Alluvione Messina 2009: Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009. Sospensione termini. Sospensione contributiva. Modalità di recupero. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 1 del 08.01.2010
SOMMARIO: Premessa - 1 Sospensione termini prescrizionali - 2 Sospensione contributiva - 2.1 Elenco comuni - 2.2 soggetti ammessi al beneficio - 3 Periodo contributivo oggetto di sospensione - 3.1 aziende: 3.1.a) e mens 3.1.b) Uniemens - 3.2 artigiani e commercianti - 3.3 liberi professionisti - 3.4 aziende agricole - 3.5 lavoratori agricoli autonomi - 4 Modalità di versamento dei contributi sospesi - 5 Istruzioni contabili
PREMESSA
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 (1), è stato dichiarato lo stato d’emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, fino al 31 ottobre 2010.
Successivamente, sono intervenute due ordinanze nelle quali, per gli aspetti di competenza dell’Istituto che con la presente circolare si disciplinano, nella prima, sono stati individuati i territori interessati e nella seconda è stata disposta la sospensione del versamento dell’obbligo contributivo e la sospensione dei termini prescrizionali.
1. SOSPENSIONE TERMINI PRESCRIZIONALI
Il comma 3 dell’art.2 dell’OPCM 3825 del 27 novembre 2009 (3), dispone, per i soggetti che alla data del 1 ottobre 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di cui all’elenco di seguito citato, la sospensione, fino al 30 giugno 2010, dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.
Tale sospensione opera ope legis e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati, al contrario di quanto è richiesto per la sospensione dei contributi correnti.
2. SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
2.1 elenco comuni
L’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 (2) elenca i comuni interessati dagli eventi meteorologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, i quali sono: Itala, Scaletta Zanclea e, limitatamente al comune di Messina, le frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo.
2.2 soggetti ammessi al beneficio
E’ concessa, fino al 30 giugno 2010, a coloro che erano regolarmente iscritti alle diverse gestioni e che operavano alla data del 1 ottobre 2009, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa.
I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono beneficiare della sospensione contributiva, sono:
- i datori di lavoro privati
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli)
- gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, associanti in partecipazione).
Per l’identificazione dei soggetti ammessi alla sospensione è essenziale il distinguo operato tra i commi 1 e 3: mentre la sospensione dei termini prescrizionali è diretta ai soggetti residenti ed a coloro che avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione, la residenza anagrafica non rileva per la sospensione del versamento dei contributi ex comma 1, che individua esclusivamente in coloro che operano nel territorio calamitato i destinatari della sospensione. Il settore pubblico, si ricorda, è escluso dalla legge n. 290/2006, che limita la portata delle ordinanze di protezione civile nelle norme che dispongono sospensioni contributive, al solo settore privato. Non essendo prevista alcuna deroga, vigono i principi generali dell’ordinamento.
Per beneficiare della sospensione è necessario presentare apposita istanza alla sede INPS competente, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, come da modello di cui all’ allegato n. 1. La sede apporrà il codice di autorizzazione stabilito per l’evento.
Come di consueto, il datore di lavoro che sospende la propria quota e quella a carico del lavoratore, non deve effettuare alcun versamento. Laddove invece il datore trattiene dalla busta paga del lavoratore la quota a proprio carico, deve versarla nei termini di legge, altrimenti incorre nel reato di appropriazione indebita ed è perseguibile penalmente. Il lavoratore invece, non essendo soggetto diretto destinatario degli aiuti, non ha un diritto autonomo alla sospensione, ma se ne avvarrà congiuntamente al datore di lavoro (cfr circolare n. 106/2008).
La norma non sospende l’invio delle denunce connesse al versamento dei contributi, ma stante la gravità della situazione, i soggetti interessati potranno inviare i flussi DM10 ed Emens per i periodi di paga da “settembre a dicembre 2009” e Uniemens per i periodi di paga da “gennaio a maggio 2010”, non oltre il termine del 30 giugno 2010 - o altro termine se successivamente prorogato.
3. PERIODO CONTRIBUTIVO OGGETTO DI SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di pagamento riguarda i contributi con scadenza legale di versamento ricadente nel periodo dal 1 ottobre 2009 al 30 giugno 2010, dovuti da tutti i contribuenti: datori di lavoro privati, lavoratori autonomi, agricoli, committenti di collaborazioni coordinate e continuative, professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, con esclusione del settore pubblico.
3.1 Aziende
Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del DM10, la sospensione riguarderà i periodi di paga da " settembre 2009 " a "maggio 2010 ".
A decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2010” la denuncia DM10 sarà sostituita dal flusso UniEmens.
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "7U" che assume il nuovo significato di "azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’alluvione di Messina del 2009 - ordinanza n. 3825/2009”
3.1a Ai fini della compilazione del DM10, per i periodi di paga da “settembre 2009 a dicembre 2009” le aziende sopraindicate dovranno osservare le seguenti modalità:
- compileranno i quadri “B-C” del DM10, riferiti a tutti i lavoratori, con le consuete modalità;
- compileranno il quadro "D" con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale "B" (rigo 57);
- determineranno l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale dei contributi;
- calcoleranno la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro "D" a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;
- esporranno tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) in uno dei righi in bianco del quadro "D", facendola precedere dal codice di nuova istituzione "N955" e dalla dicitura "contr. sosp. Ord. N. 3825/2009”
- effettueranno la sommatoria delle partite esposte nel quadro "D" e riporteranno il totale nel rigo "57" (totale B);
- effettueranno la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del DM 10 e riporteranno la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo "57";
- verseranno l’eventuale saldo della denuncia a credito INPS con le consuete modalità (F24); tale ipotesi ricorre nel caso in cui non tutti i lavoratori siano interessati alla sospensione (ad es. aziende con accentramento contributivo);
- qualora il saldo risulti a zero ovvero a credito azienda, la denuncia deve essere inviata secondo le vigenti modalità ai fini del rimborso o della compensazione.
3.1b Ai fini della compilazione delle denunce UniEmens, per i periodi di paga da “gennaio 2010 a maggio 2010” le aziende interessate inseriranno nell’elemento
Il risultato dei
3.2 Artigiani e Commercianti.
La sospensione dell’obbligo del versamento disposta dall’ordinanza citata in premessa riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:
Scadenza versamento | Contributi sospesi |
16/11/2009 | 3° rata contribuzione sul minimale 2009 |
30/11/2009 | 1° acconto contribuzione eccedente il minimale |
16/02/2010 | 4° rata contribuzione sul minimale 2009 |
16/05/2010 | 1° rata contribuzione sul minimale 2010 |
16/06/2010 | Saldo contribuzione eccedente il minimale 2009 |
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
3.3 Liberi professionisti, committenti e associanti in partecipazione tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di 2° acconto e saldo 2009, 1° acconto 2010, coincidente con il versamento fiscale.
A favore dei committenti e degli associanti in partecipazione tenuti al versamento nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 sono sospesi i versamenti da effettuare a partire dal giorno 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2010.
Si precisa, infine, che anche i collaboratori di Pubbliche Amministrazioni ex Dlgs 165/2001, sono esclusi dal beneficio della sospensione, in quanto rileva lo status del datore di lavoro.
3.4 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.
Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola la sospensione dei termini ha per oggetto i seguenti versamenti.
Scadenza versamento | Contributi sospesi |
16/12/2009 | 2° trimestre 2009 |
16/03/2010 | 3° trimestre 2009 |
16/06/2010 | 4° trimestre 2009 |
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini avente ad oggetto i seguenti versamenti.
Scadenza versamento | Contributi sospesi |
16/11/2009 | 3^ rata 2009 |
16/01/2010 | 4^ rata 2009 |
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
4. MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOSPESI
L’art.2, comma 2, della citata ordinanza n. 3825/2009 descrive le modalità di versamento dei contributi sospesi che dovrà avvenire a partire dal mese di luglio 2010 mediante 48 rate mensili costanti, senza alcun aggravio di oneri accessori.
Si ricorda che l’importo della singola rata non può essere inferiore ad € 50,00.
Si fa riserva di fornire istruzioni operative per il recupero delle predette somme.
5.ISTRUZIONI CONTABILI.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro ed evidenziati, nelle denunce DM 10 e UniEmens, con il codice “N955” secondo le indicazioni contenute nei precedenti punti 3.1a e 3.1b, è stato istituito il conto GPA 00/121, il quale deve essere assistito da apposito partitario contabile.
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l’altro, alla emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto di cui sopra è cenno. Copia di detta lista deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti sul citato partitario.
Nell’allegato n. 2 viene riportato il suddetto conto GPA 00/121.
________________________________
(1) G.U. n. 234 dell’8/10/2009
(2) G.U. n. 241 del 16/10/2009
(3) G.U. n. 284 del 5/12/2009
Allegati dal dito INPS
Allegato N. 1
Allegato N. 2
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi