Convenzioni da stipulare con le Regioni per l anno 2002 ai fini della corresponsione degli assegni spettanti ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate con le risorse del Fondo per l occupazione che vengono trasferite alle Regioni stesse
Circolare INPS n. 106 del 05.06-2002
SOMMARIO: Viene trasmesso lo schema di convenzione che l’INPS deve stipulare con le Regioni per l’erogazione degli assegni spettanti, nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate con le risorse del Fondo per l’occupazione che il Ministero del Lavoro trasferisce alle Regioni stesse
Con circolare n. 155 del 31.7.2001 sono state fornite le istruzioni riguardanti la corresponsione dell’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili (assegno ASU) in favore dei lavoratori già a carico del Fondo per l’occupazione che nel periodo 1.7.2001/31.12.2001 hanno continuato a svolgere tali attività sulla base dei provvedimenti appositamente adottati dalle Regioni interessate a seguito del trasferimento alle stesse delle competenze in materia di lavori socialmente utili e delle risorse finanziarie del predetto Fondo.
Al fine di provvedere ai relativi pagamenti sono state stipulate apposite convenzioni con le Regioni di durata semestrale, essendo cessata il 30.6.2001 l’operatività delle disposizioni legislative che attribuivano all’INPS il compito di erogare gli assegni spettanti ai lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili a carico del Fondo in parola.
Con circolare n. 28 del 28.1.2002 è stata fatta riserva di trasmettere lo schema aggiornato delle convenzioni da rinnovare per l’ulteriore prosecuzione delle attività nell’anno corrente, poiché quello precedentemente adottato doveva essere modificato sia per quanto riguarda la durata – avendo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritenuto opportuno l’accoglimento della richiesta delle Regioni di stipulare le nuove convenzioni con l’Istituto per l’intero anno 2002 (anziché per sei mesi) per allinearne la durata a quella della convenzione MINISTERO/REGIONI finalizzata all’attribuzione delle risorse finanziarie del Fondo per l’occupazione – sia per ciò che concerne le modalità di comunicazione all’Istituto, da parte degli Enti utilizzatori e delle Regioni, dei nominativi dei lavoratori aventi titolo al pagamento dell’assegno ASU.
Essendo giunto a conclusione il procedimento relativo alla stipula delle predetta convenzione ministeriale, convenzione che all’articolo 8 stabilisce che il nuovo sistema di comunicazione dovrà essere richiamato nelle convenzioni INPS/REGIONI, si trasmette (allegato 1) lo schema aggiornato di tali convenzioni che, ai fini della corresponsione degli assegni spettanti ai lavoratori interessati, dovranno essere sottoscritte in duplice esemplare dai Direttori Regionali dell’Istituto e dai legali rappresentanti delle Regioni interessate.
Nel precisare che allo schema stesso non potranno essere apportate variazioni, si fa presente che il testo dovrà essere completato riportando nei relativi spazi in bianco, oltre che la denominazione della Regione e il nominativo del suo legale rappresentante o della persona formalmente delegata alla sottoscrizione, anche il nuovo importo forfettario da versare per ciascun lavoratore a copertura degli oneri relativi al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare agli aventi titolo (punto 5). L’importo da indicare è quello precisato per ciascuna Regione nell’allegato 2.
Si precisa che l’importo in parola corrisponde alla media mensile degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nell’anno 2001 ai lavoratori socialmente utili del relativo ambito regionale e che alla scadenza della convenzione si procederà agli eventuali conguagli tra gli importi forfettari versati all’Istituto e quelli effettivamente pagati.
Le modifiche sostanziali che lo schema di convenzione allegato presenta rispetto a quello delle convenzioni scadute il 31.12.2001 riguardano, come già accennato, la durata, che è annuale e non più semestrale, e le modalità di comunicazione dei nominativi dei lavoratori cui spettano gli assegni in questione (punto 3 della convenzione).
A tale riguardo si precisa che, a partire dal corrente mese di giugno, le procedure di comunicazione all’INPS dei nominativi dei lavoratori aventi titolo all’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili (cioè quelli inclusi nelle delibere adottate per la prosecuzione delle attività) e delle relative variazioni mensili (sospensioni e cessazioni delle attività) devono essere espletate unicamente con l’inserimento dei relativi dati, da parte degli stessi Enti utilizzatori, nel sistema attivato su Internet da Italia Lavoro s.p.a. cui il Ministero del Lavoro ha affidato l’attività di monitoraggio numerico dei bacini regionali LSU.
I predetti dati saranno “validati” dalle Regioni di rispettiva competenza e verranno trasmessi alla scrivente Direzione Generale da Italia Lavoro il giorno 15 di ogni mese. In attesa della predisposizione di un programma applicativo che li riversi nella procedura automatizzata dei pagamenti dell’assegno ASU, tali dati verranno messi a disposizione delle Sedi via Intranet a cura di questa stessa Direzione.
Le prime informazioni che verranno trasmesse all’Istituto riguarderanno tutti i lavoratori per i quali i rispettivi Enti utilizzatori avranno inserito i dati nell’archivio di Italia Lavoro entro il giorno 14 del mese corrente, mentre quelle che verranno fornite nei mesi successivi riguarderanno soltanto i lavoratori per i quali siano intervenute delle variazioni in ordine al loro utilizzo nelle attività socialmente utili (cessazioni o sospensioni che non diano titolo, in tutto o in parte, alla corresponsione dell’assegno mensile), oltre che gli eventuali mancati inserimenti nell’archivio stesso nella fase iniziale. In tale fase gli Enti inseriranno anche i dati relativi alle cessazioni o sospensioni fino ad ora intervenute, ancorché già comunicate per iscritto alla competente Sede INPS.
Nello schema di convenzione allegato è altresì indicato il nuovo importo mensile dell’assegno ASU in pagamento dal 1° gennaio 2002 (euro 463,35), importo che è stato rivalutato in misura pari all’ottanta per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Si raccomanda ai Direttori Regionali di sottoporre sollecitamente il testo della convenzione alla sottoscrizione della Regione di competenza in quanto i prossimi pagamenti degli assegni saranno subordinati alla sua sottoscrizione.
Ai fini di tali pagamenti restano confermate le disposizioni precedentemente fornite con le circolari n. 155/2001, n. 220/2001, n. 28/2002 e n. 55/2002. In particolare, si richiama l’attenzione sul fatto che nella procedura automatizzata dei pagamenti devono ora essere acquisiti anche quei dati relativi alla nuova convenzione (data della stipula, inizio e fine validità) che con circolare n. 28/2002 era stato detto di lasciare in bianco.
Con riferimento a quanto riportato al punto 3 dello schema di convenzione allegato circa l’intero ed effettivo accredito preventivo all’INPS delle somme complessivamente occorrenti per il pagamento mensile degli assegni ASU e degli assegni per il nucleo familiare, si precisa che l’articolo 6 della suindicata convenzione MINISTERO/REGIONI prevede che le Regioni stesse possano ancora richiedere l’anticipazione, a valere sul Fondo per l’occupazione, degli importi a loro carico che sono necessari per il pagamento degli assegni fino alla fine del corrente anno.
La relativa richiesta, riguardante tutto il residuo periodo dell’anno 2002, deve essere indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a questa Sede Centrale e alla Sede Regionale INPS territorialmente competente, precisando se l’anticipazione è riferita, oltre che al 100% dell’assegno al nucleo familiare, al 50% ovvero al 100% dell’assegno ASU. Nel primo caso, prima di procedere ai pagamenti mensili, è necessario verificare l’avvenuto accredito all’Istituto della quota del 50% a carico dell’Ente utilizzatore.
Si invitano infine i Direttori Regionali a trasmettere a questa Sede Centrale, Progetto Interventi in Favore dell’Occupazione (fax n. 0659053814), copia della convenzione sottoscritta da entrambe le parti.
Allegato 1
CONVENZIONE
TRA
L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
LA REGIONE …………………………………
per la corresponsione da parte dell’INPS, nell’anno 2002, dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili finanziate con le risorse che dal Fondo per l’occupazione vengono trasferite alle Regioni per effetto delle convenzioni di cui all’articolo 78, comma 2, della legge n. 388/2000.
In data ...………………… l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato dal Direttore Regionale per ………………………….. e la Regione …..…………………………, rappresentata da ……………………………………………………………..,
- visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, di revisione della disciplina dei lavori socialmente utili;
- visto l’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha delegato il Governo ad apportare modifiche e integrazioni al succitato decreto legislativo n. 468/1997;
- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, di attuazione della predetta delega;
- visto l’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale il Ministero del Lavoro ha stipulato convenzioni con le Regioni per il trasferimento di risorse del Fondo per l’occupazione finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e alla prosecuzione delle attività LSU, per le situazioni caratterizzate da straordinarietà;
- visto lo stesso articolo 78, comma 2, che ha differito al 30 giugno 2001 il termine del periodo di rinnovo delle attività che l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000 aveva precedentemente fissato in sei mesi a partire dall’1 novembre 2000;
- considerato che a partire dal 1° luglio 2001 sono le Regioni che possono decidere l’eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili e che, ove si intenda attribuire all’INPS la competenza a provvedere al pagamento degli assegni spettanti ai lavoratori interessati, si rende necessaria la stipula di un’apposita Convenzione tra le singole Regioni e l’INPS;
- vista la Convenzione tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000 per le attività socialmente utili svolte da lavoratori non ricompresi nella disciplina del citato decreto legislativo n. 81/2000;
- vista la richiesta della Regione …………….…………………… avanzata con nota del …………………………..;
CONVENGONO
1. La Regione …………………………….. affida all’INPS, che accetta alle condizioni e modalità di seguito indicate, il servizio di corresponsione, ai lavoratori ricompresi nella disciplina del decreto legislativo n. 81/2000 e già utilizzati in attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2001, dell’assegno spettante in relazione all’ulteriore svolgimento delle attività per il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 presso gli Enti all’uopo autorizzati dalla Regione stessa, nonché dell’assegno per il nucleo familiare, ove spettante in base alle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti. A tal fine la Regione ……………………….. si impegna a precisare alla locale Sede Regionale dell’INPS quali sono gli Enti che nell’anno 2002 possono continuare a svolgere attività LSU con oneri a totale o parziale carico della stessa Regione.
2. Al fine di consentire all’INPS di provvedere ai predetti pagamenti è assolutamente necessario che la Regione ……………………….. e gli Enti utilizzatori di cui al punto precedente versino preventivamente all’INPS, entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività per le quali devono essere corrisposti gli assegni, la quota parte a loro carico necessaria per la copertura dei relativi oneri (per l’assegno ASU: 50% Ente e 50% Regione, oppure 100% Regione; per l’assegno al nucleo familiare: 100% Regione). La somma che deve essere complessivamente versata è determinata moltiplicando gli importi di cui ai successivi punti 4 e 5 per il numero dei lavoratori compresi negli elenchi trasmessi dalla Regione o dall’Ente autorizzato alla prosecuzione delle attività; quando sarà stato completato l’archivio di cui al punto 3 i predetti importi saranno invece moltiplicati per il numero dei lavoratori i cui nominativi risulteranno inseriti nell’archivio stesso.
3. L’INPS si impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l’assegno ASU spettante ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell’archivio costituito sul sito Internet di ITALIA LAVORO s.p.a. sulla base di quanto previsto dall’articolo 8 della Convenzione che la Regione …………..……………. ha stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il trasferimento delle risorse finanziarie del Fondo per l’occupazione relative all’anno 2002, a condizione peraltro che sia già stata interamente ed effettivamente accreditata all’Istituto la somma complessiva di cui al precedente punto 2. L’archivio è inizialmente costituito sulla base dei dati, aggiornati a gennaio 2002, del monitoraggio LSU svolto da ITALIA LAVORO per conto del predetto Ministero e ciascun Ente utilizzatore dovrà accedere a tale archivio per inserirvi tempestivamente tutti i dati riguardanti l’Ente stesso e i propri lavoratori. In particolare, per ogni lavoratore dovrà essere precisata la data di inizio e di eventuale cessazione dell’attività, nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo al pagamento dell’assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente sistema della comunicazione scritta. Le variazioni che interverranno successivamente dovranno essere comunicate esclusivamente mediante il tempestivo inserimento, da parte dei singoli Enti, dei relativi dati nel nuovo sistema e, ai fini del pagamento degli assegni, verranno trasmesse all’INPS da ITALIA LAVORO il giorno 15 di ogni mese. La Regione …………………………. si impegna a comunicare a detta società, per l’inserimento nell’archivio di cui sopra, la data fino alla quale ciascun Ente utilizzatore è autorizzato a svolgere attività socialmente utili con oneri a carico della Regione stessa, nonché ad intervenire presso gli Enti utilizzatori affinché forniscano per via telematica i dati richiesti. Fino a quando non andrà a pieno regime il nuovo sistema (presumibilmente luglio 2002) l’Istituto continuerà a corrispondere gli assegni in parola ai lavoratori inseriti negli elenchi trasmessi dalla Regione o dall’Ente utilizzatore autorizzato alla prosecuzione delle attività e gli Enti dovranno continuare a comunicare per iscritto alla Sede INPS territorialmente competente, con assoluta tempestività, le suddette variazioni ed assenze mensili.
4. L’importo dell’assegno da corrispondere per le prestazioni in attività socialmente utili relative al corrente anno è pari a euro 463,35 mensili in conseguenza della rivalutazione operata, con effetto dal 1° gennaio 2002, in misura pari all’ottanta per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 468/1997.
5. Per la copertura degli importi da corrispondere a titolo di assegno per il nucleo familiare nelle misure stabilite dalle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti, la Regione …………………………. si impegna a versare mensilmente, contestualmente alla quota dovuta a copertura degli oneri relativi all’assegno ASU di cui al precedente punto 4, la somma forfettaria di euro ……… mensili per ciascun lavoratore compreso negli elenchi citati al punto 2 o presente nell’archivio di cui al punto 3, quando questo sarà stato completato. La predetta somma rappresenta la media mensile degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nell’anno 2001 ai lavoratori socialmente utili della Regione; al termine del periodo di validità della convenzione si procederà all’eventuale conguaglio tra quanto complessivamente pagato dall’INPS agli aventi titolo e quanto versato forfettariamente.
6. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore – in conseguenza delle risultanze dell’archivio di cui al punto 3 – al pagamento dell’assegno mensile per prestazioni in attività socialmente utili svolte nel periodo 1.1.2002/31.12.2002, non sono di competenza dell’INPS ma dell’organo specificamente individuato dalla Regione …………..…..
7. L’INPS si impegna a fornire alla Regione …….………………………., entro i tre mesi successivi alle operazioni di pagamento dell’ultima mensilità, i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati per il periodo di durata della convenzione e a rimborsare gli importi che risulteranno eventualmente versati in eccedenza. La Regione ……………………….…… stessa si impegna a versare all’INPS, entro trenta giorni dalla richiesta, gli importi che risulteranno eventualmente dovuti a conguaglio con quelli effettivamente pagati agli interessati.
8. La presente convenzione ha validità per il periodo 1.1.2002/31.12.2002 e potrà essere rinnovata per altri dodici mesi qualora la Regione …………………………….. lo richieda almeno trenta giorni prima della scadenza.
data ………………………….
per l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA per la REGIONE
PREVIDENZA SOCIALE
Allegato 2
Importo medio mensile dell'assegno per il nucleo familiare corrisposto nell'anno 2001 ai lavoratori socialmente utili di ciascuna Regione
Regioni | Importo medio mensile ANF (in euro) |
Piemonte | 19,04 |
Valle d'Aosta | 11,87 |
Lombardia | 7,25 |
Liguria | 15,76 |
Trentino A. Adige | 10,84 |
Veneto | 8,26 |
Friuli V. Giulia | 13,42 |
Emilia Romagna | 8,77 |
Toscana | 7,64 |
Umbria | 13,34 |
Marche | 2,36 |
Lazio | 41,50 |
Abruzzo | 19,33 |
Molise | 44,81 |
Campania | 139,95 |
Puglia | 107,07 |
Basilicata | 74,47 |
Calabria | 110,63 |
Sicilia | 71,78 |
Sardegna | 82,51 |
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