Dichiarazione 730 precompilata ? Risposte a quesiti
PREMESSA
1 DESTINATARI DELLA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA
D. Per quali contribuenti ? predisposto il modello 730 precompilato?
R. Il modello 730 precompilato ? reso disponibile ai contribuenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
1. per l?anno di imposta 2014 sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennit? percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai quali i sostituti d?imposta hanno trasmesso nei termini all?Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2015;
2. per l?anno d?imposta 2013 hanno presentato il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730. La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti che per l?anno d?imposta 2013, oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello Unico persone fisiche con i soli quadri RM, RT e/o RW.
D. Se per l?anno d?imposta 2013 ? stata presentata una dichiarazione congiunta, il modello 730 precompilato viene gi? predisposto in forma congiunta?
R. Se i coniugi hanno presentato il modello 730/2014 in forma congiunta, sono predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata. Se i coniugi intendono presentare la dichiarazione 730 precompilata in forma congiunta devono rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.
D. Per quali contribuenti non ? predisposto il modello 730 precompilato?
R. Il modello 730 precompilato non ? predisposto, in linea generale, per i contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 tra cui, in particolare, i contribuenti:
- con partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell?anno d?imposta 2014, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui all?articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- per i quali sia noto al Sistema Informativo dell?Anagrafe tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata.
1.4 Contribuenti che hanno presentato pi? dichiarazioni per l?anno d?imposta precedente
D. Se per l?anno d?imposta 2013 il contribuente ha presentato, oltre alla dichiarazione originaria, anche ulteriori dichiarazioni correttive nei termini o integrative, quale viene utilizzata ai fini della precompilata?
R. La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento all?anno d?imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, ? ancora in corso l?attivit? di liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell?articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ci? in quanto, in tale ipotesi, non sarebbe possibile per l?Agenzia delle entrate individuare la dichiarazione dalla quale trarre le informazioni da inserire nella dichiarazione precompilata.
1.5 Contribuenti per i quali non ? terminata l?attivit? di liquidazione della dichiarazione presentata per l?anno d?imposta precedente
D. Se con riferimento alla dichiarazione presentata per l?anno d?imposta 2013, al momento della elaborazione del modello 730 precompilato, ? ancora in corso l?attivit? di liquidazione automatizzata ai sensi dell?articolo 36-bis del d.P.R. 600 del 1973, il contribuente pu? ricevere la dichiarazione precompilata?
R. Nel caso in cui per la dichiarazione relativa all?anno d?imposta precedente non sia ancora conclusa, al momento della elaborazione del modello 730 precompilato, l?attivit? di controllo automatizzato da parte dell?Agenzia delle entrate, la dichiarazione ? comunque predisposta. In tal caso, tuttavia, non sono riportati nel modello 730 precompilato i dati che potrebbero essere modificati in esito all?attivit? di liquidazione automatizzata, come ad esempio l?eccedenza a credito, e di tale circostanza viene dato avviso al contribuente.
2 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
2.1 Documenti e informazioni che l?Agenzia delle entrate rende disponibili
D. Quali sono i documenti e le informazioni che l?Agenzia delle entrate mette a disposizione a partire dal 15 aprile?
R. Il contribuente o gli altri soggetti dallo stesso specificamente delegati accedono ai seguenti documenti e informazioni:
2.2 Struttura e contenuto del foglio informativo
D. Com?? composto e quali indicazioni contiene il foglio informativo che accompagna la dichiarazione 730 precompilata?
R. Il foglio informativo che viene reso disponibile insieme al modello 730 precompilato contiene l?elenco delle informazioni in possesso dell?Agenzia delle entrate al momento di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Le informazioni sono suddivise in base ai diversi quadri e sezioni del modello 730; accanto ad ogni dato informativo ? indicata la relativa fonte ed ? specificato se il dato ? stato utilizzato, anche parzialmente, per l?elaborazione della dichiarazione ovvero se non ? stato utilizzato.
2.3 Informazioni utilizzate per l?elaborazione della dichiarazione 730 precompilata ? dati delle certificazioni uniche
D. Quali informazioni contenute nelle certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d?imposta vengono utilizzate per l?elaborazione della dichiarazione precompilata?
R. Ai fini dell?elaborazione del modello 730 precompilato, i sostituti d?imposta trasmettono all?Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo di ogni anno, le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, che vanno comunque consegnate ai percipienti entro il 28 febbraio, attestanti l?ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d?imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.
2.4 Informazioni utilizzate per l?elaborazione della dichiarazione 730 precompilata ? dati trasmessi dagli enti esterni
D. Quali sono le informazioni relative agli oneri deducibili e detraibili trasmesse dagli enti esterni all?Agenzia delle entrate che sono utilizzate per l?elaborazione della dichiarazione precompilata?
R. Per l?elaborazione della dichiarazione 730 precompilata vengono utilizzati i dati relativi ai seguenti oneri detraibili e deducibili, che sono trasmessi entro il 28 febbraio dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese assicuratrici e dagli enti previdenziali, secondo quanto disposto al punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell?Agenzia del 23 febbraio 2015:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali.
2.5 Informazioni utilizzate per l?elaborazione della dichiarazione 730 precompilata ? altre fonti
D. Quali altre fonti vengono utilizzate per l?elaborazione della dichiarazione precompilata oltre ai dati trasmessi dai sostituti d?imposta e dagli enti esterni?
R. L?Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata anche alcuni dati provenienti dalla dichiarazione dei redditi relativa all?anno d?imposta precedente. Considerato che i contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata possono aver presentato, con riferimento all?anno d?imposta precedente, oltre al modello 730, anche il modello Unico o Unico Mini con caratteristiche da 730, si tiene conto dei dati provenienti sia dal modello 730/2014 sia dal modello Unico o Unico Mini 2014. In particolare, sono inseriti nella dichiarazione precompilata i seguenti dati ricavati dall?annualit? precedente:
- le eccedenze d?imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l?anno d?imposta 2013;
- i residui dei crediti d?imposta indicati nella dichiarazione presentata per l?anno d?imposta 2013;
- le rate annuali detraibili relative ad oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali ? prevista la possibilit? di rateizzare la detrazione, ad esempio per le spese mediche di ammontare superiore a un determinato importo, oppure l?obbligo di suddividere la detrazione in pi? rate annuali, ad esempio nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi di risparmio energetico o per l?arredo degli immobili ristrutturati;
- l?eventuale maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell?art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa alla dichiarazione dei redditi dell?anno precedente (vedi quesito 4.4).
2.6 Esito della liquidazione
D. L?esito della liquidazione ? immediatamente disponibile con la dichiarazione 730 precompilata?
R. Nel caso in cui sia stato possibile liquidare la dichiarazione perché l?Agenzia ? in possesso di tutti gli elementi utili, il contribuente pu? immediatamente visualizzare i seguenti documenti ed informazioni:
- il modello 730 precompilato;
- il foglio informativo contenente gli elementi utilizzati e non per l?elaborazione della dichiarazione;
- l?esito della liquidazione (credito o debito) e il prospetto di liquidazione.
3 MODALIT? DI ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
3.1 Accesso diretto alla dichiarazione precompilata
D. L?Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile, rende disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti. In che modo il contribuente pu? accedere alla propria dichiarazione precompilata?
R. Con il provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 sono state definite le modalit? tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione 730 precompilata. ? prevista la possibilit?, per il contribuente, di accedere direttamente all?area autenticata del sito internet dell?Agenzia delle entrate riservata alla dichiarazione precompilata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dalla stessa Agenzia delle entrate o tramite la Carta Nazionale dei Servizi.
a) online, accedendo al sito internet dell?Agenzia;
b) presso qualsiasi ufficio dell?Agenzia delle entrate, anche tramite soggetto appositamente delegato;
c) per telefono.
3.2 Accesso tramite sostituti d?imposta e intermediari
D. Se il contribuente necessita di assistenza fiscale o non ha dimestichezza con gli strumenti informatici pu? accedere alla dichiarazione precompilata tramite altri soggetti autorizzati?
R. Il contribuente che non intende accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata ha la possibilit? di rivolgersi al proprio sostituto d?imposta (se presta assistenza fiscale), ad un Caf o a un professionista abilitato. Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall?Agenzia delle entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), il sostituto d?imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un?apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identit? del delegante.
3.3 Delega per l?accesso
D. Quali informazioni deve contenere la delega per l?accesso alla dichiarazione 730 precompilata tramite il sostituto d?imposta, il Caf e il professionista abilitato?
R. Per accedere alla dichiarazione precompilata, nonché per consultare il foglio informativo messo a disposizione dall?Agenzia, il sostituto d?imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire
3.4 Gestione delle deleghe
D. Quali sono gli adempimenti previsti per il sostituto d?imposta, il Caf o il professionista abilitato al fine di una corretta gestione delle deleghe?
R. Il sostituto d?imposta, il Caf o il professionista abilitato annotano giornalmente in un apposito registro cronologico, che pu? essere tenuto anche in formato elettronico, le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identit? del delegante.
3.5 Conservazione delle deleghe
D. Per quanto tempo e con quali modalit? devono essere conservate le deleghe?
R. I Caf e i professionisti conservano le deleghe ricevute, ai sensi dell?articolo 16, comma 1, lettera d-bis, del decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. I sostituti d?imposta, conservano le deleghe ricevute nei termini previsti dall?articolo 17, comma 1, lettera d, del decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.
3.6 Modalit? tecniche per l?accesso tramite sostituti d?imposta e intermediari
D. Quali sono le modalit? tecniche per l?accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del sostituto d?imposta, del Caf e del professionista abilitato?
R. Il Caf, il professionista abilitato e il sostituto d?imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o pi? dichiarazioni precompilate mediante la trasmissione all?Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l?elenco dei contribuenti per i quali richiedono le dichiarazioni precompilate.
3.7 Possibilit? di accesso da parte di pi? soggetti e informativa al contribuente
D. Il contribuente pu? avere informazioni sui soggetti che hanno effettuato l?accesso alla propria dichiarazione precompilata?
R. Il contribuente pu? delegare ad accedere alla propria dichiarazione precompilata pi? soggetti. Come specificato al punto 5.9 del provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, il contribuente pu? visualizzare l?elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili la dichiarazione precompilata e il foglio informativo, tramite le apposite funzionalit? presenti nell?area autenticata del sito internet dell?Agenzia delle entrate, nonché consultando il proprio cassetto fiscale.
3.8 Delega conferita da contribuenti potenzialmente non compresi tra i destinatari della dichiarazione precompilata
D. Se il contribuente non risulta tra i soggetti destinatari della dichiarazione precompilata perché, ad esempio, ha presentato una dichiarazione integrativa con riferimento all?anno d?imposta 2013, il sostituto d?imposta, il Caf o il professionista sono comunque tenuti ad acquisire la delega prevista dalle norme?
R. La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all?anno d?imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, ? ancora in corso l?attivit? di liquidazione automatizzata ai sensi dell?art. 36-bis del d.P.R. 600 del 1973 (vedi paragrafo 1.4 della presente circolare).
4 ACCETTAZIONE O MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
4.1 Funzionalit? dell?applicazione web
D. Una volta effettuato l?accesso alla dichiarazione precompilata, quali sono le operazioni che pu? eseguire il contribuente?
R. Il contribuente, utilizzando le funzionalit? rese disponibili all?interno dell?applicazione web dedicata alla dichiarazione precompilata, pu? anzitutto visualizzare e stampare il proprio modello 730 precompilato e il relativo foglio informativo.
4.2 Accettazione della dichiarazione precompilata
D. In quali casi la dichiarazione precompilata si considera "accettata??
R. La dichiarazione si considera "accettata? se ? trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:
- indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all?Irpef;
- indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;- indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;- compilazione del quadro I per la scelta dell?utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell?eventuale credito che risulta dal modello 730;
- scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell?apposito rigo del quadro F;
- richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell?apposito rigo del quadro F.
4.3 Modifica della dichiarazione precompilata
D. In quali casi la dichiarazione precompilata si considera "modificata??
R. La dichiarazione precompilata ? trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell?imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (ad esempio l?eliminazione di un reddito o di un onere e l?aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).
4.4 Conferma del maggior credito derivante dalla dichiarazione precedente
D. Se per la dichiarazione presentata per l?anno d?imposta 2013 l?attivit? di liquidazione automatizzata ai sensi dell?articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ha evidenziato un maggior credito da confermare rispetto al dichiarato, questo viene riportato nella dichiarazione precompilata?
R. Se il maggior credito ? stato gi? oggetto di conferma da parte del contribuente prima della elaborazione della dichiarazione precompilata questo confluisce direttamente nel quadro F della dichiarazione. Se il maggior credito non ? stato ancora confermato dal contribuente, lo stesso non ? inserito nella dichiarazione ma viene riportato nel foglio informativo contenente gli elementi a base della dichiarazione, con la precisazione che, per confermare tale credito, il contribuente pu? inserirlo autonomamente nel quadro F della dichiarazione prima di procedere all?invio, senza la necessit? di rivolgersi a un ufficio dell?Agenzia delle entrate o a un centro di assistenza multicanale per richiedere la conferma del maggior credito calcolato.
4.5 Evidenza della scelta del contribuente nel prospetto di liquidazione del modello 730
D. Nel caso di presentazione della dichiarazione tramite sostituto d?imposta, Caf o professionista, come si esprime la scelta del contribuente in ordine all?accettazione o alla modifica della dichiarazione?
R. La scelta ? espressa mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente. Il sostituto, il Caf e il professionista evidenziano la situazione che si verifica in relazione alla dichiarazione precompilata compilando una delle quattro caselle presenti nel prospetto di liquidazione del modello 730:
1. Dichiarazione Precompilata ? Accettata;
2. Dichiarazione Precompilata ? Modificata;
3. Dichiarazione non Precompilata ? Sostituto, CAF o professionista non delegato;
4. Dichiarazione non Precompilata ? Dichiarazione precompilata non presente.
4.6 Compilazione delle caselle del prospetto di liquidazione in caso di dichiarazione congiunta
D. Nel caso di dichiarazione congiunta come devono essere compilate le caselle relative alla dichiarazione precompilata, considerato che il prospetto di liquidazione ? unico?
R. Nel caso di dichiarazione congiunta le caselle presenti nel prospetto di liquidazione del modello 730 vanno compilate nel modo seguente:
1. Assistenza prestata dal Caf o dal professionista:
o se risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante o del coniuge o di entrambi va barrata la casella "Dichiarazione Precompilata ? Modificata?;o se non risulta disponibile la dichiarazione precompilata né del dichiarante né del coniuge va barrata la casella "Dichiarazione precompilata non presente?;o se il dichiarante o il coniuge o entrambi non hanno delegato il Caf o il professionista all?accesso alla dichiarazione precompilata va barrata la casella "Sostituto, Caf o professionista non delegato?.
o se risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella "Dichiarazione Precompilata ? Modificata?;o se non risulta disponibile la dichiarazione precompilata del dichiarante va barrata la casella "Dichiarazione precompilata non presente?;o se il dichiarante non ha delegato il sostituto all?accesso alla dichiarazione precompilata va barrata la casella "Sostituto, Caf o professionista non delegato?.
5 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
5.1 Modalit? di presentazione della dichiarazione precompilata
D. Quali sono le modalit? di presentazione della dichiarazione precompilata?
R. Il contribuente pu? scegliere se presentare la dichiarazione precompilata:
5.2 Termini di presentazione della dichiarazione precompilata
D. Quali sono i termini per la presentazione della dichiarazione precompilata?
R. A partire dal 15 aprile il contribuente pu? visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell?area autenticata del sito internet dell?Agenzia delle entrate. Dalla stessa data i sostituti d?imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono richiedere l?accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti dai quali hanno ricevuto specifica delega.
5.3 Dichiarazione congiunta
D. ? possibile presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta?
R. La dichiarazione 730 precompilata ? presentata in forma congiunta, ai sensi dell?articolo 13, comma 4, del decreto n. 164 del 1999, esclusivamente al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato. Non ? consentita, per il primo anno di avvio sperimentale, la presentazione della dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente in via telematica all?Agenzia delle entrate. Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, la dichiarazione si considera sempre "modificata? in quanto il prospetto di liquidazione finale ? certamente variato rispetto a quelli relativi alle dichiarazioni dei singoli coniugi.
5.4 Contribuenti senza sostituto d?imposta tenuto ad effettuare il conguaglio
D. ? possibile per i contribuenti che non dispongono di un sostituto d?imposta tenuto all?effettuazione del conguaglio presentare la dichiarazione precompilata?
R. I contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d?imposta tenuto a effettuare il conguaglio ai sensi dell?articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono utilizzare la dichiarazione precompilata. Tali soggetti possono presentare la dichiarazione direttamente via web ovvero rivolgersi ad un Caf o professionista abilitato.
5.5 Modello 730 non precompilato
D. ? possibile continuare ad utilizzare il modello 730 ordinario (non precompilato)?
R. ? sempre possibile, per i contribuenti in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, presentare tale dichiarazione con le ordinarie modalit?, anche in forma congiunta. Il termine per la presentazione del 730 ordinario ? lo stesso previsto per il modello 730 precompilato (7 luglio).
6 DICHIARAZIONE PRESENTATA DIRETTAMENTE: GESTIONE DEL RISULTATO CONTABILE
6.1 Trasmissione del risultato contabile al sostituto d?imposta
D. In caso di presentazione diretta della dichiarazione, come ? trasmesso al sostituto d?imposta il risultato contabile della dichiarazione?
R. In caso di presentazione diretta della dichiarazione, l?Agenzia delle entrate rende disponibile il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d?imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione quale soggetto che effettuer? il conguaglio fiscale e che ha comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente il risultato stesso.
6.2 Attivit? del sostituto in relazione a soggetti nei cui confronti non ? tenuto all?effettuazione delle operazioni di conguaglio
D. In caso di presentazione diretta della dichiarazione, il sostituto che riceve il risultato contabile della dichiarazione relativa a un soggetto per il quale non ? tenuto all?effettuazione delle operazioni di conguaglio quali operazioni deve porre in essere?
R. Se il sostituto d?imposta riceve il risultato contabile di una dichiarazione, presentata tramite un Caf o un professionista, relativa a un soggetto per il quale non ? tenuto all?effettuazione delle operazioni di conguaglio, ? tenuto a darne informazione al soggetto che ha prestato l?assistenza fiscale con i mezzi pi? idonei (posta elettronica, fax, posta ordinaria).
6.3 Dichiarazione integrativa presentata direttamente
D. Il contribuente pu? presentare una dichiarazione integrativa direttamente?
R. Non ? possibile per il contribuente presentare la dichiarazione integrativa direttamente all?Agenzia delle entrate. Soltanto nell?ipotesi in cui l?Agenzia delle entrate non riesca a raggiungere il sostituto d?imposta per comunicare il risultato contabile il contribuente pu?:
- presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalit? disponibili nell?applicazione web con la possibilit? di modificare esclusivamente i dati del sostituto d?imposta ovvero di indicare l?assenza del sostituto con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto d?imposta;
- rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato.
6.4 Dichiarazione integrativa in caso di dichiarazione originaria trasmessa direttamente
D. Dal momento che i modelli 730 integrativi possono essere gestiti solamente attraverso un intermediario abilitato, ? possibile trasmettere un modello 730 integrativo, con modifica del sostituto d?imposta, anche se il modello 730 originario era stato trasmesso direttamente dal contribuente via web o anche da un altro Caf?
R. Al fine di rispondere al quesito ? utile ricordare i chiarimenti forniti in merito alle dichiarazioni integrative con la circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 e, in particolare, che:
- se il contribuente riscontra, nella dichiarazione 730 presentata, errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell?imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, nel modello 730 deve essere indicato il codice 1 nell?apposita casella "730 integrativo? e deve essere presentato ad un Caf o a un professionista abilitato, anche se l?assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d?imposta. In questo caso, se la dichiarazione integrativa ? presentata allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui era stata presentata la dichiarazione originaria, il contribuente deve esibire solo la documentazione relativa all?integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformit?. Se l?assistenza era stata prestata dal sostituto d?imposta, da altro Caf o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione;
- se per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non ? stato correttamente identificato e, quindi, non ? stato possibile trasmettergli il risultato contabile della dichiarazione, nell?apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d?imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l?effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l?assistenza per la presentazione del modello 730 originario deve apportare tempestivamente la modifica necessaria;- se l?integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell?imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e il risultato contabile del modello 730 originario non ? mai pervenuto al sostituto d?imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella "730 integrativo? deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa pu? essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d?imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre e sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l?interesse dello 0,40 per cento mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l?interesse dello 0,40 per cento mensile a partire dal mese di settembre.
7 CONTROLLI DOCUMENTALI
7.1 Limitazioni ai poteri di controllo dell?Agenzia delle entrate in caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite sostituto d?imposta
D. Quali vantaggi ci sono sotto il profilo dei controlli nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata senza modifiche?
R. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto d?imposta che presta assistenza fiscale, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell?imposta:
- non si effettua il controllo documentale ai sensi dell?articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
- non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta.
- si effettua il controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
-si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d?imposta.
7.2 Controlli documentali presso gli intermediari
D. Quali sono i vantaggi, sotto il profilo dei controlli documentali, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata, con o senza modifiche, ad un Caf o ad un professionista abilitato?
R. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, tramite un intermediario:
- il controllo documentale si effettua nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformit? sulla dichiarazione, ed ? esteso anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d?imposta.
7.3 Controlli nel caso di dichiarazione non precompilata
D. Se il modello 730 ? presentato con le modalit? ordinarie ad un Caf o ad un professionista abilitato, quali sono i vantaggi sotto il profilo dei controlli documentali?
R. In caso di presentazione del modello 730 con le modalit? ordinarie ad un Caf o a un professionista si applicano, ai sensi dell?articolo 1, comma 4, del decreto semplificazioni, le stesse disposizioni previste nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata tramite un intermediario.
7.4 Requisiti soggettivi
D. L?esclusione dai controlli documentali nei confronti dei contribuenti riguarda anche la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni?
R. La verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali ? sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall?accettazione o modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalit? di presentazione della stessa.
- la destinazione dell?immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;
- la sussistenza delle condizioni previste dall?articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap per il contribuente e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all?accertamento dell?invalidit?;
- la tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi comunque agevolati dalla normativa fiscale.
7.5 Controllo sui dati inseriti nella dichiarazione precompilata comunicati attraverso la Certificazione Unica
D. L?esclusione dai controlli documentali in caso di dichiarazione precompilata accettata si riferisce anche ai dati comunicati con la Certificazione Unica?
R. L?esclusione dal controllo formale, prevista dall?art. 5, comma 1, del decreto semplificazioni, nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d?imposta che presta l?assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, di cui all?articolo 3 del decreto semplificazioni, all?Agenzia delle entrate (per il 2015 interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali). Pertanto, in caso di dichiarazione precompilata accettata, il controllo formale potr? riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d?imposta mediante la Certificazione Unica.
8 SISTEMA SANZIONATORIO
8.1 Conseguenze dell?apposizione di un visto di conformit? infedele
D. Quali conseguenze derivano dall?apposizione di un visto di conformit? infedele da parte dei Caf e dei professionisti che prestano l?assistenza fiscale?
R. In base a quanto disposto dall?articolo 6 del decreto semplificazioni, se dalle verifiche emerge l?apposizione di un visto di conformit? infedele, ad esempio in caso di non corretto riscontro della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in parte non spettanti, i Caf e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell?imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. In tal modo viene salvaguardato il legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitivit? del loro rapporto con il Fisco. La responsabilit? degli intermediari ? per? esclusa nel caso in cui l?infedelt? del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d?imposta.
9 COMPENSI AGLI INTERMEDIARI
9.1 Determinazione dei compensi per lo svolgimento dell?attivit? di assistenza fiscale
D. I compensi spettanti a Caf e professionisti per lo svolgimento dell?attivit? di assistenza fiscale sono differenziati in base alle modifiche apportate alla dichiarazione precompilata?
R. La distinzione tra dichiarazione precompilata accettata e modificata assume rilievo anche in relazione ai compensi spettanti ai Caf e ai professionisti abilitati (decreto ministeriale del 29 dicembre 2014). Gli stessi compensi sono infatti differenziati sulla base dei seguenti elementi:
- la dichiarazione ? trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata (vedi paragrafo 4.2);
- la dichiarazione ? trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata;
- la dichiarazione ? trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata;
- il contribuente non ha conferito la delega per l?accesso alla dichiarazione precompilata;
- la dichiarazione ? relativa a soggetti esonerati dall?obbligo di presentazione della dichiarazione in quanto non hanno redditi da dichiarare ovvero oneri o benefici da far valere.
9.2 Dichiarazione precompilata integrata
D. Quando si applica il compenso connesso alla dichiarazione precompilata trasmessa con modifiche che comportano "integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata??
R. Al fine di determinare il compenso spettante agli intermediari per l?apposizione del visto di conformit?, per ogni dichiarazione trasmessa l?Agenzia delle entrate effettua un confronto tra la dichiarazione proposta e quella pervenuta, a prescindere da quale casella del prospetto di liquidazione del modello 730 sia stata barrata dall?intermediario.
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