Esecuzione dei rimborsi ai contribuenti a seguito di discarico per indebita iscrizione a ruolo e restituzione ai concessionari delle somme anticipate. Articoli 26 e 57bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
Circolare Agenzia Entrate n. 97 del 20.11.2001
L'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, stabilisce che le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, e riconosciute indebite, devono essere rimborsate dal concessionario, il quale provvede all'esecuzione di tale adempimento, entro i sessanta giorni successivi all'incarico da parte dell'ente creditore, anticipando le corrispondenti somme.
Il comma 2 del citato articolo prevede, inoltre, che l'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate, corrispondendo gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso, mentre il successivo comma 3 affida a un decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la funzione di stabilire le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate.
Ai sensi dell'art. 57 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326, tuttavia, "fino all'emanazione del decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è eseguito con le modalità in vigore al 30 giugno 1999". La stessa disposizione, al comma successivo, stabilisce che la restituzione delle somme anticipate avviene attraverso "provvedimenti che autorizzano gli stessi concessionari ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".
Pur tenendo conto di quanto disposto dal citato articolo 57 bis, comma 1, che in sostanza rimanda alle modalità per l'esecuzione dei discarichi per indebito previste dall'articolo 33 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è necessario ridefinire tali modalità alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, fissando, altresì, una tempistica che consenta ai contribuenti di ottenere celermente il rimborso delle somme indebitamente richieste.
Con la presente circolare si dettano, pertanto, con riferimento ai ruoli emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, istruzioni sui termini e le modalità di gestione della procedura di rimborso agli aventi diritto di somme da questi pagate e successivamente riconosciute indebite.
In proposito si osserva, preliminarmente, che gli Uffici dell'Agenzia trasmettono, tramite flusso telematico, ai concessionari i provvedimenti di discarico delle somme iscritte a ruolo. I concessionari, ricevuta l'informazione e provveduto alla contabilizzazione di ogni provvedimento, sono in grado di riscontrare tempestivamente i pagamenti effettuati sulle partite discaricate e, quindi, di procedere autonomamente ad invitare i contribuenti a riscuotere il rimborso spettante, utilizzando la modulistica già approvata con nota della Direzione Centrale per la Riscossione del 5 ottobre 2000, prot. n. 2000/206175, concernente le comunicazioni di discarico da inviare ai contribuenti.
Al momento della presentazione dell'avente diritto (o di suo delegato) il concessionario erogherà il rimborso anticipando le relative somme al contribuente che rilascerà quietanza.
Per quanto, poi, concerne il termine previsto per l'erogazione del rimborso, si ricorda che ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, il rimborso deve comunque essere effettuato entro sessanta giorni decorrenti dal momento in cui il concessionario riceve il relativo "incarico" dall'ente. A tale riguardo, tenuto conto della necessità di consentire al sistema l'effettuazione dei riscontri tecnici necessari alla validazione del provvedimento trasmesso, si ritiene che il termine dal quale devono farsi decorrere i citati sessanta giorni vada individuato nel settimo giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione telematica al sistema dei concessionari del provvedimento emesso dall'ufficio.
Il richiamo all'applicabilità della previgente disciplina, contenuto nell'articolo 57 bis del d.lgs. n. 112, deve, infatti, essere interpretato alla luce dei profondi cambiamenti intervenuti nel sistema di riscossione.
Nell'attuale contesto operativo, completamente telematizzato, si ritiene che non trovi più alcuna giustificazione il termine di tre mesi previsto, per l'esecuzione del provvedimento, dall'articolo 33 del d.P.R. n. 43 del 1988, e che i sessanta giorni previsti dal citato articolo 26 del d.lgs. n. 112 siano più che sufficienti.
Di conseguenza:
1. i concessionari provvederanno, nell'interesse dei contribuenti, al rimborso nel termine di sessanta giorni decorrenti dal settimo giorno lavorativo successivo alla trasmissione telematica del provvedimento dell'ufficio (l'inosservanza del suddetto termine, senza giustificato motivo, sarà sanzionabile a norma all'articolo 48 del decreto legislativo n. 112 del 1999);
2. è opportuno che gli stessi concessionari inviino la comunicazione al contribuente inerente il suo diritto al rimborso entro il trentesimo giorno successivo alla data di trasmissione telematica del relativo provvedimento di discarico.
Le predette conclusioni non riguardano, naturalmente, l'esecuzione dei provvedimenti di discarico relativi a ruoli resi esecutivi fino al 30 settembre 1999 che non vengono gestiti secondo modalità telematiche. L'esecuzione degli stessi, pertanto, dovrà essere effettuata in base alle previsioni recate dall'articolo 33 del citato d.P.R. n. 43 del 1988.
Per quanto poi concerne gli adempimenti contabili e le modalità di recupero delle somme anticipate dai concessionari e sempre con esclusivo riferimento ai provvedimenti di discarico relativi a ruoli emessi dopo il 30 settembre 1999, si fa presente quanto segue.
Il concessionario predisporrà e invierà, con cadenza mensile, all'Ufficio preposto al riscontro contabile competente per l'ambito territoriale un elenco di tutte le anticipazioni effettuate nel mese precedente per erogare i rimborsi (corredato di copia delle quietanze rilasciate dai contribuenti per ricevuta), formulando istanza per la restituzione delle relative somme (utilizzando uno schema conforme all'allegato 1).
Nell'elenco allegato all'istanza, con riferimento a ciascun provvedimento di discarico, dovrà essere indicato, oltre al codice fiscale del contribuente, anche l'estremo identificativo della partita e la somma rimborsata, sia per imposta, che per interessi di mora eventualmente riscossi dal contribuente.
L'Ufficio preposto al riscontro contabile verificherà gli elenchi prodotti dal concessionario tramite la procedura di interrogazione dei provvedimenti per via telematica, che consente di visualizzare per ciascuna partita iscritta a ruolo il carico originario e tutti i successivi provvedimenti emessi dagli uffici.
Appurerà, inoltre, che il concessionario abbia regolarmente allegato copia delle quietanze di erogazione del rimborso ed abbia assunto con idonea sottoscrizione l'intera responsabilità del pagamento, avendo accertata l'identità del contribuente ed il diritto dello stesso di riscuotere.
L'Ufficio incaricato del riscontro contabile disporrà, infine, in conformità a quanto previsto nel citato art. 57 bis, l'emissione di un provvedimento di dilazione, per l'importo richiesto dal concessionario, comprensivo degli interessi al tasso legale maturati dal giorno dell'effettuazione del rimborso fino alla data del decreto stesso, a valere sui versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997.
Gli interessi verranno indicati dal concessionario fino alla data di produzione dell'istanza; gli ulteriori interessi, maturati dalla data dell'istanza fino alla data di emissione del provvedimento, potranno essere determinati dall'ufficio incaricato del riscontro contabile, applicando all'importo da restituire al concessionario il dietimo giornaliero per il numero dei giorni intercorsi.
L'Ufficio provvederà a inviare la richiesta dei relativi fondi alla Direzione Regionale per la successiva regolazione contabile.
Il concessionario entro il giorno 10 di ogni mese trasmetterà (secondo uno schema conforme all'allegato 2), anche le informazioni relative ai provvedimenti pervenuti e contabilizzati nel mese precedente con l'indicazione della parte delle somme pagate dai contribuenti e l'Ufficio incaricato del riscontro contabile disporrà, con provvedimento formale da inviare al concessionario ed alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato, il discarico dai rispettivi ruoli.
Le istruzioni di cui alla presente circolare sono state concordate, per quanto di competenza, con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza.
L'Ascotributi è pregata di dare immediata diffusione della presente alle aziende concessionarie associate.
ALLEGATO 1
(facsimile istanza rimborso somme anticipate)
omissis
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ALLEGATO 2
(facsimile prospetto riepilogativo discarichi)
omissis
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