Decreto Interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005. Proroghe in alcuni settori dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità
Circolare INPS n. 103 del 09.09.2005
SOMMARIO: Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza
Premessa.
Sulla G.U. n. 209 del 08.09.2005 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005 (allegato 1) recante “Proroga dell'accesso, per l'anno 2005, al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti e per le imprese di vigilanza”.
Il decreto, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2 lettera b) del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori già destinatari di tali provvedimenti fino al 31 dicembre 2004.
Tra questi, sono ricompresi i lavoratori dipendenti da:
- imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti;
- aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti,
- imprese di vigilanza.
I sopra richiamati trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi erano stati prorogati, da ultimo, fino al 31.12.2004, dal decreto 31 maggio 2004 n. 34158 (G.U. n. 174 del 27.7.2004).
I. Contenuto della norma.
Il Decreto in esame, nella premessa, richiama, tra l'altro, il disposto del citato art.1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Quest'ultimo prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.
Le aziende destinatarie del citato decreto continueranno ad essere tenute al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%), senza soluzione di continuità, rispetto a quanto disposto dalle norme in precedenza citate, dal periodo di paga "gennaio 2005".
Si richiamano, pertanto, le disposizioni già impartite (1), e si ribadisce che la proroga trova applicazione per le:
a) imprese commerciali, comprese quelle svolgenti attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità (2);
b) agenzie di viaggio e di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti;
c) imprese di vigilanza (art. 4, comma 15, D.L. 1.2.1996, n. 39, successivamente reiterato e da ultimo legge 28.11.1996, n. 608).
Relativamente a tali ultime imprese, si rammenta - come peraltro più volte precisato - che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2005” non avessero assolto all’obbligo del versamento della contribuzione per CIGS e mobilità potranno effettuare la regolarizzazione relativa ai periodi paga già scaduti secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 5, approvata con D.M. 7/10/1993.
Le regolarizzazioni dei predetti periodi, effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate da somme aggiuntive o interessi (3).
A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- per il versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno nei quadri "BC" del modello DM10/2 il già previsto codice "M210";
- per il versamento della contribuzione di mobilità, utilizzeranno nei quadri "B-C" del modello DM10/2 il già previsto codice "M211".
In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
La procedura di controllo delle denunce contributive dei mod. DM10/2 sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato con la presente circolare.
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Note:
(1) Si vedano al riguardo le circolari n. 53/2001, n. 201/2001, n. 116/2002 , n. 108/2003 e n. 122/2004.
(2) Le imprese esercenti attività commerciali che occupano più di 200 dipendenti sono destinatarie, a regime, della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991 (vedi circolare n. 211 del 9.8.1991).
(3) Il comma 13, dell'articolo 116, della legge n. 388/2000 stabilisce, infatti, che, nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile (vedi circolare n. 110/2001, punto 1.6).
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2005
Proroga dell'accesso, per l'anno 2005, al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti e per le imprese di vigilanza. (Decreto n. 36663).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificata dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2005, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.
Art. 2.
La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, è ridotta del trenta per cento.
Art. 3.
In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità, riscontrato negli anni precedenti per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2005 è fissato in complessivi euro 24.500.000,00 così ripartiti:
9.500.000,00 euro per il trattamento di mobilità;
15.000.000,00 di euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, di cui euro 9.575.766,79 sulle somme impegnate per l'anno 2004 e non utilizzate e euro 5.424.233,21 sulla competenza del 2005.
Art. 4.
1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2005. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
Art. 5.
Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 3, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 6.
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.
Art. 7.
L'onere complessivo, pari ad euro 24.500.000,00, graverà per euro 14.924.233,21 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1. Occupazione sui fondi impiegati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e per euro 9.575.766,79 sulle somme impegnate per l'anno 2004 e non utilizzate.
Art. 8.
Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 15.000.000,00 di euro per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di euro 9.500.000,00 per il trattamento di mobilità, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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