Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164). Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale. Articolo 38, comma 6 e 7: novità in materia di elenchi nominativi annuali dei lavoratori dell’agricoltura
Circolare INPS n. 104 del 05.08.2011
SOMMARIO: 1. Notifica mediante pubblicazione telematica. - 2. Soppressione degli elenchi trimestrali. - 3. Elenchi di variazione
Premessa
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011), ha apportato, all’articolo 38, comma 6 e 7, modificazioni alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 24 settembre 1940, n.1949, in materia di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Si illustrano, di seguito, le novità più importanti, rinviando a successivi messaggi per l’emanazione delle modalità tecniche di attuazione.
1. Notifica mediante pubblicazione telematica (articolo 38, comma 6).
Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso".
Pertanto, gli elenchi nominativi annuali 2012, valevoli per l’anno 2011, non dovranno più essere stampati su carta ed essere inviati all’Albo Pretorio dei Comuni in quanto la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto avrà, a tutti gli effetti, valore di notifica ai lavoratori interessati.
2. Soppressione degli elenchi trimestrali (articolo 38, comma 7).
L’articolo 38, comma 7, primo periodo, prevede che:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1ş ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608………..”
Pertanto, già a decorrere dal primo trimestre 2011, non verranno predisposti i dati per l’elaborazione, stampa e successiva pubblicazione degli elenchi trimestrali.
3. Elenchi di variazione (articolo 38, comma 7).
L’articolo 38, comma 7, secondo periodo, prevede che:
“….In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione……..”
Le variazioni che interverranno successivamente alla pubblicazione degli elenchi nominativi per l’anno 2012 e seguenti, saranno riepilogate in appositi elenchi trimestrali e pubblicate con modalità telematiche, aventi, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati e, pertanto, non dovranno più essere comunicate individualmente ai lavoratori.
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