Circolare INPS n. 103 del 27.11.2008

Sisma Marche ed Umbria 1997. Definizione agevolata
Circolare INPS n. 103 del 27.11.2008

SOMMARIO: Si illustra il disposto del Dl n. 162, del 23 ottobre 2008, che consente ai soggetti beneficiari della sospensione contributiva di definire la propria posizione

Con circolare n. 141 del 21 dicembre 2007, era stato comunicato il differimento al 30 aprile 2008 dei termini di pagamento dei contributi sospesi a seguito del sisma che ha colpito le regioni Marche ed Umbria nel 1997.
Il D.L. n. 61 dell'8 aprile 2008 (1) convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 103 (2) ha previsto, all’art. 2 comma 1, per i soggetti aventi diritto alla sospensione contributiva, la possibilità di definire la propria situazione debitoria in maniera agevolata, mediante versamento in 120 rate mensili uguali e consecutive, del 40% dell’ammontare dei contributi sospesi, al netto dei versamenti già eseguiti. La definizione è inoltre applicabile a ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni indicate e non è ammesso rimborso delle somme spontaneamente pagate.
Il decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008 (3), all’art. 3 comma 2, stabilisce che le rate debbano essere versate entro il 16 di ogni mese a decorrere dal 16 gennaio 2009.
La domanda di adesione al beneficio deve essere presentata presso la Sede competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare e contenere i dati relativi al capitale da restituire, determinato deducendo dai contributi originariamente sospesi tutti i pagamenti effettuati fino alla data di entrata in vigore del citato D.L. 61/2008 e cioè fino al 10 aprile 2008.
Per espressa disposizione della norma ed in deroga ai principi generali, il mancato versamento delle rate mensili costanti, non determina l'inefficacia della definizione stessa, ma comporta che sulle rate non versate o tardivamente versate, siano applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di omissione contributiva previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze l’Istituto, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si avvarrà dell’iscrizione a ruolo.
Per le somme già iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.
Si rammenta che il periodo di sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali era fissato:
- dal 26/09/97 al 31/03/98 (inclusi i contributi di competenza di marzo 98) per i soggetti residenti o aventi sede operativa alla data del sisma nei comuni disastrati;
- dal 26/09/97 al 30/06/99 per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni danneggiati con ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Coloro che non si vogliono avvalere della definizione agevolata oggetto della presente circolare, verseranno l’intero importo secondo le modalità ordinarie - e cioè in 56 rate mensili per i comuni disastrati ed in 176 rate mensili per i comuni danneggiati con ordinanza sindacale di sgombero.
In particolare, si sottolinea che i soggetti originariamente beneficiari della sospensione, esclusi dal beneficio ai sensi della l. 290/2006 - e cioè i lavoratori interessati alla sospensione della sola quota a proprio carico perché dipendenti del pubblico impiego o di datori di lavoro che non hanno usufruito della sospensione, i lavoratori domestici ed i prosecutori volontari - verseranno l’intero debito secondo le modalità stabilite nelle circolari n. 65/2007 e n. 91/2008.
Le Sedi avranno cura di controllare che le istanze di definizione agevolata siano esattamente compilate, che l’importo dei contributi da versare sia pari al 40% del residuo credito oggetto di sospensione e che l’importo della rata costante non risulti inferiore a 50 euro mensili.
Si riportano per comodità anche le istruzioni fornite per il recupero con la circolare 175/2002:

1.a) DATORI DI LAVORO.
La contribuzione sospesa, riguardante anche la quota a carico dei lavoratori, deve riferirsi ai modd. DM10 dei mesi da settembre 1997 a marzo 1998 per i soggetti residenti nei comuni disastrati e da settembre 1997 a maggio 1999 per i soggetti residenti nei comuni danneggiati interessati da ordinanza sindacale di sgombero.
Per i contributi previdenziali esposti nel mod. DM10, lo strumento di pagamento deve essere il mod. F24, da compilare con le modalità esposte nell'esempio che segue, utilizzando il codice contributo " DSOS" istituito con circolare n. 98 del 28.5.2002 ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice (N929) utilizzato nel quadro D del modello DM10 di denuncia, per la rilevazione del credito.
Per chiarezza, si espone di seguito una sezione INPS del mod.F24 compilata per i versamenti di cui trattasi:

Codice Sede

Causale contributo

Matricola Inps Codice Inps
Filiale azienda

Periodo di riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

Da

A

DSOS

ppnnnnnnccN929

09/1997

03/1998
oppure 05/1999

//////

1.b) ARTIGIANI E COMMERCIANTI.
Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni disastrati, la sospensione dei termini concerne le rate in scadenza al:
- 20 ottobre 1997
- 20 gennaio1998
- 30 novembre 1997 (2° acconto 1997)
Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni danneggiati interessati da Ordinanze sindacali di sgombero, la sospensione riguarda le rate in scadenza al:
- 20 ottobre 1997
- 20 gennaio 1998
- 20 aprile 1998 (scadenza oggetto di proroga al 30 giugno)
- 16 agosto 1998
- 16 novembre 1998
- 16 febbraio 1999
- 16 maggio 1999 (scadenza oggetto di proroga al 31 maggio)
- gli eventuali saldi e acconti per contributi sul reddito superiore al minimale con scadenze comprese nel periodo interessato (2° acconto e saldo 1997, 1°-2° acconto e saldo 1998, 1° acconto 1999).
La rata da versare a mezzo mod. F24, compilato come segue, dovrà indicare, nella sezione riservata all'I.N.P.S., i codici istituiti con la circolare n. 210 del 27.11.2001 e precisamente:
- AD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani;
- CD per le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
La Sede fornirà la codeline da utilizzare.

Codice Sede

Causale contributo

Matricola Inps Codice Inps
Filiale azienda

Periodo di riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

Da

A

XXXX

AD/CD

Codeline17cifre

//////

Considerato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni, i contributi oggetto di sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.

1.c) Gestione Separata
Quanto alla contribuzione di pertinenza della GESTIONE SEPARATA, si ribadisce che, per i professionisti residenti nei comuni disastrati, è sospeso il pagamento dell'acconto scadente il 30 novembre 1997, mentre per quelli interessati da ordinanza di sgombero, sono sospesi l'acconto scadente al 30 novembre 1997, il versamento di maggio 1998, l'acconto di novembre 1998 e il versamento di maggio 1999.
Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dei soggetti residenti nei comuni disastrati, la sospensione riguarda i compensi corrisposti da settembre 1997 a marzo 1998, mentre per quelli con ordinanza di sgombero, la sospensione riguarda i compensi corrisposti da settembre 1997 a maggio 1999.
Gli interessati al pagamento in unica soluzione potranno effettuare i versamenti utilizzando i modelli F24 con le causali in uso per i pagamenti correnti e cioè "C10" per i committenti e "P10" per i professionisti.
Coloro che intendono avvalersi del pagamento dilazionato devono versare con il mod. F24 inserendo nella causale il codice "COC" per i committenti e il codice "POC" per i professionisti, entrambi istituiti con la circolare n. 98/2002.

Codice Sede

Causale contributo

Matricola Inps Codice Inps Filiale azienda

Periodo di riferimento

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

Da

A

C10/CXX

Cap/comune

09/1997
(un rigo per ogni mese)

////

//////

P10/PXX

//////

09/1997

12/1997

//////

P10/PXX

//////

01/1998

03/1998

COC/POC

///////

03/1998

05/1999

//////


(1) GU n. 84 del 9/4/2008
(2) GU n. 132 del 7/6/2008
(3) GU n. 249 del 23/10/2008, art. 3, commi 2 e 4:
2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa.
4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.

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