Contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall’art. 54, c. 1, lett. e). Ulteriori chiarimenti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 10 del 28.01.2008
SOMMARIO: Decreto ministeriale per l’anno 2007 di identificazione delle aree territoriali di cui all’art. 54, c. 1, lett. e). Precisazioni in merito ai soggetti ammessi alla stipula.
Premessa.
Con la circolare n. 51 del 16 marzo 2004 e la circolare n. 74 del 19 maggio 2006 sono state fornite indicazioni e modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi correlati ai contratti di inserimento, previsti dagli articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni.
Come noto, tra i soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento rientrano anche (art. 54, c. 1, lett. e) le donne residenti in aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile.
In particolare, la legge prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che - individuando le aree geografiche cui la norma fa riferimento - consenta di dare attuazione alla disciplina relativa ai contratti di inserimento anche nei confronti della categoria di soggetti contemplata dal citato art. 54, c. 1, lett. e).
Sulla G.U. n. 250 del 26 ottobre 2007 è stato quindi pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 2007 (allegato 1), valido per il solo anno 2007.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per l’applicazione delle agevolazioni contributive connesse alle assunzioni delle donne ex art. 54, c. 1, lett. e), nonché alcuni chiarimenti in merito all’individuazione dei soggetti ammessi alla stipula dei contratti di inserimento.
Per quanto riguarda ogni altro aspetto di carattere normativo ed operativo, si rinvia peraltro a quanto illustrato con le già citate circolari n. 51/2004 e n. 74/2006.
1. Contenuto del decreto
Il decreto ministeriale 31 luglio 2007 (art. 1) identifica “per l’anno 2007 in tutte le regioni e province autonome” le aree territoriali nelle quali è possibile assumere donne con contratti di inserimento/reinserimento.
Da ciò, come peraltro già indicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali(1), discende anche l’ammissibilità dei suddetti contratti all’agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25 per cento.
L’art. 2 del citato D.M. individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002 (2), all’interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari.
Si tratta, in particolare, delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Per i contratti di inserimento stipulati nell’anno 2007 con donne residenti nei territori sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, vale a dire quelli già previsti dalla disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, in misura superiore al 25 per cento, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume.
Si conferma peraltro che il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell’attività lavorativa, con la conseguenza che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all’interno dei territori individuati dall’art. 2 più volte citato.
Resta fermo inoltre - per l’accesso ai benefici in misura superiore al 25%, determinati in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all’ubicazione territoriale (allegato 2) - il rispetto delle condizioni illustrate al punto 3 della circolare n. 74 del 19 maggio 2006 (3).
Si evidenzia che, rispetto al precedente decreto ministeriale, l’unica differenza riguarda i territori della Regione Lazio.
Il decreto per l’anno 2007, infatti, non comprende detta Regione tra quelle che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002.
Di conseguenza, per le assunzioni già intervenute nel corso dell’anno 2007 di lavoratrici residenti nel Lazio, la misura dell’agevolazione contributiva spettante potrà essere esclusivamente quella generalizzata del 25%, a prescindere dalla tipologia aziendale.
Per le assunzioni, intervenute entro il 31 dicembre 2006, di lavoratrici residenti nel Lazio continueranno a trovare applicazione, fino alla scadenza del contratto di inserimento già instaurato, le misure più ampie - previste dal D.M. 17 novembre 2005 - ove spettanti.
2. Modalità operative per le aziende che hanno assunto nel 2007 lavoratrici con contratto di inserimento ex art. 54, c. 1, lettera e) del D.lgs n. 276/2003
Coloro che, a seguito di assunzioni intervenute nel corso dell’anno 2007 di lavoratrici ex art. 54, c. 1, lettera e) del D.lgs n. 276/2003 - nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale in trattazione - non avessero finora operato alcuna riduzione contributiva, potranno recuperare l’agevolazione spettante. A tal fine, si atterranno alle modalità che seguono:
- determineranno l’ammontare complessivo delle somme da recuperare;
- riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10, utilizzando il codice di nuova istituzione “L997”, avente il significato di “rec. agevol. inserimento”.
2.1 Regolarizzazioni per le aziende che hanno assunto nel corrente anno lavoratrici residenti nella Regione Lazio
Le aziende che, a seguito di assunzioni nel corso del 2007 di lavoratrici residenti nella Regione Lazio, abbiano fruito di agevolazioni contributive in misura superiore al 25% potranno regolarizzare la propria posizione.
A tal fine, opereranno come segue:
- determineranno l’ammontare complessivo delle somme da restituire;
- riporteranno il relativo importo nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il codice già in uso “M109”, avente il significato di “rest. agevol. inserimento”.
Nessun dato dovrà essere riportato nei campi “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Le sopra descritte operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare, senza l’aggravio di oneri accessori (4).
3. Soggetti ammessi alla stipula dei contratti di inserimento. Precisazioni in merito agli studi professionali
Come già precisato, gli studi professionali non rientrano tra i soggetti ammessi alla stipula del contratto di inserimento/reinserimento, neanche se costituiti in forma associata (5).
Tutto ciò premesso, considerando che il legislatore ammette a detto istituto contrattuale in via generale le imprese (art. 54, c. 2, lett. a), si ritiene anche gli studi professionali - qualora organizzati in forma di impresa - possano accedere alla stipula dei contratti di inserimento e alla fruizione dei connessi incentivi.
Analoga argomentazione risulta valida nei confronti di quelle aziende aventi il medesimo inquadramento previdenziale degli studi professionali (c.s.c. 7.07.01 ovvero 7.07.02), ma svolgenti attività diverse a carattere imprenditoriale (a mero titolo di esempio, laboratori di analisi, ecc.).
Le posizioni contributive riferite a datori di lavoro - inquadrati con i c.s.c. 7.07.01 ovvero 7.07.02 - ammessi alla stipula dei contratti di inserimento in quanto aventi natura di impresa, dovranno essere contraddistinte dal già esistente codice di autorizzazione “5H” (6).
Le UdP Aziende dovranno valutare con estrema attenzione le caratteristiche dell’attività esercitata dall’azienda ai fini dell’attribuzione del suddetto codice.
Le stesse UdP provvederanno altresì alla sistemazione dei modelli DM10 che risultino a tutt’oggi riciclati e a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo al fine della relativa definizione.
4. Istruzioni contabili
Al fine di rilevare contabilmente gli oneri derivanti dalla riduzione contributiva spettante per i periodi pregressi a quei datori di lavoro che, pur avendone diritto, non ne abbiano usufruito, come specificato nel precedente punto 2 della presente circolare, viene istituito il conto GAW 37/113.
Per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive DM10, si dispone che il sopra citato conto deve essere movimentato, con il codice documento “95”, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM 10.
Il recupero delle agevolazioni in questione a carico dei datori di lavoro che hanno applicato per i contratti di inserimento/reinserimento di lavoratrici residenti nella Regione Lazio un’aliquota superiore al 25 per cento, cui non avevano diritto ai sensi del Decreto Ministeriale del 31 luglio 2007, deve essere imputato al conto GAW 24/106, istituito con la più volte citata circolare n. 74 del 19 maggio 2006.
Il conto GAW 37/113 viene riportato nell’allegato n. 3.
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(1) Nota n. 104466/16/239/19 del 27 aprile 2006.
(2) Art. 2, lett. f) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione.
(3) Si tratta, in breve, delle condizioni che seguono:
- l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50 per cento (elevato al 60 per cento nel caso di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto;
- l’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
- il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi.
(4) Delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
(5) Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Uff. Legislativo - prot. 103738/16/239/2 del 2 febbraio 2006 (cfr. punto 4 della circolare n. 74 del 19 maggio 2006).
(6) Il medesimo c.a. “5H” continuerà altresì ad avere rilevanza ai fini dell’accesso ai benefici previsti dall’art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 nella misura del 100%.
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 31 Luglio 2007 (GU n. 250 del 26-10-2007 )
Identificazione delle aree territoriali di cui all’articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con mercato comune ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’art. 88, paragrafo 3, del Trattato;
Visto l’art. 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti generali di intensità degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati ammissibili;
Visto l’art. 5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti di intensità degli aiuti di Stato per i regimi a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
Visto l’art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, “qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”;
Visto l’art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - ora del lavoro e della previdenza sociale - di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile;
Visto l’art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all’art. 54, comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002;
Visto il decreto 17 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si identificano le aree territoriali di cui all’art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per gli anni 2004, 2005 e 2006;
Considerati i dati ufficiali sull’occupazione e disoccupazione pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica nella pubblicazione “Forze lavoro” Media 2005;
Considerati i dati ufficiali pubblicati da Eurostat sul tasso di disoccupazione con riferimento alla media dell’Europa a 15 membri per gli anni 2002-2003-2004;
Decreta:
Art. 1. - Identificazione delle aree territoriali di cui all’art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. Le aree territoriali di cui all’art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l’anno 2007 in tutte le regioni e province autonome.
Art. 2. - Aree territoriali di cui all’art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002.
1. Le aree territoriali di cui all’art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Art. 3. - Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratori residenti nelle aree di cui all’art. 1.
1. Gli incentivi economici di cui all’art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all’art. 2 del presente decreto.
Allegato 2
Tabella donne nazionale
Natura del datore di lavoro | Ubicazione territoriale | Misura della riduzione contributiva a favore del datore di lavoro |
Soggetti ammessi alla stipula non aventi natura di impresa | Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna | 50% |
Altre regioni | 25% | |
Imprese, comprese quelle artigiane | Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna | Versamento di una aliquota pari al 10% |
Altre regioni | 25% |
Allegato 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)
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