Assistenza fiscale prestata da Caf/professionisti, sostituti d'imposta e dichiarazione presentata direttamente - Flusso 730-4 - Cessazione dell'incarico alla ricezione dei modelli 730-4
Con la circolare n. 4/E del 12 marzo 2018 sono stati forniti chiarimenti in ordine all'assistenza fiscale, al flusso 730-4 e ai conguagli fiscali.
Nell'ambito degli adempimenti finalizzati alla comunicazione della sede telematica da parte del sostituto d'imposta e alla variazione della stessa sono state fornite indicazioni con particolare riguardo alla cessazione dell'incarico di ricezione dei modelli 730-4.
Ai fini di un più agevole inquadramento della problematica si premette il quadro normativo di riferimento.
L'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti abilitati[1]prestino assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. Inoltre, l'articolo 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede per il contribuente la possibilità della presentazione della dichiarazione direttamente via web mediante l'accettazione o la modifica della dichiarazione precompilata.
La stessa dichiarazione precompilata può essere utilizzata da un intermediario opportunamente delegato, che una volta verificati i dati proposti trasmette il modello 730 all'Agenzia delle entrate.
Nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i Caf/professionisti e i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, unitamente alle dichiarazioni dei redditi modello 730, il risultato finale delle dichiarazioni modello 730-4 che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti d'imposta. I sostituti d'imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell'Agenzia delle entrate, effettuano i conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni.
L'articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999, dispone che i sostituti d'imposta, ai fini dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi dell'Agenzia delle entrate. A tal fine i sostituti devono comunicare all'Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (c.d. flusso telematico dei modelli 730-4)[2].
Inoltre, l'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), modificato dall'articolo 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, ha previsto, a partire dal 2015, l'obbligo per i sostituti d'imposta di comunicare entro il 7 marzo la sede telematica dove ricevere i modelli 730-4 attraverso il flusso informativo delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rinviando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini e delle modalità per la variazione delle suddette sedi telematiche da parte dei sostituti d'imposta.
In sostanza, la comunicazione della sede telematica può essere effettuata:
? con la Certificazione Unica (CU), mediante la presentazione del quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;
? con il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (CSO) per le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per la prima comunicazione quando non si è nei termini per trasmettere la Certificazione Unica (CU). In particolare, detto modello deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta quando intendono sostituire l'intermediario con un altro intermediario ovvero con il sostituto stesso o viceversa.
Al soggetto (sostituto o intermediario) che comunica tramite modello CSO o quadro CT la sede telematica dove ricevere i 730-4 viene inviata una ricevuta, al pari di ogni trasmissione telematica..
Per gli intermediari è presente nell'area autenticata la possibilità di verificare, mediante interrogazione puntuale, i sostituti d'imposta che hanno conferito l'incarico per la ricezione dei 730-4.
In caso di comunicazione di variazione dei dati già inviati con il modello CSO, è richiesta l'indicazione del numero di protocollo che è stato attribuito all'ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d'imposta (e regolarmente acquisita) che si intende variare..
Parimenti, se si intendono variare i dati già trasmessi con il quadro CT è necessario indicare il numero di protocollo telematico dell'ultimo file contenente il predetto quadro, validamente presentato.
Si fa presente che i citati numeri di protocollo sono rilevabili, oltre che dalle relative ricevute di trasmissione, anche dal cassetto fiscale del sostituto d'imposta.
I predetti dati possono anche essere ottenuti presso un qualunque ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, mediante richiesta sottoscritta dal sostituto d'imposta persona fisica, o dal rappresentante legale della società o ente, allegando la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. Qualora la richiesta sia presentata da un delegato, la stessa deve contenere la delega del sostituto d'imposta, la fotocopia del documento d'identità del delegante nonché la fotocopia del documento d'identità del delegato.
Cancellazione dell'indirizzo telematico per cessazione dell'incarico alla ricezione dei modelli 730-4
Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta non comunichi con il modello CSO la variazione dell'intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate dai propri dipendenti, al fine di favorire l'aggiornamento delle informazioni relative agli intermediari delegati e agevolare l'assolvimento del conguaglio sulle retribuzioni, con la circolare n. 4/E del 2018 dell'Agenzia delle entrate, è stata prevista un'apposita procedura.
In particolare, l'intermediario cessato dall'incarico può comunicare tramite PEC all'Agenzia delle entrate l'avvenuta risoluzione del rapporto di delega.
L'Agenzia delle entrate, sulla base della richiesta pervenuta, contatta il sostituto d'imposta attraverso un messaggio trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata rilevabile dal registro INI PEC - Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata - istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.
Ciò premesso, si fa presente che in esito alla procedura indicata risulta che alcuni sostituti d'imposta cui è stato inviato il previsto invito da parte dell'Agenzia delle entrate non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili dei percipienti.
La descritta situazione comporta una interruzione dell'assistenza fiscale visto che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio.
Effetti della mancata ottemperanza ai fini della protezione dei dati personali
Tenuto conto dell'obbligatorietà del flusso telematico, l'Agenzia provvede alla cancellazione dell'indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d'imposta, nonostante la comunicazione prevista dalla circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, non abbia provveduto a detta modifica.
A seguito della cancellazione dell'indirizzo telematico, il sostituto d'imposta rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (CSO).
Pertanto, il sostituto sarà tenuto, in sede di trasmissione delle CU, a compilare il quadro CT[3]per comunicare il nuovo indirizzo telematico.
[1] I professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono, rispettivamente, gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Per esercitare l'attività di assistenza fiscale i professionisti indicati interessati devono presentare alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della residenza, la comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto 21 maggio 1999, n. 164.
[2] Per completezza, si fa presente che fanno eccezione alla procedura sopra delineata i modelli 730-4 con sostituto d'imposta Inps per i quali l'Istituto riceve i risultati contabili direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. In questi casi, le attività connesse ai controlli preventivi sui rimborsi sono effettuate in cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Inps.
[3] Il quadro CT è approvato unitamente alla Certificazione Unica ed è riservato ai sostituti d'imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (CSO).
Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura di Certificazioni Uniche, qualora il sostituto d'imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuti nell'ultimo invio effettuato nel periodo ordinario di presentazione delle CU.
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