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Circolare Agenzie Entrate 8/E del 06/04/2023

CIRCOLARE N. 8/E

Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 6 aprile 2023

OGGETTO: Articoli 1 e 4 del decreto-legislativo 27 maggio 2022, n. 72 –

Modificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le

operazioni effettuate a favore delle forze armate

2

INDICE

PREMESSA ................................................................................................................................. 3

1. Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a favore delle forze armate ................. 4

1.1. Ambito applicativo dell’esenzione per le operazioni di difesa comune dell’Unione . 5

1.2. Non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore
delle forze armate ........................................................................................................... 7

2. Beni introdotti nel territorio dello Stato dalle forze armate.............................................. 13

2.1. Esenzione all’importazione dei beni acquistati dalle forze armate estere ............... 13

2.2. Introduzione da parte delle forze armate dello Stato di beni provenienti da altri Stati
membri dell’Unione ...................................................................................................... 13

3

PREMESSA

Il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 72, ha introdotto disposizioni

aventi a oggetto l’«Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la

direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e

la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto

riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione».

Si premette che il Consiglio dell’Unione europea, su proposta della

Commissione europea, ha emanato la direttiva 2019/2235 del 16 dicembre 2019

con l’obiettivo di migliorare le capacità europee nel settore della difesa e della

gestione delle crisi e di potenziare la sicurezza e la difesa dell’Unione1. Tale

direttiva (di seguito anche “direttiva sugli sforzi di difesa UE”) ha inteso, in

particolare, allineare il trattamento dell’IVA, con l’articolo 1, e dell’accisa, con

l’articolo 2, previsto per gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione a quello già

vigente per gli sforzi di difesa della NATO2. A tale scopo, è stato modificato il

disposto degli articoli 22, 143 e 151 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre

2006 (di seguito anche “direttiva IVA”).

Nei successivi paragrafi vengono riportati i primi chiarimenti sulle

disposizioni normative riguardanti il recepimento della direttiva sugli sforzi di

difesa UE.

L’illustrazione di tali disposizioni tiene conto, fra l’altro, dei contenuti della

documentazione relativa ai lavori parlamentari e del Governo, con particolare

riguardo alla relazione illustrativa allo schema di decreto, delle indicazioni

riportate nella direttiva oggetto di recepimento, nonché della relazione di

accompagnamento3 alla proposta di direttiva predisposta dalla Commissione

europea.


1 Si veda il terzo considerando della direttiva (UE) 2019/2235.
2 Ai fini IVA si tratta, in particolare, delle previsioni di cui agli articoli 22 e 151, paragrafo 1, lettere c) e
d), della direttiva 2006/112/CE. Nella disciplina nazionale il trattamento IVA delle operazioni effettuate
nei confronti della NATO è disciplinato dall’articolo 72, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3 Si veda il documento della Commissione Europea del 24 aprile 2019, COM(2019) 192 final.

4

1. Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a favore delle forze
armate

L’articolo 1 del d.lgs. n. 72 del 2022, recependo le modiche apportate

dall’articolo 1 della direttiva sugli sforzi di difesa UE alla direttiva IVA, innova il

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito “DPR

n. 633 del 1972” o “decreto IVA”), sul trattamento IVA delle cessioni di beni e

prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle forze armate dell’Unione

europea.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 1 aggiunge all’articolo 72 del

decreto IVA nuove specifiche ipotesi di non imponibilità ad IVA, equiparando alle

operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto IVA:

? «b-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle

forze armate di altri Stati membri dell’Unione europea destinati all’uso

di tali forze o del personale civile che le accompagna o

all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali

forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione

di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di

sicurezza e di difesa comune»;

? «b-ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un

altro Stato membro dell’Unione europea e destinate alle forze armate

di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati

all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o

all’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali

forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione

di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di

sicurezza e di difesa comune».

In base all’articolo 4 del d.lgs. n. 72 del 2022, che recepisce l’articolo 3

della direttiva sugli sforzi di difesa UE, tali disposizioni si applicano a decorrere

5

dal 1° luglio 2022. Sono, pertanto, interessate dalla novella normativa le cessioni

di beni e le prestazioni di servizi effettuate a partire da tale data, considerando

come data di effettuazione dell’operazione quella determinata ai sensi dell’articolo

6 del decreto IVA.

Merita rilevare che, in ossequio ai principi di carattere generale, le nuove

fattispecie di non imponibilità sono applicabili a operazioni (i.e., cessioni di beni

e prestazioni di servizi) che – oltre a qualificarsi per i requisiti soggettivo e

oggettivo che verranno di seguito analizzati – sono territorialmente rilevanti in

Italia, ai sensi di quanto stabilito dal DPR n. 633 del 1972 (articoli da 7 a 7-octies)

e dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (di seguito, d.l. n. 331 del 1993),

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

1.1. Ambito applicativo dell’esenzione per le operazioni di difesa comune
dell’Unione

L’adeguamento della disciplina nazionale IVA a quella unionale, come

modificata dalla direttiva (UE) n. 2235, concerne le attività svolte nell’ambito della

politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione europea (di seguito anche

“PSDC”). Conseguentemente, le disposizioni in commento devono essere

interpretate in ragione delle finalità perseguite dalla direttiva sugli sforzi di difesa

UE.

Nello specifico, le situazioni in cui ha luogo uno «sforzo di difesa svolto ai

fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di

sicurezza e di difesa comune» (PSDC), richiamate dalle disposizioni di “non

imponibilità” in commento, riguardano4:

? le missioni e le operazioni militari;

? le attività dei gruppi tattici;

? l’assistenza reciproca;


4 Si veda il quarto considerando della direttiva (UE) 2019/2235.

6

? i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (Permanent

Structured Cooperation, PESCO);

? l’attività dell’Agenzia Europea per la Difesa (AED).

Non sono, tuttavia, ricomprese tra queste le operazioni militari effettuate

dalle forze armate degli Stati membri che, in uno spirito di solidarietà, operino in

un’azione congiunta a seguito di un attacco terroristico o di una calamità – naturale

o provocata dall’uomo – in uno degli Stati membri (articolo 222 del Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea), nonché le azioni militari effettuate a seguito

di attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate alla PSDC

dell’Unione5.

Sempre in base alle previsioni della direttiva, inoltre, non sono comprese

nelle situazioni oggetto della disposizione in commento le missioni civili, anche

nei casi in cui queste rientrino nell’ambito della PSDC. Le cessioni di beni e le

prestazioni di servizi destinate al personale civile sono, infatti, da ritenersi

ricomprese nella disciplina di non imponibilità in commento solo nella misura in

cui il personale civile accompagna le forze armate che svolgono compiti

direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della PSDC al di fuori del

proprio Stato membro6.

Con la direttiva (UE) 2019/2235, il legislatore comunitario ha dunque

voluto evitare che le forze armate operanti nella PSDC restino incise dall’imposta

nello Stato membro (diverso da quello di appartenenza) in cui sono stanziate.

In presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili effettuate

in un dato Stato membro nei confronti di forze armate di un altro Stato membro,

infatti, non avendo le forze armate la possibilità di recuperare l’IVA pagata sugli

acquisti, l’imposta costituirebbe un’entrata per lo Stato membro in cui sono ubicate

le forze armate, anziché per il loro Stato di appartenenza7.


5 Si veda il quarto considerando della direttiva (UE) 2019/2235.
6 Si veda l’ottavo considerando della direttiva (UE) 2019/2235.
7 Al riguardo, si veda la relazione alla proposta di direttiva, di cui al documento citato in nota 3, dove si
prevede quanto segue: «In linea di principio le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a
destinazione delle forze armate o i beni importati dalle stesse recano quindi l’IVA. Il costo dell’IVA si
riflette in un aumento delle entrate generate dall’imposta per l’Erario (in quanto enti pubblici, le forze

7

La novella normativa, prevedendo la non imponibilità per le operazioni

effettuate in Italia (o in altro Stato membro) a favore delle forze armate non

appartenenti allo Stato in cui le stesse sono stanziate, consente, da un lato, di

ridurre gli oneri amministrativi – e, conseguentemente, i ritardi e i costi della

mobilità militare – e, dall’altro, di offrire agli Stati membri un incentivo a

cooperare8.

1.2. Non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate a favore delle forze armate

Per effetto delle nuove previsioni di cui all’articolo 72, comma 1, lettere b-

bis) e b-ter), del decreto IVA debbono essere qualificate come “non imponibili”,

con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, le cessioni di beni e le

prestazioni di servizi che simultaneamente soddisfino i seguenti requisiti:

1) siano territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, in base agli

articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633 del 1972 e al d.l. n. 331 del

1993, come già sopra specificato;

2) abbiano come cessionario o committente una forza armata

appartenente a uno Stato membro dell’Unione europea;

3) siano destinati all’uso delle anzidette forze armate o del personale

civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative

mense;


armate non hanno la facoltà di recuperare tale IVA), che a loro volta alimentano il bilancio che finanzia
attività come la difesa nazionale.
La direttiva dispone un’esenzione per le cessioni e le prestazioni destinate alle forze armate di qualsiasi
Stato che sia parte contraente del trattato dell’Atlantico del Nord che partecipino a uno sforzo comune di
difesa al di fuori del proprio Stato. Tale esenzione è stata istituita per le situazioni in cui si interrompe il
circolo del flusso di entrate e spese, in quanto l’IVA su tali cessioni e prestazioni costituirebbe di norma
un’entrata per lo Stato in cui sono ubicate le forze armate, anziché per il loro Stato (…).
In linea con il piano d’azione e le conclusioni del Consiglio, l’obiettivo della presente proposta è allineare
il trattamento dell’IVA degli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione e della NATO nella massima misura
possibile
».
8 Si veda il documento citato nella nota n. 3.

8

4) i beni siano ceduti e i servizi siano prestati in uno Stato membro

dell’Unione europea diverso da quello di appartenenza delle forze

armate cessionarie o committenti;

5) siano finalizzati allo svolgimento delle attività rientranti nella PSDC

sopra richiamate.

Si rammenta, inoltre, che per le cessioni di beni9 trasportati o spediti dal

fornitore, o da terzi per suo conto, dall’Italia al territorio di un altro Stato membro,

o viceversa, trovano applicazione anche le disposizioni relative alle vendite a

distanza intracomunitarie. In base alla definizione di cui all’articolo 38-bis del d.l.

n. 331 del 1993 – che recepisce quella di cui all’articolo 14, paragrafo 410, punto

1, della direttiva IVA – infatti, per «vendite a distanza intracomunitarie di beni si

intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto,

anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella

spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo

della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti

d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni

non imponibili ai sensi dell’articolo 72 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (…)». Tra i destinatari da ultimo citati vi

rientrano, in forza della novella normativa in commento, anche le forze armate di

cui alle lettere b-bis) e b-ter), siano queste soggetti passivi d’imposta o meno11.


9 Fanno eccezione le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare a cura
del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto (articolo 38-bis, comma
3, del d.l. n. 331 del 1993).
10 Il paragrafo 4 dell’articolo 14 della direttiva IVA prevede che «Ai fini dell’applicazione della presente
direttiva, si intende per:
1. “vendite a distanza intracomunitarie di beni”, le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per
suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a
partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione
dell’acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i
cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, o di
qualsiasi altra persona non soggetto passivo;
b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione,
con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto».

11 Per le vendite a distanza intracomunitarie l’irrilevanza della soggettività passiva IVA dei destinatari della
non imponibilità di cui all’articolo 72 del decreto IVA si evince dalla stessa definizione prevista dalla
direttiva IVA, di cui alla nota precedente, laddove alla lettera a) collega la disciplina delle vendite
intracomunitarie a distanza alla condizione che la cessione sia effettuata anche «nei confronti di un soggetto

9

Da ciò deriva, pertanto, che in base alla lettera b-bis) non sono imponibili

ai fini IVA:

- le cessioni di beni presenti in Italia effettuate nei confronti di forze

armate appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti

rientranti nella PSDC;

- nel caso in cui siano territorialmente rilevanti in Italia, le cessioni di beni

inviati nel nostro Paese a forze armate, appartenenti ad altri Stati membri

e impegnate in compiti rientranti nella PSDC;

- le prestazioni di servizi, per cui sia verificato il presupposto territoriale

in Italia, rese nei confronti di forze armate appartenenti ad altri Stati

membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC.

Risultano escluse da tale disposizione, in forza della formulazione letterale

della stessa, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da chiunque effettuate in

Italia nei confronti di forze armate italiane.

Diversamente, il regime di “non imponibilità IVA” previsto alla lettera b-

ter) dell’articolo 72, comma 1, del decreto IVA richiede non solo che i destinatari

delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia

siano forze armate stanziate in uno Stato membro diverso dall’Italia, ma anche che

tali forze armate appartengano a uno Stato membro “diverso da quello di

introduzione” dei beni o dei servizi. Da ciò deriva che rientrano nella previsione

in esame anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (territorialmente

rilevanti in Italia) effettuate nei confronti di forze armate italiane che siano

stanziate in un altro Stato membro per ottemperare ad un compito di PSDC.

In proposito, si precisa che le cessioni di beni di cui alla citata lettera b-ter)

rientrano nell’ambito applicativo delle vendite a distanza intracomunitarie di beni


passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA
a norma dell’articolo 3, paragrafo 1
». L’articolo 3, paragrafo 1, ivi richiamato, pure prevede che «(…) non
sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe
esente nel territorio dello Stato membro, in forza degli articoli 148 e 151, effettuati da un soggetto passivo
o da un ente non soggetto passivo; (…)
».

10

di cui al sopra richiamato articolo 38-bis del d.l. n. 331 del 1993, al ricorrere dei

requisiti ivi previsti.

Per esemplificare, in relazione alle cessioni di beni (diversi da quelli di cui

al comma 3 del richiamato articolo 38-bis12 del d.l. n. 331 del 1993) spediti o

trasportati dall’Italia verso il territorio di un altro Stato UE dal fornitore o da terzi

per suo conto, trovano applicazione i limiti previsti dalla disciplina riguardante le

vendite a distanza intracomunitarie di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b),

secondo periodo, del d.l. n. 331 del 199313. In presenza dei presupposti in

precedenza citati, quindi, tali operazioni:

- se di importo inferiore a euro diecimila14 (e il fornitore non ha optato

per l’imposizione nel Paese di destinazione dei beni e servizi), rilevano

territorialmente in Italia e sono non imponibili ai fini dell’IVA ai sensi

del nuovo articolo 72, comma 1, lettera b-ter);

- concorrono ai fini del raggiungimento della soglia di diecimila euro,

superata la quale tali operazioni rilevano nel Paese di introduzione dei

beni.

Si riportano di seguito alcuni casi esemplificativi.


12 Si fa riferimento «a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi; b) alle cessioni di beni da installare,
montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del
trasporto».
13 L’articolo 41 del d.l. n. 331 del 1993, rubricato “Cessioni intracomunitarie non imponibili”, prevede al
comma 1 che costituiscono cessioni non imponibili:
«(…) b) le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato
membro dell’Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito
nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il cedente non è stabilito
anche in un altro Stato membro dell’Unione europea; 2) l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta
sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta,
stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, di cui all’articolo 7-octies, comma 3,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a distanza
intracomunitarie di beni nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e
fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato; 3) il cedente non ha optato per l’applicazione
dell’imposta nell’altro Stato membro; in tal caso l’opzione è comunicata all’ufficio nella dichiarazione
relativa all’anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e
comunque per almeno due anni
».
14 In forza dell’articolo 41, comma 1, lettera b), del d.l. n. 331 del 1993, citato nella nota n. 13, la soglia si
riferisce all’ammontare complessivo annuo, al netto dell’IVA, delle vendite intracomunitarie a distanza di
beni effettuate nell’Unione e dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a
committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri diversi da quello del fornitore.

11

A. Forze armate francesi e forze armate italiane, stanziate sul territorio

italiano e impegnate in compiti rientranti nella PSDC, acquistano beni

nazionali da alcuni fornitori stabiliti in Italia (ad esempio generi

alimentari, carburanti e attrezzature). I fornitori devono applicare alle

cessioni effettuate nei confronti delle forze armate francesi il regime di

non imponibilità a IVA, in applicazione della nuova disposizione di cui

alla lettera b-bis) dell’articolo 72 del DPR n. 633 del 1972. Le cessioni

di beni effettuate nei confronti delle forze armate italiane, invece,

devono essere assoggettate ad IVA secondo l’ordinaria disciplina

domestica.

B. Forze armate italiane e polacche, stanziate in Polonia e impegnate in

compiti rientranti nella PSDC, acquistano derrate alimentari, per un

importo complessivo non superiore a diecimila euro, da un fornitore

stabilito in Italia (che non ha optato per l’imposizione nel Paese di

destinazione dei beni venduti).

Il fornitore che trasporta i beni in Polonia deve applicare alle cessioni

effettuate nei confronti delle forze armate italiane il regime di non

imponibilità a IVA, in applicazione della nuova disposizione di cui alla

lettera b-ter) dell’articolo 72 del DPR n. 633.

Le cessioni di beni effettuate nei confronti delle forze armate polacche,

invece, restano assoggettate a imposizione, secondo le regole ordinarie,

non essendo riconducibili nell’ambito applicativo delle disposizioni in

commento.

C. Forze armate francesi stanziate in Italia e impegnate in compiti rientranti

nella PSDC acquistano divise per un importo complessivo superiore a

diecimila euro da un fornitore tedesco che si occupa del trasporto della

merce dalla Germania all’Italia.

Il fornitore tedesco deve identificarsi ai fini IVA in Italia, al fine di

assoggettare la vendita a distanza intracomunitaria al regime di non

12

imponibilità IVA in virtù delle disposizioni di cui alla lettera b-bis)

dell’articolo 72 del decreto IVA.

Per beneficiare della non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni

di servizi di cui trattasi, è necessario che le forze armate, nella loro veste di

committenti dei servizi o cessionari dei beni, utilizzino l’apposito modello di

“certificato di esenzione dall’IVA o dalle accise” di cui all’allegato II del

regolamento di esecuzione (UE) n. 282 del 2011, per comunicare ai propri fornitori

la sussistenza dei requisiti indispensabili per fruire della non imponibilità

medesima.

In base all’articolo 51 del medesimo regolamento, infatti, «Se colui che

riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma

non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato

di esenzione dall’IVA e/o dalle accise di cui all’allegato II del presente

regolamento funge da conferma che l’operazione può beneficiare dell’esenzione a

norma dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE …».

Per effetto delle modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) n.

2022/432 del Consiglio del 15 marzo 2022 al citato regolamento n. 282 del 2011,

il certificato di esenzione dall’IVA riportato nell’allegato II prevede, a decorrere

dal 1° luglio 2022, all’interno dell’apposita sezione relativa alle “Dichiarazioni del

beneficiario” anche l’informazione riguardante l’uso ufficiale del beneficiario in

quanto «forza armata di uno Stato membro che partecipa ad attività dell’Unione

nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)».

Le operazioni in argomento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2,

comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 2815, e dell’articolo 72 del DPR n. 633


15 L’articolo 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28, prevede al comma 2: «2. I soggetti che si trovano nelle
condizioni previste dall’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, possono effettuare acquisti ed importazioni senza
pagamento dell’imposta, in ciascun anno, nel limite dell’ammontare complessivo delle cessioni e delle
prestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b), 8-bis e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, delle cessioni intracomunitarie e delle
prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a
norma dell’articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, registrate a norma dell’articolo 23 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 per l’anno solare precedente (…)
».

13

del 197216, concorreranno, in capo ai soggetti fornitori, alla formazione del plafond

per l’effettuazione di acquisti e importazioni senza pagamento dell’imposta.

2. Beni introdotti nel territorio dello Stato dalle forze armate

2.1. Esenzione all’importazione dei beni acquistati dalle forze armate
estere

Le novità introdotte dalle anzidette disposizioni all’articolo 72 del DPR n.

633 del 1972 comportano, conseguentemente, la non assoggettabilità ad imposta

delle importazioni di beni da destinare alla PSDC effettuate dalle forze armate di

un altro Stato membro stanziate in Italia.

Ai sensi dell’articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto IVA (non oggetto

di modifica della disposizione in commento), infatti, non è soggetta all’imposta

«ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall’imposta o

non vi è soggetta a norma dell’articolo 72». Ne discende che le forze armate

straniere stabilite in Italia, che qui importano beni con la finalità di destinarli alla

PSDC, non dovranno pagare l’IVA sull’introduzione degli stessi nel territorio

dello Stato.

2.2. Introduzione da parte delle forze armate dello Stato di beni
provenienti da altri Stati membri dell’Unione

Il comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. n. 72 del 2022 modifica, inoltre,

l’articolo 38 del d.l. n. 331 del 1993.

In particolare, con la modifica in commento viene aggiunta al comma 3 del

citato articolo 38, rubricato “Acquisti intracomunitari”, la lettera d-bis), per effetto

della quale costituisce acquisto intracomunitario «l’introduzione da parte delle


16 Il comma 1 dell’articolo 72 del decreto IVA prevede che «1. Agli effetti dell’imposta, le seguenti
operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 …
».

14

forze armate dello Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della

realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di

sicurezza e di difesa comune, di beni destinati all’uso di tali forze o del personale

civile che le accompagna, non acquistati alle condizioni generali d’imposizione

del mercato interno di un altro Stato membro, qualora l’importazione di tali beni

non possa fruire dell’esenzione prevista dall’articolo 68, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Ciò comporta che qualora le forze armate dello Stato abbiano beneficiato in

un altro Stato membro del sopra citato regime di non imponibilità all’imposta dei

beni destinati a finalità rientranti nella PSDC dell’Unione europea, i relativi

acquisti diventano imponibili in Italia ai fini IVA se e nella misura in cui detti beni

siano introdotti dalle medesime forze armate nel territorio dello Stato italiano,

qualora l’importazione degli stessi beni non avrebbe potuto fruire dell’esenzione

di cui all’articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto IVA17.

La disposizione, in sostanza, garantisce che l’uso di beni da parte delle forze

armate degli Stati membri che partecipano allo sforzo di difesa svolto ai fini della

realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della PSDC sia trattato come

un acquisto intracomunitario a titolo oneroso quando tali beni, non acquistati alle

condizioni locali in materia di IVA dello Stato membro nel quale sono di stanza le

forze, sono riportati nello Stato di appartenenza di ciascuna forza armata per essere

impiegati dalle stesse forze armate per le loro esigenze o per quelle del personale

civile che le accompagna18.

***


17 In senso conforme, il documento della Commissione Europea del 24 aprile 2019, COM(2019) 192 final
ha precisato, al paragrafo 5, che «(…) Tale disposizione si applica nel caso in cui l’importazione dei beni
non sarebbe stata ammissibile all’esenzione ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g-bis)
».
18 Si veda il paragrafo 5 del documento riportato nella nota n. 3.

15

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni

provinciali e dagli uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

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