Articolo 1, comma 908, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) - Decreto ministeriale 26 gennaio 2016 - IVA - Settore agricolo - Aumento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti
a) latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: 10 per cento;b) gli altri prodotti compresi nel citato n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie: 10 per cento.
a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:7,65 per cento;b) animali vivi della specie suina:7,95 per cento.".
- 7,65 per cento, per gli animali vivi della specie bovina - compresi gli animali del genere bufalo - (la percentuale precedente era pari al 7 per cento); e- 7,95 per cento, per gli animali vivi della specie suina (la precedente percentuale era del 7,3 per cento).
- 10 per cento, per il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (in precedenza la percentuale di compensazione era dell'8,8 per cento, a fronte di un'aliquota IVA del 10 per cento applicabile alle relative cessioni, con conseguente obbligo a carico dei produttori agricoli di versamento di un'imposta pari all'1,2 per cento. Il previsto innalzamento della percentuale di compensazione consentirà, pertanto, di ridurre l'IVA dovuta fino ad azzerarla);- 10 per cento per gli altri prodotti compresi nel n. 9) della Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie. Al riguardo, si precisa che il citato n. 9) della Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 richiama il "latte fresco" e la "crema di latte" "non concentrati né zuccherati", facendo espressamente riferimento alla voce doganale 04.01 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987. In detta voce doganale rientrano anche yogurt, kephir e altri prodotti, pertanto, l'indicazione "altri" deve ritenersi inclusiva di tutti gli altri prodotti di cui alla più analitica elencazione della voce doganale 04.01. Tale interpretazione è in linea con quanto già previsto fino al 31/12/2015, relativamente all'applicazione della percentuale di compensazione dell'8,80 per cento, in base al precedente D.M. 23/12/2005, nonché con quanto affermato nella relazione accompagnatoria all'attuale Decreto, dove si legge che: "In particolare, all'art. 1, comma 1, del decreto si prevede l'innalzamento a regime delle percentuali di compensazione relative al latte fresco non condizionato per la vendita al minuto, nonché di quelle relative agli altri prodotti lattieri di cui al n. 9) della tabella A) Parte prima, allegata al d.P.R. n. 633/72, escluso il latte fresco confezionato per la vendita al minuto".
? per i passaggi dei prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 da Parte dei produttori agricoli soci, associati o Partecipanti (che applicano il più volte richiamato regime speciale), alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, delle stesso d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina l'anticipazione del momento impositivo attraverso l'emissione della fattura o il pagamento di acconti. Di conseguenza, anche per le consegne effettuate nel corso dell'anno 2015, con pagamento del prezzo dopo il 1° gennaio 2016, troveranno applicazione le nuove percentuali di compensazione in sede di liquidazione dell'imposta. Si precisa che in caso di adozione del regime speciale anche da Parte dell'ente o organismo associativo, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione in parola;? nel caso di cessioni degli stessi prodotti agricoli, al di fuori dei suddetti passaggi alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento impositivo segue le regole generali dell'imposta, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972. Di conseguenza, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione e quindi della misura dell'aliquote delle percentuali di compensazione applicabili, rileva il momento della consegna o spedizione dei beni, quando la fatturazione è immediata. Nel caso di fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva il momento di emissione della fattura, atteso che l'imposta viene liquidata facendo riferimento al mese in cui la fattura viene emessa. Pertanto, nel caso di consegne effettuate nel mese di dicembre 2015 con fattura emessa nel successivo mese di gennaio (IVA da liquidare nel mese di gennaio, ovvero nel primo trimestre 2016), si applicheranno le nuove aliquote di compensazione. La medesima soluzione vale per i contratti di somministrazione, per i quali il momento impositivo si identifica con il pagamento e non con la consegna del bene, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, e per le consegne dei beni con prezzo da determinarsi, atteso che ai sensi del DM 15 novembre 1975 la fattura può essere emessa entro il mese successivo alla determinazione del prezzo. Restano, anche in tali casi, ferme le disposizioni di cui al richiamato articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, qualora, anteriormente alla determinazione del prezzo, siano emesse fatture ovvero siano eseguiti pagamenti, anche parziali, dei corrispettivi.
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