PayPal paga in 3 rate - Clicca per maggiori informazioni!

Circolare INPS n. 101 del 17.11.2008

Convenzione tra l’INPS e le OO.SS. dei datori di lavoro della FEDERPROPRIETA’ e della UPPI e le OO.SS. dei lavoratori della CONFSAL, FESICA-CONFSAL E CONFSAL-FISALS per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale EBILCOBA, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311
Circolare INPS n. 101 del 17.11.2008

SOMMARIO: Disposizioni in merito all’attuazione della convenzione per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Ebilcoba

In data 4 giugno 2008 il Presidente dell’INPS ha sottoscritto una convenzione (all. 1) con le OO.SS. dei datori di lavoro della FEDERPROPRIETA’ e della UPPI e le OO.SS. dei lavoratori della CONFSAL, FESICA-CONFSAL e CONFSAL-FISALS per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale EBILCOBA, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
A tal fine, i datori di lavoro domestico che intendono versare tale contributo in favore dell’EBILCOBA (art. 1 della convenzione), all'atto della compilazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti dall'Istituto per il versamento dei contributi obbligatori, riempiranno le caselle previste indicando il codice dell’EBILCOBA e il relativo importo. In tal modo autorizzeranno l'INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo contrattuale.
E’ a carico delle OO.SS. l'informativa ai propri associati, relativa all'ammontare del contributo ed al codice di attribuzione da riportare sui bollettini.
Tale codice è identificato dalla sigla “E1”.
Le OO.SS. si impegnano, inoltre, a portare a conoscenza degli associati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste in convenzione.
Le Sedi Periferiche INPS verseranno sul conto corrente dell'Ente Bilaterale, senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, le somme pari agli importi riscossi per contributi contrattuali risultanti dai bollettini elaborati, al netto del rimborso delle spese e della relativa IVA (v. art. 7).
Ove l’importo versato a titolo di contribuzione previdenziale risultasse inferiore a quanto dovuto all’ INPS, l’Istituto si avvarrà del diritto di rivalsa sugli importi versati a titolo di contribuzione contrattuale (v. art. 5).
Il versamento avverrà con cadenza trimestrale entro la fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno.
Il costo unitario di gestione relativo al servizio di esazione è pari a euro 0,25 per singolo bollettino, per l’anno 2008.
Le Sedi periferiche forniranno all'Ebilcoba, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i versamenti, un apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l'ammontare dei contributi incassati risultanti dai bollettini elaborati nell'anno di riferimento;
- l'ammontare delle somme corrisposte;
- l'ammontare del rimborso spese e della relativa IVA.
Si comunica che il responsabile dell’Ebilcoba, con sede in Roma in via San Nicola da Tolentino, n. 21, è il Presidente on.le Massimo Anderson.
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verrà comunicato completo del codice IBAN alle Strutture dell’Istituto con successivo messaggio.
Si fa riserva circa le istruzioni operative e contabili che verranno fornite al momento in cui risulterà aggiornata la procedura automatizzata relativa alla riscossione dei contributi dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Allegato 1
CONVENZIONE TRA L’INPS E LE OO.SS. DEI DATORI DI LAVORO DELLA FEDERPROPRIETA’ E DELLA UPPI E LE OO.SS. DEI LAVORATORI DELLA CONFSAL, FESICA-CONFSAL E CONFSAL-FISALS PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL’ ENTE BILATERALE EBILCOBA, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311.

L'anno 2008, il giorno 4 del mese di giugno 2008, in Roma
tra
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi
e
le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro:
1) Federproprietà, nella persona del Presidente Michele Pazienza;
2) Uppi, nella persona del Vice Presidente Angelo De Nicola;
e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:
3) Confsal, nella persona del Segretario Generale Marco Paolo Nigi;
4) Fesica –Confsal, nella persona del Segretario Generale Bruno Mariani;
5) Confsal-Fisals, nella persona del Segretario Generale Claudio Trovato

premesso:

che l’art. 3 del CCNL del 19 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni per colf e badanti, stipulato tra la Federproprietà e la Uppi da una parte e la Confsal, Fesica-Confsal, Confsal-Fisals dall'altra, definisce la costituzione e il finanziamento dell’Ente Bilaterale EBILCOBA;
- vista la deliberazione n. 54 del 7 maggio 2008 ;
- vista la legge 4 giugno 1973, n. 311;
- visto il D.L.vo n. 196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;
- viste le note n. 3433 del 21.02.2007 e n. 6006 del 12.04.07 e n. 24/VII/0008393 dell’ 1.06.07, con le quali l’INPS è autorizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a stipulare la convenzione richiesta dalle OO.SS. con lettera del 9.11.06, così come precisata nelle successive note del 25.5.07 e del 20 marzo 2008;
- vista la richiesta delle OO.SS, indicate in premessa, di stipulare una convenzione per la riscossione dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale EBILCOBA, tramite i bollettini di c/c postale utilizzati dai datori di lavoro domestico per il versamento dei contributi obbligatori;
- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,

si conviene quanto segue:

Art. 1
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, le OO. SS. dei datori di lavoro e le OO.SS. dei lavoratori, indicate in epigrafe, affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale EBILCOBA, previsto dall’art. 3 del CCNL per colf e bandanti, stipulato il 19 luglio 2006, versati dai datori di lavoro appartenenti alle categorie rappresentate dalle organizzazioni firmatarie del contratto stesso e dai lavoratori da loro dipendenti addetti al funzionamento della vita familiare.
I datori di lavoro provvederanno a trattenere le quote a carico dei propri dipendenti e a versare l’importo complessivo all’INPS secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Art. 2
La riscossione del contributo di cui all’art.1 avverrà unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi.
A tal fine i datori di lavoro domestico di cui all’art. 1, all'atto della compilazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti dall’Istituto per il versamento dei contributi obbligatori compileranno le apposite caselle presenti nel bollettino stesso per indicare il codice assegnato dall’INPS all’EBILCOBA e il relativo importo, autorizzando in tal modo l’INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo contrattuale da destinare al finanziamento dell’ Ente Bilaterale.

Art. 3
Sarà cura delle OO.SS. portare a conoscenza dei propri associati datori di lavoro domestico il codice assegnato dall’INPS, nonché l’ammontare del contributo da versare.
Le OO.SS. si impegnano inoltre a portare a conoscenza degli associati, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
Le OO.SS. comunicheranno alla Direzione Generale dell’INPS l’importo del contributo dovuto dai propri associati e le successive variazioni.

Art. 4
L’INPS, in ogni caso, considererà versato a titolo di contributo di cui alla presente convenzione il solo importo che verrà indicato dal datore di lavoro sul bollettino di conto corrente.
E' escluso, per l'INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
L'INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

Art. 5
Il costo unitario di gestione per l’ esazione del contributo in oggetto, pari a € 0,25 per l’anno 2008, è stato determinato dall’Istituto sulla base dei criteri della contabilità analitica e sarà soggetto a revisione annuale in relazione alle risultanze di tale contabilità.
Le OO.SS si impegnano ad accettare senza riserve eventuali variazioni di costo conseguenti alla citata revisione.
E' a carico della EBILCOBA ogni eventuale onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
Nel caso in cui l'importo versato a titolo di contribuzione previdenziale risultasse inferiore a quanto dovuto all'INPS, l'Istituto si avvarrà del diritto di rivalsa sugli importi versati a titolo di contribuzione contrattuale.

Art. 6
Per la concreta attuazione della convenzione le OO.SS., firmatarie della convenzione stessa, costituiranno un Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, ne comunicheranno all'INPS l'avvenuta costituzione, il nome del responsabile ed il codice IBAN del conto corrente bancariosu cui effettuare le rimesse oggetto della convenzione, nonché tutte le eventuali variazioni.
Il responsabile del Fondo, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.
Qualsiasi variazione dei riferimenti bancari e del responsabile del Fondo dovrà essere fatta con comunicazione congiunta delle OO.SS. sottoscrittrici della convenzione.

Art. 7
Le Sedi INPS verseranno sul conto corrente indicato dalle OO.SS, senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, le somme pari agli importi riscossi per i contributi risultanti dai bollettini elaborati sulla base di quanto convenuto nell’art.4, al netto del rimborso delle spese di cui al precedente art.5 e della relativa IVA. Il versamento avverrà con cadenza trimestrale entro la fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno.
Unitamente al versamento di cui al primo comma, l'INPS fornirà all’ EBILCOBA per i bollettini elaborati una distinta dei datori di lavoro che hanno versato il contributo, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.
Entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i versamenti, le Sedi INPS trasmetteranno all’EBILCOBA un apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l'ammontare dei contributi incassati risultanti dalla elaborazione dei bollettini elaborati nell'anno di riferimento;
- l'ammontare delle somme corrisposte, di cui al primo comma;
- l'ammontare del rimborso spese e della relativa IVA.

Art. 8
Le informazioni relative alle riscossioni dei contributi di cui trattasi verranno messe a disposizione del Fondo entro un mese dalla trasmissione dei dati da parte di Poste Italiane s.p.a., salvo ritardi non imputabili all'INPS.
Il responsabile del Fondo potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.
I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione dei bollettini di c/c postale.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.

Art. 9
In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l'INPS è esonerato - e le OO.SS. stipulanti lo riconoscono esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti aderenti all’EBILCOBA e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.
I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro domestici per contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e gli associati interessati.
In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

Art. 10
La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2008. La richiesta di rinnovo annuale da parte delle OO.SS., dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELL’INPS
Gian Paolo Sassi

Il Presidente della FEDERPROPRIETA’ Il Segretario Generale della CONFSAL
Michele Pazienza Marco Paolo Nigi

Il Vice Presidente dell’ UPPI Il Segretario Generale della FESICA-CONFSAL
Angelo De Nicola Bruno Mariani

Il Segretario Generale della CONFSAL-FISALS
Claudio Trovato

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS