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Circolare INPS n. 100 del 07.08.2009

Indennità una tantum in favore dei lavoratori somministrati. Accordo del 13 maggio 2009. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 100 del 07.08.2009

SOMMARIO: Disciplina del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori somministrati in possesso dei requisiti previsti dal D.D. n. 57 del 1 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Premessa
Nel quadro degli interventi approntati dal Governo, per fronteggiare l’attuale situazione di crisi, assume particolare rilievo, per il carattere sperimentale, la forma di tutela introdotta con il verbale di Accordo del 13 maggio u.s, stipulato dal Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali con Assolavoro e le organizzazioni sindacali, a favore dei lavoratori in somministrazione in possesso dei requisiti di seguito indicati e consistente nell’erogazione di una indennità una tantum di euro 1300,00, al lordo delle ritenute di legge.

1) DISCIPLINA
L’accordo del 13 maggio 2009 prevede, tra l’altro, l’erogazione di una indennità di sostegno al reddito in misura unica per un valore di 1.300,00 euro, al lordo delle ritenute di legge, in favore dei lavoratori somministrati che pur avendo maturato significativi periodi di lavoro non abbiano i requisiti utili per accedere ad alcuna forma pubblica di sostegno al reddito, secondo la legislazione vigente.
L’indennità è erogata a valere per il 50% sulle risorse del Fondo di Rotazione di cui all’art. 9, della legge 236/93 fino a concorrenza dell’importo massimo di 20 milioni di euro e per il 50% sui fondi messi a disposizione dalla bilateralità del settore fino a concorrenza di un importo massimo di 20 milioni di euro.
Con il D.D.57/CONT/I/2009 del 1° luglio u.s.. il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha impegnato le risorse per la quota parte a carico del Fondo di rotazione e con lo stesso D.D. ha definito i requisiti di accesso a tali misure stabilendo che “oltre all’assenza di percezione di altre forme pubbliche di sostegno al reddito o alla mancanza dei requisiti per l’accesso alla disoccupazione “”maturabile nel 2009””, abbiano anche maturato minimo 78 giornate di calendario in somministrazione a partire dal 1° gennaio 2008 e almeno 45 giornate di calendario di disoccupazione al momento della domanda.
Il D.D. di cui sopra ha stabilito, altresì, che l’erogazione dell’indennità di sostegno al reddito è effettuata dall’INPS, previo trasferimento delle risorse economiche per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; secondo le modalità stabilite in Convenzione INPS-EBITEMP, per quanto riguarda la quota a carico della bilateralità di settore.
Inoltre, ha comunicato che Italia Lavoro S.p.A. svolgerà il ruolo di supporto tecnico nell’interlocuzione con le Agenzie per il Lavoro.
Con il successivo D.D. 61/CONT/I/2009 del 14 luglio u.s. il predetto Dicastero ha apportato delle modifiche al precedente decreto n. 57 eliminando tra i requisiti da possedere per accedere alla prestazione le parole “maturabile nel 2009” che avrebbero potuto dare adito ad incertezze circa il momento temporale relativo al possesso dei requisiti.
Infine, in data 29 luglio 2009 è stata stipulata la convenzione con gli ’enti bilaterali di riferimento EBITEMP, FORMATEMP ed EBIREF, che hanno messo a disposizione le risorse economiche necessarie in n.2 tranches e sono state stabilite le modalità per procedere all’effettuazione dei pagamenti agli aventi diritto.

a) Beneficiari
I destinatari di tale forma di sostegno al reddito sono i lavoratori in somministrazione in possesso dei requisiti di cui alla lettera b).

b) Requisiti e Condizioni
L’indennità in parola è erogata ai lavoratori somministrati che oltre all’assenza di percezione di altre forme pubbliche di sostegno al reddito o alla mancanza dei requisiti per l’accesso alla disoccupazione, abbiano anche maturato minimo 78 giornate di calendario in somministrazione (riferite anche a periodi di lavoro svolti presso più Agenzie) a partire dal 1° gennaio 2008 e almeno 45 giornate di calendario di disoccupazione al momento della domanda.

c) Domanda
La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alle Agenzie di Lavoro con l’autocertificazione di non essere destinatario all’atto della domanda di altro trattamento a sostegno del reddito e di essere in possesso degli specifici requisiti richiesti.
In caso di eccedenza di domande pervenute, sarà data priorità alle domande presentate da lavoratori con più di 40 anni di età o con figli a carico.

d) Prestazione
Consiste nella liquidazione di un’indennità una tantum di euro 1300,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare sulla base degli elenchi nominativi che Italia Lavoro S.p.A. trasmetterà, mensilmente, a questa Direzione Centrale che provvederà tempestivamente ad inviarli in via telematica alla Sede Regionale per il successivo inoltro alle Sedi competenti per il pagamento.

e) Finanziamenti
Il finanziamento di 20 milioni di euro, a carico del Dicastero sopra citato, è stato impegnato con il predetto Decreto Direttoriale e viene versato sul conto di tesoreria centrale intestato alla Direzione generale; Ebitemp, Formatemp ed Ebiref verseranno sul medesimo conto l’importo di 20 milioni di euro in due tranches successive come indicato nella predetta Convenzione.

f) Monitoraggio e rendicontazione della spesa
Il monitoraggio e la rendicontazione della spesa, da fornire al Dicastero in parola e agli Enti Bilaterali, sarà effettuato dalle competenti Direzioni Centrali.

2) ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI
E’ stata opportunamente implementata la procedura automatizzata per il pagamento delle indennità a sostegno del reddito.
Ai fini della rilevazione contabile dell’indennità di che trattasi sono stati istituiti i seguenti conti:

GAU 30/141 – per l’imputazione della quota (50%) a carico dello Stato (Fondo di rotazione ex art. 9 legge n. 236/1993);
GPZ 35/109 – per l’imputazione della quota (50%) a carico degli Enti bilaterali;
GPZ 11/109 – per l’imputazione del debito verso i beneficiari per la quota a carico degli Enti bilaterali.

La restante quota del debito verso i beneficiari va imputata al conto esistente GPA 10/018.
Conseguentemente la procedura di liquidazione della prestazione in argomento predispone, con apposito biglietto contabile fuori cassa, la seguente scrittura in P.D.:

GAU 30/141 a GPA 10/018
(quota 50% a carico (debito verso i beneficiari dello Stato) quota 50% a carico Stato)

GPZ 35/109 a GPZ 11/109
(quota 50% a carico (debito verso i beneficiari degli Enti bilaterali) quota 50% a carico Enti Bilaterali)
a GPA 2./…
(eventuali ritenute erariali)

Naturalmente, il pagamento va imputato in DARE dei citati conti GPA 10/018 e GPZ 11/109.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni per la rilevazione di eventuali riaccrediti ovvero di eventuali recuperi.
In allegato si riportano i conti GAU 30/141, GPZ 11/109 e GPZ 35/109 di cui sopra è cenno.

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