Legge 3 dicembre 2004, n. 291, art. 1-ter. - Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo. - Modifiche e integrazioni alla circolare n. 108 del 7 ottobre 2005. - Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 102 del 09.07.2007
SOMMARIO: Contribuzione di finanziamento e sua modalità di versamento - Regime sanzionatorio e regolarizzazione - Richiesta di accesso alle prestazioni del Fondo da parte delle aziende e domanda dei beneficiari - Periodicità ed erogazione delle prestazioni - Compiti della Direzione di Roma EUR e delle Direzioni di produzione - Regime fiscale - Specifiche tecniche della procedura - Istruzioni contabili
Premessa
Con la circolare n. 108 del 7 ottobre 2005 sono state fornite le indicazioni relative alla disciplina delle prestazioni del “Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo a favore del personale dipendente del settore del trasporto aereo”.
A seguito dell’insediamento del Comitato amministratore del Fondo avvenuto in data 21 aprile 2005, con deliberazione n. 5 del 20 novembre 2006 è stato approvato il regolamento del Fondo, successivamente modificato con deliberazione n. 8 del 5 febbraio 2007.
In relazione ai contenuti del predetto regolamento con la presente circolare si provvede a disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo.
Tenuto conto, inoltre, che nella fase di determinazione dei contenuti del predetto regolamento sono stati effettuati approfondimenti in ordine alla natura del Fondo, atteso che l’art. 1-ter, comma 2, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, ha disposto l’istituzione dello stesso presso l’Inps, a parziale modifica di quanto disposto con la circolare n. 108/2005 si forniscono precisazioni sulla natura del contributo di finanziamento, fissato dalla stessa norma nella misura dello 0,50%.
Parte prima
1. Contribuzione di finanziamento.
In considerazione di quanto esposto in premessa, e a rettifica di quanto riportato al punto 5. della circolare n. 108/2005, si precisa che al contributo di finanziamento del Fondo in esame pari allo 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore) si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Ai fini del calcolo del contributo in esame deve farsi riferimento alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono attività di navigazione aerea, con personale iscritto al fondo volo e con personale impiegato nella gestione delle attività di terra, e delle imprese di gestione delle attività aeroportuali relative alla movimentazione di passeggeri, bagagli e merci.
Si rammenta, al riguardo, che le predette imprese sono classificate ai fini previdenziali nei settori indicati al punto 6.1 della citata circolare.
2. Modalità di versamento della contribuzione.
La natura obbligatoria della contribuzione in trattazione comporta la necessità di modificare le modalità di versamento fino ad oggi utilizzate dalle imprese rientranti nel campo di applicazione della normativa in esame.
Pertanto,con effetto dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della presente circolare, cessano di avere validità le disposizioni di cui al punto 6.2 della circolare n. 108/2005.
Con effetto dalla medesima data i datori di lavoro, ai fini del versamento del contributo dello 0,50%, si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno l’ammontare del contributo dovuto come illustrato al punto1;
- riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione “M112” avente il significato di “contr.Fondo Speciale per il personale del settore del trasporto aereo Legge 3 dicembre 2004, n. 291, art. 1-ter”;
- in corrispondenza del codice dovranno essere compilate le caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni"; nessun dato dovrà essere riportato nella casella "numero giornate".
3. Regime sanzionatorio.
In caso di omesso versamento della contribuzione di cui al comma 2 dell’art. 1-ter della legge 291/2004 si fa riferimento al regime sanzionatorio previsto dall’art. 116, commi 8-20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Regolarizzazione.
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di luglio, non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993, approvata con D.M.7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, senza aggravio di oneri aggiuntivi.
Le aziende che non avessero provveduto al versamento della contribuzione prevista dall’art. 1-ter della legge n. 291/2004, o vi avessero provveduto parzialmente, possono regolarizzare la loro posizione entro il predetto termine, senza oneri aggiuntivi, effettuando il versamento della contribuzione dovuta o delle differenze calcolate in relazione a quanto già versato.
Ai fini del versamento in questione le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione “M113” avente il significato di “Arr. contr. Fondo Speciale per il personale del settore del trasporto aereo Legge 3 dicembre 2004, n. 291, art. 1-ter " " ;
- indicheranno nella casella "retribuzioni" le retribuzioni dei soggetti cui si riferisce la contribuzione;
- nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Parte seconda
1. Richiesta di accesso alle prestazioni del Fondo
Le aziende beneficiarie devono presentare la richiesta di accesso alle prestazioni alla Direzione subprovinciale di Roma Eur, entro i termini decadenziali previsti dal Regolamento del Fondo.
Il Regolamento stabilisce il termine di 60 giorni dall’avvio dei processi formativi per le domande di finanziamento dei relativi programmi, e di 120 giorni dalla data degli accordi sindacali per quelle di accesso alle prestazioni di Cigs, solidarietà o mobilità o che prevedano licenziamenti collettivi di lavoratori privi di ammortizzatori sociali con possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità.
La richiesta deve essere redatta su supporto cartaceo utilizzando il modello pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
Per ogni tipo di prestazione deve essere compilato un modello separato.
Ad ogni domanda, infatti, sarà attribuito dall’INPS un numero di protocollo, formato dalla data della domanda (gg/mm/aaaa) e da un numero progressivo, che identifica univocamente la stessa. Tale numero di protocollo dovrà essere registrato sulle domande di prestazione di ogni singolo beneficiario del trattamento integrativo.
Alla domanda devono essere allegati gli accordi sindacali di accesso alle prestazioni di integrazione salariale straordinaria, solidarietà e mobilità, o che prevedano licenziamenti collettivi con possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità .
Per gli interventi formativi, devono essere allegati gli accordi che concludono le procedure contrattualmente previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro.
2. Domanda di prestazione del trattamento per i singoli beneficiari
I dati dei singoli beneficiari dei trattamenti concessi dal Fondo dovranno essere trasmessi dalle aziende all’INPS, unicamente per via telematica.
La richiesta sarà costituita da un elenco di dati, relativi a ciascun lavoratore.
Ogni rigo di tale elenco, relativa ad un lavoratore, costituirà la “domanda di prestazione”.
In ogni rigo dovrà essere inserita la stringa di protocollo rilasciato dall’INPS al momento della presentazione alla Direzione di Roma Eur della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo.
L’INPS metterà a disposizione delle Aziende una procedura che permetterà alla stesse di inviare via INTERNET le domande di prestazione.
La procedura sarà accessibile dal sito internet dell’Istituto www.inps.it al link Servizi online - Aziende, consulenti e professionisti.
Attraverso tale procedura le Aziende potranno:
Collegarsi col proprio Browser Internet al Web Server dell’INPS;
Dopo essersi identificate, accedere all’area di download per scaricare il foglio elettronico predefinito per elencare le domande di prestazione e il relativo programma di controllo;
Predisporre l’elenco delle domande secondo il tracciato stabilito, acquisendo tutte le informazione richieste per ogni lavoratore;
Controllare i dati acquisiti con il programma di controllo; in questa fase verrà prodotto un file con estensione.inps che potrà essere inviato all’Istituto;
Inviare il file controllato; si otterrà un messaggio di risposta. Tale messaggio conterrà o la motivazione del rifiuto del file inviato o l’avvenuta ricezione dello stesso con il relativo numero di protocollazione.
I file telematici con i dati dei beneficiari relativi alle integrazioni per cigs e solidarietà saranno inviati, a consuntivo, secondo la cadenza stabilita da ciascuna azienda.
I dati relativi ai beneficiari della prestazione di integrazione alla mobilità, nonché dei lavoratori licenziati con iscrizione nelle liste di mobilità, dovranno essere inviati solo una volta, alla prima richiesta di prestazione.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, sorga la necessità di inviare una domanda di prestazione di un beneficiario in sostituzione di quella precedente, essa deve essere ritrasmessa completa di tutti i dati previsti e necessari, entro cinque giorni lavorativi dall’invio precedente, attivando il campo che indica che si tratta di un record di variazione e mantenendo lo stesso codice identificativo del record già trasmesso. Il record sarà sostituito integralmente al precedente. Trascorso il periodo su indicato, non è più ammessa la sostituzione dei dati.
Per le istruzioni e il contenuto dei dati del file telematico, si rimanda ad uno specifico messaggio da parte della Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni e alla funzione di help nella sezione web che ospiterà il servizio.
3. Periodicità delle erogazioni delle prestazioni del fondo
Prestazioni già in corso di erogazione.
Per le prestazioni già in pagamento, con anticipazione del trattamento da parte dell’Azienda, l’Istituto si impegna a completare il proprio ciclo di elaborazione entro il sessantesimo giorno dalla data di ricezione del file telematico.
Nuove prestazioni.
Per le prestazioni non ancora in pagamento, l’Istituto si impegna a completare il proprio ciclo di elaborazione entro il sessantesimo giorno dalla data di ricezione del file telematico o dalla data di invio all’Istituto del decreto interministeriale di concessione del trattamento principale, se posteriore.
Una volta effettuata la prima erogazione, con pagamento di tutti gli arretrati maturati a quel momento, le successive erogazioni avverranno con cadenza mensile.
Nel caso in cui i dati della domanda non siano stati inseriti, qualsiasi sia il motivo, dall’Azienda nel file inviato all’Istituto, il beneficiario si dovrà rivolgere direttamente all’ Azienda perché la stessa provveda all’invio della domanda per via telematica.
4. Erogazione delle prestazioni
Le prestazioni autorizzate dal Fondo ad integrazione di cigs, solidarietà, interventi formativi, nonché quelle per il sostegno ai lavoratori licenziati con iscrizione nelle liste di mobilità,saranno erogate dalle sedi di produzione dell’INPS con la procedura di pagamento dei sussidi, opportunamente aggiornata.
Le prestazioni autorizzate dal Fondo ad integrazione dell’indennità di mobilità saranno erogate insieme alla prestazione principale o negli stessi termini di questa.
Qualora il lavoratore percepisca l’indennità di mobilità in forma anticipata in unica soluzione, le prestazioni del Fondo saranno erogate con la medesima modalità.
In caso di integrazione al trattamento di cigs e mobilità, l’erogazione potrà essere effettuata solo dopo l’emanazione del decreto di concessione da parte del Ministero del Lavoro.
In caso di integrazione al trattamento di solidarietà, l’erogazione potrà essere effettuata anche in anticipo rispetto all’emanazione del decreto di concessione, previa acquisizione agli atti degli accordi sottoscritti tra le parti presso il Ministero del Lavoro.
5. Compiti della Direzione Subprovinciale di Roma Eur
Ricezione, protocollazione ed acquisizione delle domande di accesso alle prestazioni del Fondo. In caso le domande non siano presentate con consegna allo sportello, la Direzione comunicherà all’azienda richiedente il numero di protocollo assegnato.
Preparazione dell’Istruttoria per l’accesso alle prestazioni del Fondo ed invio della documentazione alla Segreteria tecnica del Consiglio di Amministrazione e degli Organi Collegiali, per la delibera da parte del Comitato Amministratore del Fondo.
Aggiornamento degli archivi delle domande autorizzate con delibera del Comitato Amministratore del Fondo.
Consuntivo trimestrale delle prestazioni erogate.
Per i compiti e le attività della Direzione Subprovinciale di Roma Eur sarà rilasciata un’apposita procedura entro il 31 luglio p.v.
6. Pagamento delle prestazioni da parte delle Direzioni di produzione
Le domande validate dalla Direzione di Roma Eur, saranno prelevate, attraverso una funzione intranet, e caricate sugli archivi delle sedi e agenzie dell’Istituto competenti per le domande di queste prestazioni.
Non sono, infatti, previste domande specifiche per le prestazioni erogate dal Fondo da parte dei lavoratori interessati, essendo tutti i dati necessari inviati dalle aziende per via telematica.
Per il prelievo delle domande e per il pagamento delle stesse, sarà rilasciata un’apposita procedura e saranno adeguatamente aggiornate le procedure di mobilità e di erogazione dei sussidi, già in utilizzo.
7. Regime fiscale
Le prestazioni erogate dall’INPS, su indicazione del Comitato Amministratore del Fondo, in quanto indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, sono assoggettate alle ritenute irpef di cui all’art. 23 del DPR 1973 n. 600, nonché alle ritenute per addizionali regionali e comunali, previo abbattimento della detrazioni di imposta di cui agli art. 12 e 13 del DPR 917/1986 e successive modificazioni, ove richieste dal beneficiario.
Nel caso in cui la prestazione da integrare sia il trattamento di mobilità, si procederà alla imposizione calcolata sul cumulo tra indennità di mobilità e trattamento integrativo, utilizzando la comunicazione inerente al diritto alle detrazioni, presentata dal beneficiario al momento della domanda di mobilità.
Nel caso in cui le somme da erogare riguardino gli altri tipi di trattamento previsti, sarà cura di ogni lavoratore consegnare tale dichiarazione, redatta sul mod. SR26_Detraz_PNP reperibile presso le Direzioni locali dell’INPS o scaricabile dal sito della modulistica on line dell’Istituto (Area Prestazioni a sostegno del reddito, cod. SR26), alla Direzione locale dell’Istituto nella cui competenza rientra il domicilio del beneficiario.
Dovrà del pari essere comunicata con le stesse modalità ogni variazione che intervenga durante il periodo di competenza del trattamento del fondo a modifica della dichiarazione iniziale.
Le somme corrisposte saranno normalmente soggette al regime della tassazione ordinaria, salvo quelle di competenza di anni precedenti il cui pagamento sia stato differito per ritardata adozione della deliberazione del Comitato Amministratore o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. In quest’ ultimo caso trova applicazione la tassazione separata.
L’Inps invierà ai beneficiari la Certificazione unitaria dei redditi da loro percepiti, attestante le sole somme erogate direttamente dall’Istituto.
L’eventuale conguaglio da operare sul cumulo delle somme percepite per retribuzione da lavoro ed integrazione ai trattamenti per cigs e solidarietà potrà essere effettuato dal datore di lavoro, sulla base delle segnalazioni del lavoratore,o dai lavoratore stesso in sede di dichiarazione annuale.
8. Specifiche tecniche per invio domanda telematica
Sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, al link Servizi online - Aziende, consulenti e professionisti, nell’area di download, sono disponibili le istruzioni e il manuale per l’utilizzo della procedura, il contenuto e il tracciato del foglio elettronico predefinito da utilizzare per l’invio delle domande di prestazione e il relativo programma di controllo.
Parte terza
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile del contributo dovuto dalle aziende del settore del trasporto aereo per il finanziamento del Fondo in questione e da queste evidenziato nei modelli DM 10/2 con i codici “M112” e “M113” sono stati istituiti i conti GVR 21/170 (competenza anno in corso) e GVR 21/110 (competenza anni precedenti).
Pertanto, il conto GVR 21/101 previsto al punto 7. della più volte citata circolare n.108/2005, venendo meno la modalità di versamento diretto tramite mod. F24, cessa di funzionare e, conseguentemente, deve intendersi soppresso.
Riguardo all’imputazione delle prestazioni a carico del Fondo sono stati previsti i seguenti conti:
GVR 30/110 – per la rilevazione degli oneri per il finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del personale;
GVR 30/111 – per la rilevazione delle prestazioni a sostegno del reddito (integrazione cigs, solidarietà e mobilità e prestazioni ai lavoratori privi di ammortizzatori sociali);
GVR 10/130 – per la rilevazione del debito per prestazioni verso i soggetti beneficiari.
Le imputazioni in DARE dei conti GVR 30/110 e GVR 30/111 ed in AVERE del conto GVR 10/130, nonché delle ritenute erariali Irpef e relative addizionali regionali e comunali vengono effettuate dalle procedure automatizzate di liquidazione dei sussidi e dell’indennità di mobilità che, come già precisato in altri punti della presente circolare, saranno opportunamente aggiornate.
Naturalmente, il pagamento delle prestazioni di che trattasi va imputato in DARE del citato conto GVR 10/130.
Al riguardo si precisa che i conti GVR 30/110 e GVR 10/130 sono di nuova istituzione, mentre il conto GVR 30/111 è stato già istituito con messaggio n. 31223 del 23/11/2006 con il quale sono state fornite le disposizioni alla Direzione subprovinciale di Roma Eur per il rimborso alle aziende interessate delle prestazioni dalle stesse anticipate ai lavoratori.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari devono essere rilevate al conto GPA 10/031 ed evidenziate, nell’ambito del relativo partitario, con il codice di bilancio di nuova istituzione 03079 “Somme non riscosse dai beneficiari – GVR”.
Gli importi relativi alle partite in argomento che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire devono essere imputati al conto di nuova istituzione GVR10/131.
La rilevazione contabile di eventuali recuperi per prestazioni indebite nonché dei relativi crediti deve avvenire ai conti di nuova istituzione GVR 00/130 e GVR 24/130.
L’imputazione al conto GVR 00/130 viene effettuata al termine dell’esercizio sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla vigente procedura “recupero crediti per prestazioni” che verrà opportunamente aggiornata.
A tal fine le partite in questione sono contraddistinte dal codice di bilancio di nuova istituzione 01098 “Recupero di prestazioni indebite – GVR”.
Eventuali crediti per prestazioni divenuti inesigibili, da imputare al conto GPA 00/069, devono essere evidenziati, nell’ambito del partitario di detto conto, con il codice di bilancio di nuova istituzione 01098 “Prestazioni indebite – GVR”.
I saldi dei conti GVR 00/130, GVR 10/130 e GVR 10/131, risultanti alla fine dell’esercizio, devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio.
In allegato vengono riportati i conti di nuova istituzione sopra citati nonché, per completezza di informazione, il conto GVR 30/111.
Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi