CIRCOLARE N. 1/2024
OGGETTO: Pubblici registri immobiliari e normativa in materia di trattamento
dei dati personali - Corretto utilizzo della Sezione D nelle note di
trascrizione e di iscrizione e nelle domande di annotazione.
Premessa
La presente circolare esamina i rapporti tra la disciplina in materia di
pubblicità immobiliare e quella più recente in tema di trattamento dei dati personali
per prevenire l’emersione di eventuali trattamenti illeciti e, all’esito, individuare le
possibili aree di azione.
In tale contesto, nelle more di possibili interventi di carattere sistematico, si
intende delineare un inquadramento di tale tematica di particolare complessità,
anche al fine di fornire alle categorie interessate opportune indicazioni sul corretto
utilizzo dei modelli di richiesta delle formalità.
Il sistema di pubblicità immobiliare: alcuni principi generali
Il vigente sistema di pubblicità immobiliare, nell’obiettivo perseguito dal
legislatore, ha una funzione di conoscenza dei dati relativi ai beni immobili e di
tutela dell’affidamento dei terzi, in un’ottica di garanzia per la corretta circolazione
dei medesimi1.
1 Tale funzione è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato, tra l’altro, che il
sistema “trova la sua “ratio” nei generalissimi principi di tutela della sicurezza inerente alla circolazione
dei beni e nell’affidamento dei terzi…”. Cfr., in tal senso, Cassazione civile, sezione III, sentenza 27
novembre 2018, n. 30625.
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare
In materia è stata affermata anche la peculiare “valenza” delle norme di
pubblicità immobiliare precisando che “la trascrizione è istituto di ordine pubblico
finalizzato al soddisfacimento dell’interesse generale alla sicurezza dei traffici
giuridici” e optando per la “qualificazione delle norme sulla trascrizione come
norme di ordine pubblico, e quindi come norme inderogabili” 2.
Come noto, la disciplina relativa alla pubblicità immobiliare,
all’individuazione e alla tenuta dei relativi registri, nonché ai compiti e agli
obblighi del conservatore è contenuta, per la gran parte, nel libro VI del codice
civile, dedicato alla tutela dei diritti3.
In base a tali disposizioni, al fine dell’esecuzione di una formalità
(trascrizione, iscrizione, annotazione) nei registri immobiliari devono essere
presentati al conservatore il titolo4, in originale o in copia autenticata5, recante
l’evento giuridico da pubblicare e la relativa nota (denominata “domanda”, nel
caso delle annotazioni) ove devono essere indicati gli elementi e le menzioni
espressamente previsti dal legislatore6.
Rileva, per quanto qui di interesse, rammentare anche che l’articolo 2674 c.c.
individua i casi nei quali il conservatore può rifiutare di ricevere le note e i titoli e
quelli in cui non può riceverli; il tutto, con la precisazione che “In ogni altro caso
il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli
presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché
di spedire le copie o i certificati.” In tal senso, proprio perché il rifiuto di una
formalità incide sull’ordine di presentazione degli atti e sui connessi effetti
giuridici (in sostanza, opponibilità e priorità di grado), i motivi di rifiuto non
possono che essere tassativi e soggetti ad una individuazione esclusivamente
normativa.
2 Cfr. Cassazione civile, sezione V, sentenza 2 dicembre 2021, n. 37969.
3 Cfr. artt. 2643 e ss. del codice civile. Tra gli altri, gli articoli 2678 e 2679 del codice civile
prevedono, in particolare, gli obblighi del conservatore, rispettivamente, di tenuta di un registro generale
d’ordine e di tenuta di registri particolari per le trascrizioni, per le iscrizioni e per le annotazioni.
4 Cfr. art. 2657 del codice civile.
5 Cfr. art. 2658 del codice civile.
6 Cfr. art. 2659 c.c. e 2660 c.c. per le trascrizioni, art. 2839 c.c. per le iscrizioni e art. 2656 c.c. per
le annotazioni.
Inoltre, in questa sede, è opportuno richiamare anche il principio di libera
accessibilità dei registri immobiliari, i quali possono essere ispezionati da
chiunque: l’art. 2673 c.c. dispone, infatti, che “il conservatore dei registri
immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni,
delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna” e “deve
altresì permettere l’ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla
legge” e “rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in
originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in un pubblico
archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio”.
Profili relativi al trattamento dei dati personali
In questo quadro complessivo, risulta evidente che il titolo - depositato in
originale o in copia conforme e liberamente consultabile - potrebbe contenere
informazioni e dati non strettamente necessari o addirittura ultronei rispetto alle
esigenze garantite dal sistema della pubblicità immobiliare, ma comunque
accessibili da parte di chiunque ispezioni i registri, in questo evidenziando profili
di mancata armonizzazione della disciplina in materia di pubblicità immobiliare
con quella successiva relativa alla protezione dei dati personali, dettata dal
Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196 del 2003.
Parimenti, anche la nota (o domanda, nel caso delle annotazioni) può
riportare elementi non necessari alla pubblicità immobiliare ed anch’essi,
comunque, liberamente conoscibili da parte di chiunque.
Tali aspetti potrebbero generare elementi di criticità, alla luce della più
recente evoluzione normativa che ha dettato alcuni principi fondamentali in
materia di trattamento dei dati personali, soprattutto con riferimento ad alcune
categorie di dati: si pensi alla delicatezza dei dati relativi a condanne penali, ovvero
dei dati che rivelino l’origine razziale o etnica, l’orientamento sessuale, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale.
Peraltro, più recentemente i profili di possibile criticità connessi alla libera
accessibilità delle informazioni presenti nei registri immobiliari, sono stati
amplificati dalla informatizzazione che ha caratterizzato i servizi di pubblicità
immobiliare - in particolare per quanto attiene alla consultazione telematica delle
note e dei titoli - che ha inevitabilmente prodotto una semplificazione del processo
e quindi un crescente aumento degli accessi ai dati presenti in tali registri.
Sul tema, non si può trascurare che l’indicazione di dati ed informazioni
imposta dalla legge ai fini della pubblicità immobiliare - sia sul titolo, in quanto
connessa alle modalità di presentazione dello stesso imposte dal codice civile, sia
sulla nota, in quanto rispondente ai requisiti normativi prescritti dal legislatore a
pena di rifiuto - pone la necessità di un giusto contemperamento con la richiamata
normativa in materia di trattamento dei dati personali7.
A tal riguardo, l’art. 2-sexies del Codice individua, al comma 1, le condizioni
di ammissibilità del trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, stabilendo che essi “sono ammessi
qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento
interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali
che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e
il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”. Il successivo
comma 2 individua gli interessi pubblici rilevanti ai sensi del comma 1, stabilendo
che “Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse
pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di
interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti
materie:
7 Ciò, anche con riferimento ai dati, particolarmente delicati, di cui all’art. 10 del Regolamento. Infatti, ai
sensi dell’articolo 2-octies, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei casi in cui
il trattamento dei dati di cui all’art. 10 del Regolamento avvenga “sotto il controllo dell’autorità pubblica,
si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2-sexies”, dettate specificamente per il trattamento delle
categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del Regolamento, che si renda necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante.
[…]
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili […]”.
Alla luce della disposizione da ultimo citata, l’attività di tenuta e
conservazione dei pubblici registri immobiliari, di competenza delle conservatorie,
rientra tra le funzioni cui è sotteso un interesse pubblico rilevante che rende
ammissibile e lecito il trattamento dei dati.
In sostanza, si potrebbe ritenere che l’articolo 2-sexies del Codice costituisca
la idonea base giuridica del trattamento dei dati personali di cui trattasi, anche con
riferimento ad informazioni più delicate quali quelle relative a procedimenti
penali.
Si deve rilevare, tuttavia, che il richiamato comma 2 del già citato articolo 2-
sexies, fa salvo il disposto del comma 1, in base al quale costituisce presupposto
per l’ammissibilità del trattamento dei dati in esame la sussistenza di una
disposizione legislativa o regolamentare o di un atto amministrativo generale che,
oltre al motivo di interesse pubblico rilevante, specifichi altresì “i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili […], nonché le misure appropriate
e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.
Alla luce di quanto sopra rappresentato e in considerazione di una
segnalazione relativa al trattamento di dati giudiziari che ha innescato una
interlocuzione con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, si ritiene
opportuno fornire, con la presente circolare, alcune prime indicazioni specifiche e
concretamente applicabili nell’ambito del sistema della pubblicità immobiliare a
tutela dei diritti in materia di protezione dei dati.
Ambiti di intervento – Le note e la sezione D
Tanto rappresentato, si evidenzia come, ai fini qui di interesse, non risulti
necessaria una valutazione sui dati contenuti nei titoli presentati al conservatore,
in quanto, come detto, essi sono da esibire in originale o copia conforme per
espressa previsione normativa.
Risulta opportuno, pertanto, soffermarsi sulle note che vengono presentate al
conservatore e sui dati che in esse vengono riportati, al fine di individuare se
possano configurarsi, in tale ambito, eventuali trattamenti illeciti o eccedenti, con
particolare attenzione alle parti della nota che possono risultare maggiormente
“problematiche” sotto tale profilo.
Con specifico riferimento alle note, è opportuno rammentare che, con
l’automazione dei servizi di pubblicità immobiliare avviata dalla legge 27 febbraio
1985, n. 52, le note sono redatte su appositi modelli specificatamente approvati8
che sono stati oggetto, nel tempo, di vari aggiornamenti, l’ultimo dei quali
avvenuto con Decreto dell’Agenzia del territorio 14 giugno 2007 emanato di
concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della
giustizia9.
In coerenza con i modelli all’uopo approvati e da utilizzarsi a pena di
rifiuto10, le note sono, allo stato attuale, formate da quattro sezioni
(precedentemente denominati quadri):
- la “sezione A”, riportante i dati relativi al titolo presentato per
l’esecuzione della formalità (identificativi dell’atto, autorità
emanante, ecc…)
- la “sezione B”, riportante i dati relativi agli immobili relazionati nella
formalità (sostanzialmente, gli identificativi catastali degli immobili)
8 L’articolo 17 della legge n. 52 del 1985 (rubricato “Modelli per la redazione di trascrizioni,
iscrizioni, annotazioni”) stabilisce che “Le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659, 2660
e 2839 del codice civile debbono essere redatte su modelli a stampa conformi a quelli approvati con decreto
interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia”.
9 Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 52 del 1985, “I conservatori dei registri
immobiliari, per quanto concerne l’esercizio delle funzioni e l’adempimento degli obblighi loro attribuiti
dal codice civile, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia; …” e che il Ministero
della giustizia è competente sulle questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti in
materia civile, oltre a curare la vigilanza anche sui notai e sugli ordini professionali.
10 L’articolo 18 della legge n. 52 del 1985 dispone che “Oltre ai casi previsti dall’articolo 2674 del
codice civile, il conservatore non può ricevere le note di trascrizione, iscrizione o annotazione quando non
sono conformi alle disposizioni di cui al precedente articolo.” e cioè quando si contravviene all’obbligo di
cui all’art. 17 della medesima legge secondo cui le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659,
2660 e 2839 del codice civile debbono essere redatte su modelli a stampa conformi a quelli approvati con
decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e
giustizia.
- la “sezione C”, riportante i dati relativi ai soggetti presenti nella
formalità (identificativi dei soggetti e rispettivi diritti relazionati sugli
immobili oggetto di formalità)
- la “sezione D”, riportante eventuali altre informazioni, non
codificabili nelle precedenti sezioni, ritenute ugualmente necessarie
per una compiuta pubblicità immobiliare nonché le informazioni
previste ai fini dell’esecuzione della voltura catastale automatica.
Nelle prime tre sezioni (A, B e C), la cui compilazione è sostanzialmente
obbligata, si devono indicare dati - relativi al titolo, agli immobili ed ai soggetti -
corrispondenti a quelli richiesti dalla legge a pena di rifiuto (art. 2674 c.c.). Si fa
specifico riferimento ai dati necessari per la pubblicità immobiliare indicati
rispettivamente dagli artt. 2659 e 2660 c.c. per le note di trascrizione e dall’art.
2839 c.c. per le note di iscrizione. In tale ottica, i dati presenti in dette sezioni
possono ritenersi lecitamente indicati, anche sotto il profilo della protezione dei
dati personali, in quanto riportati in presenza di un’adeguata base giuridica
rappresentata dall’obbligo normativo di indicazione imposto in materia di “tenuta
di registri pubblici relativi a beni immobili”.
La sezione D della nota è costituita invece da un campo integralmente libero,
utilizzabile per l’indicazione di eventuali altre informazioni ritenute necessarie ai
fini di una compiuta pubblicità immobiliare e quindi rimesso, nella sua
compilazione, alle relative valutazioni effettuate dalla parte richiedente.
Risulta evidente, dunque, che i prospettati profili di criticità possono
correlarsi tendenzialmente ai dati indicati dal richiedente nella sezione D delle
note.
Con specifico riguardo a tale sezione, precedenti documenti
normativi/regolamentari succedutisi nel tempo hanno evidenziato che in essa è
possibile indicare “altri aspetti che si ritiene utile pubblicare” 11.
11 Cfr. decreto interministeriale di approvazione dei modelli di nota emanato dal Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia in data 5 luglio 1986; circolare n. 128 T del 1995
emanata dall’allora Dipartimento Territorio del Ministero delle finanze; ed in particolare, da ultimo, decreto
per la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare e per l’approvazione dei nuovi modelli di
In proposito, giova comunque rammentare che la nota è tradizionalmente
definita “atto di parte”, e che la stessa nota deve configurarsi quale documento
“autosufficiente” in relazione ai dati ivi contenuti e destinati alla conoscenza dei
terzi, ovverosia ai fini di una compiuta pubblicità immobiliare. In altri termini, è
utile in questa sede richiamare i cd. principi di autosufficienza e autoresponsabilità
della nota elaborati dalla giurisprudenza di legittimità12.
Alla luce di tali principi, la nota deve essere “autoconsistente” sotto il profilo
della funzione pubblicitaria e la responsabilità verso i terzi ricade sul soggetto che
richiede la formalità relativamente ad un determinato atto, redigendone (o facendo
redigere) la nota in un certo modo e con un apposito contenuto. Pertanto è da
escludersi che tale responsabilità possa ricadere sul Conservatore il quale è
chiamato dall’ordinamento a svolgere controlli esclusivamente di tipo formale.
Tali principi generali della nota ancor più paiono riferibili ai dati riportati
nella sezione D, proprio in quanto l’indicazione di tali dati è rimessa alla esclusiva
disponibilità e valutazione della parte richiedente che ne cura la compilazione.
Sulla base di tutto quanto rappresentato, quindi, il conservatore non potrebbe,
per ipotesi, rifiutarsi di eseguire la formalità richiesta adducendo, a motivo di
legittimo rifiuto, la presenza nella nota di dati illecitamente trattati, ad esempio
perché non strettamente necessari ai fini della pubblicità immobiliare, o
opponendo altre esigenze di tutela della protezione dei dati personali, né potrebbe,
per tali medesimi motivi, ritardare l’esecuzione della formalità richiesta.
nota, emanato dal Direttore dell’Agenzia del Territorio di concerto con i Capo del Dipartimento per gli
Affari di giustizia del Ministero della giustizia in data 14 giugno 2007.
12 Cfr. al riguardo, l’ordinanza della Cassazione 13 gennaio 2021, n. 376. Si trattava, nel caso di
specie, della nota di trascrizione, ma i principi a tal proposito affermati sono pacificamente applicabili pure
alle note di iscrizione (anche considerata la funzione “costitutiva” della pubblicità ipotecaria) ed alle
domande di annotazione (anche in forza del richiamo normativo effettuato per le annotazioni dall’art. 2656
c.c. alla disciplina della trascrizione). Nello specifico, in tale ordinanza la Corte ha sottolineato come “Il
principio dell’autosufficienza della nota di trascrizione […] deriva da una precisa scelta compiuta dal
legislatore che, all’art. 2664 c.c.12, ha previsto che il registro particolare delle trascrizioni debba essere
proprio costituito dalla raccolta delle note …”; questo implica che la nota deve riprodurre fedelmente il
contenuto del titolo cui si riferisce. Nella citata ordinanza si legge, poi, che “Al suddetto principio si
affianca, inoltre, quello della cd. “autoresponsabilità”, in forza del quale si deve ritenere che la nota,
essendo un atto di parte, produce effetti necessariamente conformi al contenuto della stessa, con la
conseguenza che chi richiede la trascrizione di un determinato atto, redigendo (o facendo redigere) la nota
in un certo modo e con un apposito contenuto, se ne assume la completa responsabilità verso i terzi”.
Il conservatore non potrebbe nemmeno rappresentare al richiedente la
formalità i gravi e fondati dubbi cui fa riferimento l’art. 2674bis in quanto non
connessi alla riconducibilità dell’atto prodotto nell’ambito di quelli trascrivibili o
iscrivibili. Tale norma prevede infatti che i dubbi debbano attenere alla sola
legittimità della trascrivibilità di un atto o iscrivibilità di un’ipoteca.
Tanto meno, il conservatore potrebbe discrezionalmente effettuare interventi
modificativi (ad esempio, eventuali oscuramenti/eliminazione) dei dati inseriti
nella nota presentata dalla parte richiedente, stante peraltro, al riguardo, lo
specifico divieto recato dall’art. 17 della legge n. 52 del 198513.
Parimenti, il conservatore non potrebbe limitare l’accesso dei terzi ai dati
presenti sui registri immobiliari, in fase di ispezione degli stessi o di certificazione,
stante il disposto del citato art. 2673 c.c. che dispone il libero accesso a tali dati.
Prime indicazioni ai fini del rispetto dei principi di liceità e minimizzazione del
trattamento dei dati
Pur in considerazione di quanto sopra esposto, il sistema di pubblicità
immobiliare non può essere ritenuto impermeabile alle esigenze di tutela
perseguite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Al riguardo,
la sezione D delle note appare l’ambito su cui concentrare l’attenzione, ai fini del
rispetto dei principi di liceità e minimizzazione nel trattamento dei dati personali.
Più precisamente, proprio in quanto tale sezione è finalizzata a riportare dati
necessari ad una compiuta pubblicità immobiliare, si sottolinea l’esigenza di un
attento esame di tale profilo, al fine di evitare che la sezione D della nota possa -
impropriamente rispetto alla sua funzione - diventare ingiustificato veicolo di
conoscibilità di dati non pertinenti alle suddette esigenze.
13 La norma, tra l’altro, dispone che “Ad eccezione delle rettifiche eventualmente occorrenti per
errori materiali dell'ufficio e per le trascrizioni, iscrizioni e rinnovazioni da eseguirsi d'ufficio a norma di
legge, non è consentito alle conservatorie di redigere le note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione
e di annotazione, nonché le domande di certificati ipotecari.”.
Al riguardo, le categorie interessate (notai e altri pubblici ufficiali, avvocati,
uffici giudiziari, istituti di credito, ecc..) e i soggetti che predispongono le richieste
di formalità avranno cura di utilizzare la sezione D del modello di nota per
l’indicazione delle sole informazioni specificamente previste da documenti di
prassi e/o necessarie ai fini di una compiuta pubblicità. In particolare, occorre che
la sezione D non venga impropriamente utilizzata per riportare informazioni
eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, come nel caso dei dati personali
eventualmente presenti nell’atto ma non utili alla pubblicità stessa.
Le competenti strutture periferiche avranno cura di sensibilizzare l’utenza al
rispetto delle indicazioni impartite.
Roma, 29 gennaio 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
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