensazione ovvero riportati al successivo periodo d'imposta, che appaiano particolarmente rilevanti in relazione all'attività svolta;
- che, in esito ai controlli sui crediti d'imposta concessi per l'incremento della base occupazionale e per le aree svantaggiate, risultino meritevoli di un controllo esteso alla complessiva posizione fiscale, in ragione della rilevanza del credito di cui sia stato accertato l'illegittimo utilizzo, ovvero l'illegittima contabilizzazione, qualora il credito stesso non sia stato utilizzato;
- che risultino aver omesso la comunicazione di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, entro i termini previsti (così come prorogati dall'art. 31 del decreto legge n. 273 del 30/12/2005), ovvero le posizioni soggettive in relazione alle quali il contenuto della predetta comunicazione risulti incompleto o infedele;
- in relazione alle quali, nell'ambito dell'attività di intelligence, siano stati rilevati comportamenti fraudolenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero siano stati rilevati fenomeni evasivi ed elusivi che interessano rilevanti operazioni economiche societarie;
- in relazione alle quali, nell'ambito dell'attività di intelligence, siano state predisposte segnalazioni qualificate con riferimento al settore immobiliare.
L'azione di verifica da svolgersi in coordinamento con la Guardia di Finanza, nei confronti dei cosiddetti contribuenti di grandi dimensioni (volume d'affari, ricavi e/o compensi superiori a 25.822.845 euro) si uniformerà, altresì, alle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Accertamento - Settore Soggetti di grandi dimensioni.
Al riguardo saranno fornite istruzioni in ordine ad uno specifico piano dei controlli nei confronti di società rientranti in gruppi di imprese che hanno esercitato l'opzione per il regime fiscale del consolidato nazionale.
L'incremento dell'attività di verifica nei confronti dei soggetti con volume d'affari ricavi o compensi compresi tra 5.164.570 e 25.822.845 euro impone crescenti livelli di coordinamento con la Guardia di Finanza anche con riferimento agli interventi riguardanti tale classe di contribuenti.
Le Direzioni regionali avvieranno gli opportuni contatti con i corrispondenti Comandi regionali della Guardia di Finanza al fine di risolvere le eventuali specifiche problematiche locali.
Per i contribuenti che si collocano al di sotto della soglia dei 5.164.570 euro di volume d'affari, la selezione, tenendo conto dei criteri indicati con riguardo ai contribuenti cosiddetti grandi e medio-grandi, privilegerà le posizioni soggettive:
- appartenenti a categorie economiche per le quali non sono stati approvati i relativi studi di settore o parametri;
- per le quali, nel corso degli accessi brevi o di altre attività di indagine è stato rilevato lo svolgimento di un'attività economica diversa da quella dichiarata ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- che hanno omesso di dichiarare i dati ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri, pur essendo tenuti a tale adempimento, ovvero hanno indicato cause di esclusione o inapplicabilità;
- per le quali, comunque, non trova applicazione l'istituto della programmazione fiscale.
L'attività di verifica, che riguarderà la complessiva posizione fiscale del contribuente, avrà ad oggetto, di regola, per il primo semestre 2006, il periodo d'imposta 2003.
La scelta di indirizzare ovvero di estendere il controllo verso una diversa annualità deve essere dettata da una effettiva esigenza d'indagine collegata alla proficuità dell'attività da svolgere o finalizzata alla repressione dei fenomeni fraudolenti.
Sussistendone i presupposti, i controlli saranno diretti a rilevare il personale presente al momento dell'accesso, individuando, altresì, le mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale; il tutto finalizzato, poi, a raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai libri e dalle scritture obbligatorie.
Ai fini della programmazione dell'attività di verifica, le Direzioni regionali e gli Uffici terranno conto anche dei contribuenti aventi la sede amministrativa o il luogo di svolgimento dell'attività nei propri ambiti territoriali, anche se con domicilio fiscale in ambito territoriale diverso.
L'eventuale azione di verifica nei confronti di tale categoria di soggetti richiederà, sin dalla fase di selezione, il necessario coordinamento tra le strutture interessate al fine di ottimizzare le complessiva attività di verifica e di accertamento.
I comportamenti tributari tenuti dai contribuenti rientranti nella categoria in argomento formeranno oggetto di attento monitoraggio da parte delle Direzioni regionali.
Per quanto concerne le modalità di esecuzione delle verifiche, gli Uffici:
- opereranno, come di consueto, nella piena osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 212 del 2000, in materia di "Statuto dei diritti del contribuente";
- al fine di contenere la durata dell'intervento, orienteranno il controllo verso gli aspetti più significativi e rilevanti sotto il profilo fiscale, assicurando, comunque, la verifica del corretto adempimento degli obblighi posti a carico del contribuente nella veste di sostituto di imposta;
- utilizzeranno, sussistendone i presupposti, le guide metodologiche già diramate.
La programmazione degli interventi dovrà prevedere, a livello regionale, la conclusione entro il 31 luglio 2006 di un numero di verifiche tale da assicurare un assorbimento di capacità operativa non inferiore al 67% di quella programmata per la complessiva attività di verifica.
I Direttori regionali terranno conto della rilevanza di questo indicatore nella fissazione degli obiettivi ai fini della valutazione della prestazione resa dai Responsabili delle unità operative e di coordinamento che presiedono l'attività di verifica.
4. Controlli sostanziali
L'obiettivo strategico di contrarre i tempi intercorrenti tra il momento di ridefinizione dell'obbligazione tributaria e quello dell'integrale adempimento della pretesa tributaria costituisce una priorità anche per l'anno di attività 2006, per il quale sono previsti specifici indicatori di risultato in ordine al grado di utilizzo dei verbali di verifica.
Pertanto, gli uffici daranno immediato corso, nel rispetto delle norme in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", agli atti conseguenti ai processi verbali di constatazione redatti nei confronti di contribuenti al fine di conseguire:
- un utilizzo, non inferiore al 91 per cento, ai fini dell'accertamento, delle annualità di imposta relative a verifiche eseguite dagli Uffici dell'Agenzia e a verifiche generali della Guardia di Finanza nel periodo 1 luglio 2004 - 30 giugno 2006;
- un utilizzo, non inferiore al 95 per cento, ai fini dell'accertamento, delle annualità di imposta, giacenti al 2 gennaio 2006, relative a verifiche eseguite dagli Uffici dell'Agenzia e a verifiche generali della Guardia di Finanza fino al 30 giugno 2004.
Andrà altresì assicurato il tempestivo utilizzo delle risultanze emerse dagli interventi effettuati da altri Organismi esterni all'Agenzia.
I Direttori regionali terranno conto della rilevanza degli indicatori descritti nella fissazione degli obiettivi ai fini della valutazione della prestazione resa dai Responsabili delle unità operative e di coordinamento che presidiano l'attività di controllo.
Anche con riferimento alla linea di attività "controllo sostanziale" un maggiore impegno andrà riservato nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ricavi e/o compensi superiori a 5.164.570 di euro, e più in generale nei confronti dei contribuenti per i quali non trova applicazione l'istituto della programmazione fiscale, previsto dal comma 499 e seguenti dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006.
Con riferimento ai soggetti con volume d'affari, ricavi e/o compensi superiori a 5.164.570 di euro gli uffici, in sede di predisposizione del piano annuale dei controlli, terranno conto delle posizioni soggettive suscettibili di controllo con modalità istruttorie diverse dalla verifica.
In ordine ai criteri di selezione da adottare ed alle modalità di effettuazione dei controlli nei confronti dei contribuenti con volume d'affari, ricavi e/o compensi superiori a 25.822.846 di euro si rinvia a quanto prescritto con la circolare n. 3/E del 29 gennaio 2004.
L'attività di controllo avrà ad oggetto, di norma, il periodo di imposta 2003 con possibilità di estensione ad annualità diverse in ragione del criterio della proficuità comparata e dell'esigenza di repressione di fattispecie di frode.
Sempre al fine di contrarre i tempi tra il momento di ridefinizione dell'obbligazione tributaria e quello dell'integrale adempimento della pretesa, gli Uffici daranno immediato corso anche agli atti conseguenti ai processi verbali consegnati entro il 31/12/2005 ai contribuenti nei cui confronti trova applicazione l'istituto della programmazione fiscale.
A norma del comma 517 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 la notifica effettuata entro il 31/12, antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto della programmazione fiscale, di processi verbali di constatazione con esito positivo, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2004, comporta l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997.
Gli Uffici procederanno, pertanto, secondo le ordinarie modalità, portando tempestivamente a conclusione, attraverso la predisposizione e la notifica degli atti conseguenti, i procedimenti di accertamento interessati da uno degli atti, indicati dalla norma citata, notificati entro il 31/12/2005.
In sede di attuazione del piano annuale dei controlli nei primi mesi dell'anno 2006, si terrà conto prioritariamente, altresì:
- delle posizioni soggettive, non ancora esaminate, rese disponibili agli uffici attraverso le procedure di gestione sia degli inviti al contraddittorio sulla base degli studi di settore e dei parametri, sia degli avvisi di accertamento parziale automatizzati, ai sensi dell'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
- delle posizioni soggettive per le quali gli uffici hanno a disposizione significativi elementi informativi in ordine all'omessa presentazione delle dichiarazioni;
- delle posizioni soggettive e delle annualità di imposta, con riferimento alle quali non trovano applicazione gli istituti di cui al comma 499 e seguenti dell'art. 1 della legge finanziaria 2006, per le quali gli uffici hanno a disposizione:
a) segnalazioni qualificate predisposte nell'ambito dell'attività di intelligence in particolare con riferimento al settore immobiliare;
b) segnalazioni rese disponibili attraverso le applicazioni informatiche che gestiscono le liste centralizzate;
c) segnalazioni e risultanze degli interventi effettuati da altri organismi ed amministrazioni esterni all'Agenzia;
d) informazioni in ordine a manifestazioni di particolare capacità contributiva utilizzabili ai fini del c.d. accertamento sintetico di cui all'art. 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
e) informazioni che evidenziano fenomeni evasivi ed elusivi nell'ambito di rilevanti operazioni economiche societarie;
f) segnalazioni provenienti dalle autorità fiscali estere;
- delle posizioni soggettive destinatarie di benefici ed incentivi fiscali. Anche per il 2006 tale specifica attività di controllo è riconducibile ai controlli sostanziali; al fine di assicurare una proficua selezione delle posizioni soggettive, gli Uffici potranno avvalersi, nell'ambito dell'applicazione R.A.D.A.R., del data mart sui crediti di imposta, oggetto di aggiornamenti ed implementazioni nel corso del 2005;
- delle posizioni soggettive per le quali le Direzioni regionali abbiano accertato l'insussistenza dei presupposti per la loro iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS ovvero di quelle per le quali le attività istruttorie effettuate abbiano individuato lo svolgimento di attività commerciali da parte di soggetti per i quali, in precedenza, sia stata accertata la sussistenza dei requisiti formali per l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS.
Con riguardo alle suindicate posizioni soggettive non vengono stabilite riserve di capacità operativa al fine di assicurare il più ampio spazio al controllo delle posizioni interessate dai rilievi formulati nei processi verbali di constatazione.
Nella selezione dei soggetti gli uffici valuteranno anche i comportamenti dei contribuenti nei cui confronti sono stati svolti controlli e verifiche negli anni precedenti.
Si richiama, comunque, l'attenzione degli uffici sugli elementi informativi suscettibili di immediato utilizzo, disponibili attraverso le liste centralizzate nonché attraverso le segnalazioni qualificate, predisposte nell'ambito dell'attività di intelligence, relativi a fattispecie caratterizzate dall'omessa presentazione delle dichiarazioni o inerenti al settore immobiliare, coerentemente con quanto previsto dal comma 495 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.
Entro il primo quadrimestre 2006 gli Uffici procederanno, altresì, alla notifica degli atti nei confronti dei contribuenti, inseriti nel piano dei controlli dell'anno precedente, nei cui confronti, l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 51 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ha determinato la ridefinizione dell'obbligazione tributaria rispetto al dichiarato.
Nell'ambito del settore registro l'attività degli Uffici si indirizzerà, prioritariamente, verso gli atti di cessione e di conferimento di terreni edificabili e degli immobili in genere nonché verso gli atti di cessione d'azienda.
Proseguirà, inoltre, l'esame delle posizioni interessate dall'omessa registrazione di contratti di locazione.
Nello svolgimento dell'attività gli uffici perseguiranno il massimo grado di proficuità anche al fine di aumentare i livelli di riscossione derivanti dagli atti di accertamento. Pertanto gli Uffici nell'esecuzione dei controlli dovranno:
- intensificare il ricorso ai provvedimenti di definizione in via amministrativa dell'obbligazione tributaria previsti dagli articoli 5 e 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997;
- ricorrere all'accertamento parziale, sussistendone i presupposti indicati nell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell' articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificati dall'articolo 1, commi 405 e 406, della legge n. 311 del 2004;
- formulare richieste di informazioni alle Autorità fiscali estere, nell'ambito della cooperazione internazionale, ogniqualvolta le caratteristiche del controllo lo richiedano;
- programmare ed effettuare atti istruttori in relazione alla tipologia di posizioni selezionate ed alla concretezza degli elementi di rilevanza fiscale disponibili; in tale contesto andrà valutato l'eventuale ricorso alle indagini finanziarie;
- operare, come di consueto, nel rispetto del disposto dell'articolo 12, settimo comma, della legge n. 212 del 2000;
- assicurare la tempestiva e corretta trasmissione al sistema informativo dei dati concernenti le attività svolte, garantendo, sempre, la perfetta aderenza degli stessi alle risultanze degli atti di ufficio, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione della data di attivazione del controllo.
Nell'ambito del processo in esame gli Uffici dovranno, infine, garantire la piena funzionalità dei processi operativi connessi all'istituto della programmazione fiscale.
5. Accessi brevi
Il ricorso al mezzo di indagine dell' "accesso breve" dovrà assicurare l'adeguato presidio del territorio attraverso controlli diffusi in materia di obblighi strumentali, controllo delle compensazioni e lotta al sommerso.
Si precisa che, così come previsto per l'anno 2005, nell'ambito del processo degli accessi brevi finalizzati al presidio del territorio rientrano anche i controlli effettuati per "conto di altri uffici" ed "i controlli incrociati".
Si sottolinea che nell'ambito della lotta al sommerso una particolare attenzione deve essere riservata alla selezione delle posizioni soggettive da controllare.
Pertanto, l'attività andrà indirizzata nei confronti delle attività economiche ed in particolare di quei soggetti per i quali le informazioni a disposizione evidenziano il possibile utilizzo del personale "in nero".
Le posizioni selezionate sulla scorta della conoscenza della realtà territoriale e dell'attività di intelligence devono essere caratterizzate da un'alta affidabilità con riferimento al risultato del controllo, in quanto l'attività finalizzata alla lotta al sommerso dovrà qualificarsi per una significativa percentuale di positività.
Gli Uffici condurranno, altresì, anche nel 2006, uno specifico piano di controllo nei confronti dei soggetti tenuti alla comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore.
In una prima fase gli interventi avranno ad oggetto i periodi di imposta 2003 e 2004.
La selezione interesserà prioritariamente le posizioni soggettive:
- che non hanno dichiarato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ed hanno indicato cause di esclusione o inapplicabilità;
- che non hanno dichiarato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore senza altresì indicare cause di esclusione o inapplicabilità;
- che hanno dichiarato un codice attività non rientrante tra quelli per i quali sono applicabili gli studi di settore, ma per le quali le informazioni a disposizione evidenziano l'esercizio di un'attività soggetta all'applicazione degli stessi.
Nei casi in cui si riscontrino in sede di accesso irregolarità, l'Ufficio valuterà l'opportunità di procedere ad una più estesa rilevazione dei dati e delle informazioni, nonché alle eventuali ulteriori attività istruttorie inserendo il contribuente nel piano annuale dei controlli.
A seguito della pubblicazione dei modelli di comunicazione dei dati riferiti al periodo di imposta 2005 ed al conseguente aggiornamento delle applicazioni informatiche di supporto alla trasmissione al sistema centrale delle risultanze del controllo, gli interventi saranno finalizzati a rilevare i dati generali e specifici relativi alla suddetta annualità di imposta.
Sussistendone i presupposti, i controlli saranno comunque diretti a rilevare il personale presente al momento dell'accesso, individuando, altresì, le mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale; il tutto finalizzato, poi, a raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai libri e dalle scritture obbligatori.
Il predetto riscontro che assume rilevanza ai fini dell'azione di contrasto ai fenomeni legati all'utilizzo del lavoro irregolare caratterizzerà in via ordinaria l'esecuzione di qualunque tipologia di controllo svolta mediante gli accessi brevi.
Gli interventi da eseguirsi mediante i cosiddetti accessi brevi saranno, infine, funzionali alla:
a) rilevazione di dati e notizie nell'ambito dell'attività di intelligence;
b) esecuzione di controlli per conto di Stati esteri;
c) verbalizzazione della distruzione delle merci;
d) verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici previsti dalle leggi in favore delle ONLUS.
Con riguardo a tali tipologie di intervento, così come previsto nel 2005, le risorse effettivamente impiegate per la loro esecuzione saranno imputate ai processi:
- Analisi e ricerca (tipologia di cui al punto a);
- Funzioni strumentali all'attività di controllo (tipologia di cui ai punti da b) a d).
6. Attività di controllo formale
Nell'ambito di tale processo, così come previsto per l'anno 2005, rientrano altresì i controlli degli atti e delle dichiarazioni di successione iscritti nel campione unico tasse sospese.
Si rammenta che, per dette tipologie di atti e dichiarazioni, non vigono criteri di selezione ai fini del controllo, diversamente da quanto previsto per gli atti sottoposti a valutazione ossia per quelli in relazione ai quali viene instaurato il cosiddetto giudizio di congruità sul valore dichiarato.
Gli Uffici, pertanto, per la verifica dei requisiti previsti dalle singole fattispecie agevolative, opereranno nel rispetto dei termini di decadenza di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Con riguardo ai controlli formali previsti dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 il budget di produzione, attualmente in corso di predisposizione, riguarderà non solo le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2003, segnalate sulla base degli appositi criteri selettivi, ma anche quelle segnalate su iniziativa degli Uffici.
Per quanto riguarda gli eventuali controlli formali di iniziativa, si precisa che gli Uffici effettueranno le selezioni in forza di un giudizio di proficuità comparata, che tenga conto degli esiti dell'attività di controllo svolta nei confronti del medesimo contribuente per i precedenti periodi di imposta ovvero nei confronti di altri contribuenti, ad esso riferibili sotto il profilo fiscale, per il periodo di imposta oggetto del controllo; in tale ambito rientrano altresì quelle posizioni comunque selezionabili sulla base dei criteri di proficuità, tenuto conto delle informazioni disponibili all'ufficio.
Le posizioni da selezionare a tale ultimo fine potranno essere pari, al massimo, al 5% delle segnalazioni relative al periodo di imposta 2003.
Gli Uffici che riterranno di non dover programmare, in tutto o in parte, il suddetto 5% di controlli formali, dovranno comunque allocare la corrispondente quota di risorse all'interno del macroprocesso "controlli fiscali".
Per quanto riguarda invece il controllo formale delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2002, tale attività dovrà essere ultimata nei primi mesi dell'anno.
Gli Uffici assicureranno, nello svolgimento dell'attività in argomento, da un lato, un'efficace azione di controllo, dall'altro, una corretta gestione del rapporto con i contribuenti.
La circolare n. 7/E del 2005 forniva al riguardo le seguenti istruzioni che si richiamano:
- adottare le più idonee misure operative al fine di assicurare il tempestivo riesame della pretesa tributaria in conseguenza di quanto segnalato dal contribuente, destinatario della comunicazione degli esiti del controllo di cui al comma 4 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
- comunicare con sollecitudine gli esiti del riesame della pretesa tributaria al fine di consentire al contribuente di avvalersi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, della riduzione della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471, con riferimento alle eventuali somme ancora dovute;
- inviare le citate comunicazioni di cui al quarto comma dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 mediante raccomandata con avviso di ricevimento; qualora si rendesse necessario e sulla base di valutazioni effettuate caso per caso, saranno utilizzate le ordinarie modalità di notifica degli atti tributari.
7. Funzioni strumentali all'attività di controllo
Attraverso l'utilizzo del budget di risorse destinato al processo in esame le Direzioni regionali e gli Uffici, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione, dovranno assicurare:
- la cooperazione con i soggetti che, nell'ambito territoriale, concorrono al processo di accertamento;
- l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di diniego d'indagini finanziarie.
Con riferimento al primo punto andrà sviluppata la collaborazione con le Autonomie locali, in particolare con i Comuni coerentemente con le modalità che saranno stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 203 convertito dalla legge n. 248 del 2005.
Con riferimento al secondo punto si ribadisce che l'esigenza di conferire impulso all'utilizzo del mezzo istruttorio in argomento deve essere coniugata con l'esigenza di assicurare l'economicità e la proficuità dell'azione amministrativa.
Al riguardo sarà rilasciata agli uffici la procedura telematica relativa a gli accertamenti bancari e finanziari che consentirà di inoltrare le richieste, previste dall'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificati dall'art. 1, commi 402, 403 e 404 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in via telematica mediante il sistema della posta elettronica certificata.
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 novembre 2005, modificato ed integrato con il provvedimento del 24 febbraio 2006, sono stabilite le modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati delle notizie e documenti in esse contenute.
Le modifiche apportate dalla legge n. 311 del 2004, hanno ampliato l'oggetto delle richieste, esteso anche alle operazioni cosiddette extra conto, nonché l'ambito soggettivo degli operatori finanziari, cui è possibile inoltrare le richieste di informazioni (tabella allegato 3 al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2005).
Il mutato quadro normativo, unitamente alle più agevoli modalità di colloquio con gli operatori finanziari, richiede un più attento esame delle informazioni che si intendono acquisire al fine di individuare con precisione le categorie di intermediari finanziari cui rivolgere le richieste in via telematica.
Le Direzioni regionali monitoreranno, inoltre, gli esiti dei controlli anche per valutarne il grado di proficuità.
Nell'ambito delle "funzioni strumentali" assumeranno rilevanza, altresì, le attività connesse alla selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
Con riguardo a quelle interessate dagli appositi piani finalizzati all'utilizzo, ai fini dell'accertamento, delle annualità d'imposta verificate, andranno riferite al presente processo le attività connesse all'archiviazione dei rilievi relativi ad annualità d'imposta verificate, qualora detti rilievi non risultino, previo giudizio di proficuità comparata con gli altri elementi di controllo disponibili, utilizzabili ai fini dell'accertamento.
Le predette attività connesse all'archiviazione dei rilievi relativi ad annualità di imposta verificate, in quanto finalizzate alla selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, escludono l'attivazione di un controllo sostanziale.
L'archiviazione dei rilievi non suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento resta subordinata alla formalizzazione di un apposito atto, a rilevanza interna, debitamente motivato.
Con riguardo alla selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo e alla conseguente predisposizione del Piano Annuale dei Controlli sostanziali, al fine di conseguire un sempre più elevato grado di proficuità dell'azione di accertamento, gli Uffici locali si avvarranno dell'applicazione B.A.S.E. (Banca dati per l'Analisi e la Selezione degli Elementi), tenendo conto della rilevanza di tale procedimento nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità.
Si evidenzia, in particolare, che mediante tale strumento informatico la Direzione di ciascun Ufficio procede:
- all'analisi degli elementi (fonti di innesco e fonti di impulso) supportata dalla visibilità integrata dei dati, riferibili alla singole posizioni soggettive, rilevanti ai fini dell'accertamento dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP;
- alla pianificazione delle attività di controllo sostanziale, tenendo conto delle risorse disponibili (ore persona), dei parametri previsionali relativi al tempo medio programmato per l'attività di controllo in relazione a ciascuna fonte di innesco e di impulso dell'azione accertatrice, nonché della consistenza e della numerosità degli elementi di competenza;
- alla selezione delle posizioni soggettive per le quali l'azione amministrativa si presenta di maggiore proficuità;
- all'assegnazione delle posizioni soggettive selezionate ai team dell'Area Controllo e ai funzionari di ciascun team;
- al monitoraggio dettagliato dello stato di avanzamento del piano dei controlli, sulla base delle informazioni trasmesse al sistema informativo.
Inoltre, l'applicazione in argomento fornisce, a ciascuna Direzione regionale, un quadro sinottico riepilogativo della complessiva attività di controllo svolta dagli uffici di competenza, nonché informazioni dettagliate che consentono di indirizzare l'azione istituzionale di vigilanza, nonché di assumere, laddove sia ritenuto opportuno, iniziative mirate a superare eventuali criticità.
Con riguardo alle attività riferibili al processo funzioni strumentali, gli Uffici locali, già individuati a livello centrale, assicureranno, con le modalità ed entro i termini previsti, la sperimentazione delle nuove procedure informatiche, ovvero di quelle già in uso che formeranno oggetto di aggiornamento o implementazione.
La Direzione Centrale Accertamento provvederà a quantificare l'impegno previsto per ciascun Ufficio affinché le Direzioni regionali ne possano tenere in debito conto in sede di assegnazione del budget di risorse e di produzione ai vari processi lavorativi.
Sempre con riguardo alla linea di attività in argomento, le Direzioni regionali assicureranno il controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali nei confronti dei soggetti da iscrivere nell'anagrafe unica delle ONLUS nonché gli ulteriori adempimenti previsti dal decreto ministeriale del 18 luglio 2003, n. 266.
8. Attività collegate alla tutela della pretesa erariale
Si ribadisce che rivestono primaria rilevanza le attività collegate alla tutela della pretesa erariale. A tal fine è opportuno che il trattamento dei ruoli venga puntualmente effettuato secondo le istruzioni operative impartite e nel rispetto dei termini decadenziali previsti per la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, tenuto altresì conto delle disposizioni dell'art. 19 del d.lgs n. 112 del 13/04/1999.
In questa sede si richiama, inoltre l'attenzione degli Uffici in ordine:
- alle procedure previste dall'articolo 22 del d.lgs n. 472 del 1997 in materia di ipoteca o sequestro conservativo dei beni del contribuente, compresa l'intera azienda;
- allo scrupoloso controllo con riguardo alle garanzie prestate a fronte delle richieste di pagamento rateale della pretesa erariale;
- al monitoraggio dei pagamenti rateali per l'immediato avvio della procedura di escussione delle garanzie prevista dall'articolo 19, comma 4 bis, decreto del Presidente della repubblica n. 602 del 1973, nonché dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 15 del d.lgs n. 218 del 1997 e dall'art. 48, comma 3, del d.lgs n. 546 del 1992;
- all'immediata iscrizione a ruolo a seguito della definitività degli atti di accertamento e all'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in base ad accertamenti non definitivi;
- all'immediata iscrizione, ricorrendone i presupposti, in ruoli straordinari degli interi importi risultanti da accertamenti anche se non definitivi, nonché degli importi risultanti dalla liquidazione e dal controllo formale delle dichiarazioni;
- all'immediato conferimento del carattere di esecutorietà ai ruoli conseguenti alla liquidazione automatica ed al controllo formale delle dichiarazioni.
Inoltre, gli Uffici assicureranno:
- una particolare attenzione in ordine alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, qualora le somme complessivamente dovute risultino superiori a 8.000 euro; tanto in considerazione degli effetti derivanti nella sfera patrimoniale del contribuente dalle misure previste dall' art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973;
- il sistematico e tempestivo controllo delle partite formulate, qualora non ricomprese nei ruoli al visto, per le motivazioni indicate per ciascuna di esse.
A tale riguardo le Direzioni regionali effettueranno il costante monitoraggio dell'attività degli uffici della regione.
Si richiama infine l'attenzione degli uffici sull'attività di riscossione coattiva in ambito internazionale.
Con decreto legislativo 9/4/2003, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14/4/2003, è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2001/44/CE, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa alla reciproca assistenza amministrativa in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEOGA, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
La direttiva 2001/44/CE ha esteso l'ambito di applicazione della mutua assistenza in materia di recupero crediti originariamente previsto dalla direttiva 76/308/CEE.
Il citato decreto legislativo n. 69 del 2003 ha, tra l'altro, designato l'autorità nazionale abilitata a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza amministrativa ai sensi della direttiva di base 76/308/CEE.
Per l'Italia è il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali. Per esitare le richieste ad esso pervenute, il Ministero si avvale dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia delle Entrate, in base alla natura del credito da riscuotere.
Di conseguenza si è reso necessario istituire, presso la Direzione centrale Accertamento, un servizio destinato a presidiare il recupero dei crediti connessi con i nuovi tributi inclusi nel campo dell'applicazione della direttiva 76/308/CEE.
Il servizio, che si avvale degli strumenti di comunicazione elettronica imposti dalla normativa comunitaria al fine di velocizzare lo scambio di informazioni e garantirne la riservatezza, è attivo dai primi mesi del 2004.
Le attività peculiari del servizio, inizialmente collocato presso l'Ufficio Riscossione coattiva della Direzione centrale Accertamento e recentemente attribuito all'Ufficio Riscossione internazionale, sono:
- lo scambio delle informazioni con le autorità estere relativamente alle generalità anagrafiche ed ai cespiti dei contribuenti debitori d'imposta;
- l'assistenza alla notifica degli atti esecutivi;
- il recupero coattivo dei crediti erariali.
Sotto il profilo operativo, con la direttiva 2002/94/CE la Commissione Europea ha stabilito le nuove norme di implementazione delle disposizioni della direttiva 76/308/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/44/CE.
La direttiva 2002/94/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22/7/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8/9/2005.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23/12/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2006, oltre ad individuare l'ufficio competente per la richiesta di assistenza ha stabilito le norme procedurali in materia di recupero crediti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa tra gli stati membri dell'Unione europea.
All'Ufficio Riscossione internazionale è stata attribuita, quindi, l'attività di mutua assistenza nel recupero crediti, scaturente dalle predette direttive, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sul reddito e sul capitale e imposta sui premi assicurativi, compresi gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative. Inoltre l'Ufficio ha competenza nell'ambito dei rapporti di diritto internazionale.
Tra i rapporti di diritto internazionale sono ricomprese sia alcune Convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia con stati esteri (Belgio, Francia, e Germania) sia la Convenzione del Consiglio d'Europa concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, ratificata dall'Italia con legge 10 febbraio 2005, n. 19.
Specifiche istruzioni ed indicazioni in ordine all'attività da svolgere saranno impartite coevamente con la trasmissione, agli uffici competenti, delle richieste di recupero di somme di imposte vantate dai paesi comunitari, corredate dei relativi titoli esecutivi.
Le richieste di recupero di somme di imposta vantate nei confronti di cittadini italiani o stranieri residenti in ciascun paese comunitario (corredate dall'apposito titolo esecutivo "estratto del ruolo") andranno inviate all'Ufficio Riscossione Internazionale della Direzione centrale Accertamento, per il successivo inoltro al punto di contatto del paese competente ad effettuare il recupero in base alla residenza del debitore.
Le Direzioni regionali assicureranno la puntuale ed uniforme applicazione degli indirizzi innanzi formulati, nonché il costante monitoraggio delle attività svolte dagli Uffici al fine di valutare il grado di tempestività, d'efficacia e di correttezza dell'azione amministrativa.
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