Circolare INPS n. 105 del 05.06.2002

Legge 7 marzo 2001 n. 62. Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali. Riflessi in materia contributiva. Istruzioni contabili
Circolare INPS n. 105 del 05.06.2002

SOMMARIO: Novità in materia contributiva derivanti dall'entrata in vigore della legge n.62/2001. Modalità operative per il recupero dei maggiori contributi versati dalle aziende del settore

Premessa.
Sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2001, è stata pubblicata la legge 7 marzo 2001 n. 62, recante "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416".
Il provvedimento legislativo, in vigore dal 5 aprile 2001, introduce innovazioni in tema di editoria e prodotti editoriali, e ridisciplina anche una serie di norme in materia di prepensionamento e di accesso al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria.
Con particolare riferimento ai riflessi in materia contributiva che discendono dalle modifiche introdotte dall’articolo 14 della legge n. 62/2001 (allegato 1), occorre premettere alcune considerazioni.

1. Quadro di riferimento.
Nell’ambito dell’editoria e della stampa dei giornali, la legge 5 agosto 1981, n. 416 ha definito, tra l'altro, all'art. 37 per i lavoratori poligrafici (operai ed impiegati) un particolare regime di esodo e prepensionamento prevedendo espressamente, al comma 5, che il contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 a carico dei datori di lavoro (0,60%), risultasse devoluto alla Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa ad interventi straordinari.
In occasione della cessazione dall'obbligo di versamento del suddetto contributo (30 giugno 1990) (1), con circolare n. 161 del 17 luglio 1990, è stato, tra l'altro, confermato per le aziende in questione l'obbligo del pagamento del predetto contributo addizionale dello 0,60% anche per i periodi successivi all'indicata scadenza, nel presupposto che la statuizione di cui all'art. 37 della legge n. 416/1981, mediante autonomo ed espresso richiamo all'art. 12 della legge n. 1115/1968, non ne avesse previsto un termine.

2. Modifiche introdotte dalla legge n. 62/2001.
Con l’entrata in vigore della legge n. 62/2001, il quadro giuridico di riferimento risulta sostanzialmente mutato.
In particolare l'art. 14 dell'indicata legge, che ha sostituito integralmente con le previsioni ivi disposte quelle contenute nell'art. 37 della legge n. 416/1981, ha soppresso le previsioni contenute nel quinto e nel sesto comma dell’originario testo dell’articolo relativamente al contributo addizionale dello 0,60% di cui all'art. 12 della legge n. 1115/1968.
La mancata riproposizione nel nuovo testo di ogni riferimento all'obbligo delle aziende editrici al versamento del contributo fa venir meno, anche per il settore dell'editoria, l’obbligo del contributo in questione a far data dai periodi successivi all'entrata in vigore della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. Adempimenti a cura delle Sedi.
Le posizioni contributive riferite alle aziende dell’editoria e della stampa di giornali quotidiani, alle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’art. 35 della legge n. 416/1981, nonché alle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, continueranno ad essere identificate con il codice di autorizzazione “3T” istituito con la già menzionata circolare n. 161/1990.
Il suddetto codice, a far tempo da “aprile 2001” (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 62/2001), assumerà il significato di “Imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al contributo CIGS di cui all’art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407” (2).
A decorrere dal periodo di paga “aprile 2001”, non sarà più richiesto il versamento del contributo addizionale dello 0,60% di cui all'art. 12 della legge n. 1115/1968.
Con separato messaggio, verranno fornite indicazioni per la definizione delle eventuali note di rettifica emesse dalla procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2 al titolo di cui sopra.

4. Adempimenti a cura dei datori di lavoro.
Le aziende potranno recuperare i maggiori contributi eventualmente versati a seguito della modifiche introdotte dall’articolo 14 della legge n. 62/2001, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare.
A tal fine i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- determineranno - al netto di eventuali agevolazioni contributive fruite (sgravi mezzogiorno; assunzioni agevolate ecc..) - l’ammontare del contributo addizionale versato e non più dovuto;
- riporteranno il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “rec.contr. add. ex art. 12 L.1115/68” e dal codice di nuova istituzione “L219”.
Al fine di facilitare i necessari riscontri, la procedura di controllo delle denunce contributive aziendali provvederà a registrare nell’archivio delle segnalazioni le matricole delle aziende con i codici e gli importi conguagliati per i recuperi effettuati, emettendo all’uopo apposita lista.

5. Istruzioni contabili.
Per la rilevazione contabile del recupero del contributo addizionale di che trattasi da parte dei datori di lavoro interessati, evidenziato nel mod. DM10/2 con il codice "L219", la procedura stessa provvederà ad imputare nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali il già esistente conto GAS 34/00 "Uscite varie -Rimborso di contributi".

(1) La disposizione è stata introdotta dal D.L. 4/7/1990, n. 170, più volte reiterato, e, da ultimo, convertito, con modificazioni, nella legge 1/6/1991, n. 169.
Quest’ultima, all’art. 1, comma 2, ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei vari decreti-legge.
(2) Per tali imprese, stante il carattere di specialità della normativa di riferimento, (art.7, c.3 della legge 19 luglio 1993, n.236) l’obbligo contributivo per CIGS di cui all’art.9 della legge n. 407/90, decorre, senza soluzione di continuità, dal 1 gennaio 1991.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai fini dell’assoggettamento a tale contributo, per le imprese di che trattasi si prescinde dai limiti dimensionali (15 dipendenti) di cui all’art. 1 della legge n.223/91 ( circolare n. 45 del 25 febbraio 1999).

Allegato 1

Legge n. 62 del 7 marzo 2001 (G.U. n. 67 del 21 marzo 2001).

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