INDICE
Premessa
Premessa
Con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine all'evento sismico che il giorno 21 agosto 2017 ha colpito il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.
Per far fronte all'emergenza, è stato emanato in data 20 ottobre 2017 un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stata disposta, nei confronti dei contribuenti interessati dall'evento sismico, la sospensione fino al 19 dicembre 2017 dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti di Riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017.
La scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del MEF, è stata prorogata al 30 settembre 2018 dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, che ha previsto altresì l'applicazione delle suddette disposizioni anche al comune di Forio.
Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ha previsto al Capo III ulteriori interventi - aventi ad oggetto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento - nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dall'evento sismico in trattazione. Il suddetto decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
L'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 settembre 2018 - data di entrata in vigore del citato decreto - al 31 dicembre 2020, nei comuni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto: Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.
Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
1.1. Soggetti interessati alla sospensione contributiva
In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34 del citato decreto-legge e tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto 20 ottobre 2017 del MEF, la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 21 agosto 2017, nei comuni sopra citati.
Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
La sospensione in trattazione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall'evento.
Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori, collaboratori ed associati in partecipazione che risultino impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall'evento.
Si sottolinea che la sospensione in commento riguarda - nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi - esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori sopra indicati.
Il datore di lavoro privato, il committente o l'associante sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e pertanto il soggetto che intende usufruire della sospensione contributiva sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima nei termini di legge.
2. Periodo contributivo oggetto di sospensione
I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020.
Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa ordinariamente concessi dall'Istituto in virtù dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, già in corso alla data del 29 settembre 2018.
Ciò in quanto la rateazione concessa e attivata ai sensi del vigente "Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" comporta una diversa modulazione dei termini di versamento - notificati con il piano di ammortamento - rispetto a quelli originariamente previsti che, ove aventi scadenza nel periodo compreso tra il 29 settembre 2018 ed il 31 dicembre 2020, resteranno sospesi in attuazione della richiamata previsione dell'articolo 34 del decreto-legge n. 109/2018.
2.1 Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la contribuzione trattenuta ai lavoratori dovrà essere versata alla prima scadenza utile per il versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
A tal fine, le aziende dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla gestione separata).
Per i dipendenti cessati, iscritti alla Gestione pubblici, le aziende dovranno utilizzare i codici contributo PX33 (la X assume il valore della gestione di riferimento e varia in funzione della gestione).
3. Modalità di sospensione
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura Inps competente, utilizzando a tal fine il modello "SC93" reperibile nella sezione "Tutti i moduli" del sito www.inps.it.
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli dovrà essere trasmessa l'apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l'agricoltura a disposizione sul sito dell'Istituto.
Si sottolinea che potrà essere presentata un'unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, interessi diverse gestioni.
L'Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l'applicazione dell'ordinario regime sanzionatorio.
Per quanto non previsto, si rinvia alle precedenti disposizioni interne emanate dall'Istituto.
3.1 Aziende con dipendenti
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "7C", che assume il nuovo significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'evento sismico verificatosi il 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia. Decreto Legge n. 109/2018".
Si precisa che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 109/2018, sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale decorrente dal 29 settembre 2018, data di entrata in vigore del citato decreto, al 31 dicembre 2020; vale a dire, per le aziende DM, per i periodi di paga da settembre 2018 a novembre 2020.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, le aziende interessate inseriranno nell'elemento
Il risultato dei
3.1.1 Denuncia UniEmens - aziende con pluralità di sedi operative
La sospensione prevista dal citato decreto-legge riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UniEmens.
Nell'ipotesi di azienda con un'unica matricola o autorizzata all'accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia in comuni colpiti dall'evento che al di fuori delle predette aree, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall'evento.
Pertanto, per le suddette aziende, la denuncia UniEmens deve essere compilata in maniera completa, vale a dire denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dal sisma, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.
Nell'elemento
Pertanto, nel caso di aziende con unica matricola e più unità produttive - all'interno ed al di fuori dei territori colpiti dall'evento - permane l'obbligo di trasmissione della denuncia UniEmens, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree sopra indicate.
3.1.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Con messaggio n. 23735/2007 l'Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.
Nell'ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il trattamento di fine rapporto durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti "a debito" nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non assumendo rilievo le partite esposte a credito con la causale "N965".
3.2 Artigiani e commercianti
Per effetto delle citate norme, la sospensione dell'obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:
Scadenza versamento | Contributi sospesi |
16 novembre 2018 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2018 |
30 novembre 2018 | Contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2018 |
18 febbraio 2019 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2018 |
16 maggio 2019 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2019 |
1 luglio 2019 | Contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2018, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2019 |
20 agosto 2019 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2019 |
18 novembre 2019 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2019 |
2 dicembre 2019 | Contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2019 |
17 febbraio 2020 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2019 |
18 maggio 2020 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2020 |
30 giugno 2020 | Contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2019, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2020 |
20 agosto 2020 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2020 |
16 novembre 2020 | Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2020 |
30 novembre 2020 | Contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2020 |
Ove il contribuente usufruisca di rateazione per i versamenti dovuti a titolo di contribuzione percentuale, è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2017 e di acconto 2018, se in corso rateazione.
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi ai periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
Per l'acquisizione della sospensione la relativa funzione degli aggiornamenti online è stata integrata con "Sisma Ischia", che consente di inserire la segnalazione di aziende interessate dalla sospensione contributiva secondo i requisiti sopra esposti, disponibile dalla Intranet al seguente percorso: "Processi" > "Artigiani e Commercianti" > "Accesso alle applicazioni EAP (ex-As400) reingegnerizzate" > "Aggiornamenti online: Segnalazione eventi particolari" > "Registrazione evento calamitoso".
3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei seguenti contributi dovuti, in coincidenza con i versamenti fiscali:
- anno 2017: saldo se in corso di rateazione;
- anno 2018: primo acconto se in corso di rateazione (dalla quarta rata dovuta e in scadenza nel mese di ottobre 2018) e secondo acconto in scadenza entro il 30 novembre 2018;
- anno 2019: primo e secondo acconto e saldo;
- anno 2020: primo acconto.
Per le aziende committenti tenute alla contribuzione nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 29 settembre al 31 dicembre 2020 (compensi erogati nei mesi da settembre 2018 a novembre 2020).
Nel flusso UniEmens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento
3.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera
In relazione agli adempimenti cui sono tenute le aziende agricole assuntrici di manodopera si comunica che è sospesa la presentazione dei DMAG con competenza 3° trimestre 2018, 4° trimestre 2018, di tutte le denunce mensili relative alla manodopera occupata nell'anno 2019 e di tutte le denunce mensili relative alla manodopera occupata dell'anno 2020.
Per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera, la sospensione ha per oggetto i seguenti versamenti:
Scadenza versamento | Contributi sospesi |
16 dicembre 2018 | II trimestre 2018 |
18 marzo 2019 | III trimestre 2018 |
17 giugno 2019 | IV trimestre 2018 |
16 settembre 2019 | I trimestre 2019 |
16 dicembre 2019 | II trimestre 2019 |
16 marzo 2020 | III trimestre 2019 |
16 giugno 2020 | IV trimestre 2019 |
16 settembre 2020 | I trimestre 2020 |
16 dicembre 2020 | II trimestre 2020 |
3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC-CF, sono sospesi i termini aventi ad oggetto i seguenti versamenti:
Scadenza versamento | Contributi sospesi |
16 novembre 2018 | III rata 2018 |
16 gennaio 2019 | IV rata 2018 |
16 luglio 2019 | I rata 2019 |
16 settembre 2019 | II rata 2019 |
16 novembre 2019 | III rata 2019 |
16 gennaio 2020 | IV rata 2019 |
16 luglio 2020 | I rata 2020 |
16 settembre 2020 | II rata 2020 |
16 novembre 2020 | III rata 2020 |
3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico
Nell'arco temporale indicato dal citato decreto-legge giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico dal 3° trimestre 2018 al 3° trimestre 2020, evidenziati nella tabella di seguito. Inoltre, la sospensione del termine di pagamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento.
Scadenza versamento | Contributi sospesi |
10 ottobre 2018 | Contributi dovuti per il III trimestre 2018 |
10 gennaio 2019 | Contributi dovuti per il IV trimestre 2018 |
10 aprile 2019 | Contributi dovuti per il I trimestre 2019 |
10 luglio 2019 | Contributi dovuti per il II trimestre 2019 |
10 ottobre 2019 | Contributi dovuti per il III trimestre 2019 |
10 gennaio 2020 | Contributi dovuti per il IV trimestre 2019 |
10 aprile 2020 | Contributi dovuti per il I trimestre 2020 |
10 luglio 2020 | Contributi dovuti per il II trimestre 2020 |
10 ottobre 2020 | Contributi dovuti per il III trimestre 2020 |
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31/12/2020, ai sensi del citato decreto.
3.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
La sospensione opera anche con riferimento ai dipendenti di enti con natura giuridica privata, iscritti alla Gestione pubblica, di cui si riporta di seguito un'elencazione a titolo meramente esemplificativo:
I suddetti enti, durante il periodo oggetto di sospensione, avranno cura di compilare la denuncia mensile
4. Modalità di recupero dei contributi sospesi
Il decreto-legge n. 109/2018 dispone che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'articolo 34, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021.
In proposito verranno fornite successive istruzioni.
Inoltre, entro il 31 gennaio 2021, salvo ulteriori e diverse disposizioni legislative, saranno riavviati i piani di rateazione concessi dall'Istituto.
Ne consegue che, per effetto della suddetta riattivazione dei piani di ammortamento, i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 gennaio 2021, l'importo delle rate sospese nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020.
Viceversa, il versamento delle rate in scadenza dal 1° gennaio 2021, circostanza che può profilarsi solo in caso di rateazione per la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali abbia autorizzato il prolungamento delle rate a 36/60, riprenderà secondo le scadenze previste con il piano di ammortamento originariamente comunicato.
5. Sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive
L'articolo 35 del decreto-legge n. 109/2018 sospende dal 29 settembre 2018, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, fino al 31 dicembre 2020, nei comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Tali termini riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Premesso quanto sopra, si ribadisce che la sospensione dei termini si applica anche alla riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps e risultanti dagli atti di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010, tenuto conto delle disposizioni del comma 14 del medesimo articolo 30.
Gli Agenti della Riscossione sospenderanno d'ufficio, fino al 31 dicembre 2020, qualsiasi attività relativa al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Inoltre, fino alla stessa data l'Istituto sospenderà l'emissione di avvisi di addebito.
Tale sospensione interviene ope legis e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
Si precisa che, in presenza di richiesta di verifica della regolarità contributiva, le esposizioni debitorie relative a periodi antecedenti alla data di sospensione del 29 settembre 2018 devono essere regolarmente inserite nell'invito a regolarizzare di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
Ciò in quanto tali esposizioni debitorie, essendo relative a pagamenti aventi scadenza legale anteriore a quella disposta dal legislatore per la sospensione (29 settembre 2018), restano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 2, lett. b), del citato decreto 30 gennaio 2015.
Nel contempo, non risultando già attivato il procedimento di regolarizzazione mediante rateizzazioni concesse da Inps, Inail o dalle casse edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti, la regolarità non potrà essere attestata, non sussistendo le condizioni di cui al comma 2, lett. a), del citato articolo 3.
6. Istruzioni contabili
I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce UniEmens con il codice elemento "N965", secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.1 della presente circolare, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00132.
Il programma di ripartizione della procedura "gestione contributiva DM" provvede, tra l'altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall'analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.
Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dei concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, dei datori di lavoro domestico e delle aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.
Nell'allegato 1 è riportato il conto di credito di nuova istituzione.
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi