Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia")
Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto "decreto Cura Italia"), recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
Occorre premettere, al riguardo, che per gli accertamenti cosiddetti esecutivi il citato articolo 29, al comma 1, lettera a) prevede espressamente che gli stessi «devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». In altri termini, il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere entro il termine di presentazione del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto, se:
? effettuare il pagamento prestando acquiescenza al medesimo atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e rinunciando all'impugnazione; oppure
? proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.[1]
La lettera b) del citato articolo 29 dispone inoltre che gli avvisi di accertamento «divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione [...]».In altri termini, una volta decorso il termine per l'impugnazione, l'atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all'agente della riscossione[2].
Premesso quanto sopra in ordine alla disciplina generale degli accertamenti esecutivi, si osserva che l'intervenuto articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
Ne consegue che la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle disposizioni sopra riportate in tema di accertamento cosiddetto esecutivo, comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall'avviso di accertamento dovuti:
? in sede di acquiescenza all'atto ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; oppure,
? in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.
In altri termini, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio3.
Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.
Le considerazioni che precedono portano ad escludere, anche per ragioni di ordine sistematico, che agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 si applichi la sospensione dei termini per il versamento recata dall'articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione».
Tale articolo, invero, ha disposto tra l'altro che «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.».
Al riguardo, sulla base delle considerazioni di ordine sistematico sopra evidenziate - nonché anche in base al contesto della disposizione volta a disciplinare uniformemente la sospensione dei termini dei versamenti dovuti all'agente della riscossione - la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall'art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa riferimento l'articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell'articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010.
Si osserva, peraltro, che - a seguito dell'affidamento delle somme in carico all'agente della riscossione - non è immediatamente individuabile un termine di
versamento delle stesse cui applicare la sospensione recata dall'articolo 68. La n. 218 può essere formulata "anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale" e dell'ulteriore termine di novanta giorni previsto dal comma 3 della medesima disposizione per la proposizione del ricorso a seguito della presentazione dell'istanza.
citata lettera b) dell'articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010, infatti, dispone che «decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione [...]», che «[...]L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico» e che «L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione [...]».
Al riguardo, considerato che - in forza della richiamata normativa (articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010) - in linea generale l'esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento e che, anche a seguito della comunicazione di presa incarico inviata dall'agente al debitore, non è previsto un termine di versamento, la sospensione dei "termini di versamento" recata da ultimo dall'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato[3].
Una diversa lettura della disposizione, volta a ricomprendere nella sospensione fino al 31 maggio 2020 (recata dall'articolo 68) anche il termine di versamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell'avviso di accertamento cosiddetto esecutivo da parte dell'Agenzia delle entrate, sarebbe peraltro incompatibile con le disposizioni del citato articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010 che, come sopra illustrato, collegano il termine per il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso che ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sospeso invece fino al 15 aprile.
[1] Il contribuente può inoltre fare istanza di accertamento con adesione, ove non sia stato esperito il tentativo di adesione prima della notifica dell'accertamento, oppure può definire le sole sanzioni e impugnare.
[2] In caso di impugnazione le somme che eccedono quanto dovuto a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del primo grado di giudizio, di regola, è affidato in carico all'agente in relazione agli esiti del giudizio, previa intimazione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3Si aggiunge che la sospensione del termine per la proposizione del ricorso recata dal citato articolo 83, fra l'altro, rileva anche in relazione al decorso del termine per la formulazione dell'istanza di accertamento con adesione che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997,
[3] Ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
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