Nuove disposizioni in materia di indennità ordinaria di disoccupazione ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 80 del 14 maggio 2005
Circolare INPS n. 100 del 10.08.2005
SOMMARIO: La percentuale di commisurazione alla retribuzione è elevata, per i lavoratori di età inferiore a 50 anni, al 50% per i primi 6 mesi e per il settimo mese è fissata al 40%
Con circolare n. 87 dell’8 luglio 2005 sono state fornite, tra l’altro, al punto A, istruzioni per l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lettera a), che ha elevato la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali a 7 mesi in favore dei lavoratori con età inferiore a 50 anni, ed è stato stabilito che la percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 50% per i primi sei mesi ed è fissata al 30% per il settimo mese.
La problematica in questione è stata attentamente riesaminata ed è stato chiesto, da ultimo, anche un parere di merito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e si è ritenuto di dover modificare il criterio contenuto nella circolare n. 87/2005 e di riconoscere ai lavoratori con età inferiore a 50 anni che la percentuale di commisurazione per il settimo mese deve essere elevata al 40% della retribuzione, anziché al 30 %.
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