Circolare INPS n.10 del 31.01.2023

INDICE

1. Premessa

2. Prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, in favore dei giornalisti professionisti iscritti al FPLD

2.1 Requisiti e condizioni per l’accesso al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, da parte dei giornalisti professionisti iscritti al FPLD

2.2 Contribuzione valorizzata

2.3 Termine di presentazione della domanda e decorrenza del trattamento

2.4 Calcolo della pensione

2.5 Rapporti con altre prestazioni previdenziali, rapporti di lavoro e cumulabilità con i redditi da lavoro

3. Giornalisti pubblicisti

4. Ulteriori chiarimenti in materia di prepensionamento editoria di cui all’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981

4.1 Dichiarazione aziendale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67

4.2 Valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS

4.3 Valorizzazione della contribuzione delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

4.4 Chiarimenti in materia di accesso al prepensionamento nel caso di esercizio di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995

5. Presentazione delle domande

6. Istruzioni contabili

1. Premessa

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce all’articolo 1, commi da 103 a 118, che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, viene trasferita - con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva - all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. A decorrere dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma. Con la circolare n. 92 del 28 luglio 2022 sono state fornite le istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche e alle relative modalità di calcolo, secondo il principio del pro-rata, in applicazione del citato articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021.

A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la presente circolare si forniscono le indicazioni in merito all’accesso al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, da parte dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ai sensi dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, nonché indicazioni relative al prepensionamento dei lavoratori poligrafici.

2. Prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981,in favore dei giornalisti professionisti iscritti al FPLD

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022.

2.1 Requisiti e condizioni per l’accesso al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, da parte dei giornalisti professionisti iscritti al FPLD

Con riferimento ai giornalisti professionisti, l’articolo 37 della legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni, dispone che: “Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione ai trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, […] lettera a), per i giornalisti, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) […]

b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, secondo comma, con almeno venticinque anni di anzianità contributiva, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva. Il requisito di anzianità contributiva di cui al primo periodo è progressivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Sulla base del disposto normativo, quindi, sono destinatari del prepensionamento in argomento i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge n. 416 del 1981.

Al fine dell’accesso al prepensionamento deve risultare l’iscrizione ai relativi elenchi dei giornalisti professionisti presso l’Ordine dei giornalisti.

Il requisito contributivo richiesto per accedere al prepensionamento è pari a 25 anni e 5 mesi di contribuzione. Tale requisito è adeguato agli incrementi alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il menzionato articolo 37, comma 1, lettera b), prevede che l’accesso al prepensionamento possa avvenire “nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI”. Alla luce dell’uniformazione del regime pensionistico degli iscritti INPGI al FPLD per effetto dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, si chiarisce che il prepensionamento può essere conseguito in possesso di un’età non inferiore di cinque anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (adeguato agli incrementi alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010).

Condizione per accedere al predetto prepensionamento è altresì l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (“riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”). Restano pertanto escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo (ossia, rispettivamente, “crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c)”).

L’articolo 9 del decreto interministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 (adottato in forza del comma 10 dell’articolo 25-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015) ha, inoltre, previsto la durata minima di fruizione della CIGS per l’esercizio dell’opzione dell’anticipata liquidazione della pensione, disponendo che: “Possono esercitare l’opzione per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 8 i giornalisti che, in possesso dei previsti requisiti, siano stati sospesi ovvero abbiano fruito di una riduzione oraria integrata dalla cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all’articolo 6, per almeno tre mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato”.

Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:

- i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento ovvero nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015;

- i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;

- l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Il prepensionamento è riconosciuto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

In forza dell’articolo 37, comma 2, terzo periodo, della legge n. 416 del 1981, non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione, anche pro-quota, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Possono accedere, invece, al predetto prepensionamento i titolari di sola pensione presso gli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (inclusa la Gestione separata dell’INPGI, c.d. INPGI-2).

L’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2017 (come sostituito dall’articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede altresì che: “I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa”. Tale condizione deve intendersi verificata in presenza del decreto ministeriale che autorizza il prepensionamento.

Si chiarisce, infine, che i giornalisti professionisti non possono accedere ai prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, e all’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019.

2.2 Contribuzione valorizzata

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo vanno considerati tutti i contributi accreditati e, quindi, anche quelli figurativi, volontari e da riscatto. Qualora per il raggiungimento del requisito contributivo concorrano i periodi riconosciuti a seguito di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano avranno cura, prima della liquidazione del trattamento pensionistico, di sottoporre a controllo di secondo livello le relative pratiche di costituzione della citata rendita.

I giornalisti iscritti al FPLD possono accedere al prepensionamento valorizzando tutta la contribuzione versata o accreditata nel FPLD, ivi compresa quella in evidenza contabile separata del Fondo stesso.

Per quanto concerne la valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS e delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si rinvia ai paragrafi 4.2 e 4.3 della presente circolare.

L’articolo 37, comma 1, lettera b), prevede la “anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva”.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che: “L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano raggiunto una età anagrafica la cui differenza con quella richiesta per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili. […] I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista”.

La maggiorazione prevista dalle citate norme si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di perfezionamento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (adeguato agli incrementi alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010), computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

La maggiorazione è riconosciuta, per un massimo di 5 anni, fino alla concorrenza del limite di 30 anni di contribuzione.

2.3 Termine di presentazione della domanda e decorrenza del trattamento

La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di decadenza nei termini previsti dall’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, ferma restando la permanenza in CIGS per un periodo pari ad almeno tre mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato, prevista dall’articolo 9 del citato decreto interministeriale n. 100495 del 2017.

Pertanto, il termine decadenziale di 60 giorni per la presentazione della domanda di prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 ha le seguenti decorrenze:

  1. per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo entro i tre mesi di permanenza in CIGS di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, il termine decorre dal compimento dei tre mesi di permanenza in CIGS (requisiti anagrafico e contributivo > 3 mesi in CIGS > 60 giorni);
  2. per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo oltre i tre mesi di permanenza minima in CIGS di cui al citato articolo 25-bis, comma 3, lettera a), il termine decorre dal compimento dei requisiti anagrafico e contributivo maturati durante la predetta CIGS (3 mesi in CIGS > requisiti anagrafico e contributivo maturati in CIGS > 60 giorni).

In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, in data successiva a quella in cui l’interessato perfeziona i tre mesi di permanenza in CIGS, le decorrenze del termine di 60 giorni sono le seguenti:

a.1 per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > 3 mesi in CIGS > emanazione decreto > 60 giorni);

b.1 per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione dei predetti requisiti entro la fruizione della CIGS (ammissione in CIGS > emanazione decreto > requisiti maturati in CIGS > 60 giorni).

I lavoratori che hanno maturato i prescritti requisiti anagrafico e contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015, e possono fare valere una permanenza in CIGS per almeno tre mesi, possono presentare la domanda di pensione anche in data antecedente a quella di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il predetto trattamento straordinario di integrazione salariale. Tali domande devono essere tenute in evidenza dalle Strutture territoriali, in attesa che gli interessati, ai fini del riconoscimento della pensione, le integrino con l’indicazione degli estremi del decreto.

Il trattamento di pensionamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e cioè dalla data di cessazione del godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.

2.4 Calcolo della pensione

A decorrere dal 1° luglio 2022, al prepensionamento di cui al menzionato articolo 37, comma 1, lettera b), riconosciuto in favore dei giornalisti professionisti iscritti al FPLD trova applicazione l’articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021, le cui istruzioni applicative sono state fornite nel paragrafo 10 della circolare n. 92 del 2022, cui si rinvia per quanto compatibile.

Pertanto, nel rispetto del principio del pro-rata di cui al citato comma 104, l'importo della pensione è determinato dalla somma di più quote:

1) la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, comprese quelle oggetto di trasferimento presso l’INPGI a seguito di domanda presentata entro il 30 giugno 2022;

2) la quota corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti in evidenza contabile separata dal 1° luglio 2022, nonché l’eventuale contribuzione a qualunque titolo versata o accreditata presso il predetto Fondo.

Ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e seguenti, del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017, nei confronti della pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), in commento, si applicano le seguenti percentuali di abbattimento in rapporto agli anni mancanti al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia:

Anni mancanti al raggiungimento dell’età utile per la pensione di vecchiaia

Percentuale di abbattimento del calcolo pensionistico

5

22,73%

4

19,05%

3

15,00%

2

10,53%

1

5,56%

Per le frazioni di anno la percentuale di abbattimento di cui alla precedente tabella è determinata aumentando la misura dell’anno immediatamente inferiore della differenza tra questa e la percentuale riferita all’anno superiore rapportata ai mesi.

Gli importi di pensione, derivanti dagli abbattimenti indicati nella tabella, sono rideterminati al compimento degli anni del pensionato, in base agli anni ancora mancanti al compimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Al compimento della predetta età, la pensione è corrisposta nella misura prevista senza abbattimenti.

Alle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 416 del 1981, conseguenti a stati di crisi richiesti dalle aziende editoriali e riconosciuti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali successivamente alla data del 1° gennaio 2006, si applica un abbattimento dello 0,5% per ogni anno di integrazione contributiva concessa. Il predetto abbattimento non trova applicazione allorché il beneficiario della prestazione abbia raggiunto il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il differenziale tra l’importo spettante ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, e quello risultante dall’applicazione degli abbattimenti di cui all’articolo 7 del citato Regolamento INPGI, sarà posto a carico del Fondo contrattuale con finalità sociali - istituito con accordo contrattuale FNSI-FIEG del 26 marzo 2009, recepito con la delibera n. 82 del 25 giugno 2009 del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, approvata con il decreto 5 agosto 2009 del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze - nei limiti delle risorse disponibili.

2.5 Rapporti con altre prestazioni previdenziali, rapporti di lavoro e cumulabilità con i redditi da lavoro

Ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della legge n. 416 del 1981, il prepensionamento non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale n. 100495 del 2017, è fatto divieto di mantenere o instaurare rapporti di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto l’anticipata liquidazione della pensione.

L’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, prevede che: “L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale”.

Pertanto, a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero.

Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico inizi un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, il trattamento pensionistico è revocato dal momento dell’inizio dell’attività lavorativa.

3. Giornalisti pubblicisti

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dal 1° luglio 2022, nei confronti dei giornalisti pubblicisti iscritti al FPLD ai sensi dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, trovano applicazione i prepensionamenti previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, e dall’articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, sulla base di accordi sottoscritti a partire dal 1° luglio 2022.

Sono destinatari del prepensionamento in parola i giornalisti pubblicisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge n. 416 del 1981.

Al fine dell’accesso al prepensionamento deve risultare l’iscrizione ai relativi elenchi dei giornalisti pubblicisti presso l’Ordine dei giornalisti.

Per quanto concerne la disciplina dei prepensionamenti, si rinvia alle istruzioni applicative fornite con le circolari n. 107 del 6 giugno 2002, n. 86 del 3 luglio 2014, n. 93 del 6 agosto 2020 e n. 126 del 6 novembre 2020, nonché ai paragrafi successivi della presente circolare.

4. Ulteriori chiarimenti in materia di prepensionamento editoria di cui all’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981

Nel presente paragrafo si forniscono chiarimenti a parziale superamento della circolare n. 107 del 2002, le cui istruzioni restano valide per quanto compatibili.

4.1 Dichiarazione aziendale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67

Con la circolare n. 107 del 2002, al paragrafo 11, è stato precisato, con riferimento al prepensionamento di cui al citato articolo 37 della legge n. 416 del 1981, che: “Nel caso di aziende editrici e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente periodici, la domanda deve essere corredata anche di dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici”.

Ciò è stato precisato in riferimento al disposto dell’articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, il quale prevede che “il trattamento straordinario di integrazione salariale per i casi indicati al terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché i trattamenti straordinari di cui agli articoli 36 e 37 della stessa legge come modificati dalla legge 10 gennaio 1985, n. 1, possono essere erogati anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici; ove le imprese non producano esclusivamente giornali periodici, i trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente al personale nei confronti del quale, nel corso dell'anno precedente la richiesta, abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali”.

Va, tuttavia, osservato che, nell’ambito della complessiva riforma degli ammortizzatori sociali avviata con il decreto legislativo n. 148 del 2015, al fine di armonizzare i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti per il settore dell’editoria, il decreto legislativo n. 69 del 2017 ha ridefinito la disciplina di settore, introducendo, all’interno del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, l’articolo 25-bis e modificando l’articolo 37 della legge n. 416 del 1981 in materia di prepensionamento.

A seguito della novella normativa, il prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, è riconosciuto in favore dei lavoratori poligrafici ammessi “ai trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a) e b)”.

Tenuto conto che ai sensi del citato articolo 25-bis, sono destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale i lavoratori poligrafici “dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante”, ne consegue che non rileva più l’adibizione per almeno sei mesi del lavoratore al settore della produzione di periodici.

Pertanto, alla luce delle predette modifiche normative, a parziale superamento delle istruzioni di cui al paragrafo 11 della circolare n. 107 del 2002, si chiarisce che non occorre allegare alla domanda di prepensionamento la dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

4.2 Valorizzazione della contribuzione del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e del Fondo pensione lavoratori sportivi (FPSP) della Gestione ex ENPALS

Si precisa che, in virtù del principio espresso dalle disposizioni di cui all’articolo 16, primo comma, terzo capoverso, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nonché dalla convenzione INPS/ENPALS del 3 dicembre 1973, ai fini del prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, la contribuzione ex ENPALS può essere valorizzata, in applicazione delle predette disposizioni, esclusivamente in caso di prevalenza della contribuzione versata/accreditata presso il FPLD rispetto a quella versata/accreditata presso il FPLS e/o il FPSP.

Al riguardo, si ricorda che l’effettivo trasferimento delle somme contabili relative alla contribuzione ex ENPALS sarà disponibile solamente all’atto della concessione del trattamento di pensione secondo le modalità operative illustrate nella circolare n. 151 del 10 luglio 1981 (Parte terza - Norme procedurali).

Resta fermo che la contribuzione ex ENPALS non può essere utilizzata per le finalità descritte qualora l’assicurato possa fare valere i prescritti requisiti per il diritto a una prestazione autonoma a carico dei predetti Fondi - FPLS/FPSP - oltreché nelle ipotesi di trattamenti di pensione come disciplinati dagli articoli 6, comma terzo, 8 e 9, comma secondo, del citato D.P.R. n. 1420 del 1971.

4.3 Valorizzazione della contribuzione delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Si chiarisce che ai fini del prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, non trova applicazione l’articolo 20 della legge 22 luglio 1966, n. 613, bensì è necessario ricorrere alla ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presentando la relativa domanda prima della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato; ciò in considerazione del fatto che il requisito contributivo deve essere perfezionato esclusivamente nel FPLD.

4.4 Chiarimenti in materia di accesso al prepensionamento nel caso di esercizio di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995

Si chiarisce che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali, ad esempio, il superamento del massimale contributivo o l’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 - preclude l’accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso al prepensionamento editoria di cui agli articoli 37 della legge n. 416 del 1981 e 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019.

5. Presentazione delle domande

Le domande telematiche di prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali:

• portale web dell’Istituto, www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) al servizio “Prestazioni pensionistiche - Domande”, attivando il successivo sottomenu “Nuova Prestazione Pensionistica” e scegliendo uno dei prodotti di seguito indicati:

Prodotto: Pensione di vecchiaia/anticipata

Tipo: Prepensionamento editoria

Tipologia:

- Art. 37, legge 416/1981, lettera a);

- Art. 37, legge 416/1981, lettera b);

• Contact Center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;

• Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Le domande telematiche di prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, pervenute precedentemente alla pubblicazione della presente circolare ma inequivocabilmente classificabili come tali (ad esempio, tramite indicazione al campo note), devono essere riqualificate a cura degli operatori di Sede, attraverso la modifica in procedura “Webdom” della domanda pervenuta (laddove possibile) o l’inserimento d’ufficio di una nuova domanda avente le specifiche di cui sopra.

6. Istruzioni contabili

Ai fini della contabilizzazione degli oneri pensionistici per prepensionamenti a carico dello Stato di cui all’articolo 37, comma 1, della legge n. 416 del 1981, a favore dei giornalisti che, per effetto dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, dal 1° luglio 2022 sono iscritti al FPLD ovvero all'evidenza contabile separata - FPG, nonché titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti, al 30 giugno 2022, presso la gestione sostitutiva dell'AGO presso INPGI, si comunicano di seguito le opportune istruzioni contabili con riguardo ai:

- giornalisti pubblicisti, per i quali si applicherà l’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981;

- giornalisti professionisti, per i quali, a decorrere dal 1° luglio 2022, si applicherà l’articolo 37, comma 1, lettera b), della medesima legge.

Si rende necessario, pertanto, istituire specifici conti, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GA), della contabilità separata - Gestioni oneri pensionistici - GAS, da utilizzare a cura della "procedura oneri di prepensionamento - POP":

GAS30120 Rate di pensioni connesse al pensionamento anticipato - art. 37, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 1981, n. 416;

GAS30121 Rate di pensioni connesse al pensionamento anticipato - art. 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416;

GAS32120 Onere per la copertura della maggiore anzianità assicurativa per il pensionamento anticipato - art. 37 comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 1981, n. 416;

GAS32121 Onere per la copertura della maggiore anzianità assicurativa per il pensionamento anticipato - art. 37 comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416;

FPR22155 Contributi trasferiti dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per la maggiore anzianità assicurativa riconosciuta per i pensionamenti anticipati;

FPG22155 Contributi trasferiti dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per la maggiore anzianità assicurativa riconosciuta per i pensionamenti anticipati.

Infine, come stabilito nel precedente paragrafo 2.4, per la copertura del differenziale tra l'importo del prepensionamento "pieno" erogato dall'Istituto e quello risultante dall'applicazione degli abbattimenti previsti dall'articolo 7, comma 6, del Regolamento INPGI, si istituisce il conto:

FPG51121 Copertura differenziale tra l'importo del prepensionamento erogato dall'Istituto e quello calcolato per applicazione degli abbattimenti previsti dall'art. 7, comma 6 del Regolamento INPGI.

Si riporta in allegato la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

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