Circolare INPS n. 101 del 10.08.2005

Articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Determinazione da parte del Casellario dei pensionati degli aumenti per perequazione automatica e delle ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni
Circolare INPS n. 101 del 10.08.2005

SOMMARIO: In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alla rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici e nell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 relative all’assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici, il Casellario dei pensionati ha provveduto a determinare la perequazione e le ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni

Con effetto dal 1° gennaio 1998 è entrato in vigore l’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che stabilisce i criteri per l’assoggettamento ad IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici.
Con effetto dal 1° gennaio 1999 è entrato in vigore l’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che disciplina i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti pensionistici.
Anche per l’anno 2005 il Casellario, sulla base dei dati forniti dagli Enti erogatori di trattamenti pensionistici, ha provveduto a determinare gli importi da comunicare agli Enti sia per quanto riguarda la rivalutazione da applicare sia per quanto riguarda le ritenute IRPEF.

1. Comunicazioni pervenute dagli Enti
Gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno provveduto ad inviare al Casellario Centrale dei pensionati la comunicazione contenente i dati dei trattamenti pensionistici erogati nel corso dell’anno 2004 e, a livello previsionale, quelli che saranno erogati nel corso dell’anno 2005, ai fini dell’assoggettamento all’IRPEF, nonché l’informazione relativa al diritto o meno alla rivalutazione automatica, ai fini della determinazione dell’importo complessivo rivalutabile.
Le informazioni ricevute sono state memorizzate sul Casellario Centrale dei pensionati.
A partire dall’anno 2001 la maggior parte degli Enti colloquia con il Casellario dei pensionati via Internet. Le Sedi possono visualizzare la documentazione pubblicata per gli Enti accedendo in Intranet all'indirizzo WWW.INPS.IT, nella sezione "SERVIZI ONLINE" - "PER GLI ENTI PUBBLICI E PREVIDENZIALI" - "CASELLARIO PENSIONATI".

2. Individuazione dei trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto
Sulla base dei dati forniti dagli Enti il Casellario Centrale dei pensionati ha provveduto ad individuare i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS e dagli altri Enti allo stesso soggetto.
L’abbinamento delle prestazioni pensionistiche del soggetto è stato operato sulla base del codice fiscale.

3. Conguagli di perequazione automatica a norma dell’articolo 34 della legge n. 448 del 1998
Anche quest’anno l’INPS, per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati anche da altri Enti, ha provveduto, in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2005, a rivalutare le proprie pensioni tenendo conto degli importi presenti nel Casellario centrale delle pensioni per l’anno 2004. Ciò ha consentito di ridurre al minimo i conguagli a debito o a credito dei pensionati derivanti dall’applicazione della perequazione congiunta ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 448 del 1998.
Si ricorda che vengono presi in considerazione, ai fini della perequazione cumulata:
- tutti i trattamenti erogati dall’INPS, con esclusione delle pensioni delle seguenti categorie: 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 030 (VO/BIS), 031 (IO/BIS), 035 (VMP), 036 (IMP) 043 (INDCOM), 044 (INVCIV), 066 (CL), 076 (VOST), 077 (PS), 078 (AS).
Sono inoltre escluse dalla perequazione cumulata le indennità una tantum ai superstiti prevista dal comma 20 dell’articolo 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che sono contraddistinte dal “codice natura” GP1AF02(2) “U”;
- i trattamenti erogati dagli altri Enti e per i quali l’Ente erogante ha comunicato che la pensione è da assoggettare alla perequazione cumulata. L’informazione è stata memorizzata nel campo GP1AV35N della pensione dell’Ente (codice “2”).
L’importo preso in considerazione ai fini della rivalutazione è quello memorizzato nel campo GP5KC04E del data base delle pensioni.

4. Determinazione della ritenuta IRPEF a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997 per l’anno 2005
Le ritenute IRPEF nei confronti dei titolari di più pensioni sono state determinate con le modalità riportate nella circolare n. 128 del 16 giugno 1998.
Al punto 14 della circolare n. 191 del 12 dicembre 2003, relativa al rinnovo delle pensioni, sono state indicate le modalità di applicazione delle disposizioni fiscali, contenute nell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nelle relative circolari applicative emanate dall’Agenzia delle Entrate, in particolare la circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 e la circolare n. 15/E del 5 marzo 2003 e n. 2 del 3 gennaio 2005.
Le ritenute IRPEF sono state operate, per l’anno 2005, con le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate che ha modificato l’art. 10 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché, tra l’altro, l’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973, nel caso di soggetti che percepiscono più trattamenti pensionistici.
Con l’elaborazione dei dati pervenuti al Casellario da parte degli Enti erogatori, in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, e delle disposizioni di cui alle circolari n. 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle finanze, così come modificate dalla citata circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione della ritenuta IRPEF per l’anno 2005, si è provveduto a ripartire l’imposta complessiva dovuta dal soggetto in proporzione agli imponibili erogati da ciascun Ente.
E’ stata inoltre applicata la riforma fiscale introdotta dai commi da 349 a 353 dell’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), secondo i criteri illustrati con circolare n. 2 del 3 gennaio 2005 dell’Agenzia delle Entrate. Le tabelle per il calcolo dell’Irpef sono riportate anche nella circolare di questo Istituto n. 17 del 31 gennaio 2005.
Di conseguenza, sia la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’art. 11, comma 1 del TUIR (già art. 10-bis), l'imposta complessiva dovuta dal soggetto, l’ulteriore deduzione per i pensionati di cui all’art. 11, comma 3, del TUIR, e la deduzione per familiari fiscalmente a carico, se spettanti, per l’anno 2005, vengono calcolate dal Casellario sull’imponibile complessivo del soggetto, e ripartite in misura proporzionale agli imponibili dei singoli trattamenti, INPS e INPS e/o di altri Enti.
Al fine di determinare l’imposta dovuta sull’insieme dei trattamenti, il Casellario:
- cumula tutti i trattamenti pensionistici del soggetto;
- calcola la quota di deduzione per garantire la progressività dell’imposizione;
- calcola le deduzioni d’imposta spettanti;
- determina l’imposta complessiva dovuta dal soggetto;
- ripartisce l’imposta così calcolata, la deduzione per familiari fiscalmente a carico e la deduzione di cui all’art. 11 (già 10-bis) del TUIR in proporzione agli imponibili erogati da ciascun Ente;
- comunica all'Ente che eroga il trattamento l’aliquota da applicare e i dati analitici che l’hanno determinata.

5. Decreto 1 aprile 2004 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato in applicazione dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (contributo di solidarietà)
L’elaborazione ha riguardato anche l’applicazione del contributo di solidarietà, previsto dal decreto 1° aprile 2004 emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004) in applicazione dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per il periodo 2004-2006, sulla quota eccedente il massimale annuo di cui al comma 102 dello stesso articolo 3.
Le istruzioni operative sono state illustrate con circolare n. 160 del 16 dicembre 2004, alle quali si rimanda.

6. Comunicazione agli Enti
Il Casellario Centrale dei pensionati ha inviato ad ogni Ente erogatore di trattamenti pensionistici, oltre al flusso dei dati determinati dal Casellario, la comunicazione (allegato 1) che riporta le modalità che gli Enti devono utilizzare per l’applicazione della rivalutazione e della tassazione cumulata e per la gestione dei conguagli, a debito o a credito del pensionato, relativi al periodo dal 1° gennaio alla data di inizio dell’applicazione della rivalutazione e della tassazione, determinate dal Casellario considerando il cumulo dei trattamenti.

7. Ricostituzione delle pensioni erogate dall’INPS
A seguito del ricalcolo effettuato dal Casellario in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, le pensioni INPS per le quali è previsto un conguaglio a credito o a debito vengono ricalcolate con la procedura centrale automatizzata illustrata con circolare n. 57 del 9 marzo 2001.

Allegato N.1 [ in formato pdf dal sito INPS ]

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