Circolare INPS n. 104 del 16.09.2005

Provvedimento 13 gennaio 2005 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 24 del 31 gennaio 2005. Approvazione del modello 770/2005 Semplificato, relativo all’anno 2004, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati
Circolare INPS n. 104 del 16.09.2005

SOMMARIO: Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2005 Semplificato parte C: integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 13.01.2005

Premessa
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n.24 del 31 gennaio 2005 – Serie generale (Allegato 1), è stato approvato, il modello 770/2005 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d’imposta hanno corrisposto nell’anno 2004 soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dati previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP e IPOST i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2004 per il periodo d’imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati.
Il Mod. 770/2005 SEMPLIFICATO (Allegato 2 ), deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate sia i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell’anno 2004 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Detto modello contiene, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2004 per il periodo d’imposta precedente.
I soggetti obbligati alla presentazione del modello 770/2005 SEMPLIFICATO sono indicati dettagliatamente al punto 1 delle istruzioni per la compilazione del modello (Allegato 3).

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del DPR 22 luglio 1998 n. 322 Mod. 770/2005 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato, ai sensi dell’art.3, comma 2, del citato DPR n. 322/1998 e successive modificazioni.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre 2005, presentando il Mod. 770/ 2005 Semplificato.

Composizione del modello 770/ 2005 SEMPLIFICATO
Il modello 770/2005 SEMPLIFICATO e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello non presenta variazioni nella composizione rispetto a quello dell’anno precedente se non nella Sezione 3 nella parte relativa ai contributi dovuti dove è stata istituita una nuova casella:”Bonus L. 243/2004” per l’esposizione dei dati relativi all’incentivo per il posticipo del pensionamento.
Le informazioni d’interesse dell’Istituto sono contenute nella Parte A e nella Parte C del modello. In ogni caso tale comunicazione contiene tutti i dati già presenti nelle certificazioni nel CUD 2005 e pertanto le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali INPS sono analoghe a quelle contenute nel CUD.

PARTE C – Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendenti assimilati.
Per le modalità generali di compilazione della Parte C del Mod 770/2005 SEMPLIFICATO si rinvia alle istruzioni riportate in Appendice al Provvedimento in oggetto (Allegato n 4).

SEZIONE 1

Qualifica Assicurativa
I punti 1,2,3 del campo “Qualifica Assicurativa” devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS.
Nel punto 2 “Tempo pieno o parziale” i codici “L,N,R” sono cessati.
Nel punto 3 si precisa il codice “D”, utilizzato per identificare i lavoratori a tempo determinato comprende anche i particolari tipi di rapporto evidenziati con i contratti di inserimento.

Tipo rapporto
Il punto 20 “Tipo rapporto” va indicato solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari.
Ai fini della compilazione del modello 770/Semplificato si precisa che:
- è stato istituito il nuovo codice “Tipo rapporto” “80” con il significato di “Lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS art.1, co.12,Legge 243/2004 (bonus per posticipo pensionamento)”.
Si precisa inoltre che il codice 27 presente nella tabella riportata nelle istruzioni in Appendice al modello 770/ 2005 non è più in uso.
Per quanto riguarda i contratti di inserimento previsti dal D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276 (circolare INPS n. 51/2004) dovranno essere indicati i seguenti nuovi codici secondo il tipo di agevolazione contributiva spettante:
A0- Lavoratori assunti con contratto di inserimento di età compresa tra i 18 e i 29 anni esclusi dai benefici economici previsti dal D.Lgs n.276/2003
B1- Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
B2- Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
B3 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
B4 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
C1 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
C2 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
C3 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
C4 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
D1 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista da D.Lgs n. 276/2003
D2 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista da D.Lgs n. 276/2003
D3 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista da D.Lgs n. 276/2003
D4 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista da D.Lgs n. 276/2003
E1 -Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
E2 -Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
E3 -Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
E4 - Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
F1 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
F2 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
F3 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003
F4 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n. 276/2003

SEZIONE 2

Retribuzioni particolari
E’ stato istituito il nuovo codice “tipo retribuzione particolare” Y3 da indicare nel punto 26 con il significato di “Lavoratore Fondo volo in possesso al 31.12.1995 di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi che ha aderito ai fondi complementari”.
A seguito dei chiarimenti intervenuti con circolare n.140 del 31.07.2003, si ritiene utile riportare l’elenco dei codici tipo retribuzione da utilizzare per il personale iscritto al Fondo Volo,

CODICE X3
Lavoratore iscritto al Fondo volo al 31.12.1995, che alla stessa data può far valere un’anzianità pari o superiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione (codice DM10 X310 – X31P)
Lavoratore iscritto al Fondo volo al 31.12.1995, che alla stessa data può far valere un’anzianità inferiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione ma non ha aderito ai fondi complementari (codice DM10 X310 – X31P)
Lavoratore iscritto al Fondo volo successivamente al 31.12.1995, che al 31.12.1995 può far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione (codice DM10 X310 – X31P)
Lavoratore iscritto al Fondo Volo successivamente al 31.12.1995, che al 31.12.1995 può far valere un’anzianità inferiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione ma non ha aderito ai fondi complementari (codice DM10 X310 – X31P)

CODICE Y3
Lavoratore iscritto al Fondo Volo al 31.12.1995, che alla stessa data, può far valere un’anzianità inferiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione ed ha aderito ai fondi complementari ( codice DM10 X320 – X32P)
Lavoratore iscritto al Fondo Volo successivamente al 31.12.1995, che al 31.12.1995 può far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione ed ha aderito ai fondi complementari (codice DM10 X320 – X32P)

CODICE Z3
Lavoratore iscritto al Fondo Volo successivamente al 31.12.1995, che al 31.12.1995 risulti privo di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione (codice DM10 Z310 – Z31P)

Si ribadisce che solo per il tipo “Z3” non deve essere riportato alcun dato nel punto 34.
Si precisa, infine, che la suddetta codifica deve essere utilizzata anche per la compilazione dell’elemento del flusso E-Mens.

SEZIONE 3

Accredito di contribuzioni figurative

BONUS L. 243/2004 (incentivo al posticipo del pensionamento)
In corrispondenza dei dati relativi ai contributi dovuti è stata inserita, come accennato in premessa, nel punto 55 la casella “Bonus” per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall’art.1, co.12, della legge 29 agosto 2004, n. 243. In tale punto deve essere riportato l’importo dell’incentivo (di norma al 32,70 della retribuzione lorda) riferito ai contributi pensionistici maturati nell’anno di competenza della certificazione. L’importo va arrotondato all’unità di Euro. Per tale fattispecie nel punto 51 “trattenute per contribuzione a carico del lavoratore” non va indicato l’importo dell’8,89% (IVS). Si rammenta che nel punto 51 vanno riportati i contributi del lavoratore trattenuti fino al periodo di competenza 31 ottobre 2004, mentre i contributi oggetto di bonus (quota datore di lavoro e quota lavoratore) di competenza novembre e dicembre 2004 , vanno riportati nella casella 55.

SEZIONE 4

Collaborazioni coordinate e continuative
Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2004, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.
Si precisa che nel punto 58 (compensi corrisposti) l’importo dei compensi deve essere indicato nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 335/1995 (anno 2004 euro 82.401,00).
La sezione non va compilata per i soggetti iscritti alla gestione titolari di reddito di lavoro autonomo occasionale (art 44 L. 326/2003)

Allegato N. 1 (nella Raccolta di Tax & Lex)
in formato pdf dal sito INPS:
Allegato N. 2
Allegato N. 3
Allegato N. 4

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